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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 20/11/2025, n. 2103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2103 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario della Seconda Sezione Civile del Tribunale di Messina, dott. Massimo Morgia, in funzione di giudice monocratico, ha reso la seguente
SENTENZA
Nella causa per responsabilità professionale, iscritta al n. 6264/2016 R.G.
TRA
” (c.f. ), corrente in Piazza Parte_1 P.IVA_1
F. Lo Sardo n. 40/41, in persona del suo Amministratore p.t., dott. Pt_2
, elettivamente domiciliato in Messina, via dei Mille 243, presso lo
[...]
studio dell'Avv. Giovanni Arena (c.f. , indirizzo CodiceFiscale_1
di posta elettronica certificata che costituisce il domicilio digitale eletto:
, che lo rappresenta e difende. Email_1
ATTORE
E
, c.f. , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 in Messina, Via Lenzi n° 5 presso lo studio degli avvocati Giuseppe
GA (c.f. ) e NA GA (c.f. C.F._3
) che la rappresentano e difendono. C.F._4
CONVENUTA in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2
elettivamente domiciliata in Messina, Via Ghibellina n. 151, presso studio
1 degli avvocati Fazio Antonino e Fazio LE, rappresentata dall'avv. Fazio
LE (c.f. . C.F._5
CHIAMATA IN CAUSA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del 13.12.2015 il Parte_3
in persona dell'amministratore protempore, conveniva in giudizio la
[...] sig.ra , nella qualità di precedente amministratrice dello CP_1 CP_1
stesso condominio, per sentire accertare la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 1131 III e IV comma c.c. per mala gestio, nonché ai sensi dell'art.
1130 c.c. …, quale custode dei beni comuni, per non avere posto in essere tutti gli atti necessari ad impedire danni a terzi.
Parte attrice esponeva: che, con sentenza n. 1801/2015 emessa dal Tribunale di Messina, il fu ritenuto responsabile, ai sensi Parte_3 dell'art. 2051 c.c., del sinistro occorso alla sig.ra e condannato Parte_4
al risarcimento dei danni da quest'ultima subiti a seguito della caduta dalle scale condominiali, causata dalla mancanza del corrimano nella prima rampa e dall'inadeguata illuminazione artificiale;
che l'importo complessivo della condanna ammontava a €. 53.361,76, oltre interessi e spese legali per € 14.320,00; che la dott.ssa commise gravi inadempimenti, quali: 1) Controparte_1
l'omessa comunicazione all'assemblea, in quanto non informò tempestivamente l'assemblea condominiale dell'azione giudiziaria intrapresa dalla signora , violando l'obbligo previsto dall'art. 1131 Pt_4
c.c.; 2) la mancata costituzione in giudizio, cosicché il condominio rimase contumace, perdendo la possibilità di difendersi;
3) l'omessa attivazione della polizza assicurativa, posto che non chiamò in causa la Compagnia assicuratrice nonostante esistesse una polizza per la Parte_5
responsabilità civile verso terzi;
4) la mancata custodia delle parti comuni
2 per non avere adottato le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza delle scale condominiali;
che, dopo la sentenza di primo grado, il propose appello e Parte_3
contemporaneamente raggiunse un accordo transattivo con la signora
[...]
per € 65.836,00, da pagarsi in rate dilazionate, con rinuncia alle Pt_4 reciproche pretese e con l'abbandono del giudizio. Quindi, chiedeva all'adito Tribunale: a) in via preliminare … disporre il sequestro conservativo fino alla concorrenza di €. 85.000,00 del bene immobile intestato alla sig.ra CP_1
…; b) nel merito ritenere e dichiarare la responsabilità della convenuta
[...] sig.ra per i fatti e le circostanze contestate e per tutti i motivi Controparte_1 esposti in narrativa;
c) per l'effetto, accogliendo la domanda di risarcimento e di rivalsa qui proposta, condannare la Sig.ra a pagare al Controparte_1
l'importo di €. 65.836,00 (oltre rivalutazione e Parte_3 interessi), nonché oltre gli ulteriori importi di €. 1.165,00 per spese sostenute per la proposizione dell'appello avverso la sentenza di condanna (di cui €. 1.138,00 per contributo unificato e €. 27,00 per diritti forfettari e di copia); €. 50,00 per spese di avvio procedura di mediazione;
d) con vittoria di spese e compensi di causa.
Costituitasi in giudizio, precisava che il Condominio era Controparte_1
Con garantito dalla Spa per la responsabilità civile-fabbricati con polizza n.
972224598408 (contratto stipulato con l'Agenzia di Milazzo) nonché di avere comunicato, con fax del 26.01.2006, il sinistro occorso alla alla Pt_4
Compagnia assicuratrice che provvedeva ad iscriverlo al n. CP_4
603575008 del Registro dei sinistri, e di avere successivamente, in data
18.11.2008, trasmesso all'Agenzia di Milazzo della stessa società assicuratrice la copia dell'atto di citazione della , affinchè la Pt_4 compagnia assicuratrice gestisse il contenzioso per l'assicurato condominio, designando l'avvocato che avrebbe dovuto rappresentarlo e difenderlo nella lite, con ciò curando l'interesse del condominio sia rispetto alle condizioni contrattuali sia rispetto alla spesa della lite. Affermava la che la violando CP_1 CP_4 il contratto di assicurazione, non solo non risarciva i danni alla , Pt_4 addirittura …non designava l'avvocato … e ometteva di gestire la lite per il 3
condominio, senza comunicare la circostanza dell'omessa gestione della lite al condominio che – con la predetta nota 18.11.2008 – gliela aveva espressamente affidata. Precisava, ancora, la convenuta che il condominio, con verbale assembleare del 23.10.2015, deliberava di appellare la sentenza di condanna e di esercitare l'azione di rivalsa nei confronti della compagnia assicuratrice oltre l'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratrice.
Aggiungeva la convenuta che, con verbale assembleare del 18.01.2016, il deliberava di concludere le trattative con la e mandava Parte_3 Pt_4 all'amministratore di “sollecitare l'avvio dell'azione di rivalsa nei confronti dell'assicurazione a prescindere dall'accordo transattivo, così CP_2 implicitamente revocando la precedente delibera (23.10.2015) di esercizio dell'azione di responsabilità contro la deducente e, quindi, implicitamente rinunciandovi.
In punto di diritto, parte convenuta eccepiva: 1) l'inammissibilità della domanda volta ad accertare la responsabilità della per violazione CP_1
dell'art. 1130 n. 4 c.c., in quanto l'azione non era stata autorizzata dall'assemblea dei condomini con la delibera del 23.10.2015; 2) inammissibilità della domanda volta ad accertare la responsabilità dell'amministratrice ai sensi dell'art. 1131 c.c., perché implicitamente revocata;
3) la responsabilità esclusiva/concorrente del che sull'area in cui è Parte_3
accaduto il sinistro ha l'esclusiva signoria (che l'amministratore non ha); 4) inesistenza di una fattispecie di rivalsa, ricorrendo quella di regresso a causa della
(almeno) concorrente (se non esclusiva) responsabilità del 5) Parte_3 infondatezza dell'azione di responsabilità per omesso avviso della lite, in quanto il dovrebbe dovuto dare la prova che la costituzione nel giudizio avrebbe Parte_3
scansato il danno chiesto in rivalsa;
6)la sussidiarietà dell'azione di rivalsa verso l'amministratore rispetto all'azione di rivalsa nei confronti della compagnia assicuratrice;
in subordine (e senza recesso di gravame) eccepiva la duplicazione della richiesta di parte attrice, avendo la già contribuito CP_1 pro quota in quanto condomina. Quindi, la chiedeva: di essere CP_1
4 autorizzata a chiamare in causa la compagnia assicuratrice
[...]
in quanto condomina legittimata ad agire nei confronti del Controparte_5 terzo a tutela di un credito condominiale (certo, liquido, esigibile e derivante da un accertamento giudiziale) vantato verso il terzo … in forza del quale il condominio attore agisce in rivalsa nei confronti della convenuta;
il rigetto della misura cautelare e il rigetto delle domande di parte attrice;
in via riconvenzionale, chiedeva affermare la responsabilità (se non esclusiva almeno) concorrente del per non avere impedito l'evento dannoso, con condanna di Parte_3
quest'ultimo al risarcimento dei danni da liquidarsi con equità in €. 10.000,00 con interessi compensativi (al saggio di cui all'art. 1284 c.c.) e rivalutazione fino alla liquidazione della sentenza e con interessi di mora al saggio di cui all'art. 1284
c.c. dal deposito della sentenza al soddisfo;
condannare Controparte_6
a tenere indenne la convenuta di quanto l'attore ha chiesto nel presente
[...] giudizio e a tenere indenne il di tutto quanto ha versato alla Parte_3 Parte_6
…; condannare l'attore e il terzo chiamato (una volta evocato) ai danni per
[...] responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c..
Con comparsa del 31.01.2018, si costituiva Controparte_6
in persona del legale rappresentante p.t, che eccepiva: 1) la carenza di legittimazione passiva;
2) la tardività dell'atto di chiamata in causa;
3)
l'inammissibilità delle domande della convenuta, in favore dell'attore; 4) il mancato conferimento di procura;
5) la prescrizione del diritto di essere garantita dalla deducente compagnia, preteso dalla convenuta anche nella CP_1 dedotta veste di condomina;
6) l'inoperatività della polizza;
7) l'inopponibilità della decisone giudiziale;
quindi chiedeva il rigetto delle domande di parte convenuta. La Compagnia assicuratrice concludeva chiedendo che l'adito
Tribunale voglia: 1) Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della nel presente giudizio, con la consequenziale estromissione, per la CP_6 inesistenza del diritto di manleva e garanzia avanzato dalla convenuta nella CP_1 sua qualità di Amministratore del Condominio . 2) Ritenere e Pt_1 Parte_7 dichiarare la inammissibilità della domanda svolta dalla convenuta in favore
5
dell'attore ed in danno della 3) Ritenere e dichiarare che mai fu conferita CP_6 alla deducente regolare procura per la costituzione nel giudizio innanzi al Tribunale di Messina, R.G.7529/2008, promosso da
contro
Parte_4 [...]
. 4) Ritenere e dichiarare, in ogni caso, prescritto il diritto di Controparte_7 manleva e garanzia nei confronti del , nonché nei Controparte_7 confronti di nella qualità di Condomino, 5) Ritenere e dichiarare la CP_1 inopponibilità alla della sentenza n. 1279/2015 del Controparte_8
Tribunale di Messina e dei successivi atti compiuti dal Controparte_7
, per i motivi espressi in narrativa. 6) Ritenere e dichiarare in ogni caso
[...] infondate in fatto ed inammissibili in diritto le domande svolte da nei CP_1 confronti della 7) Disporre la espulsione della espressione Controparte_8 offensiva utilizzata dall'attrice a pg.di cui alla memoria ex art. 183. N. 1, pg. 6, rigo
5 della memoria ex art. 183, n. 1 8) Con vittoria di spese e compensi di causa.
Con decreto del Presidente di sezione del 04.08.2021, la causa veniva assegnata a questo giudice.
Autorizzata la chiamata in causa della Compagnia assicuratrice, espletate le prove testimoniali, all'udienza del 17.04.2025, la causa veniva assunta in decisione con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*********
L'eccezione, sollevata da , di inammissibilità della Controparte_1
domanda risarcitoria, perché il condominio avrebbe revocato la delibera per la proposizione dell'azione di responsabilità ex art. 1131, III e IV comma, è documentalmente smentita dalla produzione in atti della delibera assembleare del 23 ottobre 2015, ove si legge che “l'assemblea … delibera … di intraprendere l'azione di responsabilità nei confronti del precedente amministratore valutando l'opportunità di intraprendere Controparte_1 anche azioni cautelari. Né vi è prova di successiva revoca, anche implicita, di tale delibera, non ritenendosi la volontà espressa di addivenire ad una transazione con il terzo infortunato e di sollecitare comunque l'avvio di una 6
azione di rivalsa nei confronti dell'assicurazione in contrasto con la CP_2
determinazione di agire in rivalsa nei confronti dell'amministratrice.
Viceversa è fondata l'eccezione di inammissibilità della domanda diretta ad affermare la responsabilità della deducente per violazione dell'art. 1130, n. 4
(violazione dell'obbligo di custodia dei beni comuni). Infatti, con delibera del
23.10.2015, l'assemblea, dopo la lettura del parere espresso dall'avv. Arena, ha approvato integralmente le iniziative giudiziarie suggerite dall'avv. Arena e quindi … di intraprendere l'azione di responsabilità nei confronti del precedente amministratore, valutando l'opportunità di intraprendere anche azioni cautelari.
L'assemblea, quindi, nel disporre le azioni legali da intraprendere, fa riferimento al parere dell'avv. Arena, manifestando la precisa volontà di limitare tali azioni a quelle rassegnate in detto parere. Ne deriva che,
l'azione per responsabilità per violazione dell'obbligo di custodia dei beni comuni previsto dall'art. 1130 n. 4 c.c., non contemplata dal superiore parere legale, non può legittimamente essere intrapresa dall'odierno amministratore del , esorbitando il mandato conferito Parte_3 dall'assemblea.
Parte attrice fonda la richiesta di risarcimento e di rivalsa nei confronti dell'amministratrice del condominio sul presupposto della mancata informazione dell'azione giudiziaria promossa dalla , che non gli Pt_4
avrebbe consentito di difendersi in giudizio e di chiamare in garanzia la
Compagnia assicuratrice, e dell'omessa attivazione della polizza assicurativa.
In merito a quest'ultimo punto occorre osservare che la materia è disciplinata dall'art. 1917 c.c., che stabilisce che nell'assicurazione della responsabilità civile l'assicuratore è obbligato a tenere indenne l'assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell'assicurazione, deve pagare a un terzo in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. La norma prevede inoltre, nell'ultimo comma, che "l'assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa
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l'assicuratore". Dalla lettura della norma si evince chiaramente che la chiamata in causa dell'assicuratore costituisce una facoltà e non un obbligo per l'assicurato, la norma, infatti, utilizza il verbo “può” e non “deve”. Ne consegue che per l'assicurato non sussiste alcun obbligo di chiamare in causa l'assicuratore ex art. 1917 ultimo comma c.c., essendo sufficiente l'assolvimento dell'obbligo di informare la Compagnia assicuratrice.
L'assicurato adempie all'obbligo di dare avviso del sinistro all'assicuratore con la tempestiva comunicazione del sinistro.
Quando la polizza assicurativa prevede un patto di gestione della lite che obbliga l'assicuratore a gestire le vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso, l'assicuratore è tenuto ad un obbligo di diligenza nell'esecuzione del patto medesimo ed è responsabile verso l'assicurato qualora, informato dell'instaurazione del giudizio, non assuma colposamente le dovute iniziative processuali.
ha fornito prova di avere comunicato il sinistro alla Controparte_1
Compagnia assicuratrice, ha dichiarato che l'assicuratore ha iscritto il sinistro al n. 603575008 e che il sinistro fu trattato dallo stesso assicuratore, circostanza non contestata. Come espressamente ammesso dalla Compagnia assicuratrice in comparsa di costituzione e come confermato dal teste all'epoca dipendente della Compagnia assicuratrice, la Testimone_1
Con ha consegnato all'Agente della copia dell'atto di citazione CP_1
notificato al Condominio , con in calce la procura alla lite. Il Parte_8
teste ha confermato che “ per costante concreta e seguita prassi Tes_1 dell' e della , all'epoca dei fatti di causa ed anche prima e CP_6 Parte_9 successivamente, in esecuzione del patto di gestione della lite, l'assicurato rilasciava
e rilascia, in presenza di dipendenti dell' la procura alla lite in calce all'atto Pt_10 di citazione in giudizio spiccato dal danneggiato, apponendo la firma e lasciando in bianco data, luogo di rilascio, nome del difensore, nominato successivamente dalla
Compagnia di assicurazioni, il quale successivamente provvede a completare la
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procura alla lite in tal modo rilasciata», Inoltre, il teste ha riconosciuto come propria la firma apposta sull'atto di citazione della ed ha Pt_4 dichiarato che il suo compito si esauriva nel trasmettere la citazione al liquidatore.
La Compagnia assicuratrice, in comparsa di costituzione, ha contestato la validità della procura in calce all'atto di citazione, in quanto per essere valida “occorre la dichiarazione dell'avvocato attestante che il documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell'identità del sottoscrittore”. L'eccezione non è fondata.
Spettava alla Compagnia assicuratrice, consapevole dell'obbligo di assistenza legale assunto con la stipula della polizza, trasmettere l'atto al procuratore di fiducia che, a sua volta, avrebbe convocato la per la CP_1
sottoscrizione della procura. È di tutta evidenza che la non poteva CP_1
consegnare all'agente assicurativo una procura autenticata dall'avvocato che la Compagnia avrebbe successivamente nominato.
Pertanto, nessuna responsabilità può ascriversi alla convenuta per omessa attivazione della polizza assicurativa.
In mancanza di prova contraria, deve ritenersi dimostrata l'omessa comunicazione, da parte della al della ricezione CP_1 Parte_3 dell'atto di citazione, con la conseguenza che quest'ultimo, non ha potuto difendersi in giudizio e chiamare in causa la Compagnia assicuratrice affinché lo manlevasse in caso di condanna. Tale semplice omissione, pur esplicitando una mancanza di ordinaria diligenza da parte dell'amministratore, non è di per sé sufficiente per formulare un obbligo risarcitorio a suo carico, posto che parte attrice non spiega quali difese avrebbe approntato se fosse stata messa nella condizione di costituirsi in giudizio e se, sulla base di una valutazione probabilistica, avrebbe conseguito un risultato più favorevole. La mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito del giudizio, qualora il si fosse regolarmente costituito, Parte_3
9 impedisce di affermare la responsabilità risarcitoria della convenuta, occorrendo verificare se, costituitosi, il avrebbe conseguito il Parte_3 riconoscimento delle proprie ragioni, difettando altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta dell'amministratrice e l'esito pregiudizievole del giudizio.
Quanto all'asserito danno derivante dalla mancata chiamata in causa della
Compagnia assicuratrice al fine di manleva, si osserva che, all'esito del giudizio, il ben avrebbe potuto attivare la polizza assicurativa Parte_3
o, comunque, agire in rivalsa nei confronti della Compagnia. Ne consegue che la perdita della possibilità di ottenere il risarcimento da parte della
Compagnia assicuratrice deve ascriversi esclusivamente alla condotta del
Condominio.
Con domanda riconvenzionale, , nella qualità di Parte_11 condomina, chiede al Tribunale di “condannare Controparte_6
… a tenere indenne il condominio di tutto quanto ha versato alla (€. Pt_4
65.836,00), oltre che delle spese e compensi del giudizio d'appello … e delle spese del giudizio di mediazione”.
La domanda è inammissibile.
È principio consolidato in giurisprudenza che il singolo condomino non ha la legittimazione attiva per agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice per far valere un contratto stipulato dal condominio in persona dell'amministratore. La rappresentanza del condominio spetta infatti all'amministratore ed il singolo condomino non può considerarsi singolarmente legittimato a rappresentare l'ente di gestione, contraente della polizza nell'interesse di tutti i partecipanti al condominio, né può agire nel proprio interesse nei riguardi dell'assicurazione.
In ogni caso, la domanda riconvenzionale è inammissibile perché non dipende dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione, come previsto dall'art. 36
c.p.c., né si ravvisa una connessione idonea a giustificare il simultaneus
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processus perché la domanda riconvenzionale si fonda su un rapporto giuridico totalmente diverso da quello dedotto in giudizio dall'attore, ancorché i fatti siano materialmente o cronologicamente connessi. L'attore, infatti, intende fare valere la responsabilità professionale dell'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni, mentre il convenuto, chiedendo di condannare a tenere indenne il Controparte_6
condominio di tutto quanto versato alla intende attivare la polizza Pt_4
assicurativa o, comunque, accertare la responsabilità dell'assicuratore.
La domanda riconvenzionale volta a condannare Controparte_6
a tenere indenne la convenuta di quanto il condomino attore ha richiesto nel
[...]
presente giudizio deve essere rigettata, in quanto presuppone l'esistenza di un contratto di assicurazione professionale di cui non vi è prova e che non viene nemmeno menzionato dalla convenuta.
La domanda in via riconvenzionale volta ad affermare la responsabilità (se non esclusiva, almeno) concorrente del attore per non avere impedito Parte_3
l'evento dannoso … e per l'effetto, condannare il a ripartire in quote Parte_3 uguali … tra tutti i condomini … il peso economico della condanna subita per effetto della sentenza del Tribunale di Messina n. 1279/20125…, non è comprensibile, posto che non vi è dubbio che il peso economico della condanna subita per effetto della sentenza del Tribunale di Messina n. 1279/20125 vada ripartito tra i condomini in base ai criteri fissati dalla legge e dal regolamento condominiale e che tale incombenza spetti all'amministratore.
Deve essere rigettata anche la domanda, in via riconvenzionale, volta a condannare il Condominio al risarcimento dei danni in favore della convenuta da liquidare con equità, in quanto generica e non supportata da elementi probatori.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, sulla base dei parametri approvati con D.M. n. 55 del 10.03.2014, pubblicato in G.U. del 02.04.2014, in considerazione del valore della controversia, della complessità delle questioni trattate, dell'attività svolta.
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P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione disattesa, rigetta le domande proposte da parte attrice nonché le domande in via riconvenzionale proposte da parte convenuta nei confronti del e Controparte_1 Parte_3
nei confronti di Controparte_2
Compensa le spese tra e il Controparte_1 Parte_3
considerata la reciproca soccombenza;
[...]
condanna al pagamento, in favore di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., delle spese Controparte_2
di giudizio che si liquidano in €. 7.052,00, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Così deciso in Messina, 19.11.2025
IL G.O.
Dott. Massimo Morgia
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