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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/11/2025, n. 4292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4292 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza in trattazione scritta del 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 2814/2025 R.G. promossa da:
rapp. e dif. dall' avv. Michele GERONIMO;
Parte_1 ricorrente nei confronti di
, rapp. e dif. dall'avv. Anna FARETRA;
CP_1 resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 26.02.2025, il ricorrente in epigrafe indicato - premesso di prestare attività lavorativa alle dipendenze della convenuta sin dal
17/07/1989, inquadrato come Tecnico di Radiologia Medica, area dei professionisti della salute e dei funzionari (ex categoria D6) C.C.N.L.
Comparto Sanità Pubblica;
che, sino ad ottobre 2023, ha prestato servizio presso il Reparto di Cardiologia e UTIC dell'Ospedale “San Paolo” di , CP_1 secondo orario settimanale di 36 ore articolato su sei giorni e turni di 6 ore secondo lo schema 08:00-14:00, 14:00- 20:00, riposo, ripresa della normale turnazione;
che, successivamente, è stato assegnato al DSS3-PTA
Bitonto e lavorando per 5 giorni a settimana, su 2 turni (un turno da 6 ore
30 minuti, con orario 07:45-14:15, osservato per 4 giorni;
ed un altro turno da 10 ore, con orario 07:45-18:15, osservato per un solo giorno); di aver conseguentemente percepito, nei periodi indicati in ricorso, sia l'indennità di turno e sia l'indennità di operatività; che tali indennità non sono state corrisposte durante il periodo di ferie annuali al fine di assicurare al lavoratore lo stesso livello retributivo ordinariamente riconosciuto nel periodo lavorato affinché potesse godere pienamente delle ferie;
per tutto quanto innanzi, ha agito in giudizio per sentir: “a) accertare e dichiarare il diritto del sig. a percepire l'indennità Pt_1 di turno nei giorni di ferie fino al 31/10/2023; b) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire l'indennità per operatività in particolari UO/Servizi durante le ferie a decorrere dal 1 gennaio 2023 e fino al 31/10/2023 per tutti giorni di ferie;
c) per l'effetto, condannare la - in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Pt_2
al Lungomare Starita n. 6 – al pagamento delle indennità di cui al CP_1 punto precedente, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto fino al soddisfo;
c) condannare la convenuta, alle spese e competenze del presente giudizio”, con distrazione.
Si costituiva la resistente domandando il rigetto delle avverse pretese.
All'esito dell'odierna udienza in trattazione scritta, acquisita la documentazione in atti, la causa è stata decisa.
Il ricorso è fondato, anche in adesione alle motivazioni esposte in casi analoghi da Codesto Tribunale (ex multis, si v. Trib. Bari n. 3797/2024).
Preliminarmente, deve richiamarsi la normativa applicabile al caso in esame.
L'art. 86, comma 3, del C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2016-18 in atti, rubricato “indennità per particolari condizioni di lavoro”, dispone che “al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e
D ed operante in servizi articolati su tre turni compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49”, purché vi sia una “effettiva rotazione del personale nei tre turni”.
La c.d. indennità di turno, come previsto anche dall'art. 106 del C.C.N.L.
Comparto Sanità Pubblica 2019-21 in atti, che ne ha ridefinito l'ammontare
(“euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro” ai sensi del comma 2), compete “al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell'area del personale di elevata qualificazione, operante in servizi attivati, in base alla programmazione dell'Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni” e “non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. Essa, infatti, è
“finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione” dell'orario di lavoro e dell'ordinario sviluppo del turno (cfr. commi 1, 2 e 5).
Con riferimento, invece, all'altra indennità domandata, il successivo art. 107 C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2019-21 in atti, rubricato “indennità per l'operatività in particolari U.O./Servizi”, prevede che al “personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i., i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l'utente, i servizi per le dipendenze” competa una “indennità giornaliera lorda per giornata di presenza”, pari ad euro 5,00 per il “personale del ruolo sanitario, sociosanitario e tecnico delle aree dei professionisti della salute e dei funzionari, degli assistenti e degli operatori” ed euro 1,50 per il
“profilo di operatore tecnico addetto all'assistenza dell'area del personale di supporto”.
Ciò posto, in materia di retribuzione nel periodo feriale, occorre precisare che, già prima del ruolo assunto dalle pronunce della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, era saldo il principio secondo cui durante le ferie al lavoratore spettasse la normale retribuzione, sebbene ciò non implicasse il conseguimento di tutte le voci percepite nel corso dell'anno.
Successivamente, sulla scorta delle decisioni della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, l'attenzione degli operatori del diritto (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 15.10.2020, n. 22401 e 17.05.2019, n. 13425) si è concentrata sull'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, secondo cui “gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché ogni lavoratore benefici di ferie annuali retribuite di almeno 4 settimane […]”, e sull'art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, in base al quale
“ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite”.
La Corte di Giustizia, sin dalla sentenza 16 marzo 2006, cause riunite C-
131/04 e C-257/04, e altri (punto 50), ha precisato che Persona_1 l'espressione “ferie annuali retribuite”, di cui al menzionato art. 7, n. 1 della direttiva n. 88 del 2003, intende significare che, per la durata delle ferie annuali, la retribuzione “deve essere mantenuta”: in altre parole, il lavoratore deve percepire la retribuzione ordinaria per tale periodo di riposo (cfr. anche sentenza CGUE 20 gennaio 2009 in C-350/06 e
C- 520/06, e altri, punto 58) e, dunque, essere posto in una Persona_2 situazione, a livello retributivo, paragonabile ai periodi di lavoro.
Maggiori e più incisive precisazioni si rinvengono nella pronuncia della
Corte di Giustizia 15 settembre 2011, causa C-155/10, IL e altri
(punto 21), dove si afferma che “una diminuzione della retribuzione idonea
a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione”. Pertanto, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore, di per sé, ricada su disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore di godere, nel corso del suo periodo di riposo e distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro (v. sentenza
IL e altri cit., punto 23).
Conseguentemente, “qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pecuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore (...) deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavoratore durante le sue ferie annuali”; viceversa, non devono essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo “gli elementi della retribuzione complessiva del lavoratore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che sopravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni […]” (cfr. sentenza e altri cit., punti 24 e 25). CP_2
Allo stesso modo, vanno mantenuti, a titolo di retribuzione percepita durante le ferie annuali, gli elementi “correlati allo status personale e professionale” del lavoratore (cfr. sentenza e altri cit., punto CP_2
28; sentenza 22 maggio 2014, causa C-539/12, Z.J.R. Lock, punti 29, 30,
31), per tali quelli che si ricollegano a gerarchie, anzianità, qualifiche professionali.
Il giudice di merito, dunque, deve valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionalità (id est: il nesso intrinseco, cfr. sentenza CGUE 15 settembre 2011, e a., C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari CP_2 elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni affidate in ossequio al suo contratto di lavoro, nonché, interpretate ed applicate le norme del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo minimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere imperativo ed incondizionato, dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE.
La giurisprudenza della Corte di Giustizia UE si è nuovamente espressa sul tema oggetto di causa e, parallelamente, quella interna si è confrontata con le previsioni della contrattazione collettiva, dettando principi senz'altro decisivi anche per la risoluzione della presente controversia.
Sul primo punto, la sentenza della CGUE (Settima Sezione) del 13.01.2022, nella causa C-514/20 (DS c/ , ha osservato che il lavoratore rischia Per_3 di essere indotto a non prendere le ferie annuali quando la retribuzione versata è inferiore a quella ordinaria ricevuta durante i periodi di lavoro effettivo.
Sul secondo aspetto, la giurisprudenza di legittimità ha: 1) escluso la possibilità di invocare il diritto sovranazionale per i giorni eccedenti quelli regolati dal diritto dell'Unione; 2) precisato che nessuna ragione ostativa all'applicazione dei principi dell'Unione possa essere ravvisata nelle scelte della contrattazione collettiva, in quanto le parti sociali avrebbero dovuto tenere conto degli orientamenti consolidati in materia;
3) rimarcato che l'interpretazione adottata dalla CGUE delinea un concetto di retribuzione per ferie sotto un profilo “teleologico”, tale da non indurre il lavoratore ad optare per una rinuncia alle ferie al fine di non essere pregiudicato nei suoi diritti;
4) aggiunto che, quando la componente omessa
è collegata a periodi di esecuzione delle mansioni, non è esclusa l'adozione di un criterio consistente nel riconoscimento di una media delle ore di lavoro effettivo (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 23.06.2022, n. 20216).
Nel caso in esame, analizzando le voci retributive oggetto di domanda
(indennità di turno e indennità per operatività in particolari UO/Servizi), si può affermare che esse siano dirette a compensare un incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni svolte dal ricorrente, come, peraltro, previsto dall'art. 86 C.C.N.L. Comparto Sanità
Pubblica 2016–18 e dall'art. 107, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2019-
21, che attribuiscono le suddette indennità rispettivamente “per particolari condizioni di lavoro” e per attività “in Unità Operative o
Servizi particolarmente disagiati”.
Peraltro, le suddette indennità, come si evince dalla documentazione in atti e non contestata dalla resistente, sono state erogate dall in CP_1 maniera continuativa, seppur in misura variabile nel corso dell'anno, esclusivamente per i periodi di lavoro effettivo (e di riposo compensativo, per quanto concerne l'indennità di turno) e non per i giorni di ferie usufruiti dall'istante.
Sicché, si ritengono sussistenti i presupposti per il riconoscimento delle pretese azionate per i periodi indicati in ricorso nei limiti, tuttavia, della prescrizione quinquennale.
Atteso che la prescrizione è stata interrotta per la prima volta con la notifica di una lettera di messa in mora, eseguita a mezzo pec il
13.05.2024, restano prescritte le sole differenze retributive maturate anteriormente al 13.05.2019.
Come in modo condivisibile affermato da Codesto Tribunale nella sentenza citata, va evidenziato che, pur in assenza di una domanda di quantificazione, sussistono agli atti del presente giudizio tutti gli elementi utili per procedervi, essendo stati allegati e documentati i giorni di ferie che, di anno in anno, sono stati retribuiti in misura inferiore rispetto al dovuto ed essendo stati indicati i riferimenti di cui alla contrattazione collettiva necessari per individuare il valore giornaliero dell'indennità di turno.
Le predette considerazioni sono dirimenti ed assorbono ulteriori questioni eventualmente contestate tra le parti.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto del ricorrente a percepire durante i periodi di ferie annuali, nei limiti di 4 settimane, una retribuzione inclusiva dell'indennità di turno e dell'indennità per operatività in particolari;
Parte_3 -condanna la parte resistente al pagamento in favore del ricorrente delle differenze retributive maturate a titolo di indennità di turno, per il periodo dal 13.05.2019 al 31.10.2023, nonché di indennità per operatività in particolari , per il periodo dal 01.01.2023 al 31.10.2023, Parte_3 oltre accessori di legge.
-condanna, altresì, la resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano in € 600,00, oltre oneri di legge, con distrazione.
Bari, 14.11.2025.
Il Giudice del Lavoro
(Dott.ssa Agnese Angiuli)