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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/06/2025, n. 340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 340 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 109/2021 R.G.L., promossa
D A
, in persona del della Sicilia pro-tempore Pt_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv.to ALESSI SERGIO (C.F.
, pec: ed elettivamente C.F._1 Email_1 domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dell con sede in Pt_1
Caltanissetta, via Rosso di San Secondo n. 47
- ricorrente -
C O N T R O
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (CF: ), ai fini del presente atto C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce, dall'avv. Vittorio
Giardino del Foro di Gela ( ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio professionale, in Gela nella via Tevere n. 153, pec: e fax n. 0933/1937800 Email_2
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 18.6.2025, ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
Completa di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.Con ricorso depositato in data 21.1.2021, l'Istituto ricorrente esperiva azione di regresso nei confronti del sig. , chiedendo che lo stesso venisse dichiarato responsabile civile Parte_3 dell'infortunio occorso al lavoratore in data 29 settembre 2009, Parte_4 all'interno della Raffineria di Gela.
In particolare, per i motivi meglio esplicitati nel ricorso, l'Istituto evidenziava che il Tribunale di
Gela prima e la Corte di Appello di Caltanissetta dopo, avevano già condannato in sede penale perché ritenuto responsabile dell'infortunio occorso al , e che, una volta Parte_3 Pt_4 formatosi giudicato penale, a mente dell'art. 651 cpp, doveva ritenersi pure Parte_3 responsabile, agli effetti civili, di siffatto incidente, con ogni conseguente statuizione sugli obblighi di restituzione delle somme elargite ed anticipate dall' in favore del lavoratore infortunato, Pt_1 quantificate in complessivi euro 46.370,93.
2.Si costituiva tempestivamente eccependo preliminarmente l'intervenuta Parte_3 prescrizione dell'azione di regresso esperita dall' l'insussistenza di un giudicato penale idoneo Pt_1 ad esplicare gli effetti di cui all'art. 651 c.p.p.
considerato che
la sentenza di secondo grado si era conclusa con una declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione,
l'inesistenza, nel merito, di profili di responsabilità civile in capo al ricorrente.
3.Espletata l'istruttoria, avendo il Giudice procedente in quel momento ritenuto di rigettare, quanto meno in via sommaria, l'eccezione di prescrizione, all'odierna udienza, sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e il Tribunale definisce il procedimento mediante sentenza.
Il ricorso deve essere rigettato ritenendosi fondata l'eccezione di prescrizione come sollevata da parte resistente.
Infatti, nel caso di specie, in disparte le questioni relative alla tardività o meno del deposito dell'ulteriore documentazione da parte dell' e quella relativa all'effettivo accertamento della CP_1 responsabilità penale del convenuto e non, si badi bene, del fatto di reato (in presenza di una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, in assenza di qualsivoglia sindacato – da parte della Corte di Appello -in ordine alla sussistenza di profili di responsabilità colposa nei confronti del soggetto allora imputato) viene in rilievo, con importanza preliminare ed assorbente, la questione relativa all'intervenuta prescrizione dell'azione di regresso da parte dell' . Pt_1
Va premesso che ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 :
“L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro allo Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.
Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli articoli 10 e 11.
2 La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme.
Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo.
L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile”.
Le due principali questioni interpretative poste dalla succitata norma sono quella relativa all'individuazione del dies a quo a partire dal quale decorre il termine triennale per esperire l'azione di regresso e quella relativa alla natura (decadenziale o prescrizionale) del termine.
Relativamente alla prima questione, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, u.c., il giudizio civile di cui al precedente art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate dallo stesso articolo, quali la morte dell'imputato o l'intervenuta amnistia del reato, e l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
La norma contempla, nelle disposizioni anzidette, due fattispecie diverse, delle quali la prima è caratterizzata dalla (totale) mancanza di un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna
(pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti o dello stesso infortunato).
A tal proposito, come evidenziato da Cass. n. 5947 del 2008” il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, u.c., contempla, nelle norme contenute nelle due parti del comma, due fattispecie diverse, previste allorchè esisteva la pregiudizialità penale, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti o dello stesso infortunato); correlativamente l'azione di regresso dell' soggiace, nella prima ipotesi (ai sensi dell'art. 112, u.c., prima parte, su Parte_1 richiamato) al termine triennale di decadenza che decorre dalla data della sentenza penale di non doversi procedere (id est: dal momento del suo passaggio in giudicato), e, nella seconda ipotesi (ai sensi dell'ultima parte dell'ultima parte dello stesso art. 112), al termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna".
Premesso che nella fattispecie in esame è stata esercitata l'azione penale e il giudizio si è concluso in secondo grado con sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione
(che è ovviamente causa di estinzione diversa da quella per morte o per amnistia e che ben presuppone l'accertamento in ordine all'esistenza del fatto di reato), il dies a quo del termine triennale per l'esercizio dell'azione di regresso dell' non poteva che decorrere dal momento Pt_1 della irrevocabilità di tale pronuncia, divenuta definitiva il 29.1.2018
A tal proposito recentissima giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Il termine triennale di prescrizione dell'azione di regresso dell' decorre dal provvedimento conclusivo del Pt_1
3 procedimento penale ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 se questo ha ad oggetto i delitti previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., restando invece irrilevante, ai fini della prescrizione, l'esito del procedimento instaurato per soli reati contravvenzionali collegati alla violazione di norme antinfortunistiche (così Cassazione civile sez. lav., 13/12/2024, n.32280).
In particolare, in sede di motivazione la Corte ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla natura del termine triennale: “Le sezioni unite di questa Corte, investite in merito al contrasto sorto in ordine alla individuazione del dies a quo del termine previsto dal citato art. 112 -e alla necessità di un chiarimento anche circa la natura del termine- con la pronuncia nr. 5160 del 2015, oltre ad affermare che il termine triennale previsto dall'art. 112 ha natura di prescrizione, hanno chiarito, quanto alla sua decorrenza, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, lo stesso decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, quale evento che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo.
14. Il principio è espressione della pacifica autonomia del sistema civilistico della rivalsa rispetto al sistema penale della responsabilità del datore di lavoro ed è, dunque, coerente con il mutato quadro normativo, riassumibile nella abolizione della cd. pregiudiziale penale.
15. L' dunque, può agire in regresso anche indipendentemente dall'azione penale, esercitando Pt_1 un diritto che deriva direttamente dal rapporto di assicurazione ed è finalizzato al recupero delle somme erogate in favore del proprio assicurato.
16. Resta, ovviamente, fermo che ove vi sia stato l'esercizio dell'azione penale (ovvero un provvedimento penalistico che ne sanzioni il mancato esercizio, v. Cass. nr. 12607 del 2020) continua ad operare la disciplina speciale prevista dall'art. 112 TU la quale individua il termine di decadenza triennale dal momento in cui il fatto è stato definito in sede penale.
17. La Corte ha, quindi, chiarito (Cass. nr. 20853 del 2015) che, nei casi in cui vi è stata la liquidazione della prestazione in relazione all'infortunio e, successivamente, per i fatti di cui all'infortunio, è iniziato un procedimento penale, il termine di prescrizione dell'azione di regresso dell' nei confronti del responsabile civile "decorre dal giorno in cui la sentenza penale di Pt_1 condanna è divenuta irrevocabile" purché "il procedimento penale sia iniziato entro tre anni dal pagamento dell'indennizzo o dalla costituzione della rendita".
Nella specie, considerato che il dies a quo decorre, nel caso in esame, dal momento dell'irrevocabilità della sentenza emessa nel procedimento penale per il reato di lesioni colpose
(irrevocabile il 29.1.2018) bisogna verificare se il termine prescrizionale sia stato validamente interrotto con la diffida ad adempiere, asseritamente spedita il 20.1.2021 e ricevuta in data 4.2.2021
(cfr. doc. del 2.2.2022) o, in ogni caso, a seguito del deposito del ricorso, avvenuto in data Pt_1
21.1.2021 e notificato a parte resistente in data 9.4.2021 (circostanza questa non contestata).
Orbene, quanto alla diffida ad adempiere deve rilevarsi che non vi è in atti la prova relativa alla data della notifica, risultando esclusivamente la prova della ricezione della stessa in una data ormai successiva allo spirare del termine prescrizionale.
Sotto altro profilo si pone il problema dell'idoneità interruttiva del deposito del ricorso ovvero della notifica dello stesso.
4 A tal proposito va rammentato il principio, ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il termine triennale è da ritenersi avente natura prescrizionale e come tale insuscettibile di interruzione mediante il solo deposito del ricorso: “come già rilevato dall'ordinanza interlocutoria, questa Corte ha già affermato il principio per il quale l'azione di regresso spettante all' nei confronti del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112 nel caso in Pt_1 cui questi sia stato assolto dall'imputazione derivatagli dall'infortunio sul lavoro, è sottoposta al termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112, comma 5, seconda parte D.P.R. citato, la cui decorrenza può essere interrotta non con il deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui
l'azione viene esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora (Cass. n. 20736 del
03/10/2007);
Sul punto, in motivazione, la Suprema Corte ha cosi chiarito: “è stato infatti ribadito che seppure non si vogliano ritenere (vd. in tal senso Cass. civ. 16 giugno 1979 n. 3:331), le previsioni legislative di decadenza di stretta interpretazione e che perciò un termine di decadenza non possa ravvisarsi in via analogica, deve pur sempre affermarsi che la possibilità di desumere in via interpretativa la natura, decadenziale o prescrittiva, di un termine (Cass. civ., 26 giugno 2000, n.
8680) deve tener conto dell'idoneità della decadenza a rendere più difficile l'esercizio del diritto soggettivo anche in via giudiziale e perciò contrastare con gli artt. 24 e 112 Cost. Nel dubbio, deve perciò propendersi per la prescrizione;
inoltre, essendo venuta meno la correlazione sistematica fra il T.U. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 e art. 112 sia per effetto di pronunce della Corte costituzionale (nn. 102/1981 e 118/1996) che per i mutamenti del regime processuale penale (art. 75 c.p.p. e art. 651 c.p.p. e ss. del 1988) e civile (art.
295 c.p.c., come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 35), con la definitiva nell'abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale, è derivato che l'azione di regresso dell' è connessa soltanto all'astratta previsione legale quale reato del fatto Pt_1 causativo dell'infortunio e non dal concreto accertamento dell'illecito penale;
dunque, l ben può agire in regresso ex art. 11 cit., sia nel caso in cui in sede penale il datore Pt_1 di lavoro sia stato assolto, come avvenuto nella presente fattispecie che in quella all'esame della sentenza n. 20736 del 2007, sia nel caso dell'assenza del procedimento penale;
pertanto, nel caso in esame il termine triennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione non può ritenersi di decadenza (insuscettibile d'interruzione), bensì di prescrizione e, in quanto tale, può essere interrotto non col deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui l'azione viene esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora”
(così Cassazione civile sez. lav., 13/08/2021 n.22876).
Ancora, relativamente a detto aspetto, Cassazione civile sez. VI, 15/02/2017, n.4034 ha ribadito che, “perchè si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicchè tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il
5 destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non idoneo ad interrompere il termine decennale di prescrizione il mero deposito del ricorso volto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle direttive comunitarie per i compensi dei medici specializzandi).
In definitiva, poiché la notifica del ricorso è ben successiva al termine triennale, l'azione di regresso intentata dall' deve ritenersi attinta dal raggio prescrizionale. Pt_1
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, la complessità delle questioni esaminate, in ragione della specificità del caso concreto, è idonea a giustificare la compensazione per 1/3 delle spese di lite. La restante parte segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa per un terzo le spese di lite;
condanna l' alla refusione della frazione residua in favore di parte ricorrente, Pt_1 frazione che liquida nella complessiva somma di € 3.092, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA ai sensi di legge e C.U., da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Caltanissetta il 26/06/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 109/2021 R.G.L., promossa
D A
, in persona del della Sicilia pro-tempore Pt_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv.to ALESSI SERGIO (C.F.
, pec: ed elettivamente C.F._1 Email_1 domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dell con sede in Pt_1
Caltanissetta, via Rosso di San Secondo n. 47
- ricorrente -
C O N T R O
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] (CF: ), ai fini del presente atto C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce, dall'avv. Vittorio
Giardino del Foro di Gela ( ) ed elettivamente C.F._3 domiciliato presso il suo studio professionale, in Gela nella via Tevere n. 153, pec: e fax n. 0933/1937800 Email_2
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 18.6.2025, ha definito la controversia con la seguente
S E N T E N Z A
Completa di quanto segue
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 1.Con ricorso depositato in data 21.1.2021, l'Istituto ricorrente esperiva azione di regresso nei confronti del sig. , chiedendo che lo stesso venisse dichiarato responsabile civile Parte_3 dell'infortunio occorso al lavoratore in data 29 settembre 2009, Parte_4 all'interno della Raffineria di Gela.
In particolare, per i motivi meglio esplicitati nel ricorso, l'Istituto evidenziava che il Tribunale di
Gela prima e la Corte di Appello di Caltanissetta dopo, avevano già condannato in sede penale perché ritenuto responsabile dell'infortunio occorso al , e che, una volta Parte_3 Pt_4 formatosi giudicato penale, a mente dell'art. 651 cpp, doveva ritenersi pure Parte_3 responsabile, agli effetti civili, di siffatto incidente, con ogni conseguente statuizione sugli obblighi di restituzione delle somme elargite ed anticipate dall' in favore del lavoratore infortunato, Pt_1 quantificate in complessivi euro 46.370,93.
2.Si costituiva tempestivamente eccependo preliminarmente l'intervenuta Parte_3 prescrizione dell'azione di regresso esperita dall' l'insussistenza di un giudicato penale idoneo Pt_1 ad esplicare gli effetti di cui all'art. 651 c.p.p.
considerato che
la sentenza di secondo grado si era conclusa con una declaratoria di non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione,
l'inesistenza, nel merito, di profili di responsabilità civile in capo al ricorrente.
3.Espletata l'istruttoria, avendo il Giudice procedente in quel momento ritenuto di rigettare, quanto meno in via sommaria, l'eccezione di prescrizione, all'odierna udienza, sostituita mediante il deposito di note scritte ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da rispettivi atti difensivi e il Tribunale definisce il procedimento mediante sentenza.
Il ricorso deve essere rigettato ritenendosi fondata l'eccezione di prescrizione come sollevata da parte resistente.
Infatti, nel caso di specie, in disparte le questioni relative alla tardività o meno del deposito dell'ulteriore documentazione da parte dell' e quella relativa all'effettivo accertamento della CP_1 responsabilità penale del convenuto e non, si badi bene, del fatto di reato (in presenza di una sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, in assenza di qualsivoglia sindacato – da parte della Corte di Appello -in ordine alla sussistenza di profili di responsabilità colposa nei confronti del soggetto allora imputato) viene in rilievo, con importanza preliminare ed assorbente, la questione relativa all'intervenuta prescrizione dell'azione di regresso da parte dell' . Pt_1
Va premesso che ai sensi dell'art. 112 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 :
“L'azione per conseguire le prestazioni di cui al presente titolo si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio o da quello della manifestazione della malattia professionale.
L'azione per riscuotere i premi di assicurazione ed in genere le somme dovute dai datori di lavoro allo Istituto assicuratore si prescrive nel termine di un anno dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.
Le azioni spettanti all'Istituto assicuratore, in forza del presente titolo, verso i datori di lavoro e verso le persone assicurate possono essere esercitate indipendentemente dall'azione penale, salvo nei casi previsti negli articoli 10 e 11.
2 La prescrizione dell'azione di cui al primo comma è interrotta quando gli aventi diritto all'indennità, ritenendo trattarsi di infortunio disciplinato dal titolo secondo del presente decreto, abbiano iniziato o proseguito le pratiche amministrative o l'azione giudiziaria in conformità delle relative norme.
Il giudizio civile di cui all'art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate nello stesso articolo.
L'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile”.
Le due principali questioni interpretative poste dalla succitata norma sono quella relativa all'individuazione del dies a quo a partire dal quale decorre il termine triennale per esperire l'azione di regresso e quella relativa alla natura (decadenziale o prescrizionale) del termine.
Relativamente alla prima questione, ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, u.c., il giudizio civile di cui al precedente art. 11 non può istituirsi dopo trascorsi tre anni dalla sentenza penale che ha dichiarato di non doversi procedere per le cause indicate dallo stesso articolo, quali la morte dell'imputato o l'intervenuta amnistia del reato, e l'azione di regresso di cui all'art. 11 si prescrive in ogni caso nel termine di tre anni dal giorno nel quale la sentenza penale è divenuta irrevocabile.
La norma contempla, nelle disposizioni anzidette, due fattispecie diverse, delle quali la prima è caratterizzata dalla (totale) mancanza di un accertamento del fatto - reato da parte del giudice penale e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna
(pronunciata nei confronti del datore di lavoro o di suoi dipendenti o dello stesso infortunato).
A tal proposito, come evidenziato da Cass. n. 5947 del 2008” il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 112, u.c., contempla, nelle norme contenute nelle due parti del comma, due fattispecie diverse, previste allorchè esisteva la pregiudizialità penale, delle quali la prima è caratterizzata dalla mancanza di un accertamento del fatto-reato da parte del giudice penale, e la seconda, invece, dall'esistenza di tale accertamento con sentenza penale di condanna (pronunciata nei confronti del datore di lavoro o dei suoi dipendenti o dello stesso infortunato); correlativamente l'azione di regresso dell' soggiace, nella prima ipotesi (ai sensi dell'art. 112, u.c., prima parte, su Parte_1 richiamato) al termine triennale di decadenza che decorre dalla data della sentenza penale di non doversi procedere (id est: dal momento del suo passaggio in giudicato), e, nella seconda ipotesi (ai sensi dell'ultima parte dell'ultima parte dello stesso art. 112), al termine triennale di prescrizione, che decorre dal giorno nel quale è divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna".
Premesso che nella fattispecie in esame è stata esercitata l'azione penale e il giudizio si è concluso in secondo grado con sentenza di non doversi procedere per essere il reato estinto per prescrizione
(che è ovviamente causa di estinzione diversa da quella per morte o per amnistia e che ben presuppone l'accertamento in ordine all'esistenza del fatto di reato), il dies a quo del termine triennale per l'esercizio dell'azione di regresso dell' non poteva che decorrere dal momento Pt_1 della irrevocabilità di tale pronuncia, divenuta definitiva il 29.1.2018
A tal proposito recentissima giurisprudenza di legittimità ha chiarito che: “Il termine triennale di prescrizione dell'azione di regresso dell' decorre dal provvedimento conclusivo del Pt_1
3 procedimento penale ai sensi dell'art. 112 del d.P.R. n. 1124 del 1965 se questo ha ad oggetto i delitti previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 c.p., restando invece irrilevante, ai fini della prescrizione, l'esito del procedimento instaurato per soli reati contravvenzionali collegati alla violazione di norme antinfortunistiche (così Cassazione civile sez. lav., 13/12/2024, n.32280).
In particolare, in sede di motivazione la Corte ha fornito ulteriori chiarimenti in ordine alla natura del termine triennale: “Le sezioni unite di questa Corte, investite in merito al contrasto sorto in ordine alla individuazione del dies a quo del termine previsto dal citato art. 112 -e alla necessità di un chiarimento anche circa la natura del termine- con la pronuncia nr. 5160 del 2015, oltre ad affermare che il termine triennale previsto dall'art. 112 ha natura di prescrizione, hanno chiarito, quanto alla sua decorrenza, che, ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale, lo stesso decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, quale evento che costituisce il fatto certo e costitutivo del diritto sorto dal rapporto assicurativo.
14. Il principio è espressione della pacifica autonomia del sistema civilistico della rivalsa rispetto al sistema penale della responsabilità del datore di lavoro ed è, dunque, coerente con il mutato quadro normativo, riassumibile nella abolizione della cd. pregiudiziale penale.
15. L' dunque, può agire in regresso anche indipendentemente dall'azione penale, esercitando Pt_1 un diritto che deriva direttamente dal rapporto di assicurazione ed è finalizzato al recupero delle somme erogate in favore del proprio assicurato.
16. Resta, ovviamente, fermo che ove vi sia stato l'esercizio dell'azione penale (ovvero un provvedimento penalistico che ne sanzioni il mancato esercizio, v. Cass. nr. 12607 del 2020) continua ad operare la disciplina speciale prevista dall'art. 112 TU la quale individua il termine di decadenza triennale dal momento in cui il fatto è stato definito in sede penale.
17. La Corte ha, quindi, chiarito (Cass. nr. 20853 del 2015) che, nei casi in cui vi è stata la liquidazione della prestazione in relazione all'infortunio e, successivamente, per i fatti di cui all'infortunio, è iniziato un procedimento penale, il termine di prescrizione dell'azione di regresso dell' nei confronti del responsabile civile "decorre dal giorno in cui la sentenza penale di Pt_1 condanna è divenuta irrevocabile" purché "il procedimento penale sia iniziato entro tre anni dal pagamento dell'indennizzo o dalla costituzione della rendita".
Nella specie, considerato che il dies a quo decorre, nel caso in esame, dal momento dell'irrevocabilità della sentenza emessa nel procedimento penale per il reato di lesioni colpose
(irrevocabile il 29.1.2018) bisogna verificare se il termine prescrizionale sia stato validamente interrotto con la diffida ad adempiere, asseritamente spedita il 20.1.2021 e ricevuta in data 4.2.2021
(cfr. doc. del 2.2.2022) o, in ogni caso, a seguito del deposito del ricorso, avvenuto in data Pt_1
21.1.2021 e notificato a parte resistente in data 9.4.2021 (circostanza questa non contestata).
Orbene, quanto alla diffida ad adempiere deve rilevarsi che non vi è in atti la prova relativa alla data della notifica, risultando esclusivamente la prova della ricezione della stessa in una data ormai successiva allo spirare del termine prescrizionale.
Sotto altro profilo si pone il problema dell'idoneità interruttiva del deposito del ricorso ovvero della notifica dello stesso.
4 A tal proposito va rammentato il principio, ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione, secondo cui il termine triennale è da ritenersi avente natura prescrizionale e come tale insuscettibile di interruzione mediante il solo deposito del ricorso: “come già rilevato dall'ordinanza interlocutoria, questa Corte ha già affermato il principio per il quale l'azione di regresso spettante all' nei confronti del datore di lavoro ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 112 nel caso in Pt_1 cui questi sia stato assolto dall'imputazione derivatagli dall'infortunio sul lavoro, è sottoposta al termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112, comma 5, seconda parte D.P.R. citato, la cui decorrenza può essere interrotta non con il deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui
l'azione viene esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora (Cass. n. 20736 del
03/10/2007);
Sul punto, in motivazione, la Suprema Corte ha cosi chiarito: “è stato infatti ribadito che seppure non si vogliano ritenere (vd. in tal senso Cass. civ. 16 giugno 1979 n. 3:331), le previsioni legislative di decadenza di stretta interpretazione e che perciò un termine di decadenza non possa ravvisarsi in via analogica, deve pur sempre affermarsi che la possibilità di desumere in via interpretativa la natura, decadenziale o prescrittiva, di un termine (Cass. civ., 26 giugno 2000, n.
8680) deve tener conto dell'idoneità della decadenza a rendere più difficile l'esercizio del diritto soggettivo anche in via giudiziale e perciò contrastare con gli artt. 24 e 112 Cost. Nel dubbio, deve perciò propendersi per la prescrizione;
inoltre, essendo venuta meno la correlazione sistematica fra il T.U. n. 1124 del 1965, artt. 10 e 11 e art. 112 sia per effetto di pronunce della Corte costituzionale (nn. 102/1981 e 118/1996) che per i mutamenti del regime processuale penale (art. 75 c.p.p. e art. 651 c.p.p. e ss. del 1988) e civile (art.
295 c.p.c., come novellato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 35), con la definitiva nell'abolizione della cosiddetta pregiudiziale penale, è derivato che l'azione di regresso dell' è connessa soltanto all'astratta previsione legale quale reato del fatto Pt_1 causativo dell'infortunio e non dal concreto accertamento dell'illecito penale;
dunque, l ben può agire in regresso ex art. 11 cit., sia nel caso in cui in sede penale il datore Pt_1 di lavoro sia stato assolto, come avvenuto nella presente fattispecie che in quella all'esame della sentenza n. 20736 del 2007, sia nel caso dell'assenza del procedimento penale;
pertanto, nel caso in esame il termine triennale decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza penale di assoluzione non può ritenersi di decadenza (insuscettibile d'interruzione), bensì di prescrizione e, in quanto tale, può essere interrotto non col deposito bensì con la notificazione del ricorso con cui l'azione viene esercitata oppure da ogni atto idoneo alla costituzione in mora”
(così Cassazione civile sez. lav., 13/08/2021 n.22876).
Ancora, relativamente a detto aspetto, Cassazione civile sez. VI, 15/02/2017, n.4034 ha ribadito che, “perchè si produca l'effetto interruttivo della prescrizione è necessario che il debitore abbia conoscenza (legale, non necessariamente effettiva) dell'atto giudiziale o stragiudiziale del creditore, sicchè tale effetto, in ipotesi di domanda proposta nelle forme del processo del lavoro, non si realizza con il deposito del ricorso presso la cancelleria del giudice adito, ma con la notificazione dell'atto al convenuto, non operando, in questo caso, il principio che estende anche sul piano sostanziale la scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il
5 destinatario, atteso che l'effetto di interruzione della prescrizione può avvenire anche in virtù di un atto stragiudiziale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto non idoneo ad interrompere il termine decennale di prescrizione il mero deposito del ricorso volto ad ottenere il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione delle direttive comunitarie per i compensi dei medici specializzandi).
In definitiva, poiché la notifica del ricorso è ben successiva al termine triennale, l'azione di regresso intentata dall' deve ritenersi attinta dal raggio prescrizionale. Pt_1
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto da parte resistente, la complessità delle questioni esaminate, in ragione della specificità del caso concreto, è idonea a giustificare la compensazione per 1/3 delle spese di lite. La restante parte segue la soccombenza e si liquida come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa per un terzo le spese di lite;
condanna l' alla refusione della frazione residua in favore di parte ricorrente, Pt_1 frazione che liquida nella complessiva somma di € 3.092, oltre spese forfettarie al 15%, IVA, CPA ai sensi di legge e C.U., da distrarsi in favore del procuratore antistatario
Così deciso in Caltanissetta il 26/06/2025.
IL GIUDICE
Giulia Calafiore
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