Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 27/05/2025, n. 764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 764 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.90/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
25 ottobre 2024 tra
C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
BONASERA EDOARDO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_1 P.IVA_2
dall'Avv. CALABRO' MAURIZIO
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 3371/2019 pubblicata in data 13/08/2019
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante: voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, confermando la pronuncia impugnata nella parte in cui ha dichiarato che « non può considerarsi esente da CP_1
responsabilità nella esecuzione inesatta della prestazione e che sotto tale aspetto
è inadempiente (avendo ammesso sia pur minime interruzioni », riformare e/o annullare la sentenza impugnata e ritenuto dimostrato tramite l'ammissione delle prove orali non ammesse e/o rigettate in primo grado ovvero tramite
risarcimento del danno subito dalla società appellante, liquidandolo nella misura complessiva di € 436.934,75, oltre interessi, con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore.
In via istruttoria si chiede l'ammissione delle prove orali non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello. Specificatamente si chiede l'ammissione della seguente prova per testi sui seguenti capitolati di prova:
1) “Vero o no che, almeno a far data dall'anno 2008, la linea di alimentazione elettrica che serve lo stabilimento della sito in Adrano, è stata Parte_1
interessata da continui disservizi consistenti in distaccamenti di energia di breve e lunga durata (fino a diverse ore), sovratensionamenti, buchi e abbassamenti di tensione, fluttuazione della tensione a breve e lungo termine, variazioni della frequenza?”;
2) “Vero o no che tali eventi si sono acuiti nel mese di dicembre 2010?”;
3) “Vero o no che i suddetti disservizi hanno danneggiato gravemente le componenti elettroniche dei macchinari, in particolare le schede elettroniche e le parti elettromeccaniche da esse gestite?”;
4) “Vero o no che in gran parte dei macchinari si è reso necessario procedere alle dovute riparazioni, ed addirittura talvolta alle sostituzioni delle schede e/o delle parti elettromeccaniche correlate, che richiedevano parecchio tempo, causando il prolungato fermo dei macchinari fino alla riparazione?”;
5) “Vero o no che molte volte gli interventi di manutenzione e riparazione venivano effettuati dai manutentori elettromeccanici in forza alla
[...]
, e ?”; Parte_1 Controparte_2 Parte_2
pag. 2/12 6) “Vero o no che i malfunzionamenti dei macchinari si ripercuotevano sulla qualità dei prodotti finiti?”;
7) “Vero o no che la ha ricevuto varie lamentele dai clienti a Parte_1
causa della difettosità dei componenti prodotti dalla nel Parte_1
periodo di riferimento?”;
8) “Vero o no che il punto di consegna dell'energia elettrica della
[...]
è alimentato da due linee di distribuzione elettrica denominata Parte_1
“Mendola 15” e dalla linea elettrica “Poggio 14”?;
9) “Vero o no che la componentistica danneggiata dei macchinari della
[...]
è quella analiticamente descritta ed elencata nel paragrafo n°4 della Parte_1 consulenza tecnica di parte a firma dell'ing. che, previa Per_1
autorizzazione del Giudice Le mostro?”;
10) “Vero o no che gli interventi resisi necessari per le riparazioni e sostituzioni della componentistica danneggiata a seguito dei disservizi sulla rete elettrica sono descritti nelle fatture di intervento analiticamente descritte ed elencate nel paragrafo n°4.1 della consulenza tecnica di parte a firma dell'ing. Per_1
che, previa autorizzazione del Giudice Le mostro?”;
11) “Vero o no che le superiori fatture sono state tutte regolarmente pagate dalla ?”; Parte_1
12) “”Vero o no che gli interventi di manutenzione straordinaria effettuata dal personale interno hanno avuto una durata analiticamente descritta nella tabella contenuta nel paragrafo 4.2.1 della consulenza tecnica di parte a firma dell'ing.
che previa autorizzazione del Giudice le mostrò, per un costo Per_1
complessivo di € 11.641,64?”;
13) “Vero o no che la ha dovuto impiegare n°3 dipendenti Parte_1
( , e ) per otto ore giornaliere e Persona_2 Persona_3 Persona_4
per 20 gg. affinché provvedessero a separare il prodotto difettoso da quello conforme agli standard di qualità, sostenendo un costo di € 24.000.00?”;
pag. 3/12 14) “Vero che il valore dei componenti non conformi ammonta a complessivi €
7.944,82, come analiticamente elencato e descritto nella tabella contenuta nel paragrafo 4.2.2 della consulenza tecnica di parte a firma dell'ing. Per_1
che, previa autorizzazione del giudice Le mostro?”;
15) “Vero o no che il valore delle commesse interamente coinvolte da non conformità dei componenti prodotti ammonta a complessivi € 4.781,79, come da elenco analiticamente descritto nella tabella contenuta nel paragrafo 4.2.2 della consulenza tecnica di parte a firma dell'ing. che previa Per_1
autorizzazione del Giudice le mostrò?”;
16) “Vero o no che la ha sostenuto costi per € 7.750,00 per Parte_1
costi di trasferta dei suoi dipendenti per verificare le contestazioni di non conformità mosse dai singoli clienti?”;
17) “Vero o no che, a causa del fermo delle macchine per il tempo necessario per provvedere alle riparazioni o sostituzioni, la non ha Parte_1
rispettato i tempi di consegna delle commesse ed il valore degli ordini inevasi ammonta ad € 475.8961.90 con una perdita di utile pari ad € 95.172.38?”;
18) “Vero o no che la , oltre a quanto descritto nel precedente Parte_1
capitolato, a causa del fermo delle macchine conseguente agli eventi oggetto di causa, non ha ottemperato agli obblighi contrattuali assunti con la CP_3
determinando un mancato guadagno pari ad € 99.075,90 ed un addebito di
[...]
penali pari a € 92.730,90?”.
Si indicano quali testimoni i sigg.: - (cap. 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, Persona_3
13, 14, 15, 17, 18); - (cap. 4); - (cap. 1, Testimone_1 Testimone_2
2, 4, 5, 7, 9, 10, 12); - (cap. 1, 2, 4, 5, 9, 12, 13); - Persona_4 [...]
(cap. 1, 2, 6, 7, 10, 13, 14, 15); - Ing. (cap. 3, 8, 9, 10); Per_2 Testimone_3
- (cap. 1, 2, 3, 5); - (cap. 1, 2, 3, 4, 5); - Controparte_2 Parte_2 [...]
(cap. 11, 14, 15, 16, 17, 18); - (cap. 18). Tes_4 Testimone_5
pag. 4/12 All'esito, se ritenuto necessario, si chiede disporsi CTU al fine di accertare la sussistenza del nesso di causalità tra l'inadempimento di e i danni lamentati CP_1
dall'appellante, nonché la quantificazione degli stessi.
Per Parte Appellata:
CHIEDE E CONCLUDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania Voglia, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, - rigettare l'appello proposto dalla contro l'impugnata sentenza, Parte_3
condannando lo stesso alle spese del doppio grado di giudizio. - In via gradata, riformare la predetta sentenza in ordine ai capi espressamente impugnati e, pertanto, rigettare per quanto di ragione la domanda spiegata in primo grado dalla e per l'effetto : - Ritenere e dichiarare infondata la Parte_3
domanda proposta dalla siccome totalmente infondata in Parte_3
fatto ed in diritto. - Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria Per mero tuziorismo difensivo, si reiterano le richieste istruttorie per come richieste in atti ( segnatamente nella memoria ex art 183 n 2
c.p.c.)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 29/01/2013 e notificato il 04/02/2013 la
[...]
chiamava in giudizio la avanti al Parte_3 Controparte_1
Tribunale di Catania (ex sez. distaccata di Adrano) esponendo che nel mese di dicembre 2010 si erano verificate all'interno del proprio stabilimento industriale, una serie di disservizi quali cadute di tensione, passaggio di extracorrenti, interruzioni dell'alimentazione e variazioni di frequenza relativi all'alimentazione della rete elettrica che avevano impedito il normale svolgimento dell'attività lavorativa della società attrice operante nel settore della meccanica di precisione, causando danni all'impianto e alle attrezzature. Tali disservizi venivano meglio elencati e descritti nella perizia di parte a firma dell'Ing. depositata unitamente all'atto di citazione introduttivo del Per_1
pag. 5/12 primo grado di giudizio (cfr. pag.
7-paragrafo 4). La società attrice chiedeva, pertanto, il risarcimento dei danni quantificati in € 436.934,75.
Costituitasi in giudizio, la contestava l'assunto attoreo ed Controparte_1
evidenziava per quanto concerne gli eventi di interruzione che questi ultimi erano addebitabili esclusivamente alle condizioni del locale di consegna energia
(cabina elettrica) in proprietà della e in relazione al quale Parte_1
la medesima società attrice non aveva eseguito tempestivamente tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari al fine di evitare il verificarsi di disservizi;
concludeva, quindi, escludendo ogni addebito di responsabilità ed evidenziando la responsabilità della per Parte_3
carenza di idonee misure manutentive e di sicurezza obbligatorie per impianti come quello attoreo;
specificava, poi, che dagli archivi era dato evincere che CP_1
nel periodo di riferimento si erano verificate in tutto 5 interruzioni transitorie e della durata minore di 1 secondo ciascuna, le quali erano insuscettibili di avere cagionato il danno lamentato.
Con sentenza n. 3371/2019 pubblicata in data 13/08/2019, il Tribunale di
Catania rigettava le domande formulate da nei confronti Parte_3
di e compensava tra le parti le spese di lite. Controparte_1
In particolare il primo giudice, inquadrato il rapporto contrattuale avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica intercorso tra le parti nello schema contrattuale previsto dall'art. 1559 c.c., riteneva che:
- il somministrante aveva l'obbligo di apprestare i mezzi necessari per l'adempimento della obbligazione assunta, nonché i rischi della fornitura, nonché, nella fattispecie in esame, aveva assunto l'ulteriore Controparte_1
obbligo di mantenere a disposizione dell'utente il c.d. impegno di potenza, che si configura come una prestazione accessoria rispetto a quella principale e a cui corrisponde un ulteriore costo economico per l'utente, che matura in relazione al consumo complessivo (Cass. 1259/88), impegnandosi, quindi, ad assicurare una pag. 6/12 regolare e continua erogazione di energia mentre l'utente era obbligato a pagare il prezzo della fornitura;
- non poteva considerarsi fisiologica alcuna interruzione sia pure transitoria di energia, poiché essa è comunque potenzialmente in grado di arrestare sistemi produttivi, macchinari elettrici e strumenti digitali e perché, come detto,
l'impegno di potenza è uno specifico obbligo che il somministrante assume;
- non aveva dimostrato la assoluta impossibilità della prestazione (elemento CP_1
che non ha peraltro neanche allegato o dedotto) e la maggiore situazione di difficoltà ad adempiere (rappresentata dalle – non contestate – micorinterruzioni di energia) non la esimeva dal garantire comunque l'impegno di potenza;
- risultava indimostrato sia il nesso causale tra interruzione e danno, sia il quantum dello stesso, atteso che la parte attrice non aveva dimostrato né se vi sia proporzione tra interruzione della energia e il lamentato danno, né se tra evento e conseguenza sussista un vero e proprio nesso causale, né a tal fine poteva soccorrere una prova per testi.
Avverso detta pronuncia ha proposto appello per le Parte_3
ragioni meglio illustrate in motivazione, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.
Si è costituita instando per il rigetto dell'appello, Controparte_1
ribadendo l'infondatezza della domanda di parte appellante.
Disposta e acquisita CTU, all'udienza del 25 ottobre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come in verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
Con i motivi di appello, ha censurato la sentenza in Parte_3
punto di mancata dimostrazione del nesso causale tra le denunciate interruzioni e il danno asseritamente patito dalla società appellante, rilevando che il primo pag. 7/12 giudice non aveva accolto i capitoli di prova richiesti né aveva esperito la chiesta
CTU al fine di accertare, sulla base della copiosa documentazione prodotta,
l'esistenza o meno del predetto nesso etiologico tra le interruzioni, pacificamente ammesse da , e il danno patito. Controparte_1
Alla luce del contenuto dell'atto di appello e delle difese dell'appallata, questa
Corte ha ritenuto necessario esperire una consulenza tecnica al fine di accertare sulla base della documentazione già prodotta (anche quella allegata alla CTP di parte appellante) e di quella che il CTU poteva acquisire ai sensi dell'art. 194
c.p.c.:
a) se le interruzioni (o buchi di tensione) per come emergenti dalla documentazione depositata dall'appellata (v. il registro delle interruzioni depositato all'udienza dell'ottobre 2015 e allegato al fascicolo di parte d'appello) possano ritenersi inevitabili e ineliminabili da parte del distributore alla luce della normativa (anche tecnica) di settore (v. ad es. CEI EN 50160) oppure se possano essere derivati dai difetti manutentivi della cabina elettrica sì come denunciati dal distributore;
b) nel caso negativo, la sussistenza del nesso di causalità tra le predette interruzioni dell'alimentazione (sì come rilevate dalla stessa nel report CP_1 allegato in atti) e i danni lamentati dall'appellante, nonché la quantificazione degli stessi;
c) la sussistenza di un'eventuale condotta negligente della stessa parte appellante per aver omesso di dotarsi della strumentazione minima e necessaria per lo svolgimento di attività industriale svolta, ossia strumenti in grado di evirate i lamentati danni.
Orbene in seguito agli accertamenti predetti è stata esclusa l'esistenza del nesso causale tra le denunciate interruzione e i lamentati danni.
Ed invero il CTU ha così concluso:
pag. 8/12 a) in merito al primo accertamento: Le interruzioni certificate dal distributore rientrano tra le fenomenologie tecnicamente denominate interruzioni transitorie di durata inferiore ad 1 secondo che sono evenienze fisiologiche dei sistemi elettrici non dipendenti dalle condizioni manutentive delle reti di distribuzione e non eliminabili. Le microinterruzioni registrate sulla rete a monte dell'utenza non necessariamente sono dipendenti dalle condizioni di manutenzione della cabina elettrica dell'utente ma, in ogni caso, non possono essere state causa dei danni denunciati;
se effettivamente si sono verificati “una serie continua e prolungata di distaccamenti di energia elettrica”, così come dedotto in appello, questi possono essere state causati solo dalla cabina di trasformazione dell'utente in quanto se fossero dipesi dalla rete sarebbero stati registrati CP_1
dal sistema.
b) sul secondo quesito: Per come ampiamente argomentato non sussiste alcun rapporto di causa ed effetto, né temporale, tra le interruzioni registrate sul sistema ed i danni lamentati dalla Per quanto riguarda Parte_1
gli altri disturbi che possono verificarsi nelle reti elettriche (buchi di tensione, flicker, distorsione armonica, squilibrio delle tensioni, sovratensioni, extracorrenti, variazioni di frequenza…) si è detto come tali anomalie possono caratterizzare il regolare funzionamento delle reti elettriche ma non necessariamente sono causate dalla rete ed anzi sono generalmente indotte dai carichi e dalle reti dell'utente, oltre che, come nel caso a mano trattandosi di utenza alimentata in MT, dalla cabina di trasformazione dell'utente stesso;
si osserva infine che la maggior parte dei citati disturbi ben difficilmente compromettono il funzionamento dei macchinari;
c) sul terzo quesito: Si è detto come, oltre alle interruzioni di alimentazione, possono verificarsi diverse tipologie di anomalie e/o di disturbi non sempre prevedibili e comunque non immediatamente eliminabili da cui macchinari particolarmente sofisticati o sensibili devono essere protetti. Allo stato attuale pag. 9/12 non è possibile avere alcun riscontro diretto su quali potessero essere le dotazioni di protezione degli impianti e dei macchinari all'epoca istallate presso l'azienda. Trattandosi, per come indicato nella relazione di parte, di macchinari ad alto contenuto tecnologico ed equipaggiati con sistemi elettronici sofisticati, risulta evidentemente indispensabile disporre di adeguati sistemi di salvaguardia
(protezioni da sovratensioni e sovracorrenti, relè di massima e minima tensione, stabilizzatori di tensione, scaricatori, gruppi di continuità…) che avrebbero evitato che le supposte anomalie elettriche potessero danneggiare i macchinari.
In tale stato di cose si è cercato di avere riscontri indiretti sulla presenza di dispositivi di protezione dalla perizia di parte in cui vengono dettagliatamente indicati i macchinari ed i processi lavorativi ma non viene fornito alcun elemento concreto di valutazione sugli impianti di alimentazione di tali macchinari, sulle dotazioni della cabina di trasformazione o sui dispositivi di protezione. Anche l'analisi degli interventi di riparazione eseguiti nell'azienda non ha permesso di individuare indicazioni sui sistemi di protezione degli impianti elettrici che si sarebbero dovuti danneggiare e che avrebbero dovuto essere riparati e/o sostituiti;
in particolare scaricatori e gruppi di continuità sarebbero stati i primi dispositivi ad essere danneggiati dalle supposte sovratensioni. Nella sostanza dalla documentazione prodotta in atti, dai contenuti della relazione tecnica dell'ing. e dagli allegati riguardanti Per_1
gli interventi di riparazione eseguiti non si ha riscontro della presenza di adeguati dispositivi di protezione né di interventi di riparazione e/o sostituzione che li abbiano interessati. In ultima analisi quindi non è possibile affermare con certezza che la cabina di trasformazione dell'utente non fosse stata correttamente manutenuta, che gli impianti di alimentazione fossero adeguati e che non fossero istallati adeguati dispositivi di protezione dei macchinari sensibili e parimenti non può aversi riscontro della presenza e dell'efficienza dei detti dispositivi di protezione;
non può che lasciarsi alla valutazione di questa pag. 10/12 Corte la valutazione di una eventuale condotta negligente dell'azienda sulla base di quanto è stato possibile desumere in via indicativa dagli elementi a disposizione.
Nessuna delle parti ha formulato osservazioni alla CTU e parte appellante non ha depositato comparsa conclusionale.
Alla luce delle risultanze istruttorie va, quindi, escluso un rapporto di causa ed effetto tra le interruzioni registrate sul sistema ed i danni lamentati dalla
[...]
mentre eventuali altri continui e prolungati distaccamenti di Parte_1
energia elettrica, così come dedotto in appello, possono essere stati causati solo dalla cabina di trasformazione detenuta dall'utente in quanto se fossero dipesi dalla rete sarebbero stati registrati dal sistema, e, in ogni caso, trattandosi CP_1
di anomalie e/o di disturbi non sempre prevedibili e non immediatamente eliminabili, nei casi di installazione di macchinari particolarmente sofisticati o sensibili è onere del proprietario degli stessi dotarsi di adeguati sistemi di salvaguardia (protezioni da sovratensioni e sovracorrenti, relè di massima e minima tensione, stabilizzatori di tensione, scaricatori, gruppi di continuità) che possono evitare che le suddette inevitabili anomalie elettriche danneggino i macchinari stessi, sistemi che non vi è prova siano stati installati dalla società appellante.
La domanda risarcitoria va, pertanto, rigettata in quanto infondata, con conseguente conferma della sentenza appellata.
Le spese, ivi comprese quelle di CTU, seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma richiesta).
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il gravame.
P.Q.M.
pag. 11/12 La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
[…] avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. Controparte_1
3371/2019 pubblicata in data 13/08/2019 così provvede: rigetta l'appello; condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 20.119,00, oltre 15 % per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
pone definitivamente a carico dell'appellante le spese di CTU per come liquidate con separato decreto;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, in favore dell'erario di un importo ulteriore, pari a quello del contributo unificato previsto per il gravame.
Così deciso, in data 23/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 12/12