Sentenza 17 ottobre 2002
Massime • 1
In tema di tutela della acque dall'inquinamento, nella scelta delle metodiche di campionamento dei reflui sussiste una discrezionalità tecnica da parte degli organi accertatori, atteso che le relative prescrizioni hanno un carattere non cogente, così che la loro eventuale inosservanza non determina alcuna sanzione processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/10/2002, n. 41487 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41487 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PAPADIA Umberto - Presidente - del 17/10/2002
1. Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - N. 01959
3. Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 011926/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AS IA N. IL 13/10/1933;
avverso SENTENZA del 25/05/2001 TRIBUNALE di SALÒ;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vincenzo Geraci che ha concluso con la richiesta di inammissibilità del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza 25.5.2001, il Tribunale di Brescia - sd Salò - ha ritenuto SC NF responsabile dei reati previsti dall'art. 21 c. 1^ c. 4^ L. 319/1976 ora artt. 59 c. 1^ e c. 5^ D.Lvo 152/1999 (per avere, quale titolare di una cartiera, effettuato un nuovo scarico delle acque reflue decadenti dal ciclo produttivo, in un corpo idrico superficiale senza la necessaria autorizzazione e superando i limiti di accettabilità) e lo ha condannato alla pena di lire ventisei milioni di ammenda.
Avverso la sentenza, l'imputato ha proposto appello da qualificarsi ricorso per Cassazione essendo la decisione del primo Giudice solo sindacabile a sensi dell'art. 593 uc cpp. Nei motivi di impugnazione deduce:
- che i reati non sussistono dal momento che lo scarico è stato unico, di modesta entità e dipendente da un evento occasionale ed accidentale;
- che manca la prova del superamento dei limiti tabellari alla luce dei parametri del DLvo 152/1999;
- che il campionamento è stato irregolare (perché non prelevato nell'arco di tre ore) e l'avviso delle analisi è stata dato a persona non qualificata;
- che è stata ritenuta una sua responsabilità oggettiva per la sola circostanza di essere il legale rappresentante della cartiera. Il Collegio ritiene che le censure del ricorrente non siano meritevoli di accoglimento per cui il ricorso deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
Per quanto concerne la prima deduzione, deve precisarsi che l'originario testo del DLvo 152/1999 menzionava, pur senza definirla, la nozione di "immissione occasionale" contemplata nella disposizione relativa alla pena per il superamento dei limiti di accettabilità (art. 59 c. 5); la previsione è stata ora abolita, dal DLvo 258/2000, per cui si deve ritenere che una immissione caratterizzata dalla occasionalità e della eccezionalità non abbia rilevanza penale sia con riferimento alla mancanza di autorizzazione sia con riferimento al superamento dei limiti di accettabilità. Pertanto la tesi dell'imputato (già sottoposta al vaglio del Giudice di merito e correttamente confutata) è fondata in diritto, ma non applicabile al caso concreto. Invero il Tribunale ha indicato le fonti probatorie dalle quali ha tratto il convincimento che lo scarico sia stato reiterato nel tempo e causato dallo sversamento di liquidi provenienti dal lavaggio della carta di macero e pertanto, collegato a comportamenti produttivi non occasionali;
in base a tale conclusione in fatto (sorretta da motivazione esaustiva e, di conseguenza, non censurabile in sede di legittimità), si deve concludere che la tesi del ricorrente sulla occasionalità dello scarico non trova conforto, anzi, è smentita dalle emergenze agli atti.
La seconda deduzione - tra l'altro generica perché l'imputato non allega alcun elemento o argomento a sostegno della sua prospettazione - è manifestamente infondata in quanto, anche avendo come referente i parametri del DLvo 152/1999, di deve concludere che vi sia stato un superamento dei limiti tabellari (con riguardo ai solidi sospesi, al Cod, al rame ed allo zinco).
In merito alle residue violazioni, deve precisarsi che il campionamento istantaneo, consentito dalla L. 319/1976, è da ritenersi valido per i procedimenti attivati, come nel caso in esame, prima della entrata in vigore del DLvo 152/1999; inoltre nella scelta delle metodiche di campionamento dei reflui sussiste una discrezionalità tecnica, per cui le relative prescrizioni hanno un carattere non cogente, e la loro inosservanza non da luogo ad alcuna sanzione processuale. L'avviso dell'inizio delle operazioni di analisi - che il ricorrente lamenta mancante- è stato dato tempestivamente e correttamente a dipendente dell'imputato come risulta dagli atti processuali (che il Collegio è facoltizzato a compulsare essendo stato dedotto un vizio processuale e non motivazionale).
Relativamente all'ultima censura, è appena il caso di osservare che l'imputato, nelle sua qualità di amministratore unico della cartiera ed in assenza di delega di funzioni a terzi, era la persona destinataria della osservanza della disciplina sullo inquinamento idrico per la cui violazione è processo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 11 dicembre 2002