TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 20/02/2026, n. 3280
TAR
Sentenza breve 20 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Eccezione di tardività del ricorso

    Il Collegio ha ritenuto che il termine per agire contro il silenzio decorra dall'ultimo atto posto in essere dall'amministrazione o dalla presentazione di una diffida, conformemente a un orientamento giurisprudenziale consolidato. Pertanto, l'eccezione è stata respinta.

  • Accolto
    Sussistenza dell'obbligo di provvedere

    Il Collegio ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'azione contro il silenzio, ovvero l'obbligo di provvedere a fronte di un'istanza di un privato e la scadenza del relativo termine. È stato sottolineato che anche l'interruzione del procedimento deve essere esternata e motivata, non potendo essere surrogata da una mera inerzia.

  • Accolto
    Inadempimento dell'obbligo di provvedere

    In accoglimento della domanda avverso il silenzio, il Collegio ha ordinato all'Università resistente di provvedere con un provvedimento espresso entro un termine stabilito.

  • Altro
    Domanda risarcitoria per danno patito

    La domanda risarcitoria è stata separata dal giudizio sul silenzio e il rito è stato convertito in ordinario, con fissazione di udienza pubblica per la trattazione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 20/02/2026, n. 3280
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 3280
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo