Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 20/02/2026, n. 3280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3280 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03280/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15819/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15819 del 2025, proposto da
IA VI, rappresentato e difeso dall'avvocato Piergiorgio Masi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Roma “Unitelma Sapienza”, Ministero Dell’Università e della Ricerca
Ricerca, non costituiti in giudizio;
Unitelma Sapienza - Università degli Studi di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Bernardi, Stefano Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
IA AB, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) accertare l’illegittimità del silenzio/inerzia serbato dall’Amministrazione resistente nella vicenda che occupa;
e per l’effetto
b) ordinare all’Amministrazione resistente di emanare il provvedimento richiesto dal ricorrente;
c) condannare l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno patito pari € 57.610,73, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti, ovvero alla somma che codesto Ecc. Collegio riterrà equitativamente di determinare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Unitelma Sapienza - Università degli Studi di Roma e di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. LE CC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva accertarsi l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e condannare l’amministrazione al risarcimento del danno.
Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
2. Il primo motivo di impugnazione relativo all’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’amministrazione deve trovare accoglimento.
2.1. Con riferimento all’eccezione formulata da parte resistente in ordine alla tardiva proposizione del ricorso deve ritenersi che il dies a quo di decorrenza del termine per l’accertamento del silenzio sia decorrente dall’ultimo atto posto in essere dall’amministrazione. In particolare, il Consiglio di Dipartimento, in data 5 dicembre 2024 ha approvato la proposta di chiamata e il ricorrente ha variamente diffidato l’amministrazione a concludere il procedimento. Secondo un orientamento della giurisprudenza amministrativa cui il collegio ritiene di aderire (Tar Campania, n. 3673 del 2017) il termine annuale stabilito dall'art. 31, co. 2, c.p.a, per l'esercizio dell'azione contro il silenzio deve ritenersi osservato in relazione alla diffida presentata dai ricorrenti entro tale termine, non rilevando il termine d'inizio (d'ufficio) del procedimento.
Ne discende che nel caso di specie, sia in considerazione della diffida inviata sia in considerazione della decorrenza del termine dalla interruzione della decorrenza del termine dal momento della proposta di chiamata l’eccezione non può trovare accoglimento.
2.2. Posta questa premessa deve pertanto trovare accoglimento il ricorso avverso il silenzio proposto da parte ricorrente.
Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell’adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un’istanza di un privato e dalla scadenza del relativo termine.
Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla legge n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso; la ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento.
Dagli atti del giudizio risulta che, nel caso di specie, la pubblica amministrazione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente. Rimane chiaramente fermo il potere dell’amministrazione in considerazione della clausola di riserva prevista dall’art. 12 del d.r. n. 149 del 2024 di “ interrompere in qualsiasi fase del procedimento la procedura di reclutamento o di non darvi corso in caso di sua conclusione, in relazione a valutazioni insindacabili sul raggiungimento dei requisiti minimi richiesti per la sostenibilità dei corsi di studio previsti dalla normativa vigente o da modifiche medio tempore intervenute ”. Ciò premesso anche l’interruzione è una scelta provvedimentale da esternare e motivare, non surrogabile mediante una mera inerzia.
Ne discende che va accertata l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione. Stante le peculiarità della procedura e le difese dell’amministrazione il collegio non ritiene allo stato necessaria la nomina di un commissario ad acta al quale si potrà provvedere in seguito a specifica istanza della parte interessata in caso di persistente inerzia dell’amministrazione.
3. Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno, fermo quanto evidenziato ai punti della motivazione che precedono, previa separazione del giudizio, deve disporsi la conversione del rito in ordinario, mediante fissazione di udienza pubblica.
4. Le spese di lite sulla domanda diretta all’accertamento del silenzio vanno compensate alla luce dell’esito del giudizio e della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali non uniformi sull’eccezione sollevata da parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso avverso il silenzio, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto all’accertamento della sussistenza dell’inerzia della p.a. nei limiti e nei termini di cui in motivazione; per l’effetto ordina all’Università resistente di provvedere con un provvedimento espresso nel termine di giorni 120 (centoventi) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della presente sentenza, se più breve.
Spese compensate.
Fissa per la trattazione della domanda risarcitoria l’udienza pubblica del 27 ottobre 2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE CC, Presidente FF, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Vincenzo Rossi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| LE CC |
IL SEGRETARIO