TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 16/12/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO Causa n. 1698/2023 Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 16/12/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Pizzolla Cont per la parte convenuta l'avv. Biancardi per parte convenuta l'avv. Pizzolo CP_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
La difesa di parte ricorrente precisa che rifacendo i conteggi in relazione alle differenze sui ratei di 13^ e 14^, rispetto alle note già in atti, risulta
(non considerati i periodi di aspettativa non retribuita) una somma dovuta pari ad Euro 1621,75, come da nuovi conteggi che chiede di poter produrre, insistendo nell'accoglimento della relativa domanda nella predetta misura. Cont La difesa di parte osserva che senza considerare anche malattia e infortunio oltre aspettativa non retribuita (paga orario x168), l'importo è di 625,23; effettuando invece il conteggio seguito da controparte (quindi escludendo solo l'aspettativa non retribuita) la somma corrisponde ad Euro 1241,55. Chiede di poter depositare il prospetto con i conteggi.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice, autorizza le difese al deposito telematico dei conteggi illustrati in udienza e si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 16/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1698 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 19/10/2023 socio lavoratore cooperativa/CCNL retributive/elemento perequativo (art. Parte_1
38 CCNL)/maggiorazione lavoro del sabato (art. 9 CCNL)/tredicesima e quattordicesima e retribuzione oraria (art. 18, 19, 61 CCNL)/prescrizione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTEGA Parte_2 C.F._1
PA e dell'avv. PIZZOLLA FEDERICA, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico federica. Email_1 Email_2 Email_3
[...]
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. BIANCARDI BERTO SERENA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
Email_4
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GRIGOLI ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_5
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 19.10.2023 ha convenuto in giudizio la società Parte_2 [...]
e la esponendo di avere lavorato alle Controparte_5 Controparte_6
dipendenze della prima dal 1.10.2013 al 30.6.2022; di avere lavorato sempre presso l'unità della in San Martino Buon Albergo, nell'ambito di un appalto con la Controparte_4
committente; di essere stato addetto alla logistica delle merci in transito, come “responsabile
1 di baia” e quindi preposto dei propri colleghi;
di avere sempre lavorato con orario distribuito su sei giorni dal lunedì al sabato, mediamente per sette ore (7-14 o 16-24 con un'ora di pausa e solo il sabato 7-14 o 11-18 o 14-21).
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto accertarsi il diritto al riconoscimento della maggiorazione per il lavoro al sabato prevista dall'art. 9 del CCNL applicato al rapporto di lavoro, in ragione del 18% sino al 31.12.2017 e del 20% dal 1.1.2028 per ciascuna ora, per un importo complessivo di € 4089.59 lordi, oltre alla relativa incidenza sul TFR.
Il ricorrente ha chiesto inoltre che fosse accertato il diritto al pagamento dell'elemento perequativo previsto dall'art. 38 del C.C.N.L. per il caso in cui non fosse stata attivata la contrattazione aziendale, in assenza di accordi territoriali, nei tempi previsti dallo stesso contratto collettivo. Il C.C.N.L. prevedeva che ricorrendo tale evenienza ai lavoratori doveva essere corrisposta a titolo di elemento perequativo un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato. Tale corresponsione veniva qualificata dal C.C.N.L. come provvisoria ed assorbibile per effetto di aumenti derivanti da eventuali accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento. In mancanza di accordi di secondo livello nel termine predetto l'importo sarebbe divenuto definitivo e non riassorbibile. Il ricorrente esponeva che la società
L&P non aveva stipulato accordi di secondo livello né le parti sociali in Veneto erano pervenute alla stipulazione di accordi a livello territoriale.
L'elemento perequativo doveva essere calcolato sulla retribuzione annua maturata dal ricorrente, sulla tredicesima e quattordicesima mensilità nonché sul TFR per un importo complessivo di € 2.001,70 lordi oltre relativa incidenza sul TFR.
Il ricorrente ha inoltre richiesto l'accertamento del diritto alle differenze retributive derivanti dall'applicazione di una paga inferiore ai minimi contrattuali, per Euro 486,89 lordi.
Il ricorrente infine ha dedotto che dalla disamina delle buste paga consegnate dalla datrice di lavoro emergeva che la tredicesima mensilità non era stata erogata correttamente. L'art. 18 del
C.C.N.L. infatti prevedeva che la tredicesima mensilità fosse versata entro il 16 dicembre di ogni anno in misura pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del C.C.N.L. medesimo. La tredicesima mensilità era stata di fatto corrisposta dalla datrice di lavoro del ricorrente mensilmente e per un importo pari a un dodicesimo della paga base maturata per le ore effettivamente lavorate ogni mese o comunque per un dodicesimo della paga base contrattualmente dovutagli. Inoltre la tredicesima veniva corrisposta ogni mese e non in unica soluzione, entro il 16 dicembre di ogni anno. La quattordicesima mensilità non era stata
2 computata sulla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore nella misura risultante in vigore al 30 giugno, come previsto dall' art. 19 del C.C.N.L. applicato. Anche la quattordicesima mensilità veniva infatti corrisposta dalla datrice di lavoro del ricorrente con cadenza mensile, per un importo pari ad un dodicesimo della paga base maturata per le ore effettivamente lavorate ogni mese e comunque per un dodicesimo della paga base contrattualmente dovutagli. La tredicesima e la quattordicesima mensilità dovevano essere poste quale base imponibile per la determinazione del TFR ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L.
L'errata determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità e del mancato computo nel TFR aveva comportato l'insorgere di un credito pari a € 1814,62 lordi (negli ultimi conteggi rideterminati in Euro 1621,75).
La parte ricorrente invocava la responsabilità solidale della datrice di committente ai sensi dell'art. 29 dlg. 276/2003 e 1676 c.c. e chiedeva la condanna in solido delle convenute al pagamento degli importi sopra indicati oltre accessori di legge
Contr
2. Si è costituita tardivamente in giudizio la società in data 10.12.2024, giorno fissato per la trattazione della prima udienza e ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente osservando che la norma collettiva invocata (art. 9 CCNL) non era applicabile alle cooperative, in quanto vi era una disciplina specifica contenuta nell'art. 9 della Sezione speciale denominata Cooperative. La società convenuta richiamava l'orientamento del
Tribunale di Verona favorevole alla tesi di parte convenuta
Contr La società ha osservato inoltre che le doglianze di parte ricorrente sul calcolo della tredicesima e quattordicesima non tenevano conto della disciplina speciale prevista dal
C.C.N.L. all'art. 61 sezione cooperazione, nel quale si leggeva che gli istituti differiti relativi a permessi, Rol, e festività retribuite,13a mensilità, 14a mensilità, potevano essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria. In base a tale previsione del contratto collettivo pertanto la cooperativa aveva legittimamente corrisposto le mensilità aggiuntive sulla base della paga maturata per le ore effettivamente lavorate. Inoltre, tale versamento poteva essere fatto anche mensilmente e non una volta all'anno. La parte convenuta costituita richiamava l'accordo sindacale del 6 settembre 2013 nel quale la cooperativa e le organizzazioni sindacali avevano confermato al punto 7 che la corresponsione dei ratei di tredicesima quattordicesima sarebbe stata inserita all'interno della retribuzione mensile così come previsto dal C.C.N.L. Ha effettuato conteggi alternativi, ritenendo comunque in subordine che le somme eventualmente dovute dovessero ammontare 625,23 (dovendo escludersi malattia e infortunio, per cui le quote di mensilità differite sarebbero coperte dagli
3 enti, oltre ai periodi di aspettativa non retribuita) o in via di ulteriore subordine (effettuando invece il conteggio seguito dal ricorrente, quindi escludendo solo l'aspettativa non retribuita) la somma corrisponde ad Euro ad Euro 1241,55.
La società esponeva di non essere a conoscenza della sussistenza o meno Controparte_4
di accordi di secondo livello riguardanti la questione relativa all'elemento perequativo.
Pertanto, chiedeva che fosse ordinato alla società L&P di produrre qualsiasi accordo stipulato ai sensi dell'art. 38 del C.C.N.L. logistica trasporto merci e spedizione ovvero qualsivoglia documento attestante il versamento favore del ricorrente di erogazioni previste dal medesimo articolo. In via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale di parte delle somme pretese, con riferimento ai crediti maturati prima del quinquennio anteriore al deposito del ricorso giudiziario. In via ulteriormente subordinata invocava il beneficio della preventiva escussione, quanto meno per i crediti maturati sino all'entrata in vigore del decreto legge n.
25 del 17 marzo 2017.
Contr
3. All'udienza del 10.12.2024, il Giudice, preso atto della costituzione tardiva di concedeva un rinvio per consentire alle difese di prendere puntuale posizione sulle questioni sollevate con la costituzione tardiva;
alla successiva udienza del 13.2.2025, il Giudice sentite le difese si è riservato e ha ammesso le prove con ordinanza del 25.2.2025; il 9.4.2025 sono state assunte le prove testimoniali e all'esito la causa è stata rinvia per la discussione;
all'udienza del 23.9.2025 i difensori hanno chiesto un rinvio pendenti giudizi di appello e di
Cassazione su analoghe questioni oggetto del giudizio (con udienze fissate per il 25.9.2025).
All'udienza del 16.12.2025, preso atto della decisione della Corte di Cassazione sent.
32123/2025 del 10.12.2025 e del rinvio in appello del primo giudizio del “filone” al
15.6.2026 (mentre per le altre cause risultano, per come riferito dalle difese, fissate udienze al
30.4.2026, al 17.9.2026 e all'11.3.2027), il Giudice, stante la data di iscrizione a ruolo e l'opportunità di decidere la causa, sentiti i difensori si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. Seguendo l'orientamento già affermato da questo Tribunale (in assenza delle pronunce di appello) e coerentemente con la recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia di prescrizione dei crediti dei soci lavoratori di cooperative, le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.
5. Il ricorrente ha dimostrato l'esistenza e la durata del suo rapporto di lavoro con la società
Contr convenuta mediante la produzione del contratto di lavoro contemplante l'assunzione a tempo indeterminato come socio lavoratore con decorrenza dal 1 ottobre 2013 e con
4 applicazione del C.C.N.L. trasporti logistica (doc. 6) e dei prospetti paga (doc. 5) dal mese di ottobre 2013 sino al giugno 2022.
Nel contratto di assunzione è indicata quale sede di lavoro “AIA San Martino Buon Albergo”.
Non è contestato dalla parte convenuta costituita che con tale denominazione si indichi lo stabilimento della all'interno del quale vengono movimentati Parte_3
prodotti commercializzati con il marchio AIA.
Contr Il ricorrente ha pertanto dimostrato di aver lavorato alle dipendenze della società nell'appalto pacificamente intercorrente tra e la cooperativa convenuta per Controparte_4
lo svolgimento di attività di movimentazione merci all'interno di tale stabilimento. Tali circostanze non sono state contestate dalla ex datrice di lavoro nella sua costituzione tardiva.
6. La domanda avente per oggetto la maggiorazione per il lavoro svolto al sabato non è fondata.
6.1 I testi e hanno riferito che il ricorrente lavorava di regola anche al Tes_1 Tes_2
sabato, con turni di almeno sette ore e con orario articolato su sei giorni.
I testi di parte convenuta e (dichiarazioni contenute nel verbale della causa n. Tes_3 Tes_4
418/2023 udienza del 27.3.2023 acquisito in causa e depositato il 14.4.2025 dalla CP_4
hanno confermato che l'attività presso la piattaforma di San Martino, ove operava
[...]
il ricorrente richiede la copertura dal lunedì al sabato.
6.2 Tuttavia il diritto alla maggiorazione rivendicato dal ricorrente non può essere riconosciuto, sulla base di argomentazioni in diritto che questo Tribunale, con orientamento uniforme e costante, ha già enunciato in numerosi contenziosi promossi da soci lavoratori
Contr della impiegati in servizi appaltati da (ex multis sentenze n. 688/2023, Controparte_4
687/2023, 722/2023).
Non sono state sviluppate nella presente causa dalla difesa di parte ricorrente argomentazioni tali da indurre il giudicante ad una rivisitazione di tale orientamento, di cui si riportano di seguito i passaggi motivazionali.
Si deve preliminarmente delimitare e chiarire l'oggetto della domanda di parte ricorrente. Il ricorrente in sostanza invoca l'art. 9 del CCNL per dedurre che l'articolazione della settimana lavorativa su sei giorni non è legittima perché essa presuppone un accordo sindacale previsto dall'art. 9 comma cinque. Chiede pertanto che le ore svolte al sabato e rientranti nell'orario di
39 settimanali vengano retribuite con la maggiorazione del 18% prevista dal comma 1. Non si rivendica pertanto il compenso per ore di lavoro straordinario. La maggiorazione è prevista per le ore svolte al sabato che rientrano nel limite delle 39 ore settimanali previsto dal CCNL.
5 Si deve premettere che la maggiorazione del 18% è prevista dall'art. 9 per le ore svolte al sabato in regime di legittima “flessibilità” concordata con le OOSS. Pertanto, ai fini del solo riconoscimento della maggiorazione, nessuna rilevanza ha la mancanza dell'accordo sindacale. Infatti, si deve ritenere che, a maggior ragione, la percentuale di aumento spetti anche nel caso in cui non vi sia l'accordo sull'articolazione del lavoro su sei giorni.
Ciò premesso, le parti convenute hanno eccepito tuttavia la non applicabilità dell'art. 9 del
CCNL invocato dalla parte ricorrente in quanto l'orario di lavoro e l'articolazione sulla settimana per i soci delle cooperative sono oggetto di una disciplina speciale contenuta nella
Sezione Cooperative del CCNL Logistica: “Le Parti concordano che la presente sezione si applica, ai sensi della legge 142/01 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della legge 84/94 e successive modificazioni”.
Nella sezione dedicata alle Cooperative è previsto che “gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente”.
Nella sezione cooperative è stato inserito un articolo 9, che corrisponde all'art. 9 della parte generale del CCNL: “Art. 9 – Orario di lavoro per il personale non viaggiante e Art.11 –
Orario di lavoro per il personale viaggiante.
1. Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento retributivo all'orario contrattuale (divisore mensile 168) nonché dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale, e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale. Pertanto, qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi”.
Secondo la previsione sopra riportata gli articoli della Sezione Cooperative “integrano” e non sostituiscono i corrispondenti articoli del CCNL parte generale. Tuttavia, le parti hanno demandato integralmente alla regolamentazione interna la disciplina dell'articolazione settimanale e gli altri aspetti “definiti dai presenti articoli”. In questo modo hanno attribuito
6 alle cooperative (evidentemente tenendo conto delle esigenze di variabilità e flessibilità del lavoro negli appalti) la possibilità programmare il lavoro dei soci nell'arco della settimana senza le limitazioni imposte dall'art. 9 della parte generale.
Ci si deve chiedere pertanto se la maggiorazione del compenso orario per il lavoro ordinario al sabato debba implicitamente ritenersi richiamata anche per le cooperative. La risposta deve essere negativa. Infatti, per i lavoratori ordinari vige la regola dell'articolazione settimanale su cinque giorni. La possibilità di estendere la settimana lavorativa su sei giorni richiede una verifica e un accordo con le RSU e le OOSS, con una limitazione di norma a 26 dei sabati lavorativi annui. La maggiorazione del lavoro al sabato si giustifica proprio per un presumibile maggiore disagio rispetto agli altri lavoratori, per i quali invece l'articolazione rimane quella ordinaria dal lunedì al venerdì.
La ratio della maggiorazione non vale per i soci delle cooperative. Per questi ultimi infatti la cooperativa, con il proprio regolamento, può stabilire l'articolazione su sei giorni senza le limitazioni previste dall'art. 9 della sezione ordinaria del CCNL e quindi il lavoro al sabato per i soci delle cooperative non può essere qualificato come una eccezione rispetto alla regola e quindi esso non giustifica la maggiorazione del 18%.
Pertanto, la contrattazione collettiva ha demandato ai regolamenti delle cooperative la determinazione dell'articolazione del lavoro nell'arco della settimana, senza prevedere maggiorazioni per il lavoro al sabato, fatta salvo il rispetto complessivo del monte ore mensile.
Il regolamento della all'art. 14 prevede che l' “orario di lavoro potrà essere Controparte_3
distribuito anche su sei giorni lavorativi in relazione alle particolari esigenze di settore o del cliente ove viene prestata l'attività, fermo restando che ciò non darà diritto al riconoscimento di alcun tipo di maggiorazione economica”.
In base alle considerazioni svolte, tale disposizione regolamentare non prevede un trattamento retributivo peggiorativo rispetto alle disposizioni del CCNL, in quanto le norme collettive della sezione cooperative non prevendo alcuna maggiorazione per il lavoro prestato nella giornata del sabato.
7. La domanda avente per oggetto il riconoscimento del c.d. elemento perequativo è fondata.
7.1. Il ricorrente ha dimostrato i fatti costitutivi del rivendicato diritto al versamento del cosiddetto elemento perequativo ai sensi dell'art. 38 C.C.N.L. applicato dall'azienda.
L'art.38 del CCNL applicato in azienda (CCNL 2013 e CCNL 2017 docc. 2 e 3) prevede: “1.
Il secondo livello di contrattazione riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto
7 a quelli già disciplinati dal presente CCNL e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate. Le parti stipulanti il presente CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, concordano che al secondo livello di contrattazione si possano sottoscrivere accordi che consentano di favorire la crescita e la competitività delle imprese. Gli accordi di secondo livello stipulati successivamente alla data del presente rinnovo contrattuale hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL e delle relative erogazioni economiche. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali/territoriali di cui al presente articolo devono essere presentate all'azienda e/o all'associazione datoriale in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
L'azienda e/o l'associazione datoriale dovranno procedere a convocare un apposito incontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma. La trattativa si dovrà sviluppare
e concludere entro i successivi 70 giorni. Nelle more dell'espletamento della procedura le parti sono tenute ad astenersi dall'assumere iniziative unilaterali sulle materie in argomento.
Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalle leggi vigenti. Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili.
Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo livello di contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di produttività, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa. I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a
8 livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le RSU assistite dalle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL;
le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie. Laddove non fosse realizzata per la vigenza del CCNL la contrattazione aziendale entro i tempi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'azienda dovrà applicare l'accordo territoriale, fermo restando che i due livelli non si possono sommare. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le parti, anche in base ai dati dell'ente bilaterale, valuteranno preventivamente le condizioni del comparto nel territorio. Laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti dalla procedura di cui al comma 2 del presente articolo, ai lavoratori interessati sarà corrisposto a titolo di elemento perequativo un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato, provvisoria ed assorbibile da eventuali accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento. Trascorso tale termine l'importo diventerà definitivo e non riassorbibile da nessuna erogazione successiva concessa a titolo di contrattazione di secondo livello. Nella località ove non sia presente un'associazione territoriale aderente alle organizzazioni datoriali firmatarie il presente CCNL, la piattaforma di cui al presente comma sarà inviata alla associazione regionale o, in mancanza, alla struttura territoriale della confederazione di riferimento”. Contr
7.2 La società convenuta non si è costituita tempestivamente in giudizio e pertanto non ha potuto provare l'esistenza di fatti impeditivi del diritto vantato da parte ricorrente e cioè la stipulazione di contratti di secondo livello ovvero accordi territoriali.
Peraltro, dalle buste paga prodotte non risulta comunque l'applicazione di trattamenti di migliore favore a livello aziendale, che possano costituire, quanto meno, presunzione della avvenuta stipulazione di accordi di secondo livello.
La cooperativa non ha negato l'assenza di accordi di secondo livello e in punto di diritto ha sostenuto che tali accordi non furono conclusi per l'inerzia delle parti sindacali che non avrebbero comunicato a tempo debito (due mesi prima della scadenza degli accordi collettivi) la richiesta di rinnovo degli accordi stessi.
La difesa di parte convenuta L&P non è condivisibile (come già affermato da questo
Tribunale in casi analoghi, v. da ultimo sent. 139/2025 del 6.3.2025) sotto plurimi profilli.
9 In primo luogo, la clausola del CCNL nella parte in cui prevede che le richieste di rinnovo
“devono” essere presentate in un dato termine non pare avere altro significato letterale che imporre un termine all'eventuale richiesta di rinnovo, così da evitare vane trattative “sotto data”.
Parte resistente interpreta tale termine come indicativo di un onere, nel senso che il diritto all'elemento perequativo verrebbe meno, ove la richiesta di rinnovo non fosse presentata nei termini o non fosse affatto presentata.
Una lettura ermeneutica siffatta, oltre che ultronea rispetto alla lettera, non pare logica sotto il profilo della ricostruzione della volontà delle parti collettive le quali espressamente pattuirono di riconoscere l'elemento perequativo “laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo”, ossia quale emolumento a copertura di qualsiasi evento ostativo all'accordo
(compresa la mancata richiesta).
Sotto il profilo fattuale va precisato che i fatti dai quali la convenuta trae il ragionamento in diritto, ossia l'inerzia delle parti sindacali, non è supportata da alcuna prova documentale né da alcuna richiesta di prova testimoniale, rispetto alle quali comunque la parte risulta decaduta essendosi costituita tardivamente.
Altresì irrilevante, in tale prospettiva, risulta la circostanza dedotta in sede di discussione e confermata dalla parte ricorrente per cui i sindacati avrebbero richiesto un incontro per l'apertura di un tavolo di trattative ex art. 38 CCNL in data 13.2.2025, accolta dalle associazioni datoriali il 7.3.2025.
Pertanto, deve essere accertato il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive correlate all'erogazione dell'elemento perequativo previsto dall'art. 38 citato del
CCNL.
La parte ricorrente ha depositato conteggi delle differenze retributive per tale titolo come documento 7, che non sono stati adeguatamente contestati sotto il profilo delle voci retributive considerate e dello sviluppo aritmetico. Il ricorrente ha pertanto dimostrato il diritto al pagamento della somma richiesta in ricorso. Nel conteggio l'incidenza sul TFR dell'elemento perequativo è stata calcolata separatamente ed è pari ad Euro 184,15 (previo scorporo della quota di tfr per l'incidenza dell'indennità del lavoro al sabato) che deve essere aggiunta alla somma di Euro 2.001,70, così per un totale dovuto di Euro 2.185,85 lordi.
8. Quanto alla dedotta paga base inferiore ai minimi contrattuali (per il periodo 1.10.2013-
28.2.2015), come si evince dai conteggi allegati al ricorso (doc. 7 ric.) e dal raffronto tra le buste paga (doc.5 ric.) e le tabelle retributive allegate al CCNL (doc. 4 ric.), le somme
10 richieste per il periodo ottobre 2013-febbraio 2015 (Euro 486,89 lordi) risultano calcolate con riferimento alla paga base mensile da CCNL e l'importo derivante dalla paga base oraria riconosciuta in busta paga. Rispetto a tali richieste, fondate, del tutto inconferenti sono le deduzioni di L&P con riferimento alla una tantum riconosciuta per la carenza del rinnovo contrattuale. La domanda deve pertanto essere accolta, peraltro in assenza di puntuali contestazioni sui conteggi relativi a tali somme.
9. La domanda avente per oggetto le differenze a titolo di 13^ e 14^ è fondata Il ricorrente sostiene che la L&P convenuta non si è attenuta alle previsioni del CCNL che regolano le modalità di computo e corresponsione degli istituti differiti, tra cui la 13a e la 14a mensilità
9.1 L'art. 18 prevede che “L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
La tredicesima mensilità va computata agli effetti del T.F.R. e della indennità sostitutiva di preavviso”,
9.2 L'art. 19 del medesimo CCNL prevede che: “L'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno. La quattordicesima mensilità è riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi, precisamente, al periodo dall'1 luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15
11 giorni. La quattordicesima mensilità viene computata ai soli effetti del T.F.R. e dell'indennità sostitutiva del preavviso”.
9.3 Quanto alle mensilità differite, il ricorrente contesta le modalità di calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità, in quanto sono state erogate in misura variabile, a seconda del numero di ore lavorate.
Richiama il disposto degli artt. 18, 19 e 61 del CCNL TML, i quali commisurano le mensilità aggiuntive alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore.
Per contro, la datrice di lavoro, costituitasi tardivamente, ha affermato la regolarità del proprio operato, richiamando l'art. 61 della sezione speciale cooperazione del CCNL, il quale consente di erogare tali emolumenti “attraverso un incremento della retribuzione oraria”.
9.3.1. Il Tribunale condivide, con riguardo alla questione del calcolo delle mensilità supplementari, gli argomenti spesi dalla sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.
300/2022: “L'art.61, nel prevedere che “gli istituti differiti relativi a permessi, rol, ex festività retribuite, 13a mensilità, 14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria …”, consente alle società cooperative di corrispondere detti istituti indiretti e aggiuntivi, mese per mese (e non alle usuali cadenze di dicembre e luglio), attraverso la maggiorazione della retribuzione corrispondente al rateo mensile dell'emolumento di riferimento, indiretto o aggiuntivo. Il presupposto di questo meccanismo è che venga utilizzata quale modalità di pagamento della retribuzione, il sistema della retribuzione ad ore e non quello della retribuzione mensilizzata (…) per cui l'importo della retribuzione può variare di mese in mese (potendo essere maggiore in alcuni mesi - quelli con più giorni - e minore in altri mesi - quelli con meno giorni -), anche se alla fine dell'anno le variazioni mensili si compensano e la retribuzione annua finisce per essere analoga a quella annua mensilizzata”.
9.3.2. Anche in questo caso, infatti, nessuna disposizione contrattuale consente al datore di lavoro, attraverso la corresponsione della retribuzione con modalità oraria, di derogare ai minimi tabellari mensili, i quali si riflettono nella determinazione dell'importo delle mensilità aggiuntive. Ciò che, invece, il CCNL consente è di corrispondere le mensilità aggiuntive in forma rateale, mese per mese, mediante incremento della retribuzione oraria. Resta, tuttavia, fermo il principio per cui alla fine dell'anno, gli importi percepiti devono essere pari a quelli che sarebbero stati dovuti ove il pagamento fosse avvenuto a giugno per la quattordicesima e a dicembre per la tredicesima.
12 9.3.3. Ai fini della determinazione della retribuzione ordinaria e della quantificazione delle mensilità aggiuntive, a nulla rileva che le buste paga siano state prodotte solo parzialmente.
Infatti, secondo i principi generali, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., sez. un.,
30.10.2001, n. 13533). Pertanto, dimostrata la retribuzione contrattualmente spettante da parte del ricorrente, sarebbe spettato alla convenuta, costituendosi tempestivamente, provare di aver corrisposto una somma almeno pari alla stessa e gli eventuali fatti impeditivi del diritto puntualmente allegati (che, costituitasi tardivamente, non ha potuto far valere), mentre resta irrilevante la contestazione relativa alla mancata dimostrazione del percepito (peraltro effettuata anche dalla datrice di lavoro, che è senz'altro in possesso della documentazione contabile a ciò necessaria).
9.3.4. Nel caso di specie dunque la retribuzione per il calcolo delle mensilità differite deve essere effettuata sulla base del divisore 168, e non sulla base delle ore di lavoro effettivamente svolte o in subordine sulla base della paga oraria moltiplicata per 156 (39x4), presupposto che questo Tribunale, per le ragioni esposte ritiene errato, poiché lo stesso CCNL (art. 61 richiamato dagli artt. 18 e 19) pone come base di calcolo delle mensilità differite la retribuzione globale mensile che si calcola moltiplicando la paga base per il divisore orario
(168) e non in base alle ore lavorate nel corso di ogni singolo mese, diviso per 12.
Allo stesso modo non appare corretto rideterminare la retribuzione di riferimento per il calcolo delle mensilità differite scomputando i periodi di malattia e di infortunio ritenuti non utili alla maturazione delle stesse mensilità differite (che non possono essere assimilati ai periodi di “aspettativa non retribuita”). Tali periodi infatti sono utili al fine della maturazione del diritto alle mensilità differite, tanto da essere coperti sia dall'indennità a carico degli enti competenti sia dall'integrazione dovuta dal datore di lavoro in forza della contrattazione collettiva applicabile.
Nel caso di specie, sotto tale profilo, non c'è alcuna ideona e tempestiva allegazione circa l'eventuale avvenuta totale o parziale anticipazione o corresponsione dell'integrazione e quindi della rilevanza dello scomputo di somme erogate a tale titolo.
13 Quanto infine al calcolo della 14^ mensilità del 2022, appare corretto l'ultimo conteggio di parte ricorrente, in quanto sono stati considerati i primi sei mesi del predetto anno, oltre i sei mesi dell'anno precedente (correttamente non computati nel conteggio relativo al 2021).
Quindi la somma totale dovuta a titolo di differenze per 13^ e 14^ (come da conteggi depositati dalla difesa di parte ricorrente il 16.12.2025), comprensiva di incidenza sul TFR, è di Euro 1.589,23 (1.479,13 per differenze 13^e 14^ ed Euro 110,10 per relativa incidenza
TFR).
10. Il ricorrente ha chiesto il pagamento di differenze retributive maturate nel periodo 2013-
2022. Le parti convenute eccepiscono la prescrizione quinquennale.
L'eccezione di prescrizione non è fondata. Con la pronuncia 26958/2025 pubblicata il
7.10.2025, la Corte di Cassazione ha chiarito come anche per i crediti dei soci lavoratori, al pari degli altri dipendenti, la prescrizione non decorra durante il rapporto di lavoro (principio ulteriormente confermato con riferimento al rapporto di soci lavoratori di cooperativa, dalle sentenze 32123/2025 e 32118/2025 del 10.12.2025, peraltro relative ad altro appalto della medesima società committente); il principio affermato dalla Corte, non appare scalfito dalle Contr ulteriori argomentazioni della difesa di in quanto da un lato il principio affermato dalla giurisprudenza si applica evidentemente a tutti i rapporti di lavoro sorti anche anteriormente alla Legge Fornero, che disciplina tutti i licenziamenti, anche relativi a rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore e dall'altro la pattuizione di clausole nello statuto e nel regolamento non appaiono idonee a modificare il regime legale della prescrizione dei crediti e non comportano certamente alcun automatismo, presupponendo l'esclusione dalla compagine sociale, l'adozione di una delibera (si legge peraltro espressamente nella citata pronuncia:
“15.- Si può pertanto riconoscere che la legge 142, come novellata dalla n. legge 30/03, pur confermando l'originaria impostazione dualistica, dei due rapporti giuridici collegati, non accoglie il principio simul stabunt simil cadent;
né questo principio può essere introdotto attraverso la via regolamentare senza che si configuri un vizio di legittimità per alterazione del regime legale delle tutele”).
11. Non può essere accolta l'eccezione di compensazione fra i c.d. ristorni e le somme retributive spettanti al ricorrente, da cui la parte resistente costituitasi tardivamente è decaduta ex art. 416 c.p.c. A prescindere dalla diversa natura di tali elementi (l'uno previsto a titolo di partecipazione agli utili, in quanto socio, l'altro quale differenza retributiva in quanto lavoratore subordinato) non è ravvisabile alcun collegamento fra l'una e l'altro, ossia non è sussistente e neppure allegata la prova che la corretta esecuzione degli obblighi retributivi in
14 capo alla datrice di lavoro avrebbe inciso sugli utili in modo speculare e diretto così da azzerare i ristorni corrisposti a parte ricorrente. Contr 12. La società quale ex datrice di lavoro e la società convenuta quale obbligata solidale ex art. 29 Dlg 276/2003, devono essere condannate in via solidale a versare le somme sopra indicate al ricorrente oltre accessori di legge. La parte convenuta costituita, che ha svolto la rituale eccezione, ha diritto al beneficio della preventiva escussione per i crediti maturati sino all'entrata in vigore del DL 25/2017 (17.3.2017).
13. Le spese di lite, stante la parziale soccombenza, devono essere compensate per un terzo e per la restante quota vanno poste a carico delle parti resistenti e si liquidano in dispositivo in base al valore (scaglione 1100-5200) ed alla natura (lavoro) della causa, considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale) e il carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società Controparte_7 [...]
quale obbligata solidale ex art. 29 Dlg 276/2003, al pagamento in Parte_4
favore del ricorrente dei seguenti importi: € 2.185,85 lordi a titolo di elemento perequativo ex art. 38 ccnl Trasporti e Logistica compresa incidenza sul TFR, € 486,89 lordi a titolo di retribuzione base inferiore ai minimi contrattuali, € 1.589,23 lordi, a titolo di ricalcolo di 13^
e 14^ mensilità comprensiva di relativa incidenza sul TFR, oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione del credito sino al saldo;
2) rigetta nel resto le domande di parte ricorrente;
3) riconosce alla parte convenuta il beneficio della Parte_4
preventiva escussione del debitore principale per i crediti maturati sino al 17.3.2017;
4) dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite e condanna le convenute al rimborso della restante parte che liquida nella predetta quota € 1.750,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre Iva Cpa come per legge.
Verona, 16.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
15
SEZIONE LAVORO Causa n. 1698/2023 Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 16/12/2025, innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini, presente presso il proprio ufficio, sono comparsi in video conferenza mediante Piattaforma Teams: per la parte ricorrente l'avv. Pizzolla Cont per la parte convenuta l'avv. Biancardi per parte convenuta l'avv. Pizzolo CP_2
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
La difesa di parte ricorrente precisa che rifacendo i conteggi in relazione alle differenze sui ratei di 13^ e 14^, rispetto alle note già in atti, risulta
(non considerati i periodi di aspettativa non retribuita) una somma dovuta pari ad Euro 1621,75, come da nuovi conteggi che chiede di poter produrre, insistendo nell'accoglimento della relativa domanda nella predetta misura. Cont La difesa di parte osserva che senza considerare anche malattia e infortunio oltre aspettativa non retribuita (paga orario x168), l'importo è di 625,23; effettuando invece il conteggio seguito da controparte (quindi escludendo solo l'aspettativa non retribuita) la somma corrisponde ad Euro 1241,55. Chiede di poter depositare il prospetto con i conteggi.
I procuratori delle parti si riportano ai rispettivi atti difensivi e concludono come in atti e rinunciano ad essere presenti in videoconferenza alla lettura della sentenza. Il giudice, autorizza le difese al deposito telematico dei conteggi illustrati in udienza e si ritira in camera di consiglio.
Il giudice dà lettura del verbale di udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 16/12/2025, svoltasi con le modalità previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 1698 / 2023 RCL promossa con ricorso depositato il 19/10/2023 socio lavoratore cooperativa/CCNL retributive/elemento perequativo (art. Parte_1
38 CCNL)/maggiorazione lavoro del sabato (art. 9 CCNL)/tredicesima e quattordicesima e retribuzione oraria (art. 18, 19, 61 CCNL)/prescrizione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BOTTEGA Parte_2 C.F._1
PA e dell'avv. PIZZOLLA FEDERICA, elettivamente domiciliato in Indirizzo
Telematico federica. Email_1 Email_2 Email_3
[...]
contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_3 P.IVA_1 dell'avv. BIANCARDI BERTO SERENA, elettivamente domiciliata in Indirizzo Telematico
Email_4
(C.F. ), con il Controparte_4 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. GRIGOLI ANDREA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_5
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 19.10.2023 ha convenuto in giudizio la società Parte_2 [...]
e la esponendo di avere lavorato alle Controparte_5 Controparte_6
dipendenze della prima dal 1.10.2013 al 30.6.2022; di avere lavorato sempre presso l'unità della in San Martino Buon Albergo, nell'ambito di un appalto con la Controparte_4
committente; di essere stato addetto alla logistica delle merci in transito, come “responsabile
1 di baia” e quindi preposto dei propri colleghi;
di avere sempre lavorato con orario distribuito su sei giorni dal lunedì al sabato, mediamente per sette ore (7-14 o 16-24 con un'ora di pausa e solo il sabato 7-14 o 11-18 o 14-21).
Ciò premesso, il ricorrente ha chiesto accertarsi il diritto al riconoscimento della maggiorazione per il lavoro al sabato prevista dall'art. 9 del CCNL applicato al rapporto di lavoro, in ragione del 18% sino al 31.12.2017 e del 20% dal 1.1.2028 per ciascuna ora, per un importo complessivo di € 4089.59 lordi, oltre alla relativa incidenza sul TFR.
Il ricorrente ha chiesto inoltre che fosse accertato il diritto al pagamento dell'elemento perequativo previsto dall'art. 38 del C.C.N.L. per il caso in cui non fosse stata attivata la contrattazione aziendale, in assenza di accordi territoriali, nei tempi previsti dallo stesso contratto collettivo. Il C.C.N.L. prevedeva che ricorrendo tale evenienza ai lavoratori doveva essere corrisposta a titolo di elemento perequativo un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato. Tale corresponsione veniva qualificata dal C.C.N.L. come provvisoria ed assorbibile per effetto di aumenti derivanti da eventuali accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento. In mancanza di accordi di secondo livello nel termine predetto l'importo sarebbe divenuto definitivo e non riassorbibile. Il ricorrente esponeva che la società
L&P non aveva stipulato accordi di secondo livello né le parti sociali in Veneto erano pervenute alla stipulazione di accordi a livello territoriale.
L'elemento perequativo doveva essere calcolato sulla retribuzione annua maturata dal ricorrente, sulla tredicesima e quattordicesima mensilità nonché sul TFR per un importo complessivo di € 2.001,70 lordi oltre relativa incidenza sul TFR.
Il ricorrente ha inoltre richiesto l'accertamento del diritto alle differenze retributive derivanti dall'applicazione di una paga inferiore ai minimi contrattuali, per Euro 486,89 lordi.
Il ricorrente infine ha dedotto che dalla disamina delle buste paga consegnate dalla datrice di lavoro emergeva che la tredicesima mensilità non era stata erogata correttamente. L'art. 18 del
C.C.N.L. infatti prevedeva che la tredicesima mensilità fosse versata entro il 16 dicembre di ogni anno in misura pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del C.C.N.L. medesimo. La tredicesima mensilità era stata di fatto corrisposta dalla datrice di lavoro del ricorrente mensilmente e per un importo pari a un dodicesimo della paga base maturata per le ore effettivamente lavorate ogni mese o comunque per un dodicesimo della paga base contrattualmente dovutagli. Inoltre la tredicesima veniva corrisposta ogni mese e non in unica soluzione, entro il 16 dicembre di ogni anno. La quattordicesima mensilità non era stata
2 computata sulla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore nella misura risultante in vigore al 30 giugno, come previsto dall' art. 19 del C.C.N.L. applicato. Anche la quattordicesima mensilità veniva infatti corrisposta dalla datrice di lavoro del ricorrente con cadenza mensile, per un importo pari ad un dodicesimo della paga base maturata per le ore effettivamente lavorate ogni mese e comunque per un dodicesimo della paga base contrattualmente dovutagli. La tredicesima e la quattordicesima mensilità dovevano essere poste quale base imponibile per la determinazione del TFR ai sensi dell'art. 37 del C.C.N.L.
L'errata determinazione della tredicesima e quattordicesima mensilità e del mancato computo nel TFR aveva comportato l'insorgere di un credito pari a € 1814,62 lordi (negli ultimi conteggi rideterminati in Euro 1621,75).
La parte ricorrente invocava la responsabilità solidale della datrice di committente ai sensi dell'art. 29 dlg. 276/2003 e 1676 c.c. e chiedeva la condanna in solido delle convenute al pagamento degli importi sopra indicati oltre accessori di legge
Contr
2. Si è costituita tardivamente in giudizio la società in data 10.12.2024, giorno fissato per la trattazione della prima udienza e ha chiesto il rigetto delle domande di parte ricorrente osservando che la norma collettiva invocata (art. 9 CCNL) non era applicabile alle cooperative, in quanto vi era una disciplina specifica contenuta nell'art. 9 della Sezione speciale denominata Cooperative. La società convenuta richiamava l'orientamento del
Tribunale di Verona favorevole alla tesi di parte convenuta
Contr La società ha osservato inoltre che le doglianze di parte ricorrente sul calcolo della tredicesima e quattordicesima non tenevano conto della disciplina speciale prevista dal
C.C.N.L. all'art. 61 sezione cooperazione, nel quale si leggeva che gli istituti differiti relativi a permessi, Rol, e festività retribuite,13a mensilità, 14a mensilità, potevano essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria. In base a tale previsione del contratto collettivo pertanto la cooperativa aveva legittimamente corrisposto le mensilità aggiuntive sulla base della paga maturata per le ore effettivamente lavorate. Inoltre, tale versamento poteva essere fatto anche mensilmente e non una volta all'anno. La parte convenuta costituita richiamava l'accordo sindacale del 6 settembre 2013 nel quale la cooperativa e le organizzazioni sindacali avevano confermato al punto 7 che la corresponsione dei ratei di tredicesima quattordicesima sarebbe stata inserita all'interno della retribuzione mensile così come previsto dal C.C.N.L. Ha effettuato conteggi alternativi, ritenendo comunque in subordine che le somme eventualmente dovute dovessero ammontare 625,23 (dovendo escludersi malattia e infortunio, per cui le quote di mensilità differite sarebbero coperte dagli
3 enti, oltre ai periodi di aspettativa non retribuita) o in via di ulteriore subordine (effettuando invece il conteggio seguito dal ricorrente, quindi escludendo solo l'aspettativa non retribuita) la somma corrisponde ad Euro ad Euro 1241,55.
La società esponeva di non essere a conoscenza della sussistenza o meno Controparte_4
di accordi di secondo livello riguardanti la questione relativa all'elemento perequativo.
Pertanto, chiedeva che fosse ordinato alla società L&P di produrre qualsiasi accordo stipulato ai sensi dell'art. 38 del C.C.N.L. logistica trasporto merci e spedizione ovvero qualsivoglia documento attestante il versamento favore del ricorrente di erogazioni previste dal medesimo articolo. In via subordinata eccepiva la prescrizione quinquennale di parte delle somme pretese, con riferimento ai crediti maturati prima del quinquennio anteriore al deposito del ricorso giudiziario. In via ulteriormente subordinata invocava il beneficio della preventiva escussione, quanto meno per i crediti maturati sino all'entrata in vigore del decreto legge n.
25 del 17 marzo 2017.
Contr
3. All'udienza del 10.12.2024, il Giudice, preso atto della costituzione tardiva di concedeva un rinvio per consentire alle difese di prendere puntuale posizione sulle questioni sollevate con la costituzione tardiva;
alla successiva udienza del 13.2.2025, il Giudice sentite le difese si è riservato e ha ammesso le prove con ordinanza del 25.2.2025; il 9.4.2025 sono state assunte le prove testimoniali e all'esito la causa è stata rinvia per la discussione;
all'udienza del 23.9.2025 i difensori hanno chiesto un rinvio pendenti giudizi di appello e di
Cassazione su analoghe questioni oggetto del giudizio (con udienze fissate per il 25.9.2025).
All'udienza del 16.12.2025, preso atto della decisione della Corte di Cassazione sent.
32123/2025 del 10.12.2025 e del rinvio in appello del primo giudizio del “filone” al
15.6.2026 (mentre per le altre cause risultano, per come riferito dalle difese, fissate udienze al
30.4.2026, al 17.9.2026 e all'11.3.2027), il Giudice, stante la data di iscrizione a ruolo e l'opportunità di decidere la causa, sentiti i difensori si è ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. Seguendo l'orientamento già affermato da questo Tribunale (in assenza delle pronunce di appello) e coerentemente con la recente pronuncia della Corte di Cassazione in materia di prescrizione dei crediti dei soci lavoratori di cooperative, le domande di parte ricorrente sono in parte fondate e devono essere accolte nei limiti di seguito precisati.
5. Il ricorrente ha dimostrato l'esistenza e la durata del suo rapporto di lavoro con la società
Contr convenuta mediante la produzione del contratto di lavoro contemplante l'assunzione a tempo indeterminato come socio lavoratore con decorrenza dal 1 ottobre 2013 e con
4 applicazione del C.C.N.L. trasporti logistica (doc. 6) e dei prospetti paga (doc. 5) dal mese di ottobre 2013 sino al giugno 2022.
Nel contratto di assunzione è indicata quale sede di lavoro “AIA San Martino Buon Albergo”.
Non è contestato dalla parte convenuta costituita che con tale denominazione si indichi lo stabilimento della all'interno del quale vengono movimentati Parte_3
prodotti commercializzati con il marchio AIA.
Contr Il ricorrente ha pertanto dimostrato di aver lavorato alle dipendenze della società nell'appalto pacificamente intercorrente tra e la cooperativa convenuta per Controparte_4
lo svolgimento di attività di movimentazione merci all'interno di tale stabilimento. Tali circostanze non sono state contestate dalla ex datrice di lavoro nella sua costituzione tardiva.
6. La domanda avente per oggetto la maggiorazione per il lavoro svolto al sabato non è fondata.
6.1 I testi e hanno riferito che il ricorrente lavorava di regola anche al Tes_1 Tes_2
sabato, con turni di almeno sette ore e con orario articolato su sei giorni.
I testi di parte convenuta e (dichiarazioni contenute nel verbale della causa n. Tes_3 Tes_4
418/2023 udienza del 27.3.2023 acquisito in causa e depositato il 14.4.2025 dalla CP_4
hanno confermato che l'attività presso la piattaforma di San Martino, ove operava
[...]
il ricorrente richiede la copertura dal lunedì al sabato.
6.2 Tuttavia il diritto alla maggiorazione rivendicato dal ricorrente non può essere riconosciuto, sulla base di argomentazioni in diritto che questo Tribunale, con orientamento uniforme e costante, ha già enunciato in numerosi contenziosi promossi da soci lavoratori
Contr della impiegati in servizi appaltati da (ex multis sentenze n. 688/2023, Controparte_4
687/2023, 722/2023).
Non sono state sviluppate nella presente causa dalla difesa di parte ricorrente argomentazioni tali da indurre il giudicante ad una rivisitazione di tale orientamento, di cui si riportano di seguito i passaggi motivazionali.
Si deve preliminarmente delimitare e chiarire l'oggetto della domanda di parte ricorrente. Il ricorrente in sostanza invoca l'art. 9 del CCNL per dedurre che l'articolazione della settimana lavorativa su sei giorni non è legittima perché essa presuppone un accordo sindacale previsto dall'art. 9 comma cinque. Chiede pertanto che le ore svolte al sabato e rientranti nell'orario di
39 settimanali vengano retribuite con la maggiorazione del 18% prevista dal comma 1. Non si rivendica pertanto il compenso per ore di lavoro straordinario. La maggiorazione è prevista per le ore svolte al sabato che rientrano nel limite delle 39 ore settimanali previsto dal CCNL.
5 Si deve premettere che la maggiorazione del 18% è prevista dall'art. 9 per le ore svolte al sabato in regime di legittima “flessibilità” concordata con le OOSS. Pertanto, ai fini del solo riconoscimento della maggiorazione, nessuna rilevanza ha la mancanza dell'accordo sindacale. Infatti, si deve ritenere che, a maggior ragione, la percentuale di aumento spetti anche nel caso in cui non vi sia l'accordo sull'articolazione del lavoro su sei giorni.
Ciò premesso, le parti convenute hanno eccepito tuttavia la non applicabilità dell'art. 9 del
CCNL invocato dalla parte ricorrente in quanto l'orario di lavoro e l'articolazione sulla settimana per i soci delle cooperative sono oggetto di una disciplina speciale contenuta nella
Sezione Cooperative del CCNL Logistica: “Le Parti concordano che la presente sezione si applica, ai sensi della legge 142/01 e successive modifiche, a tutti gli organismi economici cooperativi che abbiano ad oggetto la prestazione di attività lavorativa di facchinaggio, di trasporto, di logistica e movimentazione merci come disciplinate dal CCNL, ad eccezione delle realtà operanti negli ambiti portuali ed autorizzate ai sensi della legge 84/94 e successive modificazioni”.
Nella sezione dedicata alle Cooperative è previsto che “gli articoli di cui alla presente sezione integrano i corrispondenti articoli del CCNL. Gli articoli non citati si intendono applicabili integralmente”.
Nella sezione cooperative è stato inserito un articolo 9, che corrisponde all'art. 9 della parte generale del CCNL: “Art. 9 – Orario di lavoro per il personale non viaggiante e Art.11 –
Orario di lavoro per il personale viaggiante.
1. Fermo restando i limiti orari previsti dalle vigenti leggi e tenuto conto del riferimento retributivo all'orario contrattuale (divisore mensile 168) nonché dei permessi per riduzione orario di lavoro, la distribuzione dell'orario di lavoro, ivi compresa l'articolazione settimanale, e la disciplina degli altri aspetti definiti dai presenti articoli sono demandati ai regolamenti interni delle cooperative, adottati ai sensi e per gli effetti della legge 142/01 e successive modifiche, fermo restando il calcolo su base mensile dell'orario di lavoro contrattuale. Pertanto, qualora dall'andamento delle prestazioni derivi che in una settimana venga superato l'orario di 39 ore e che in un'altra esso non venga raggiunto, non si darà luogo a compensi aggiuntivi”.
Secondo la previsione sopra riportata gli articoli della Sezione Cooperative “integrano” e non sostituiscono i corrispondenti articoli del CCNL parte generale. Tuttavia, le parti hanno demandato integralmente alla regolamentazione interna la disciplina dell'articolazione settimanale e gli altri aspetti “definiti dai presenti articoli”. In questo modo hanno attribuito
6 alle cooperative (evidentemente tenendo conto delle esigenze di variabilità e flessibilità del lavoro negli appalti) la possibilità programmare il lavoro dei soci nell'arco della settimana senza le limitazioni imposte dall'art. 9 della parte generale.
Ci si deve chiedere pertanto se la maggiorazione del compenso orario per il lavoro ordinario al sabato debba implicitamente ritenersi richiamata anche per le cooperative. La risposta deve essere negativa. Infatti, per i lavoratori ordinari vige la regola dell'articolazione settimanale su cinque giorni. La possibilità di estendere la settimana lavorativa su sei giorni richiede una verifica e un accordo con le RSU e le OOSS, con una limitazione di norma a 26 dei sabati lavorativi annui. La maggiorazione del lavoro al sabato si giustifica proprio per un presumibile maggiore disagio rispetto agli altri lavoratori, per i quali invece l'articolazione rimane quella ordinaria dal lunedì al venerdì.
La ratio della maggiorazione non vale per i soci delle cooperative. Per questi ultimi infatti la cooperativa, con il proprio regolamento, può stabilire l'articolazione su sei giorni senza le limitazioni previste dall'art. 9 della sezione ordinaria del CCNL e quindi il lavoro al sabato per i soci delle cooperative non può essere qualificato come una eccezione rispetto alla regola e quindi esso non giustifica la maggiorazione del 18%.
Pertanto, la contrattazione collettiva ha demandato ai regolamenti delle cooperative la determinazione dell'articolazione del lavoro nell'arco della settimana, senza prevedere maggiorazioni per il lavoro al sabato, fatta salvo il rispetto complessivo del monte ore mensile.
Il regolamento della all'art. 14 prevede che l' “orario di lavoro potrà essere Controparte_3
distribuito anche su sei giorni lavorativi in relazione alle particolari esigenze di settore o del cliente ove viene prestata l'attività, fermo restando che ciò non darà diritto al riconoscimento di alcun tipo di maggiorazione economica”.
In base alle considerazioni svolte, tale disposizione regolamentare non prevede un trattamento retributivo peggiorativo rispetto alle disposizioni del CCNL, in quanto le norme collettive della sezione cooperative non prevendo alcuna maggiorazione per il lavoro prestato nella giornata del sabato.
7. La domanda avente per oggetto il riconoscimento del c.d. elemento perequativo è fondata.
7.1. Il ricorrente ha dimostrato i fatti costitutivi del rivendicato diritto al versamento del cosiddetto elemento perequativo ai sensi dell'art. 38 C.C.N.L. applicato dall'azienda.
L'art.38 del CCNL applicato in azienda (CCNL 2013 e CCNL 2017 docc. 2 e 3) prevede: “1.
Il secondo livello di contrattazione riguarda materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto
7 a quelli già disciplinati dal presente CCNL e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate. Le parti stipulanti il presente CCNL Logistica, Trasporto merci e Spedizione, concordano che al secondo livello di contrattazione si possano sottoscrivere accordi che consentano di favorire la crescita e la competitività delle imprese. Gli accordi di secondo livello stipulati successivamente alla data del presente rinnovo contrattuale hanno durata triennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL e delle relative erogazioni economiche. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali/territoriali di cui al presente articolo devono essere presentate all'azienda e/o all'associazione datoriale in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
L'azienda e/o l'associazione datoriale dovranno procedere a convocare un apposito incontro entro 20 giorni dalla data di ricevimento della piattaforma. La trattativa si dovrà sviluppare
e concludere entro i successivi 70 giorni. Nelle more dell'espletamento della procedura le parti sono tenute ad astenersi dall'assumere iniziative unilaterali sulle materie in argomento.
Le erogazioni derivanti dalla contrattazione di secondo livello sia aziendale che territoriale devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento previsto dalle leggi vigenti. Gli importi di tali erogazioni sono variabili e non predeterminabili.
Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, miglioramento della competitività delle imprese, maggiore innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività di cui le imprese dispongono, compresi i margini di produttività, che potrà essere impegnata per accordo tra le parti, nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'impresa. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi del secondo livello di contrattazione, vanno valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. Precedenti erogazioni economiche contrattate a titolo di produttività, comunque denominate, anche parzialmente variabili, dovranno essere ricondotte, senza assorbimenti, nell'ambito delle nuove erogazioni sia per la parte variabile che per la parte fissa. I parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa delle erogazioni saranno definiti contrattualmente a
8 livello territoriale tra le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente CCNL e delle imprese ovvero, alternativamente, nell'ambito di ciascuna unità produttiva locale e in imprese con oltre 15 dipendenti con le RSU assistite dalle OO.SS. territoriali stipulanti il presente CCNL;
le imprese forniranno annualmente le informazioni necessarie. Laddove non fosse realizzata per la vigenza del CCNL la contrattazione aziendale entro i tempi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'azienda dovrà applicare l'accordo territoriale, fermo restando che i due livelli non si possono sommare. Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comune per la definizione dei parametri utili per la contrattazione di secondo livello, le parti, anche in base ai dati dell'ente bilaterale, valuteranno preventivamente le condizioni del comparto nel territorio. Laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo entro i termini previsti dalla procedura di cui al comma 2 del presente articolo, ai lavoratori interessati sarà corrisposto a titolo di elemento perequativo un'erogazione pari al 1,5% del minimo conglobato, provvisoria ed assorbibile da eventuali accordi di secondo livello sottoscritti nel triennio di riferimento. Trascorso tale termine l'importo diventerà definitivo e non riassorbibile da nessuna erogazione successiva concessa a titolo di contrattazione di secondo livello. Nella località ove non sia presente un'associazione territoriale aderente alle organizzazioni datoriali firmatarie il presente CCNL, la piattaforma di cui al presente comma sarà inviata alla associazione regionale o, in mancanza, alla struttura territoriale della confederazione di riferimento”. Contr
7.2 La società convenuta non si è costituita tempestivamente in giudizio e pertanto non ha potuto provare l'esistenza di fatti impeditivi del diritto vantato da parte ricorrente e cioè la stipulazione di contratti di secondo livello ovvero accordi territoriali.
Peraltro, dalle buste paga prodotte non risulta comunque l'applicazione di trattamenti di migliore favore a livello aziendale, che possano costituire, quanto meno, presunzione della avvenuta stipulazione di accordi di secondo livello.
La cooperativa non ha negato l'assenza di accordi di secondo livello e in punto di diritto ha sostenuto che tali accordi non furono conclusi per l'inerzia delle parti sindacali che non avrebbero comunicato a tempo debito (due mesi prima della scadenza degli accordi collettivi) la richiesta di rinnovo degli accordi stessi.
La difesa di parte convenuta L&P non è condivisibile (come già affermato da questo
Tribunale in casi analoghi, v. da ultimo sent. 139/2025 del 6.3.2025) sotto plurimi profilli.
9 In primo luogo, la clausola del CCNL nella parte in cui prevede che le richieste di rinnovo
“devono” essere presentate in un dato termine non pare avere altro significato letterale che imporre un termine all'eventuale richiesta di rinnovo, così da evitare vane trattative “sotto data”.
Parte resistente interpreta tale termine come indicativo di un onere, nel senso che il diritto all'elemento perequativo verrebbe meno, ove la richiesta di rinnovo non fosse presentata nei termini o non fosse affatto presentata.
Una lettura ermeneutica siffatta, oltre che ultronea rispetto alla lettera, non pare logica sotto il profilo della ricostruzione della volontà delle parti collettive le quali espressamente pattuirono di riconoscere l'elemento perequativo “laddove a livello territoriale non si pervenisse ad un accordo”, ossia quale emolumento a copertura di qualsiasi evento ostativo all'accordo
(compresa la mancata richiesta).
Sotto il profilo fattuale va precisato che i fatti dai quali la convenuta trae il ragionamento in diritto, ossia l'inerzia delle parti sindacali, non è supportata da alcuna prova documentale né da alcuna richiesta di prova testimoniale, rispetto alle quali comunque la parte risulta decaduta essendosi costituita tardivamente.
Altresì irrilevante, in tale prospettiva, risulta la circostanza dedotta in sede di discussione e confermata dalla parte ricorrente per cui i sindacati avrebbero richiesto un incontro per l'apertura di un tavolo di trattative ex art. 38 CCNL in data 13.2.2025, accolta dalle associazioni datoriali il 7.3.2025.
Pertanto, deve essere accertato il diritto di parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive correlate all'erogazione dell'elemento perequativo previsto dall'art. 38 citato del
CCNL.
La parte ricorrente ha depositato conteggi delle differenze retributive per tale titolo come documento 7, che non sono stati adeguatamente contestati sotto il profilo delle voci retributive considerate e dello sviluppo aritmetico. Il ricorrente ha pertanto dimostrato il diritto al pagamento della somma richiesta in ricorso. Nel conteggio l'incidenza sul TFR dell'elemento perequativo è stata calcolata separatamente ed è pari ad Euro 184,15 (previo scorporo della quota di tfr per l'incidenza dell'indennità del lavoro al sabato) che deve essere aggiunta alla somma di Euro 2.001,70, così per un totale dovuto di Euro 2.185,85 lordi.
8. Quanto alla dedotta paga base inferiore ai minimi contrattuali (per il periodo 1.10.2013-
28.2.2015), come si evince dai conteggi allegati al ricorso (doc. 7 ric.) e dal raffronto tra le buste paga (doc.5 ric.) e le tabelle retributive allegate al CCNL (doc. 4 ric.), le somme
10 richieste per il periodo ottobre 2013-febbraio 2015 (Euro 486,89 lordi) risultano calcolate con riferimento alla paga base mensile da CCNL e l'importo derivante dalla paga base oraria riconosciuta in busta paga. Rispetto a tali richieste, fondate, del tutto inconferenti sono le deduzioni di L&P con riferimento alla una tantum riconosciuta per la carenza del rinnovo contrattuale. La domanda deve pertanto essere accolta, peraltro in assenza di puntuali contestazioni sui conteggi relativi a tali somme.
9. La domanda avente per oggetto le differenze a titolo di 13^ e 14^ è fondata Il ricorrente sostiene che la L&P convenuta non si è attenuta alle previsioni del CCNL che regolano le modalità di computo e corresponsione degli istituti differiti, tra cui la 13a e la 14a mensilità
9.1 L'art. 18 prevede che “L'azienda corrisponderà una tredicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile del lavoratore del mese di novembre, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione di tale mensilità avverrà normalmente il 16 dicembre.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestato anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni non saranno calcolate mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15 giorni.
La tredicesima mensilità va computata agli effetti del T.F.R. e della indennità sostitutiva di preavviso”,
9.2 L'art. 19 del medesimo CCNL prevede che: “L'azienda corrisponderà una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore, determinata in base alle voci previste dagli articoli 61 e 73 del presente CCNL. La corresponsione della suddetta quattordicesima mensilità avverrà entro la prima decade di luglio nella misura della retribuzione globale risultante in vigore al 30 giugno. La quattordicesima mensilità è riferita all'anno che precede la data di pagamento e quindi, precisamente, al periodo dall'1 luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto durante il suddetto periodo annuale il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della quattordicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati anche nel caso di cessazione del contratto a termine o di mancato superamento del periodo di prova. Le frazioni di mese non superiori a 15 giorni non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se superiori a 15
11 giorni. La quattordicesima mensilità viene computata ai soli effetti del T.F.R. e dell'indennità sostitutiva del preavviso”.
9.3 Quanto alle mensilità differite, il ricorrente contesta le modalità di calcolo della tredicesima e quattordicesima mensilità, in quanto sono state erogate in misura variabile, a seconda del numero di ore lavorate.
Richiama il disposto degli artt. 18, 19 e 61 del CCNL TML, i quali commisurano le mensilità aggiuntive alla retribuzione globale mensile percepita dal lavoratore.
Per contro, la datrice di lavoro, costituitasi tardivamente, ha affermato la regolarità del proprio operato, richiamando l'art. 61 della sezione speciale cooperazione del CCNL, il quale consente di erogare tali emolumenti “attraverso un incremento della retribuzione oraria”.
9.3.1. Il Tribunale condivide, con riguardo alla questione del calcolo delle mensilità supplementari, gli argomenti spesi dalla sentenza della Corte d'Appello di Brescia n.
300/2022: “L'art.61, nel prevedere che “gli istituti differiti relativi a permessi, rol, ex festività retribuite, 13a mensilità, 14a mensilità, potranno essere erogati attraverso una maggiorazione della retribuzione oraria …”, consente alle società cooperative di corrispondere detti istituti indiretti e aggiuntivi, mese per mese (e non alle usuali cadenze di dicembre e luglio), attraverso la maggiorazione della retribuzione corrispondente al rateo mensile dell'emolumento di riferimento, indiretto o aggiuntivo. Il presupposto di questo meccanismo è che venga utilizzata quale modalità di pagamento della retribuzione, il sistema della retribuzione ad ore e non quello della retribuzione mensilizzata (…) per cui l'importo della retribuzione può variare di mese in mese (potendo essere maggiore in alcuni mesi - quelli con più giorni - e minore in altri mesi - quelli con meno giorni -), anche se alla fine dell'anno le variazioni mensili si compensano e la retribuzione annua finisce per essere analoga a quella annua mensilizzata”.
9.3.2. Anche in questo caso, infatti, nessuna disposizione contrattuale consente al datore di lavoro, attraverso la corresponsione della retribuzione con modalità oraria, di derogare ai minimi tabellari mensili, i quali si riflettono nella determinazione dell'importo delle mensilità aggiuntive. Ciò che, invece, il CCNL consente è di corrispondere le mensilità aggiuntive in forma rateale, mese per mese, mediante incremento della retribuzione oraria. Resta, tuttavia, fermo il principio per cui alla fine dell'anno, gli importi percepiti devono essere pari a quelli che sarebbero stati dovuti ove il pagamento fosse avvenuto a giugno per la quattordicesima e a dicembre per la tredicesima.
12 9.3.3. Ai fini della determinazione della retribuzione ordinaria e della quantificazione delle mensilità aggiuntive, a nulla rileva che le buste paga siano state prodotte solo parzialmente.
Infatti, secondo i principi generali, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass., sez. un.,
30.10.2001, n. 13533). Pertanto, dimostrata la retribuzione contrattualmente spettante da parte del ricorrente, sarebbe spettato alla convenuta, costituendosi tempestivamente, provare di aver corrisposto una somma almeno pari alla stessa e gli eventuali fatti impeditivi del diritto puntualmente allegati (che, costituitasi tardivamente, non ha potuto far valere), mentre resta irrilevante la contestazione relativa alla mancata dimostrazione del percepito (peraltro effettuata anche dalla datrice di lavoro, che è senz'altro in possesso della documentazione contabile a ciò necessaria).
9.3.4. Nel caso di specie dunque la retribuzione per il calcolo delle mensilità differite deve essere effettuata sulla base del divisore 168, e non sulla base delle ore di lavoro effettivamente svolte o in subordine sulla base della paga oraria moltiplicata per 156 (39x4), presupposto che questo Tribunale, per le ragioni esposte ritiene errato, poiché lo stesso CCNL (art. 61 richiamato dagli artt. 18 e 19) pone come base di calcolo delle mensilità differite la retribuzione globale mensile che si calcola moltiplicando la paga base per il divisore orario
(168) e non in base alle ore lavorate nel corso di ogni singolo mese, diviso per 12.
Allo stesso modo non appare corretto rideterminare la retribuzione di riferimento per il calcolo delle mensilità differite scomputando i periodi di malattia e di infortunio ritenuti non utili alla maturazione delle stesse mensilità differite (che non possono essere assimilati ai periodi di “aspettativa non retribuita”). Tali periodi infatti sono utili al fine della maturazione del diritto alle mensilità differite, tanto da essere coperti sia dall'indennità a carico degli enti competenti sia dall'integrazione dovuta dal datore di lavoro in forza della contrattazione collettiva applicabile.
Nel caso di specie, sotto tale profilo, non c'è alcuna ideona e tempestiva allegazione circa l'eventuale avvenuta totale o parziale anticipazione o corresponsione dell'integrazione e quindi della rilevanza dello scomputo di somme erogate a tale titolo.
13 Quanto infine al calcolo della 14^ mensilità del 2022, appare corretto l'ultimo conteggio di parte ricorrente, in quanto sono stati considerati i primi sei mesi del predetto anno, oltre i sei mesi dell'anno precedente (correttamente non computati nel conteggio relativo al 2021).
Quindi la somma totale dovuta a titolo di differenze per 13^ e 14^ (come da conteggi depositati dalla difesa di parte ricorrente il 16.12.2025), comprensiva di incidenza sul TFR, è di Euro 1.589,23 (1.479,13 per differenze 13^e 14^ ed Euro 110,10 per relativa incidenza
TFR).
10. Il ricorrente ha chiesto il pagamento di differenze retributive maturate nel periodo 2013-
2022. Le parti convenute eccepiscono la prescrizione quinquennale.
L'eccezione di prescrizione non è fondata. Con la pronuncia 26958/2025 pubblicata il
7.10.2025, la Corte di Cassazione ha chiarito come anche per i crediti dei soci lavoratori, al pari degli altri dipendenti, la prescrizione non decorra durante il rapporto di lavoro (principio ulteriormente confermato con riferimento al rapporto di soci lavoratori di cooperativa, dalle sentenze 32123/2025 e 32118/2025 del 10.12.2025, peraltro relative ad altro appalto della medesima società committente); il principio affermato dalla Corte, non appare scalfito dalle Contr ulteriori argomentazioni della difesa di in quanto da un lato il principio affermato dalla giurisprudenza si applica evidentemente a tutti i rapporti di lavoro sorti anche anteriormente alla Legge Fornero, che disciplina tutti i licenziamenti, anche relativi a rapporti sorti anteriormente alla sua entrata in vigore e dall'altro la pattuizione di clausole nello statuto e nel regolamento non appaiono idonee a modificare il regime legale della prescrizione dei crediti e non comportano certamente alcun automatismo, presupponendo l'esclusione dalla compagine sociale, l'adozione di una delibera (si legge peraltro espressamente nella citata pronuncia:
“15.- Si può pertanto riconoscere che la legge 142, come novellata dalla n. legge 30/03, pur confermando l'originaria impostazione dualistica, dei due rapporti giuridici collegati, non accoglie il principio simul stabunt simil cadent;
né questo principio può essere introdotto attraverso la via regolamentare senza che si configuri un vizio di legittimità per alterazione del regime legale delle tutele”).
11. Non può essere accolta l'eccezione di compensazione fra i c.d. ristorni e le somme retributive spettanti al ricorrente, da cui la parte resistente costituitasi tardivamente è decaduta ex art. 416 c.p.c. A prescindere dalla diversa natura di tali elementi (l'uno previsto a titolo di partecipazione agli utili, in quanto socio, l'altro quale differenza retributiva in quanto lavoratore subordinato) non è ravvisabile alcun collegamento fra l'una e l'altro, ossia non è sussistente e neppure allegata la prova che la corretta esecuzione degli obblighi retributivi in
14 capo alla datrice di lavoro avrebbe inciso sugli utili in modo speculare e diretto così da azzerare i ristorni corrisposti a parte ricorrente. Contr 12. La società quale ex datrice di lavoro e la società convenuta quale obbligata solidale ex art. 29 Dlg 276/2003, devono essere condannate in via solidale a versare le somme sopra indicate al ricorrente oltre accessori di legge. La parte convenuta costituita, che ha svolto la rituale eccezione, ha diritto al beneficio della preventiva escussione per i crediti maturati sino all'entrata in vigore del DL 25/2017 (17.3.2017).
13. Le spese di lite, stante la parziale soccombenza, devono essere compensate per un terzo e per la restante quota vanno poste a carico delle parti resistenti e si liquidano in dispositivo in base al valore (scaglione 1100-5200) ed alla natura (lavoro) della causa, considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria, fase decisionale) e il carattere seriale del contenzioso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in parziale accoglimento del ricorso, condanna la società Controparte_7 [...]
quale obbligata solidale ex art. 29 Dlg 276/2003, al pagamento in Parte_4
favore del ricorrente dei seguenti importi: € 2.185,85 lordi a titolo di elemento perequativo ex art. 38 ccnl Trasporti e Logistica compresa incidenza sul TFR, € 486,89 lordi a titolo di retribuzione base inferiore ai minimi contrattuali, € 1.589,23 lordi, a titolo di ricalcolo di 13^
e 14^ mensilità comprensiva di relativa incidenza sul TFR, oltre agli interessi legali sulle somme rivalutate dalla maturazione del credito sino al saldo;
2) rigetta nel resto le domande di parte ricorrente;
3) riconosce alla parte convenuta il beneficio della Parte_4
preventiva escussione del debitore principale per i crediti maturati sino al 17.3.2017;
4) dichiara compensate nella misura di un terzo le spese di lite e condanna le convenute al rimborso della restante parte che liquida nella predetta quota € 1.750,00 per compensi professionali, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie, oltre Iva Cpa come per legge.
Verona, 16.12.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
15