Sentenza breve 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 25/09/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01568/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01322/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1322 del 2025, proposto da -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Rossella Matarazzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Avellino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio eletto presso il suo studio in RN, via Ss. Martiri Salernitani, 31 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; ;
per l'annullamento - previa sospensiva -
§ della Ordinanza n. -OMISSIS- - Prot. n. -OMISSIS- - notificata il 04 luglio successivo con cui il Comune di Avellino ha disposto la rimozione delle opere realizzate;
§ ove occorra, del provvedimento Prot. n. -OMISSIS- notificato in data -OMISSIS-recante l'annullamento del titolo edilizio in sanatoria n. -OMISSIS- (ndr. così indicato erroneamente nell’atto impugnato con indicazione riprodotta dal ricorrente , ma corrispondente invece al prot. n. -OMISSIS- );
§ di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale ancorché non conosciuto dal ricorrente
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Avellino;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il dott. Roberto Ferrari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. In data -OMISSIS-, mediante atto n. -OMISSIS- recante prot. n. -OMISSIS-del -OMISSIS- il Comune di Avellino aveva rilasciato al sig. -OMISSIS--OMISSIS-, odierno ricorrente, un condono edilizio ai sensi della L. 326/2003 (cd. III condono) per la sanatoria delle realizzazioni così descritte negli atti poi impugnati: “mutamento della destinazione d'uso dei locali al piano terra, precedentemente condonati e legittimati con il titolo n. -OMISSIS-, da uso pertinenze agricole ad abitazione per mq. 47,15; il volume trasformato lordo ad uso abitazione è calcolato in mc. 189,66; ampliamento al piano primo di mq. di superficie netta 53,87 e mq. 65,40 di superficie lorda realizzato in sopraelevazione del corpo condonato ai sensi della legge n. 47/1985. Il volume abusivo del piano primo è pari a mc. 183,12. All'esterno dell'ampliamento è stata realizzata una tettoia/portico di superficie non residenziale pari a mq. 16,17 ed un balcone di mq. 13,80 al piano primo” .
2. Con l’impugnata nota prot.n. -OMISSIS- del -OMISSIS-il Responsabile dello Sportello Condono comunicava allo stesso interessato l'avvio del procedimento di legittimità del titolo ampliativo, fondando il paventato provvedimento sulla circostanza che “ a seguito di verifiche disposte d'ufficio, è emerso che sul registro delle domande di condono al numero di protocollo -OMISSIS-del -OMISSIS-era associato un nominativo del richiedente diverso dalla ditta in oggetto .
2.1 A seguito della presentazione di memorie e osservazioni dell’interessato il Comune, con la nota prot. n. -OMISSIS-, ha disposto l'annullamento del titolo edilizio in sanatoria, fondando la motivazione sulla considerazione che il provvedimento sarebbe stato emanato sulla base di presupposti e dichiarazioni rivelatesi mendaci, richiamando, tra l’altro, la ricorrenza “ dell’interesse pubblico concreto ed attuale per l’annullamento del titolo edilizio in sanatoria n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, per il ripristino della legalità violata” e affermando, al contrario, l’insussistenza dei “ presupposti per il legittimo affidamento del privato per l'annullamento in autotutela del titolo edilizio in sanatoria n. -OMISSIS-del -OMISSIS-, poiché emanato sulla base di presupposti e dichiarazioni rivelatesi mendaci ”.
3. Successivamente il Comune ha quindi disposto la demolizione dei manufatti abusivi a mezzo dell’ordinanza n.-OMISSIS-.
4. L’interessato ha gravato i provvedimenti mediante l’odierno ricorso, munito d’istanza di sospensione cautelare e affidato a tre articolati motivi così rubricati “1 . Violazione dell’art. 31 d.p.r. 06.06.2001, n. 380 anche in relazione all’art. 1 protocollo n. 1, CEDU – violazione degli artt. 3 e 97 Cost - ingiustizia manifesta e illogicità. travisamento. violazione del principio di certezza del diritto – eccesso di potere per arbitrarietà, inefficacia e inadeguatezza manifesta dell'a-zione amministrativa. nullità dei provvedimenti; 2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 nonies della legge n. 241/90 – violazione degli artt. 3 e 97 Cost. ingiustizia manifesta e illogicità – violazione del principio di certezza del diritto – eccesso di potere per arbitrarietà, inefficacia, inadeguatezza manifesta dell'azione amministrativa, per erroneità dei presupposti di motivazione e carenza di istruttoria. Nullità; 3. Sulla tutela dell’affidamento”.
5. Il Comune ha resistito in giudizio difendendo la legittimità dell’atto impugnato.
6. All’odierna camera di consiglio sentite le parti come da verbale in atti, alle quali è stato dato avviso della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm., la causa è stata posta in decisione.
7. Il ricorso è manifestamente infondato cosicché sussistono i requisiti per addivenire alla preannunciata definizione con sentenza in forma semplificata.
8. Va preliminarmente disattesa la censura contenuta al primo motivo, con la quale parte ricorrente ha affermato l’illegittimità degli atti impugnati a causa di un errore materiale contenuto esclusivamente nel dispositivo del provvedimento di annullamento in autotutela.
Effettivamente, dalla mera lettura dell’atto impugnato si rileva, CT UL , che mentre nell’indicazione dell’oggetto dell’atto e nel corpo della motivazione l’Amministrazione ha correttamente fatto riferimento all’annullamento del permesso di costruire in sanatoria n. -OMISSIS-, nel solo dispositivo ha poi erroneamente indicato l’annullamento del titolo edilizio in sanatoria “ n. -OMISSIS- ”.
Il Collegio non reputa tuttavia che detto palese errore materiale abbia inficiato il provvedimento in autotutela e men che meno la pedissequa ordinanza di demolizione.
8.1.1 In primo luogo, come risulta evidente anche dalle difese articolate in corso di causa, il divisato refuso non ha impedito in alcun modo il corretto e pieno esercizio del diritto di difesa del ricorrente. Del resto, quest’ultimo, nel rilevare l’errore, ha egli stesso fornito ampia dimostrazione di non aver ricevuto alcun nocumento dalla riconosciuta presenza di un errore meramente materiale. E d’altro canto si è trattato di un mero refuso, ampiamente riconoscibile anche dalla mera lettura, oltre che dell’oggetto, anche della parte motiva del provvedimento, nel quale è stato fatto chiaro riferimento all’annullamento del permesso in sanatoria n. -OMISSIS-. La stessa corretta indicazione è stata poi recata nel pedissequo provvedimento di demolizione parimenti impugnato dal ricorrente.
In presenza dei suindicati elementi il provvedimento non ha quindi ingenerato, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, alcuna “ incertezza in ordine ai termini essenziali della questione, non superabile neppure attraverso un'interpretazione complessiva del provvedimento, in difetto di una coerenza tra le sue diverse parti. (si cfr. per analogia: Corte Cost., Ordinanza, 27.07.2000, n. 380)” .
8.2 Inoltre l’errore rilevato dal ricorrente e che ha colpito il solo dispositivo del provvedimento, al più, potrebbe essere ricondotto a un vizio formale o procedimentale, al cospetto dei quali : i) nel caso di atto vincolato, il provvedimento non è annullabile ove “ il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato” (art. 21 octies comma 1 L. 241/1990); ii) nel caso di atto discrezionale, comunque, l’atto non è annullabile “ qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. Ebbene, nell’odierna vicenda, comunque, è del tutto evidente che il vulnus soltanto formale che ha colpito il dispositivo del provvedimento di annullamento in autotutela non abbia prodotto alcuna ripercussione sui contenuti delle determinazioni conclusive alle quali è pervenuta l’Amministrazione.
8.3 In ragione delle circostanze sopra indicate reputa a questo punto il Collegio che possa qui farsi applicazione del generale principio di conservazione degli atti giuridici, secondo cui un’eventuale lacuna e/o inesattezza del provvedimento non possa comportare automatico effetto viziante sul provvedimento impugnato (cfr., T.A.R. Emilia-Romagna, Bologna, Sez. I, 6.8.2015, n. 762; T.A.R. Toscana, Sez. II, 12.7.2016, n. 1159; Consiglio di Stato, Sez. V, 5.5.2016, n. 1817 e 11.9.2019, n. 6135). Ciò posto la censura è quindi infondata e non può trovare accoglimento.
9. Venendo alla disamina del merito, preliminarmente giova osservare come non sia controverso che il provvedimento in autotutela sia stato emesso dopo la scadenza del termine previsto all’art. 21 nonies L. 241/1990 vigente ratione temporis. Nelle precedente e nell’attuale formulazione, al di là della durata di dodici o diciotto mesi, la disposizione comunque prevede che “ il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21- octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a ...dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione … e tenendo conto degli interessi dei destinatari …”;
9.1 Ciò posto la norma contempla due categorie di provvedimenti che consentono all’Amministrazione di esercitare il potere di annullamento d’ufficio oltre il termine ragionevole, a seconda che l’annullamento stesso sia, appunto, conseguente a false rappresentazioni dei fatti o a dichiarazioni sostitutive false. Segnatamente la disposizione “ codifica le seguenti condizioni per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio da parte della P.A.: a) l'illegittimità dell'atto; b) la sussistenza di ragioni di interesse pubblico; c) l'esercizio del potere entro un termine ragionevole, comunque, non superiore a dodici mesi; d) la valutazione degli interessi dei destinatari e dei controinteressati rispetto all'atto da rimuovere” (T.A.R. Napoli, sez. VII, 01/12/2023, n.6626);
9.2 La ratio dell’illustrato comma 2-bis, infatti, risiede nell’esigenza che il dies a quo di decorrenza del termine per l’esercizio dell’autotutela debba essere individuato nel “ momento della scoperta, da parte dell’amministrazione, dei fatti e delle circostanze posti a fondamento dell’atto di ritiro ” (cfr. Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8 del 17 ottobre 2017, riferita peraltro al concetto di termine “ragionevole”, in quanto involgente una fattispecie concreta venuta in essere prima della c.d. riforma Madia).
9.3 Come lumeggiato dal Consiglio di Stato “ La “scoperta” sopravvenuta all’adozione del provvedimento di primo grado deve tradursi in una impossibilità di conoscere fatti e circostanze rilevanti imputabile al soggetto che ha beneficiato del rilascio del titolo edilizio, non potendo la negligenza dell’Amministrazione procedente tradursi in un vantaggio per la stessa, che potrebbe continuamente differire il termine di decorrenza dell’esercizio del potere” (Consiglio di Stato, sez. VII n. 1926/2024). Diversamente, una volta rilasciato, sia pure illegittimamente, il permesso di costruire, il potere di annullamento d’ufficio deve essere esercitato nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241 del 1990 nella formulazione ratione temporis vigente.
9.4 Di conseguenza, il differimento del termine iniziale per l’esercizio dell’autotutela deve essere determinato dall’impossibilità per l’Amministrazione, a causa del comportamento dell’istante, di svolgere un compiuto accertamento sulla spettanza del bene della vita nell’ambito della fase istruttoria del procedimento di primo grado.
10. Applicando le suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie, il Collegio ravvisa la sussistenza dei presupposti individuati dal Comune per addivenire all’annullamento del titolo in sanatoria e alla successiva ordinanza di demolizione: difatti dalla documentazione depositata dalla difesa comunale è risultato che la pratica di condono n. -OMISSIS-del -OMISSIS-fosse intestata ad altro soggetto - per altro, non evocato in giudizio, con conseguenti dubbi di ammissibilità del gravame - e che l’immobile oggetto dell’istanza si trova in via (contrada) -OMISSIS- e non in via (contrada) -OMISSIS-come quello oggetto dell’istanza di condono rispondente all’indicato protocollo.
A fronte delle evidenze documentali depositate dal Comune, parte ricorrente non ha fornito alcun elemento utile per inferire che la domanda di condono (prot. n. -OMISSIS-) in questione gli fosse invece in qualche modo riferibile.
Pertanto, quali che siano gli eventuali profili di responsabilità penale da accertare con giudicato, non sussistono elementi per disattendere la motivazione dell’annullamento del permesso in sanatoria, fondata sul presupposto che il titolo sia stato rilasciato sulla base di una rappresentazione di fatto non veritiera, perché non corrispondente al dato emergente dal protocollo comunale, che ha natura di atto pubblico fidefacente (cfr. Cass. pen., Sez. V, 13 marzo 2023, n. 10675).
Conclusivamente il ricorso è infondato e va respinto: indiscutibile risulta che l’annullamento sia stato disposto, nonostante l’errore materiale in cui è incorso il Comune, nei confronti del permesso di costruire in sanatoria (condono) n. prot. -OMISSIS-. Nel contempo, dalla disamina delle vicende di causa, si evidenzia la sussistenza dei presupposti individuati dal Comune per addivenire prima all’annullamento del predetto permesso di costruire e successivamente all’ordinanza di demolizione.
Le spese di causa seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di RN (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Comune del Comune di Avellino che liquida in € 1.800,00 (milleottocento,00) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e comunque fatti e persone correlati a vicende di rilievo penale, eventualmente allo stesso ricorrente o ad altri contestati.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
Roberto Ferrari, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Ferrari | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.