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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/12/2025, n. 7766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7766 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4300/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 4300 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, all'esito della discussione orale,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Antonino Bosco;
APPELLANTE
E
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'Amministratore p.t., , rappresentato e difeso Controparte_2
dall'Avv. Roberta Plebani;
APPELLATO
Con l'intervento del Sostituto Procuratore Generale che ha espresso parere contrario all'accoglimento dell'appello.
r.g. n. 4300/2023 1 CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis reiectis, accogliere il presente gravame e, in riforma integrale della sentenza n. 4328/2023 del Tribunale di Roma, così provvedere:
Preliminarmente, riunire il presente gravame avverso la sentenza 4328/2023 del
Tribunale di Roma, che ha definito il giudizio incidentale di querela di falso, all'APPELLO PRINCIPALE, R.G. 5537/2020, pendente avanti codesta Corte, Sez. 8° civile;
a) ordinare al , Roma, il deposito Parte_2
dell'originale del Piano di Ripartizione datato 23 Febbraio 2016, allegato al Verbale
d'Assemblea del 26 Settembre 2012 per l'espletamento del processo verbale, ex art. 223
c.p.c.; b) se ritenuto, ex art. 222 c.p.c., disporre l'interpello dell'Amministratore del
Condominio, circa l'intenzione di continuare ad avvalersi nel Controparte_2
giudizio R.G. 5537/2020, avanti la Corte d'Appello di Roma, del Piano di Ripartizione datato 23 Febbraio 2016, oggetto della querela di falso;
c) per i documentati motivi esposti in premessa, contrariis reiectis, accertare e dichiarare la falsità del Piano di
Ripartizione, datato 23 Febbraio 2016, del , Controparte_3
la inidoneità dello stesso a produrre ogni effetto e la consequenziale inutilizzabilità, ordinandone la totale cancellazione con ogni altra statuizione connessa, ex art. 226, comma 2°, c.p.c.; d) condannare controparte al pagamento delle spese, del compenso del difensore, rimborso spese generali e accessori di legge del doppio grado del giudizio incidentale;
e) condannare parte convenuta al risarcimento dei danni per lite temeraria, ex artt. 96 e 88 c.p.c., a cui la sua condotta è riconducibile nell'ipotesi più grave, per
l'abuso di avere depositato in questo giudizio documentazione inesistente nel giudizio di merito, in manifesta violazione dei doveri ex art. 88 c.p.c. e per le condotte indicate nel
7° motivo della presente impugnazione”.
Per l'appellato:
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Roma, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, e previa le opportune ed eventuali declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, così giudicare: rigettare, in quanto inammissibili e infondati, tutti i motivi di appello proposti dal Sig. Parte_1
confermando la sentenza n. 4328/2023 resa dal Tribunale Civile di Roma e pubblicata in data 16/03/2023, oggi oggetto di gravame, e tutte le statuizioni in essa contenute, con
r.g. n. 4300/2023 2 consequenziale condanna alle spese di giudizio, anche relative e conseguenti alla fase inibitoria, rubricata con RG. 4300 sub.1 2023, conclusa con il rigetto della avversa istanza ex art. 351 c.p.c.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, letti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. ha impugnato la sentenza del Tribunale di Roma n. Parte_1
4328/2023, pubblicata il 16.03.2023 e non notificata, che ha dichiarato inammissibile la querela di falso relativa al piano di ripartizione degli oneri condominiali relativi all'anno 2011, proposta in via incidentale nel giudizio di secondo grado R.G. 5537/2020, pendente dinanzi alla Sez. VIII della Corte
d'Appello di Roma e sospeso, instaurato dal medesimo avverso la Pt_1
sentenza n. 861/2016 che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
8100/2016 con cui, su istanza del condominio “ ”, gli veniva ingiunto CP_1
il pagamento della somma di € 10.004,67 a titolo di oneri condominiali relativi all'anno 2011, oltre interessi legali e spese.
A conforto del gravame, ha interposto i seguenti motivi di appello.
Con il primo motivo censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha valutato, in via preliminare, il profilo dell'ammissibilità della querela di falso, la cui proposizione era già stata ammessa dalla Corte d'Appello di Roma, ex art. 355 c.p.c., nel giudizio di appello R.G. 5537/2020 con l'ordinanza del 23.02.2021.
Secondo l'appellante, sarebbe stata preclusa al Tribunale di Roma la delibazione sull'ammissibilità della querela già valutata dalla Corte d'appello.
Con il secondo motivo si duole della qualificazione in termini di falso ideologico della fattispecie di falso dedotta dal querelante datane dal giudice di prime cure.
A suffragio, ha allegato che:
1. nel caso di specie trattasi di falso materiale perché il piano di riparto menziona i nominativi di taluni condomini, e CP_4
che tali non erano all'epoca dell'assemblea condominiale del CP_5
26.09.2012 che lo avrebbe approvato, anche in considerazione della circostanza che esso reca una data successiva rispetto a quella dell'adunanza; 2. CP_6
r.g. n. 4300/2023 3 un'ipotesi di falso materiale c.d. totale perché il piano contestato è frutto di un'imitazione ex novo di un documento esistente;
3. non può configurarsi un falso ideologico in scrittura privata quale è il piano in esame;
4.
l'amministratore di condominio che lo ha predisposto non è, senza dubbio, un pubblico ufficiale;
5. il falso ideologico si “risolve sempre nella alterazione del negozio giuridico, non individuabile nel caso di specie perché lo stesso è costituito dall'approvazione degli oneri”;
6. il falso ideologico è diretto a procurare un ingiusto profitto all'autore del falso ovvero a terzi, mentre, di contro, nel caso in esame, il piano reca nocumento all'appellante;
7. in ogni caso,
è superflua ai fini del decidere la distinzione tra falsità ideologica e materiale.
Con il terzo motivo denunzia l'omesso accertamento della dedotta falsità del documento impugnato in ragione della pronuncia di inammissibilità della relativa querela.
Con il quarto motivo lamenta il travisamento e l'erronea interpretazione dell'oggetto della querela proposta, verificabile, secondo l'assunto dell'appellante, nella parte in cui il giudice di prime cure ha affermato che
“l'attore ha dedotto, a sostegno della falsità del piano di riparto, che alcun piano di riparto era stato realmente predisposto dall'amministratore di condominio e sottoposto conseguentemente all'approvazione assembleare del
26.09.2012”.
Con il quinto motivo deduce l'omessa pronuncia da parte del Tribunale sull'eccezione di inammissibilità e/o inutilizzabilità, sollevata dal querelante e formalizzata all'udienza di comparizione del 3.11.2021 in ordine alla produzione da parte del , per la prima volta nel giudizio CP_1
incidentale, del piano di ripartizione degli oneri condominiali e dell'avviso di convocazione assembleare.
Con il sesto motivo contesta la condanna alle spese contenuta nella sentenza impugnata in luogo della più opportuna compensazione che “equilibrio e buon senso avrebbero suggerito”, vista la pronuncia di inammissibilità della querela già ammessa dalla Corte d'appello.
Con il settimo motivo si lagna dell'omessa condanna alle spese della controparte in relazione agli atti posti in essere, secondo l'assunto del querelante, in violazione dei doveri di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c., quali 1. il r.g. n. 4300/2023 4 deposito documenti nn. 1 e 2 per la prima volta nel giudizio incidentale di falso;
2. l'affermazione ritenuta falsa contenuta nella comparsa di costituzione di controparte nel giudizio di primo grado “…Chiarito ciò, tuttavia il presente giudizio è l'ennesimo tentativo di controparte di non voler pagare gli oneri condominiali…”, avendo l'appellante documentato il deposito delle ricevute dei pagamenti eseguiti dal 2018 ad oggi;
3. l'omessa indicazione nella comparsa conclusionale depositata nell'interesse del nel giudizio di primo CP_1
grado della richiesta del di condanna del medesimo al Pt_1 CP_1
risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
2. Si è tempestivamente costituito in giudizio il ”, CP_1 CP_1
che ha richiesto il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata, deducendo l'infondatezza di tutti i motivi di appello e precisando che il piano di riparto in esame reca la data della stampa, non già dell'approvazione, e che la ragione per quale esso indica i nominativi di condomini inesistenti all'epoca dell'assemblea condominiale che lo ha deliberato risiede nell'utilizzo da parte dell'amministratore di condominio del software di gestione denominato “PIGC”, largamente in uso agli operatori del settore, il quale ultimo conserva i dati aggiornati dell'anagrafe dei condomini tra i quali vanno ripartiti gli oneri condominiali in base ai millesimi di proprietà.
3. L'appello è infondato e deve essere respinto.
In relazione al primo motivo, va rilevato che in tema di querela di falso, il giudizio di ammissibilità della querela di falso e rilevanza non è riservato alla fase della sua proposizione, in quanto l'ordinanza che autorizza la presentazione non è suscettibile di passare in giudicato e, pertanto, non vincola il giudice della querela (in tal senso, Cassazione civile sez. II, 23/06/2023, n.18019).
Non poteva, dunque, ritenersi preclusa al giudice di prime cure la delibazione preliminare sull'ammissibilità della querela di falso ammessa con l'ordinanza del 23.02.2021 dalla Corte d'appello di Roma, ex art. 355 c.p.c., nel giudizio di appello R.G. 5537/2020.
Tra l'altro, nell'ordinanza in atti si afferma, testualmente, la sola rilevanza del piano di ripartizione degli oneri condominiali tacciato di falsità ai fini della definizione del gravame.
r.g. n. 4300/2023 5 4. Ne consegue il rigetto del terzo motivo di appello: ritenuta inammissibile la querela di falso proposta, il Tribunale non ha indagato sulla dedotta falsità del documento impugnato, avendo ritenuto che essa trascendesse i limiti di ammissibilità dell'istituto processuale su cui si tornerà nel prosieguo.
L'indagine sull'ammissibilità della querela di falso è, certamente, prodromica a quella sul merito e l'eventuale declaratoria di inammissibilità ha natura assorbente.
5. Per le stesse ragioni, privo di pregio è il quinto motivo: il Tribunale, avendo ritenuto inammissibile la querela, non avrebbe dovuto pronunciarsi sull'eccezione sollevata dal querelante di inammissibilità dei documenti offerti in comunicazione dal . CP_1
6. In relazione, poi, al secondo motivo, questa Corte ritiene che il Tribunale abbia fatto buon governo dei principi declinati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione in relazione ai limiti di ammissibilità della querela di falso.
In via preliminare, occorre tener ferma sul piano concettuale la distinzione tra: a) autenticità della sottoscrizione;
b) genuinità della dichiarazione cui la sottoscrizione è riferita;
c) veridicità della dichiarazione medesima. I primi due concetti attengono alla «verità del documento» e riguardano il suo contenuto estrinseco o, in altre parole, il suo contenuto nell'esteriore supporto materiale e nella sua espressione grafica.
L'autenticità attiene, più precisamente, alla sottoscrizione, quale elemento attraverso il quale il sottoscrittore attribuisce a sé stesso la paternità della dichiarazione;
riconosciuta l'autenticità è per ciò stesso riconosciuta la provenienza della anteposta dichiarazione dal soggetto che ne appare, appunto, come sottoscrittore. La genuinità attiene invece, più specificamente, al documento ed al testo della dichiarazione ed è la qualità che ad esso si attribuisce in quanto esente da contraffazioni o alterazioni: le prime consistendo nella formazione ex novo di un documento, in modo tale che esso appaia formato da persona diversa da colui che ne è stato l'autore, o in data o in luogo diverso da quello vero;
le seconde consistendo, invece, nella modificazione delle risultanze del documento compiuta successivamente alla sua formazione.
Veridicità della dichiarazione è, infine, ancora diversa qualificazione riferibile al contenuto intrinseco della dichiarazione medesima;
presuppone la r.g. n. 4300/2023 6 «verità del documento» nei sensi detti e riguarda l'insieme delle affermazioni o dichiarazioni manifestate in forma scritta, ovvero il significato di quelle affermazioni, non il significante, che è il mezzo attraverso cui esse sono manifestate. Qualifica tale contenuto intrinseco come attendibile, ossia come credibilmente corrispondente alla realtà dei dati e dei fatti che essa afferma.
Per converso, il concetto di falsità del documento può investire tanto il documento nella sua materialità estrinseca, quanto il contenuto intrinseco del documento: nel primo caso si ha falsità materiale;
nel secondo caso si parla, invece, di falso ideologico, che consiste in un'enunciazione falsa nel suo contenuto.
La querela di falso si correla all'una e all'altra ipotesi solo in quanto sia necessario vincere l'efficacia probatoria privilegiata attribuita per legge, in presenza di determinate condizioni, alla verità del documento e alla veridicità del suo contenuto. Occorre, infatti, tener presente che la principale caratteristica della querela di falso, e segnatamente di quella proposta in via incidentale, è quella di essere l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che al documento, contro di essa prodotto in giudizio, debba riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c. Il che significa anche che essa investe — e si rende necessaria in quanto si tratti di investire — l'efficacia probatoria dell'atto pubblico o della scrittura privata
(riconosciuta o non disconosciuta) «nei rispettivi limiti di operatività» (Cass. n. 47 del 11 gennaio 1988). Ben, dunque, si comprende che un problema di falso ideologico, da far valere necessariamente attraverso la querela di falso, potrà porsi solo nel caso dell'atto rogato dal notaio o da pubblico ufficiale e solo nei limiti nei quali a questo è attribuito valore di piena prova (fino, appunto, a querela di falso: art. 2700 c.c.) e dunque — oltre che con riferimento alla provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato — anche quanto alle «dichiarazioni delle parti» e agli «altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti». Il falso ideologico riguarderà in tal caso la difformità di ciò che il pubblico ufficiale attesta da ciò che è realmente avvenuto in sua presenza.
Le ipotesi di falso ideologico in scrittura privata sono, invece, del tutto estranee alla falsità documentale che è oggetto della querela di falso,
r.g. n. 4300/2023 7 concretandosi in un problema di natura sostanziale concernente la dichiarazione: poiché la scrittura privata non è destinata a far piena prova della veridicità delle dichiarazioni in essa contenute, queste non possiedono il carattere di vere e proprie attestazioni, e manca dunque il presupposto di base di una falsità ideologica (in giurisprudenza, nel senso che la scrittura privata è impugnabile con la querela di falso solo in caso di falsità materiale, v. Cass. n.
12707 del 14 maggio 2019; n. 47 del 1988, cit.; n. 3667 del 13 aprile 1987; n. 3042 del 4 maggio 1983; n. 2857 del 18 maggio 1979; n. 534 del 6 febbraio 1978).
Nel caso, dunque, della scrittura privata riconosciuta, o non disconosciuta, la querela di falso è (l'unico) rimedio volto (e idoneo) ad escludere la verità della dichiarazione nel suo aspetto esteriore;
ad escludere cioè che la sua apparenza corrisponda alla sua reale consistenza e ciò sia con riferimento alla sottoscrizione sia con riferimento al testo stesso della dichiarazione, in entrambi i casi per escluderne, in tutto o in parte, l'attribuibilità al suo apparente autore.
Deve invece escludersi l'ammissibilità (e l'onere) della querela di falso per contestare la veridicità intrinseca delle dichiarazioni rese dalle parti (v. in tal senso Cass. n. 3776 del 1987, cit., cui adde Cass n. 2284 del 19 marzo 1996; n.
2483 del 9 aprile 1986; n. 1224 del 19 febbraio 1980) ovvero un mero errore materiale che non incide sul contenuto sostanziale del documento (Cass. n.
19626 del 18 settembre 2020; n. 8925 del 2 luglio 2001; n. 6375 del 25 novembre
1982) o per denunziare una violazione fiscale (Cass. n. 5515 del 27 ottobre 1984), fatti tutti suscettibili di essere accertati con gli ordinari mezzi di prova (In questi termini, Cass. civ. Sez. III ordinanza n. 18328/2022)
7. Ebbene, nella fattispecie in esame la falsità del dedotto piano di riparto degli oneri condominiali è ricollegata, in primo luogo, alla menzione di taluni condomini, e che tali non erano all'epoca dell'assemblea CP_4 CP_5
condominiale del 26.09.2012 che lo avrebbe approvato, atteso che essi hanno acquistato un immobile nello stabile condominiale in epoca posteriore.
In secondo luogo, a conforto della falsità del documento, l'appellante ha allegato la circostanza che esso reca una data successiva rispetto a quella dell'adunanza.
Per queste ragioni, il piano di riparto, secondo l'assunto dell'appellante, è
“irrimediabilmente falso, confezionato ad hoc, esclusivamente finalizzato al r.g. n. 4300/2023 8 sopruso ingiustamente subito dall'attore ignaro dell'assemblea del 26.09.2012, non essendovi stato convocato (…). Nel 2012, controparte non aveva predisposto piano di ripartizione alcuno”.
L'appellante, dunque, ha dedotto, espressamente, anche nell'atto di appello che il piano di riparto degli oneri condominiali contestato non sarebbe mai stato approvato dall'assemblea condominiale del 26.09.2012 e che esso, quindi, non sia mai esistito.
È evidente, allora, che il Tribunale non abbia travisato l'oggetto della querela di falso, avendo, correttamente, ritenuto che il ha dedotto, a sostegno Pt_1
della ritenuta falsità del documento, che alcun piano di riparto fosse stato realmente predisposto dall'amministratore di condominio e sottoposto conseguentemente all'approvazione assembleare del 26.09.2012. Per questo, si impone la reiezione anche del quarto motivo di appello.
Per altro, le allegazioni del non sono protese, come condivisibilmente Pt_1
ritenuto dal giudice di prime cure, a contestare la verità del documento nel suo contenuto estrinseco;
queste, difatti, non contestano né l'autenticità della sottoscrizione né la genuinità delle dichiarazioni riportate nel documento:
l'appellante non ha dedotto né contraffazioni né alterazioni di sorta del piano di cui si discetta.
Solo nell'atto introduttivo del giudizio d'appello il querelante ha esposto che il piano di riparto in esame sarebbe un'imitazione di un documento realmente esistente. Trattasi di un'allegazione nuova, inammissibile, ex art. 345 c.p.c., oltre che generica.
Il dunque, non ha articolato censure relative alla falsità materiale Pt_1
della scrittura privata in esame che possano essere fatte valere con lo strumento processuale della querela di falso al fine di vincere l'efficacia probatoria privilegiata attribuita per legge.
Resta ferma la possibilità di valersi degli ordinari mezzi di prova.
Va precisato, in ultimo, che il giudice di prime cure non ha ricondotto alla categoria del falso ideologico le doglianze dedotte dal querelante, diversamente da quanto ritenuto dal Il Tribunale ha, piuttosto, evidenziato che queste Pt_1
attengono, semmai, alla falsità ideologica del verbale assembleare in data
26.09.2012 che non potrebbe, tuttavia, essere accertata per il tramite di r.g. n. 4300/2023 9 un'autonoma ed ulteriore querela di falso, stante la natura di scrittura privata del verbale di un'assemblea condominiale.
8. Il sesto motivo è palesemente infondato.
Il Giudice di prime cure ha condannato il querelante alla rifusione delle spese in favore del querelato in ossequio al principio della soccombenza ex art. 91
c.p.c. La richiesta compensazione delle spese non può essere disposta non sussistendone i presupposti previsti dall'art. 92, comma 2 c.p.c.
9. Anche il settimo motivo deve essere respinto. Non si ravvisano condotte asseritamente poste in essere dal in violazione dei doveri di lealtà e CP_1
probità processuale ex art. 88 c.p.c. Piuttosto, le condotte contestate sono riconducibili al legittimo esercizio del diritto di difesa.
10. La condanna alle spese, anche della fase cautelare, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022), segue la soccombenza.
Tenuto conto che le censure mosse dall'appellante in tema di delibazione sull'ammissibilità della querela e in tema di limiti di ammissibilità della querela si scontrano frontalmente con il diritto vivente e che dunque l'appellante ha agito senza avere compiuto alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere seriamente in discussione con criteri e metodo di scientificità il granitico orientamento della giurisprudenza di legittimità, sussistono i presupposti per condannare il medesimo appellante, ai sensi dell'art. 96 comma terzo c.p.c., al pagamento di una somma pari alla metà dell'importo delle spese legali liquidate.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co. 1-quater DPR n. 115/2002 per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante a rifondere al condominio “ ”, in CP_1
persona dell'amministratore p.t., le spese di lite, che si liquidano in complessivi € 11.400,00 per compensi, di cui € 3.000,00 per la fase cautelare, oltre a rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
r.g. n. 4300/2023 10 3. condanna altresì l'appellante al pagamento ex art. 96 comma terzo c.p.c. in favore di parte appellata della somma di € 5.700,00.
Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater,
D.P.R. n. 115/2002, per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo pari a quello già versato.
Così deciso, in Roma il 19.12.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
La minuta della presente sentenza è stata redatta con la collaborazione del MOT
Dott.ssa Giulia Claudia Barboni,
r.g. n. 4300/2023 11