Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 4943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4943 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. 31676/2016 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Sezione II
in composizione monocratica, in persona del dott. Diego Ragozini,
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 31676.16 R.G. e vertente tra
nato a [...] il [...] e residente in [...]
M.Piscicelli, 84 (c.f , , nata a [...] il C.F._1 Parte_2
16/07/1975 e ivi residente a[...] in proprio e quali eredi di , nata a CodiceFiscale_2 Per_1
Napoli il 18/05/1948 e ivi residente a[...] c.f.
( ), rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Locantore C.F._3
( ), elettivamente domiciliati in Napoli, presso lo CodiceFiscale_4
studio di quest'ultimo alla Via Carlo Poerio n.89/A;
Opponenti
E
in persona del curatore;
Parte_3
Opponente contumace
Contro
Controparte_1
c.f. e iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli
[...]
1
delle Aziende di Credito n. 4708/40 – Albo Gruppi Bancari 5142,5 – aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, sottoposta alla vigilanza della
Banca , con sede in , al Corso V. Emanuele n. 92/100, CP_2 Controparte_1
palazzo Vallelonga, in persona del suo legale rappresentante p.t. e/o Presidente avv. Filippo Perriccioli, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso per ingiunzione ed in calce all'opposizione, dall'avv. prof. Erik Furno
(c.f.: , presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli, CodiceFiscale_5
alla via Cesario Console n. 3
Opposta
CONCLUSIONI
All'udienza del 31.1.25, il Giudice ha assegnato la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Le parti hanno così concluso:
È presente l'avv. Raffaele Locantore il quale impugna per quanto di ragione la c.t.u. Riservandosi di ulteriormente argomentare nelle difese conclusionali.
Reitera le conclusioni già rassegnate da intendersi qui trascritte.
E' presente lo avv.Furno per la banca, che, con ogni più ampia riserva avverso i resi chiarimenti, conclude come dalla comparsa di costituzione, le cui conclusioni abbiansi qui per reiterate. Chiede assegnarsi a sentenza.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato gli opponenti
[...]
, , Parte_4 Parte_1 CP_3 Per_1
, (quali rispettivamente debitore principale e garanti) chiedevano Parte_2
la revoca del Decreto Ingiuntivo reso dal Tribunale di Napoli, n. 5736/2016
(r.g. n. 23021/2016), depositato il 30.8.2016 e notificato il 8.9.2016, con il quale, ad istanza di Controparte_4
[...
[...] [...]
si ingiungeva alla (quale debitore
[...] Parte_3
principale ) e , e (quali Parte_5 CP_3 Parte_2
garanti), in solido, di pagare la somma di € 1.078.983,94, oltre interessi al tasso come in ricorso e sino al soddisfo, nonché spese della procedura monitoria.
Rassegnavano le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che la banca non ha mai inviato alcun estratto conto durante lo svolgimento del rapporto;
2) accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione di tassi di interesse convenzionali, delle commissioni di massimo scoperto, delle altre spese non conformi a specifica pattuizione in forma scritta.
3) accertare e dichiarare l'illegittimo conteggio della capitalizzazione trimestrale degli interessi;
4) accertare e dichiarare che gli interessi pattuiti e/o indebitamente applicati sono usurari e per l'effetto disporre la loro eliminazione, unitamente ad ogni altro costo collegato alle erogazioni dei finanziamenti;
5) accertare e dichiarare l'illegittimità delle valute applicate ai prelievi e ai versamenti durante l'intero corso dei rapporti per le ragioni esposte in narrativa;
6) accertare e dichiarare che sul conto corrente sono state addebitate operazioni non autorizzate, che saranno specificate all'esito della consegna degli estratti conto, mai ricevuti;
7) accertare e dichiarare che la cliente non ha sottoscritto tutti i contratti bancari di riferimento, non ha emesso tutti gli assegni addebitati, non ha effettuato tutti bonifici addebitati, né tanto meno tutte le operazioni di prelievo di cassa e che nel corso del rapporto la cliente ha sempre subito l'influenza della posizione dominante della banca, che ha operato in modo arbitrario ed
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unilaterale al di fuori di condizioni contrattuali per tutti i rapporti bancari, sia estinti sia in essere;
8) per l'effetto accertare e dichiarare che nulla è dovuto alla banca sia per i rapporti indicati nella lettera revoca affidamenti del 25.3.14 (euro 198.940,85 per saldo dare del Conto Corrente n.113/57/43891 - euro 154.704,67 per promiscuo import – euro 418.024,57 per crediti anticipati n. 113/57/1044438,
- euro 405.962,23 finanziamento m/t ex lege 662/96 n.034/1005010) sia per quelli già estinti in precedenza e disporre l'accertamento dell'indebito bancario sia a titolo di interessi per valuta, sia di interessi anatocistici, sia per spese non dovute, operazioni, addebiti e prelievi non autorizzati, c.m.s. non dovute, interessi mai pattuiti e, all'esito di tale accertamento disporre la compensazione ex art.1853 c.c. tra i vari conti e condannare, in via riconvenzionale la alla restituzione di tutte le somme illegittimamente CP_1
poste a debito nei rapporti bancari intrattenuti con restituzione del saldo attivo risultante secondo il tasso di sostituzione BOT art.119 del
D.Lgs. 385/93, oltre interessi convenzionali al detto tasso fino alla materiale restituzione:
9) accertare e dichiarare che , , E Per_1 Parte_1 CP_3 Pt_2
non sono fideiussori e, in via meramente gradata, che non sussiste
[...]
alcun debito degli stessi;
10) condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attrice di CP_1
spese, diritti ed onorari secondo il criterio della soccombenza con distrazione ex art.93 cpc in favore del difensore costituto.
11) Revocare in ogni caso il decreto ingiuntivo opposto, rigettando le domande attoree in quanto infondate, in fatto e in diritto, per i suesposti motivi.
Deducevano in fatto e diritto - in sintesi - l'assenza di idonea regolamentazione scritta dei rapporti, l'applicazione di illegittimi addebiti, quali interessi anatocistici, commissioni non pattuite, spese ed interessi usurai. 4
Dichiaravano inoltre di non aver sottoscritto alcun documento/contratto con la banca, deducevano l'illegittimità delle variazioni unilaterali e delle valute come operate dalla banca, contestavano le risultanze degli estratti conto, e, posta in essere la rideterminazione del dare-avere, formulavano domanda riconvenzionale di condanna alla restituzione di somme indebitamente trattenute.
In particolare, quanto al disconoscimento, in sede di atto di opposizione a decreto ingiuntivo, gli opponenti, alla pagina 5 dell'atto formulavano il seguente disconoscimento “Dichiarano, in particolare, di non riconoscere le sottoscrizioni apposte sulla documentazione prodotta in copia, in quanto non riferibili agli opponenti nel tratto grafico. Dette sottoscrizioni vengono espressamente disconosciute e precisamente quelle relative ai documenti all.ti
4 e da 12 a 34 in produzione monitoria”. (gli allegati n. 4 e da 12 a 34, erano indicati in calce al ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla banca, e riferiti ai contratti bancari depositati unitamente al ricorso per decreto ingiuntivo, i cui saldi negativi erano alla base della pretesa monitoria, oltre ai contratti di fideiussione – anch'essi depositati in allegato - apparentemente a nome dei garanti opponenti ).
Seguiva nel medesimo atto alla pagina 13, ulteriore disconoscimento dal seguente tenore” L'apertura di credito in oggetto non è mai stata firmata dall'attrice”.
Si costituiva telematicamente il 2.3.17 parte opposta la quale chiedeva il rigetto dell'avversa domanda in quanto infondata in fatto e diritto, sollevava eccezione di prescrizione della domanda riconvenzionale di restituzione di indebito in ordine alle rimesse solutorie anteriori al (decennio o quinquennio
)rispettivamente 18.10.06 o 18.10.11, atteso che l'atto di citazione stato notificato il 18.10.2016.
Così concludeva:
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1) in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare per i motivi sopra esposti la nullità dell'atto di opposizione per assoluta indeterminatezza del petitum e della causa petendi, previa conferma dell'ingiunzione n. 5736/2016 concessa dal Tribunale di Napoli, II Sezione civile G.U. dott. Ragozini;
2) in subordine, nel merito, rigettare l'opposizione proposta perché nulla, inammissibile, improponibile, prescritta e, in ogni caso, infondata in fatto ed in diritto, oltre che non provata, sempre confermando la concessa ingiunzione n. 5736/16;
3) in subordine, condannare gli opponenti, in solido fra loro, al pagamento di quella somma maggiore e/o minore che risultasse essere dovuta anche in via di giustizia e/o secondo equità;
4) rigettare tutte le richieste istruttorie ex adverso formulate siccome inammissibili ed irrilevanti;
5) con vittoria di spese ed onorari di giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
All'udienza del 10.10.2017, veniva dichiarata l'interruzione del giudizio a seguito del decesso della sig.ra . Per_1
Con istanza del 10.1.18, veniva depositato ricorso in riassunzione nell'interesse di nonché, , Parte_3 Parte_1
, e anche quali eredi di (la qualità di CP_3 Parte_2 Per_1
eredi di , seppur affermata solo in seguito con la prima memoria ex Per_1
art. 183 sesto comma c.p.c. depositata in data 11.12.19, risulta incontestata).
Riassunto il giudizio, all'udienza del 15.5.18 veniva nuovamente dichiarata l'interruzione a seguito del fallimento di Parte_3 Parte_3
(fallimento con sentenza n. 35 del 9.2.18).
Con ricorso depositato il 14.9.18, , , e Parte_1 CP_3 Parte_2
(in proprio e nella qualità di eredi di ), presentavano istanza di Persona_2
riassunzione. Il giudizio proseguiva all'udienza del 12.2.19 (ultima udienza
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per la quale si è proceduto alla verbalizzazione in forma cartacea). La curatela del fallimento , restava contumace. Parte_3
Con sentenza del Tribunale di Napoli n. 150/2023 del 27.10.2023 veniva dichiarata aperta la procedura di liquidazione controllata a carico del sig.
ai sensi dell'art. 270, comma 5, CCII, con ordinanza del CP_3
18.12.23, veniva disposta altra interruzione del giudizio.
Con ricorso del 14.3.24, , e , (in proprio e nella Parte_1 Parte_2
qualità di eredi di , chiedevano riassumersi il giudizio. Il Persona_2
giudizio proseguiva per l'udienza del 23.04.24.
Tuttavia non veniva notificato il ricorso in riassunzione nei confronti del curatore della procedura di liquidazione controllata nell'interesse di CP_3
[...]
La controversia procedeva nei confronti delle altre parti processuali.
Sul punto, vertendo la causa in tema di litisconsorzio facoltativo, quale quello che si determina nel giudizio promosso verso più coobbligati solidali, il giudice si orientava alla stregua del principio di diritto di cui alla pronunzia della Corte di Cassazione Sez. 3, n. 04684/2020, secondo cui, :”verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi, ove il giudice non si avvalga del potere di disporre la separazione delle cause ex art. 103 c.p.c., la mancata riassunzione della lite nel termine fissato dall'art. 305 c.p.c. non impedisce l'ulteriore prosecuzione del processo relativamente ai litisconsorti non colpiti dall'evento interruttivo (o a quelli ritualmente citati). In particolare, in caso di litisconsorzio passivo facoltativo, verificatasi una causa di interruzione nei confronti di uno di essi e interrotto il processo nei confronti di tutti, la parte istante non colpita dall'atto interruttivo è libera di riassumerlo solo nei confronti di alcuni soltanto degli originari convenuti”.
Assegnati i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., in sede di prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. i fideiussori opponenti, eccepivano per la prima
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volta la decadenza del diritto della Banca nei loro confronti per il decorso del termine di cui all'art. 1957 c.c.
Inoltre, solo nella medesima memoria, in qualità di eredi di Per_1
dichiaravano di non conoscere le sottoscrizioni a nome . Per_1
In sede di II memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. parte opponente eccepiva la nullità parziale delle clausole (segnatamente, clausole di “sopravvivenza”,
“reviviscenza” e rinuncia ai termini di cui all'art.1957 c.c.) delle fideiussioni omnibus prodotte da controparte perché conformi al modello ABI sanzionato dalla Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005, a seguito di provvedimento dell'AGCM n. 14251 del 22.8.2003, in quanto frutto di un'intesa restrittiva della concorrenza vietata dall'art. 2, co.2, lett. a, legge “antitrust” n. 287 del
1990 (normativa antitrust).del 2005.
Con la medesima memoria, depositavano tra l'altro, il provvedimento Banca
D'Italia n. 55 del 2.5.2005, provvedimento dell'AGCM n. 14251 del
22.8.2003 e n. 5 modelli contrattuali di diversi Istituti bancari riproducenti le medesime clausole.
Con la memoria II termine ex art. 183 sesto comma c.p.c., parte opposta proponeva istanza di verificazione delle scritture disconosciute, non depositava i documenti in originale - le cui sottoscrizioni erano state disconosciute - nei termini istruttori, né formulava istanza al giudice di deposito della documentazione in cartaceo originale in deroga all'art. 16 bis, comma 1, D.L. 179/2012 ratione temporis vigente.
Disposta ctu grafologica con ordinanza del 23.4.24 sulle sottoscrizioni disconosciute dagli opponenti, nel corso delle operazioni peritali il legale di parte opponente evidenziava al ctu grafologo che gli originali delle scritture da verificare non erano mai stati depositati in cancelleria, ma consegnati direttamente, e per la prima volta, al C.T.U. ad inizio di operazioni peritali.
Il legale richiamava il recente intervento della Corte di Cassazione che con ordinanza 8304 del 27.3.24 stabiliva che gli originali debbano essere 8
depositati nelle forme di legge e nei termini di cui all'art. 183 6° co c.p.c. , chiedendo dunque interpellarsi il g.u. con apposita istanza affinchè si pronunciasse sulla opportunità, alla luce di tale sopravvenuto orientamento, di sospendere le operazioni o se proseguire nell'accertamento.
Il giudice disponeva la sospensione delle operazioni peritali grafologiche.
Con istanza dell'11.7.24, parte opposta, allegando tra l'altro che “ i documenti richiesti sono stati prodotti in originale addirittura in sede di costituzione in data 02.03.2017” chiedeva proseguirsi le operazioni peritali.
Le operazioni peritali grafologiche non venivano riprese.
In ordine al procedimento di verificazione delle scritture di cui al mandato conferito al ctu grafologico, con ordinanza del 12.7.24, il giudice invitava inoltre le parti a dedurre in ordine alla tempestività del disconoscimento delle sottoscrizioni operato dagli eredi di , solo con la prima memoria ex Per_1
art. 183 sesto comma c.p.c. e non alla prima udienza utile successiva al deposito della documentazione disconosciuta.
Veniva anche disposta ctu contabile con ordinanza del 23.3.21 (concesse n. 3 proroghe al ctu, e richiesta un'integrazione di mandato). Essa veniva depositata nella versione definitiva in data 7.1.25.
Espletata infruttuosamente la procedura di mediazione obbligatoria, si osserva quanto segue.
La questione preliminare del disconoscimento delle sottoscrizioni dei contratti e delle fideiussioni.
L'esame si concentrerà unicamente sui contratti di fideiussione riconducibili apparentemente a , e , (in proprio e nella qualità di Parte_1 Parte_2
eredi di ). Persona_2
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Ciò perché la riassunzione nei confronti della curatela del fallimento della società debitrice principale, atteso che l'accertamento di un credito nei confronti di una società fallita è devoluto al procedimento di formazione dello stato passivo di esclusiva competenza del giudice delegato ex artt. 52 e 93 l.f. implica l'improcedibilità della domanda contenente la pretesa creditoria avanzata dalla banca tramite il ricorso per decreto ingiuntivo.
Ciò in quanto, l''unica eccezione che impedirebbe una pronunzia di improcedibilità, potrebbe essere costituita dal caso in cui la prosecuzione del giudizio sia finalizzata alla precostituzione di un titolo destinato a valere unicamente per l'ipotesi di ritorno in bonis della società. Tuttavia, per evitare la pronuncia di improcedibilità, è necessario che il soggetto che abbia posto in essere la riassunzione, nel convenire la curatela, espliciti con chiarezza tale particolare finalità. Nel caso di specie, i riassuntori sono i medesimi opponenti, nulla in tal senso è stato neppure allegato dalla banca opposta.
Così come va rilevata l'estinzione parziale del solo giudizio relativamente alla posizione del curatore della procedura di liquidazione controllata nell'interesse di , per le ragioni su esposte in parte motiva. CP_3
Occorre quindi esaminare la rilevanza del tardivo disconoscimento operato da
, e , (in proprio e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Per_2
).
[...]
Premesso che sin dall'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, appariva chiaro che , e intendevano non riconoscere le Parte_1 Parte_2
proprie sottoscrizioni ai contratti di fideiussione specificatamente indicati e riferiti ai numeri in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo, quanto al disconoscimento operato dai predetti due fideiussori sia pure nella qualità di eredi di si evidenzia che, sebbene non intervenuto nella prima Persona_2
istanza o udienza successiva al deposito del contratto di fideiussione – sin dalla istanza di riassunzione del 10.1.18, e CP_3 Parte_2
agivano anche quali eredi di . Riassunto il giudizio, poi intervenuta Per_1
10
l'udienza del 15.5.18 il disconoscimento era effettuato solo in data 11.12.19, con la prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.
La tardività di tale disconoscimento veniva eccepita solo in sede di comparsa conclusionale da parte del legale della banca opposta.
L'eccezione di tardività del disconoscimento della scrittura privata, avendo natura sostanziale e non essendo, di conseguenza, suscettibile di rilievo di ufficio, deve essere sollevata, nella prima difesa utile, risultando, in difetto, preclusa, stante l'irritualità della proposizione con la comparsa conclusionale, avente l'esclusiva funzione di illustrare domande ed eccezioni gia', ritualmente, proposte”. (cfr. Corte di Cassazione, civile, Sentenza|12 aprile
2023| n. 9690).
Parte opposta, oltre a non sollevare l'eccezione immediatamente dopo il deposito della prima memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c., non ha neppure dedotto l'intempestività in sede di udienza di precisazione delle conclusioni, primo momento processuale successivo all'ordinanza del 12.7.24 con cui il giudice aveva invitato le parti al contraddittorio sull'eventuale tardività del disconoscimento. Ritenuto quindi rituale il disconoscimento delle sottoscrizioni sia in proprio che nella qualità di eredi di , occorre Per_1
verificare la portata processuale del mancato deposito della documentazione in originale cartaceo entro il II termine istruttorio da parte della opposta che, una volta proposta istanza di verificazione ha dimostrato di avere interesse a che si utilizzino i documenti le cui sottoscrizioni sono state contestate. Sul punto, occorre premettere non risulta nel corso del giudizio e sino alla II memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c. che parte opposta abbia depositato la documentazione in cartaceo e/o ne aveva formulato istanza di autorizzazione al deposito.
Sul punto appare non veritiera l'affermazione contenuta nella comparsa conclusionale dell'opposta del 27.3.25, secondo cui sono stati depositati gli originali dei contratti e fideiussioni sin dalla costituzione dell'opposta.
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Oltre alla costituzione telematica, con allegati telematici, in atti è presente la sola copia di cortesia della comparsa del 2.3.17 con il relativo indice dei documenti, senza alcun documento allegato. Tali atti – lo si ribadisce la sola comparsa di risposta ed il mero indice della documentazione depositata in formato telematico - non hanno alcun valore giuridico sia perché non sono gli originali, sia perché non si riferiscono ai documenti oggetto di contestazione,
sia perché la copia di cortesia è frutto di una mera prassi estranea alle regole del processo civile telematico. In atti del fascicolo cartaceo, vi è ulteriore copia della II comparsa di costituzione datata 24.4.18, depositata in violazione dell'art 16 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 introdotto dalla legge di stabilità per il 2013, ratione temporis vigente che sanciva l'obbligatorietà dal
30 giugno 2014 del deposito telematico degli atti processuali civili. Tale
comparsa ulteriore, è del tutto priva di alcun documento contrattuale riconducibile a quelli oggetto di contestazione.
Risulta quindi evidente che parte opposta si è attivata al deposito dei contratti oggetto di disconoscimento in formato cartaceo originale solo nel corso delle operazioni peritali.
Devesi, in ossequio al principio di diritto rinvenibile nell'arresto di cui all'ordinanza n. 8304 del 27.3.24 della Corte di Cassazione, ritenere assente nel giudizio la documentazione in cartaceo in originale e comunque tardiva l'istanza di deposito inoltrata al g.u., sia pure mediatamente tramite l'offerta materiale all'ausiliario del giudice nel corso delle operazioni peritali, una volta perento il termine di cui alla II memoria ex art. 183 sesto comma c.p.c.
L'orientamento su citato, che ripercorre le conclusioni di cui alle pronunzie n.
9202 del 2004 e 33769 del 2019, àncora la preclusione all'interpretazione dell'art. 217 secondo cui “Quando è chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento” arguendo che, evidentemente, il documento in originale deve già essere presente quantomeno al momento della rituale istanza di verificazione da
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proporsi come tutte le richieste istruttorie dirette, necessariamente entro il II termine di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. L'orientamento seguito dal tribunale implica, in assenza di procedura di verificazione, inammissibile per le ragioni esplicitate, l'inutilizzabilità della documentazione in copia le cui sottoscrizioni sono state contestate e quindi dei contratti di fideiussione.
Consegue la revoca del decreto opposto ed il rigetto della pretesa creditoria azionata dalla banca. Ritenuto l'orientamento su richiamato di cui all'ordinanza n. 8304 del 27.3.24 della Corte di Cassazione non seguito con uniformità dalla giurisprudenza, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il tribunale di Napoli, Sezione II, definitivamente pronunziando, così provvede:
- Accoglie l'opposizione proposta da , e anche Parte_1 Parte_2
quali eredi di e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Per_1
opposto;
- Dichiara che , e anche quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
non sono garanti per i debiti di
[...] Parte_4
, della
[...] Controparte_1
[...]
- Dichiara improcedibile il giudizio nei confronti della curatela del Pe fallimento Parte_4
- Dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti di;
CP_3
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Napoli 19.05.25
Il giudice
Diego Ragozini
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