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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 06/07/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
n. 2443/2021 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO ..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2443 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza in data 24.8.2024 a seguito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 18.7.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Camporosso, Corso Vittorio Emanuele II n.29 presso lo studio dell'avv.to Barbara Marchiol che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Cagliari, Via Tuveri 22 presso lo studio dell'avv.to Jean Claude Gagné che, unitamente all'avv.to Fabrizio Carta, lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...- disporre la responsabilità genitoriale della minore Per_1 (nata a [...] il [...]) in capo ad entrambi i genitori, la minore
[...] manterrà il suo domicilio presso la residenza della madre. Confermare il rigetto della domanda ex adverso avanzata in merito al trasferimento della minore in Sardegna. Le decisioni di maggiore interesse per la GL relative all'istruzione, l'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, sono assunte di comune dr. Andrea CANCIANI 1 n. 2443/2021 R.G.A.C.C.
accordo tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della GL, in caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I genitori riconoscono il diritto della GL di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e si impegnano, altresì, affinché possa conservare, come è oggi, rapporti significativi Per_1 con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriali. avrà presso Per_1 l'abitazione della madre la sua stabile residenza e collocazione prevalente. Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, il trasferimento di residenza e/o domicilio. Quanto ai trasferimenti di dal domicilio della madre a quello del padre, per i giorni di Per_1 visita di quest'ultimo, confermare quanto disposto dal Tribunale adito all'udienza delli 05.10.2022 “ invita le parti a rapportarsi tra loro con elasticità e buon senso, evitando qualsiasi conflitto che risulterebbe per oggettivamente pregiudizievole, Per_1 assumendo comportamenti reciprocamente rispettosi che, prendendo atto della disponibilità materna, necessitano in ogni caso che la stessa sia per tempo informata della necessità di coadiuvare il padre nel senso richiesto;
quanto precede ricorrendo solo quale ultima ratio all'ausilio di terzi, eventualmente a titolo oneroso, al fine di coadiuvare il padre per l'ipotesi di indisponibilità della madre”. Il trasferimento della residenza /domicilio della minore fuori dall'ambito della provincia di Imperia dovrà essere concordato di comune accordo tra i genitori e in caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice. - il padre potrà intrattenersi con a fine settimana Per_1 alternati. Nella settimana di sua spettanza dovrà prelevarla il venerdì all'uscita di scuola (in periodo non scolastico alle ore 16), salvo diverse esigenze di lavoro del padre o della minore, fino alla domenica dopo cena, con due pernottamenti quindi presso di lui;
il padre terrà con sé la GL un pomeriggio della settimana fino dopo la cena, da concordarsi con la madre. Nella settimana non di sua spettanza, il padre terrà Per_1 con sé due pomeriggi della settimana fino dopo la cena. Inoltre, il padre terrà con sé la GL sette giorni nelle vacanze natalizie (il giorno di Natale ad anni alternati), tre giorni nelle vacanze pasquali (il giorno di Pasqua ad anni alternati), nonché quindici giorni nel periodo estivo (analogo periodo spetta alla madre), anche non consecutivi e che i genitori dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno, indicando anche il luogo ove porteranno i minori. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro dove porterà in vacanza e se e dove la bambina dormirà fuori casa. Resta salvo ogni Per_1 altro accordo assunto di comune accordo tra i genitori. A modifica del provvedimento emesso del Presidente ff di Codesto Tribunale reso in data 09.05.2022, si insiste affinché sia disposto il contributo al mantenimento della minore ad onere del padre nella Per_1 misura di euro 250,00 (€ duecentocinquanta/00) mensili, o la diversa somma ritenuta equa da Codesto Tribunale in ogni caso inferiore rispetto a quanto stabilito con il provvedimento ex art 708 cpc, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, o altro mezzo equipollente, entro il cinque di ogni mese. Gli assegni familiari per la minore sono percepiti dalla IG.ra . Le spese CP_1 straordinarie per la GL , sono suddivise nella misura del 50% tra i genitori: Per_1 spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) mensa;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: attività I coniugi sono economicamente autosufficienti e non vi sono dr. Andrea CANCIANI 2 n. 2443/2021 R.G.A.C.C.
presupposti in fatto e in diritto per disporre il mantenimento dell'uno a favore dell'altro. spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: attività sportive e pertinenti attrezzature. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro cinque giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. La richiesta del rimborso delle spese sostenute dal genitore che le ha anticipate deve essere eseguita entro trenta giorni dall'esborso sostenuto. Con vittoria di spese e competenze legali del presente procedimento.”;
per parte resistente: “… Nel merito:
1. Pronunciare sentenza non definitiva per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sanremo in data 06.09.2009, in regime di comunione legale dei beni, con trascrizione al Comune di Sanremo al n. 18 – parte II – Serie A – anno 2009 e, se ritenuto necessario, confermare il provvedimento presidenziale pronunciato in data 09 maggio 2022, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere con l'annotazione del provvedimento e gli ulteriori incombenti di rito.
2. Rigettare le avverse richieste di modifica dell'ordinanza Presidenziale datata 09 maggio 2022 3. Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale in favore della minore modificare il provvedimento Presidenziale Per_1 datato 09 maggio 2022 disponendo l'affidamento alle seguenti condizioni: a) Affidamento condiviso di a entrambi i genitori, che avranno un paritario Per_1 ruolo nel provvedere alle sue esigenze educative, sociali e morali. La responsabilità genitoriale è quindi, ex art. 337 ter c.c., esercitata da entrambi i genitori in modo condiviso, per cui le decisioni di maggiore interesse per la GL, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al giudice. Le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore. b) avrà presso l'abitazione della madre, in Per_1 Santo Stefano al Mare, la sua stabile residenza e collocazione prevalente. Ex art. 337 sexies c.c., ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. c) assegna alla la casa sita in Sanremo, Strada Magnan Colabella n. 63. d) salvo CP_1 diversi accordi tra le parti, dispone che il terrà con sé a fine Pt_1 Per_1 settimana alternati. Nella settimana di sua spettanza dovrà prelevarla il venerdì all'uscita di scuola (in periodo non scolastico alle ore 16) e dovrà riportarla a casa la domenica, dopo cena, entro le ore ventuno, con due pernottamenti quindi presso di lui;
la terrà con sé un pomeriggio della settimana, da concordarsi con la moglie, riportandola a casa dopo cena. • Nella settimana non di sua spettanza, terrà con Per_1 sé due pomeriggi della settimana, prelevandola all'uscita di scuola (in periodo non scolastico alle ore 16) e riportandola a casa dopo cena entro le ore ventuno. • Inoltre, terrà con sé la GL sette giorni nelle vacanze natalizie (il giorno di Natale ad anni alterni), tre giorni nelle vacanze pasquali (il giorno di Pasqua ad anni alternati), nonché quindici giorni nel periodo estivo (analogo periodo spetta alla madre), anche non consecutivi e che i genitori dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno, indicando anche il luogo ove porteranno i minori. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro dove porterà in vacanza e se e dove la bambina dormirà fuori casa. e) Per_1 Non è previsto un assegno di mantenimento a carico di nessuno dei due coniugi f) Il dovrà versare alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento di , Pt_1 Per_1 entro i primi cinque giorni di ciascun mese, la somma di euro 400 mensili, da adeguarsi automaticamente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese, sostenute per il dr. Andrea CANCIANI 3 n. 2443/2021 R.G.A.C.C.
mantenimento della minore, non coperte dall'assegno periodico di mantenimento e che così vengono individuate: • Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
• Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) mensa;
• Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
• Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: attività sportive e pertinenti attrezzature. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà comunicarlo all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro cinque giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In Subordine:
1. Confermare i provvedimenti emessi dal Presidente con ordinanza datata 09 maggio 2022 con indicazione della nuova residenza della minore. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi”;
per il pubblico Ministero: “... Preso atto dell'intervenuta sentenza parziale in punto status, si rimette alle valutazioni del giudice in punto ulteriori statuizioni”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 6.12.2021 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Sanremo il 6.9.2009 con;
che il Tribunale di Imperia con CP_1 provvedimento in data 25.5.2021 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza – chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Evidenziava come dal matrimonio fosse nata la GL (13 anni, Per_1 essendo nata il [...]), ancora minorenne. Ciò premesso, chiedeva che la GL minore fosse congiuntamente affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione madre (ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale) e regolamentazione del proprio diritto di visita. Chiedeva, inoltre, che a proprio carico ed a titolo di contributo al mantenimento della GL minore fosse posto un assegno di importo non superiore ad € 250,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione - ed avendo medio tempore depositato in data 30.11.2021 analogo ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (n.2505/21 R.G.), successivamente riunito al presente procedimento - se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva la conferma delle condizioni concordate tra le parti in sede di separazione oppure, in via subordinata e qualora avesse rinunziato alla prospettiva di trasferirsi in altra regione unitamente alla minore, l'aumento ad € 500,00 mensili dell'assegno per il mantenimento di nonché il riconoscimento, in proprio favore, Per_1 di contributo economico in misura non inferiore ad € 300,00 mensili.
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 2443/2021 R.G.A.C.C.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 7.4.2021 e, nell'impossibilità di giungere ad una loro conciliazione, adottava con ordinanza in data 9.5.2021 i provvedimenti provvisori di competenza, disponendo l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso Per_1 l'abitazione della madre (cui veniva assegnata la casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita del padre;
quanto precede allo stato non autorizzando il trasferimento di residenza a Cagliari della minore. Poneva, inoltre, a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della GL minore un assegno dell'importo di € 350,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie), senza allo stato prevedere alcun contributo economico in favore della moglie. Disponeva, altresì, l'attivazione dei Servizi territorialmente competenti per una presa in carico del nucleo famigliare. Nominava, infine, il Giudice Istruttore fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 25.1.2023, avendone la resistente avanzato richiesta ed essendosi il ricorrente rimesso sul punto, la causa veniva trattenuta in decisione esclusivamente in punto status ed il Collegio, con sentenza non definitiva in data 8.2.2023 (n.107/23), dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva, quindi, istruita esclusivamente attraverso la produzione di documenti (tra cui le relazioni periodiche trasmesse dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo e le autocertificazioni in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti).
Rassegnate dalle parti le conclusioni a seguito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 18.7.2024 ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva posta in decisione con ordinanza in data 24.8.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nulla deve essere disposto dal Collegio in punto status essendo già stata dichiarata dal Tribunale di Imperia, con sentenza non definitiva in data 8.2.2023 (n.107/23), la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Passando questo punto ad esaminare la questione relativa all'affidamento della GL minore deve darsi atto di come le parti, in conformità a quanto già concordato in Per_1 sede di separazione (omologata in data 9.6.2021), abbiano richiesto adottarsi il regime
“ordinario” dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
domanda che, pur in presenza di talune difficoltà tuttora esistenti rispetto alla loro capacità di condividere ruolo e funzione, non appare significativamente pregiudizievole per gli interessi della minore e, pertanto, deve essere accolta da questo Collegio.
Invero, seppure i Servizi abbiano da ultimo dato atto di come, pur a fronte di importanti carenze sotto il profilo della comunicazione, la coppia genitoriale abbia comunque saputo ridurre la conflittualità (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazione in data 12.7.2024: “...I genitori non hanno ancora un rapporto comunicativo, ma hanno ridotto la conflittualità...”), le parti devono essere con forza invitate a recuperare una relazione reciprocamente improntata a fiducia e collaborazione, quali presupposti indispensabili a garantire necessità e diritti della minore e, primo fra tutti, quello alla bigenitorialità.
dr. Andrea CANCIANI 5 n. 2443/2021 R.G.A.C.C.
Quanto alla collocazione della GL la stessa – conformemente a quanto Per_1 richiesto da entrambe le parti, deve essere confermata presso l'abitazione della madre, dove la minore ha sempre vissuto successivamente alla separazione tra i genitori.
Deve, invece, essere rigettata la richiesta avanzata da parte resistente di “conferma” dell'assegnazione dell'ex-casa coniugale sita in Sanremo, Strada Magnan Colabella n.63 già disposta nella fase presidenziale, risultando pacifico dagli atti come essa abbia trasferito altrove, in corso di causa, la residenza propria e della minore (avendo essa dichiarato nella propria autocertificazione del 10.7.2024 di “convivere con il sig.
[...]
, con il quale sono sposata in regime di separazione dei beni, presso Per_2 l'immobile sito in Pompeiana (IM), alla Strada Soraioli n.18” ed avendo poi in comparsa conclusionale indicato la propria residenza “in Santo Stefano al Mare, Via Gianni Cozzi n.1”).
A questo sopra deve ancora aggiungersi come , in corso di causa, abbia CP_1 esplicitamente rinunziato alla richiesta di autorizzazione al trasferimento proprio e della minore da Sanremo a Cagliari a suo tempo avanzata all'udienza presidenziale del 7.4.2022 (vds. “...La sig.ra esibisce una proposta di lavoro a Cagliari, CP_1 dichiarando che intende accettarla e trasferirsi in detta città con la bambina...”), talché nulla deve sul punto essere disposto dal Collegio;
quanto precede non senza tuttavia rammentare alle parti, a futura eventuale memoria, come il trasferimento di residenza di un minore, in assenza del consenso dell'altro genitore ovvero di un provvedimento del Giudice, rappresenti atto illegittimo certamente valutabile ai fini dell'affidamento della prole.
Quanto al regime di visite padre/GL, deve darsi atto di come le parti, sul punto, abbiano rassegnato conclusioni conformi, delineando una frequentazione tra ed il Per_1 genitore non collocatario astrattamente adeguata a soddisfarne il diritto alla bigenitorialità. Pertanto, maggiormente in dettaglio, deve prevedersi che il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, possa tenere con sé la GL minore a Per_1 weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola (ovvero dalle ore 16.00 in periodo di sospensione scolastica) fino alla domenica sera allorquando, dopo la cena ed entro le ore 21.00, la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Potrà, inoltre, tenerla con sé, nelle settimane in cui il weekend è di propria competenza, per un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi tra le parti) dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 16.00 in periodo di sospensione scolastica) fino alla sera allorquando, dopo la cena ed entro le ore 21.00, la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre nonché, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, per due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi tra le parti) dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 16.00 in periodo di sospensione scolastica) fino alla sera allorquando, dopo la cena ed entro le ore 21.00, la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. La GL minore nelle vacanze natalizie trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo di 7 giorni consecutivi (alternandosi tra loro di anno in anno il giorno di Natale) ed in quelle pasquali un periodo di 3 giorni consecutivi (alternandosi tra loro di anno in anno il giorno di Pasqua). Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé la GL minore per un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi) da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Appare, in ogni caso, opportuno invitare le parti – in ragione di talune criticità emerse nella relazione padre/GL e già segnalate dagli operatori (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazione in data 12.7.2024: “... e il papà Per_1 mantengono il regime di visita nei fine settimana alternati mentre vengono meno gli Per_ appuntamenti infrasettimanali. Rispetto al passato non si oppone a questi incontri, anche se lamenta il fatto di non avere uno spazio proprio al domicilio del padre, infatti dr. Andrea CANCIANI 6 n. 2443/2021 R.G.A.C.C.
dorme sul divano o nel letto con il padre. Rispetto al calendario di visite non Per_1 avanza alcuna richiesta. E' serena, ha concluso l'anno scolastico con delle lacune in due materie che nel corso dell'estate recupererà affiancata da un insegnante...”) – ad interpretare il superiore regime con elasticità e buon senso, curando che la frequentazione de quo avvenga non solo con regolarità, ma anche attraverso modalità idonee a soddisfare legittime richieste della minore (in punto spazi funzionali a garantirne il diritto alla riservatezza così come di esclusività del rapporto).
Passando a questo punto ad esaminare le questioni economiche dell'odierno giudizio, deve preliminarmente darsi atto di come la resistente, da ultimo non riproponendola, abbia di fatto rinunziato alla richiesta di assegno divorzile originariamente avanzata;
quanto precede dovendosi, conseguentemente, discutere soltanto della quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore.
Quanto a , lo stesso risulta lavorare, con mansioni di autista e con Parte_1 contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della società “Eco Zetto Riciclo s.r.l.”, riferendo uno stipendio mensile variabile, a seconda delle mensilità, tra € 1.700,00/1.750,00 ed € 1.900,00/2.000,00 netti;
quanto precede avendo dichiarato redditi pari ad € 20.989,00 nel 2020 ed € 21.930,00 nel 2021 (uniche dichiarazioni depositate). Risulta, inoltre, comproprietario con i propri congiunti di taluni immobili pervenuti a seguito del decesso del padre, per la maggior parte in uso alla madre ed, in ogni caso, improduttivi di reddito;
quanto precede avendo risparmi su c/c per circa € 33.000,00 ed essendo gravato da un canone di locazione di importo pari ad € 725,00 mensili.
Quanto a la stessa risulta svolgere attività lavorativa, con mansioni di CP_1 impiegata, presso la società “Riviera Recuperi s.r.l.”, avendo dichiarato redditi pari ad € 21.340,00 nel 2019, € 21.296,00 nel 2021 ed € 21.727,00 nel 2022; quanto precede riferendo nella propria autocertificazione di un reddito attuale, a far data dall'agosto 2023, di circa € 3.000,00 mensili (come del resto documentalmente risultante dagli e/c relativamente agli stipendi percepiti nel periodo dicembre 2023/giugno 2024). Non allega significative poste passive, riferendo di essere attualmente coniugata con
[...]
, imprenditore, con il quale condivide le spese della vita quotidiana e di Persona_2 avere disponibilità liquide su c/c per circa € 72.500,00.
Ciò premesso avuto riguardo alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti, deve ricordarsi come, a fronte di un contributo paterno al mantenimento di stabilito in Per_1
€ 350,00 mensili nella fase presidenziale, il ricorrente chieda oggi una riduzione ad € 250,00 mensili (corrispondente a quanto già concordato in sede di separazione nel maggio 2021) a fronte di una domanda di controparte di € 400,00 mensili.
Orbene, complessivamente valutate le risultanze istruttorie e preso atto di una situazione reddituale della resistente significativamente migliorata in corso di causa (vds. l'aumento della retribuzione a far data dall'agosto 2023), ritiene il Collegio di dover porre a carico del padre un assegno pari ad € 300,00 mensili;
somma, questa, che appare del tutto adeguata a soddisfare le esigenze di nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 337-ter, Per_1 c.4 c.c. e proporzionata alla ritenuta capacità contributiva paterna, anche in rapporto a quella di controparte.
Al contributo al mantenimento ordinario di cui sopra deve poi aggiungersi – così confermando quanto stabilito nella fase presidenziale – il pari contributo di entrambi i genitori alle spese straordinarie ed accessorie;
spese che, in assenza di ragioni ostative, possono essere disciplinate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio dettagliato in dispositivo.
dr. Andrea CANCIANI 7 n. 2443/2021 R.G.A.C.C.
Da ultimo, attesa la modestia del superiore contributo (di poco superiore a quello tra le parti concordato nel maggio 2019, allorquando aveva soltanto 9 anni) e la più Per_1 limitata frequentazione con il padre, deve prevedersi che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per la GL minore.
In ragione della natura della controversia e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) affida congiuntamente ad entrambi i genitori la GL minore , con Per_1 collocazione prevalente e residenza della stessa presso l'abitazione della madre;
2) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé la GL minore a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola (ovvero dalle Per_1 ore 16.00 in periodo di sospensione scolastica) fino alla domenica sera allorquando, dopo la cena ed entro le ore 21.00, la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Potrà, inoltre, tenerla con sé, nelle settimane in cui il weekend è di propria competenza, per un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi tra le parti) dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 16.00 in periodo di sospensione scolastica) fino alla sera allorquando, dopo la cena ed entro le ore 21.00, la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre nonché, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, per due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi tra le parti) dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 16.00 in periodo di sospensione scolastica) fino alla sera allorquando, dopo la cena ed entro le ore 21.00, la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. La GL minore nelle vacanze natalizie trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo di 7 giorni consecutivi (alternandosi tra loro di anno in anno il giorno di Natale) ed in quelle pasquali un periodo di 3 giorni consecutivi (alternandosi tra loro di anno in anno il giorno di Pasqua). Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé la GL minore per un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi) da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL minore mediante versamento alla madre di un assegno dell'importo di Per_1
€ 300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione dr. Andrea CANCIANI 8 n. 2443/2021 R.G.A.C.C.
scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia;
c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
4) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo di cui al capo 3), l'assegno unico universale per la GL minore;
Per_1
5) rigetta nel resto;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 5.7.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI …….…………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI …..….……… Giudice dott.ssa Martina BADANO ..….……… Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2443 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione con ordinanza in data 24.8.2024 a seguito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 18.7.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.to in Camporosso, Corso Vittorio Emanuele II n.29 presso lo studio dell'avv.to Barbara Marchiol che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
- RICORRENTE -
E
CP_1 elett.te dom.ta in Cagliari, Via Tuveri 22 presso lo studio dell'avv.to Jean Claude Gagné che, unitamente all'avv.to Fabrizio Carta, lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- RESISTENTE -
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “...- disporre la responsabilità genitoriale della minore Per_1 (nata a [...] il [...]) in capo ad entrambi i genitori, la minore
[...] manterrà il suo domicilio presso la residenza della madre. Confermare il rigetto della domanda ex adverso avanzata in merito al trasferimento della minore in Sardegna. Le decisioni di maggiore interesse per la GL relative all'istruzione, l'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, sono assunte di comune dr. Andrea CANCIANI 1 n. 2443/2021 R.G.A.C.C.
accordo tenendo conto della capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della GL, in caso di disaccordo la decisione è rimessa al Giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente. I genitori riconoscono il diritto della GL di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e si impegnano, altresì, affinché possa conservare, come è oggi, rapporti significativi Per_1 con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriali. avrà presso Per_1 l'abitazione della madre la sua stabile residenza e collocazione prevalente. Ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, il trasferimento di residenza e/o domicilio. Quanto ai trasferimenti di dal domicilio della madre a quello del padre, per i giorni di Per_1 visita di quest'ultimo, confermare quanto disposto dal Tribunale adito all'udienza delli 05.10.2022 “ invita le parti a rapportarsi tra loro con elasticità e buon senso, evitando qualsiasi conflitto che risulterebbe per oggettivamente pregiudizievole, Per_1 assumendo comportamenti reciprocamente rispettosi che, prendendo atto della disponibilità materna, necessitano in ogni caso che la stessa sia per tempo informata della necessità di coadiuvare il padre nel senso richiesto;
quanto precede ricorrendo solo quale ultima ratio all'ausilio di terzi, eventualmente a titolo oneroso, al fine di coadiuvare il padre per l'ipotesi di indisponibilità della madre”. Il trasferimento della residenza /domicilio della minore fuori dall'ambito della provincia di Imperia dovrà essere concordato di comune accordo tra i genitori e in caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al Giudice. - il padre potrà intrattenersi con a fine settimana Per_1 alternati. Nella settimana di sua spettanza dovrà prelevarla il venerdì all'uscita di scuola (in periodo non scolastico alle ore 16), salvo diverse esigenze di lavoro del padre o della minore, fino alla domenica dopo cena, con due pernottamenti quindi presso di lui;
il padre terrà con sé la GL un pomeriggio della settimana fino dopo la cena, da concordarsi con la madre. Nella settimana non di sua spettanza, il padre terrà Per_1 con sé due pomeriggi della settimana fino dopo la cena. Inoltre, il padre terrà con sé la GL sette giorni nelle vacanze natalizie (il giorno di Natale ad anni alternati), tre giorni nelle vacanze pasquali (il giorno di Pasqua ad anni alternati), nonché quindici giorni nel periodo estivo (analogo periodo spetta alla madre), anche non consecutivi e che i genitori dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno, indicando anche il luogo ove porteranno i minori. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro dove porterà in vacanza e se e dove la bambina dormirà fuori casa. Resta salvo ogni Per_1 altro accordo assunto di comune accordo tra i genitori. A modifica del provvedimento emesso del Presidente ff di Codesto Tribunale reso in data 09.05.2022, si insiste affinché sia disposto il contributo al mantenimento della minore ad onere del padre nella Per_1 misura di euro 250,00 (€ duecentocinquanta/00) mensili, o la diversa somma ritenuta equa da Codesto Tribunale in ogni caso inferiore rispetto a quanto stabilito con il provvedimento ex art 708 cpc, da versarsi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, o altro mezzo equipollente, entro il cinque di ogni mese. Gli assegni familiari per la minore sono percepiti dalla IG.ra . Le spese CP_1 straordinarie per la GL , sono suddivise nella misura del 50% tra i genitori: Per_1 spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) mensa;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: attività I coniugi sono economicamente autosufficienti e non vi sono dr. Andrea CANCIANI 2 n. 2443/2021 R.G.A.C.C.
presupposti in fatto e in diritto per disporre il mantenimento dell'uno a favore dell'altro. spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: attività sportive e pertinenti attrezzature. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro cinque giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. La richiesta del rimborso delle spese sostenute dal genitore che le ha anticipate deve essere eseguita entro trenta giorni dall'esborso sostenuto. Con vittoria di spese e competenze legali del presente procedimento.”;
per parte resistente: “… Nel merito:
1. Pronunciare sentenza non definitiva per la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Sanremo in data 06.09.2009, in regime di comunione legale dei beni, con trascrizione al Comune di Sanremo al n. 18 – parte II – Serie A – anno 2009 e, se ritenuto necessario, confermare il provvedimento presidenziale pronunciato in data 09 maggio 2022, ordinando agli Ufficiali dello Stato Civile competenti di procedere con l'annotazione del provvedimento e gli ulteriori incombenti di rito.
2. Rigettare le avverse richieste di modifica dell'ordinanza Presidenziale datata 09 maggio 2022 3. Quanto all'esercizio della responsabilità genitoriale in favore della minore modificare il provvedimento Presidenziale Per_1 datato 09 maggio 2022 disponendo l'affidamento alle seguenti condizioni: a) Affidamento condiviso di a entrambi i genitori, che avranno un paritario Per_1 ruolo nel provvedere alle sue esigenze educative, sociali e morali. La responsabilità genitoriale è quindi, ex art. 337 ter c.c., esercitata da entrambi i genitori in modo condiviso, per cui le decisioni di maggiore interesse per la GL, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, verranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. In caso di disaccordo la decisione sarà rimessa al giudice. Le decisioni concernenti questioni di ordinaria amministrazione potranno essere assunte separatamente da ciascun genitore. b) avrà presso l'abitazione della madre, in Per_1 Santo Stefano al Mare, la sua stabile residenza e collocazione prevalente. Ex art. 337 sexies c.c., ciascuno dei genitori è obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. c) assegna alla la casa sita in Sanremo, Strada Magnan Colabella n. 63. d) salvo CP_1 diversi accordi tra le parti, dispone che il terrà con sé a fine Pt_1 Per_1 settimana alternati. Nella settimana di sua spettanza dovrà prelevarla il venerdì all'uscita di scuola (in periodo non scolastico alle ore 16) e dovrà riportarla a casa la domenica, dopo cena, entro le ore ventuno, con due pernottamenti quindi presso di lui;
la terrà con sé un pomeriggio della settimana, da concordarsi con la moglie, riportandola a casa dopo cena. • Nella settimana non di sua spettanza, terrà con Per_1 sé due pomeriggi della settimana, prelevandola all'uscita di scuola (in periodo non scolastico alle ore 16) e riportandola a casa dopo cena entro le ore ventuno. • Inoltre, terrà con sé la GL sette giorni nelle vacanze natalizie (il giorno di Natale ad anni alterni), tre giorni nelle vacanze pasquali (il giorno di Pasqua ad anni alternati), nonché quindici giorni nel periodo estivo (analogo periodo spetta alla madre), anche non consecutivi e che i genitori dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno, indicando anche il luogo ove porteranno i minori. Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro dove porterà in vacanza e se e dove la bambina dormirà fuori casa. e) Per_1 Non è previsto un assegno di mantenimento a carico di nessuno dei due coniugi f) Il dovrà versare alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento di , Pt_1 Per_1 entro i primi cinque giorni di ciascun mese, la somma di euro 400 mensili, da adeguarsi automaticamente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese, sostenute per il dr. Andrea CANCIANI 3 n. 2443/2021 R.G.A.C.C.
mantenimento della minore, non coperte dall'assegno periodico di mantenimento e che così vengono individuate: • Spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
• Spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
• Spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) mensa;
• Spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
• Spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: attività sportive e pertinenti attrezzature. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà comunicarlo all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro cinque giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In Subordine:
1. Confermare i provvedimenti emessi dal Presidente con ordinanza datata 09 maggio 2022 con indicazione della nuova residenza della minore. In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi”;
per il pubblico Ministero: “... Preso atto dell'intervenuta sentenza parziale in punto status, si rimette alle valutazioni del giudice in punto ulteriori statuizioni”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in data 6.12.2021 - premettendo di essersi unito in Parte_1 matrimonio in Sanremo il 6.9.2009 con;
che il Tribunale di Imperia con CP_1 provvedimento in data 25.5.2021 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi;
che da tale data i coniugi avevano vissuto separati senza mai riprendere la convivenza – chiedeva al Tribunale di voler dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Evidenziava come dal matrimonio fosse nata la GL (13 anni, Per_1 essendo nata il [...]), ancora minorenne. Ciò premesso, chiedeva che la GL minore fosse congiuntamente affidata ad entrambi i genitori, con collocazione presso l'abitazione madre (ed assegnazione a quest'ultima della casa coniugale) e regolamentazione del proprio diritto di visita. Chiedeva, inoltre, che a proprio carico ed a titolo di contributo al mantenimento della GL minore fosse posto un assegno di importo non superiore ad € 250,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie).
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di CP_1 costituzione - ed avendo medio tempore depositato in data 30.11.2021 analogo ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (n.2505/21 R.G.), successivamente riunito al presente procedimento - se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva la conferma delle condizioni concordate tra le parti in sede di separazione oppure, in via subordinata e qualora avesse rinunziato alla prospettiva di trasferirsi in altra regione unitamente alla minore, l'aumento ad € 500,00 mensili dell'assegno per il mantenimento di nonché il riconoscimento, in proprio favore, Per_1 di contributo economico in misura non inferiore ad € 300,00 mensili.
dr. Andrea CANCIANI 4 n. 2443/2021 R.G.A.C.C.
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 7.4.2021 e, nell'impossibilità di giungere ad una loro conciliazione, adottava con ordinanza in data 9.5.2021 i provvedimenti provvisori di competenza, disponendo l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente della stessa presso Per_1 l'abitazione della madre (cui veniva assegnata la casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita del padre;
quanto precede allo stato non autorizzando il trasferimento di residenza a Cagliari della minore. Poneva, inoltre, a carico del padre, a titolo di contributo al mantenimento della GL minore un assegno dell'importo di € 350,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie), senza allo stato prevedere alcun contributo economico in favore della moglie. Disponeva, altresì, l'attivazione dei Servizi territorialmente competenti per una presa in carico del nucleo famigliare. Nominava, infine, il Giudice Istruttore fissando udienza ex art. 183 c.p.c.
All'udienza del 25.1.2023, avendone la resistente avanzato richiesta ed essendosi il ricorrente rimesso sul punto, la causa veniva trattenuta in decisione esclusivamente in punto status ed il Collegio, con sentenza non definitiva in data 8.2.2023 (n.107/23), dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La causa veniva, quindi, istruita esclusivamente attraverso la produzione di documenti (tra cui le relazioni periodiche trasmesse dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo e le autocertificazioni in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti).
Rassegnate dalle parti le conclusioni a seguito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 18.7.2024 ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa veniva posta in decisione con ordinanza in data 24.8.2024 con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparsa conclusionale e memoria di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nulla deve essere disposto dal Collegio in punto status essendo già stata dichiarata dal Tribunale di Imperia, con sentenza non definitiva in data 8.2.2023 (n.107/23), la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Passando questo punto ad esaminare la questione relativa all'affidamento della GL minore deve darsi atto di come le parti, in conformità a quanto già concordato in Per_1 sede di separazione (omologata in data 9.6.2021), abbiano richiesto adottarsi il regime
“ordinario” dell'affidamento condiviso ad entrambi i genitori;
domanda che, pur in presenza di talune difficoltà tuttora esistenti rispetto alla loro capacità di condividere ruolo e funzione, non appare significativamente pregiudizievole per gli interessi della minore e, pertanto, deve essere accolta da questo Collegio.
Invero, seppure i Servizi abbiano da ultimo dato atto di come, pur a fronte di importanti carenze sotto il profilo della comunicazione, la coppia genitoriale abbia comunque saputo ridurre la conflittualità (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazione in data 12.7.2024: “...I genitori non hanno ancora un rapporto comunicativo, ma hanno ridotto la conflittualità...”), le parti devono essere con forza invitate a recuperare una relazione reciprocamente improntata a fiducia e collaborazione, quali presupposti indispensabili a garantire necessità e diritti della minore e, primo fra tutti, quello alla bigenitorialità.
dr. Andrea CANCIANI 5 n. 2443/2021 R.G.A.C.C.
Quanto alla collocazione della GL la stessa – conformemente a quanto Per_1 richiesto da entrambe le parti, deve essere confermata presso l'abitazione della madre, dove la minore ha sempre vissuto successivamente alla separazione tra i genitori.
Deve, invece, essere rigettata la richiesta avanzata da parte resistente di “conferma” dell'assegnazione dell'ex-casa coniugale sita in Sanremo, Strada Magnan Colabella n.63 già disposta nella fase presidenziale, risultando pacifico dagli atti come essa abbia trasferito altrove, in corso di causa, la residenza propria e della minore (avendo essa dichiarato nella propria autocertificazione del 10.7.2024 di “convivere con il sig.
[...]
, con il quale sono sposata in regime di separazione dei beni, presso Per_2 l'immobile sito in Pompeiana (IM), alla Strada Soraioli n.18” ed avendo poi in comparsa conclusionale indicato la propria residenza “in Santo Stefano al Mare, Via Gianni Cozzi n.1”).
A questo sopra deve ancora aggiungersi come , in corso di causa, abbia CP_1 esplicitamente rinunziato alla richiesta di autorizzazione al trasferimento proprio e della minore da Sanremo a Cagliari a suo tempo avanzata all'udienza presidenziale del 7.4.2022 (vds. “...La sig.ra esibisce una proposta di lavoro a Cagliari, CP_1 dichiarando che intende accettarla e trasferirsi in detta città con la bambina...”), talché nulla deve sul punto essere disposto dal Collegio;
quanto precede non senza tuttavia rammentare alle parti, a futura eventuale memoria, come il trasferimento di residenza di un minore, in assenza del consenso dell'altro genitore ovvero di un provvedimento del Giudice, rappresenti atto illegittimo certamente valutabile ai fini dell'affidamento della prole.
Quanto al regime di visite padre/GL, deve darsi atto di come le parti, sul punto, abbiano rassegnato conclusioni conformi, delineando una frequentazione tra ed il Per_1 genitore non collocatario astrattamente adeguata a soddisfarne il diritto alla bigenitorialità. Pertanto, maggiormente in dettaglio, deve prevedersi che il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, possa tenere con sé la GL minore a Per_1 weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola (ovvero dalle ore 16.00 in periodo di sospensione scolastica) fino alla domenica sera allorquando, dopo la cena ed entro le ore 21.00, la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Potrà, inoltre, tenerla con sé, nelle settimane in cui il weekend è di propria competenza, per un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi tra le parti) dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 16.00 in periodo di sospensione scolastica) fino alla sera allorquando, dopo la cena ed entro le ore 21.00, la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre nonché, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, per due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi tra le parti) dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 16.00 in periodo di sospensione scolastica) fino alla sera allorquando, dopo la cena ed entro le ore 21.00, la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. La GL minore nelle vacanze natalizie trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo di 7 giorni consecutivi (alternandosi tra loro di anno in anno il giorno di Natale) ed in quelle pasquali un periodo di 3 giorni consecutivi (alternandosi tra loro di anno in anno il giorno di Pasqua). Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé la GL minore per un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi) da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Appare, in ogni caso, opportuno invitare le parti – in ragione di talune criticità emerse nella relazione padre/GL e già segnalate dagli operatori (vds. quanto riferito dai Servizi Consultoriali dell'ASL di Sanremo con relazione in data 12.7.2024: “... e il papà Per_1 mantengono il regime di visita nei fine settimana alternati mentre vengono meno gli Per_ appuntamenti infrasettimanali. Rispetto al passato non si oppone a questi incontri, anche se lamenta il fatto di non avere uno spazio proprio al domicilio del padre, infatti dr. Andrea CANCIANI 6 n. 2443/2021 R.G.A.C.C.
dorme sul divano o nel letto con il padre. Rispetto al calendario di visite non Per_1 avanza alcuna richiesta. E' serena, ha concluso l'anno scolastico con delle lacune in due materie che nel corso dell'estate recupererà affiancata da un insegnante...”) – ad interpretare il superiore regime con elasticità e buon senso, curando che la frequentazione de quo avvenga non solo con regolarità, ma anche attraverso modalità idonee a soddisfare legittime richieste della minore (in punto spazi funzionali a garantirne il diritto alla riservatezza così come di esclusività del rapporto).
Passando a questo punto ad esaminare le questioni economiche dell'odierno giudizio, deve preliminarmente darsi atto di come la resistente, da ultimo non riproponendola, abbia di fatto rinunziato alla richiesta di assegno divorzile originariamente avanzata;
quanto precede dovendosi, conseguentemente, discutere soltanto della quantificazione del contributo paterno al mantenimento della minore.
Quanto a , lo stesso risulta lavorare, con mansioni di autista e con Parte_1 contratto a tempo indeterminato, alle dipendenze della società “Eco Zetto Riciclo s.r.l.”, riferendo uno stipendio mensile variabile, a seconda delle mensilità, tra € 1.700,00/1.750,00 ed € 1.900,00/2.000,00 netti;
quanto precede avendo dichiarato redditi pari ad € 20.989,00 nel 2020 ed € 21.930,00 nel 2021 (uniche dichiarazioni depositate). Risulta, inoltre, comproprietario con i propri congiunti di taluni immobili pervenuti a seguito del decesso del padre, per la maggior parte in uso alla madre ed, in ogni caso, improduttivi di reddito;
quanto precede avendo risparmi su c/c per circa € 33.000,00 ed essendo gravato da un canone di locazione di importo pari ad € 725,00 mensili.
Quanto a la stessa risulta svolgere attività lavorativa, con mansioni di CP_1 impiegata, presso la società “Riviera Recuperi s.r.l.”, avendo dichiarato redditi pari ad € 21.340,00 nel 2019, € 21.296,00 nel 2021 ed € 21.727,00 nel 2022; quanto precede riferendo nella propria autocertificazione di un reddito attuale, a far data dall'agosto 2023, di circa € 3.000,00 mensili (come del resto documentalmente risultante dagli e/c relativamente agli stipendi percepiti nel periodo dicembre 2023/giugno 2024). Non allega significative poste passive, riferendo di essere attualmente coniugata con
[...]
, imprenditore, con il quale condivide le spese della vita quotidiana e di Persona_2 avere disponibilità liquide su c/c per circa € 72.500,00.
Ciò premesso avuto riguardo alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti, deve ricordarsi come, a fronte di un contributo paterno al mantenimento di stabilito in Per_1
€ 350,00 mensili nella fase presidenziale, il ricorrente chieda oggi una riduzione ad € 250,00 mensili (corrispondente a quanto già concordato in sede di separazione nel maggio 2021) a fronte di una domanda di controparte di € 400,00 mensili.
Orbene, complessivamente valutate le risultanze istruttorie e preso atto di una situazione reddituale della resistente significativamente migliorata in corso di causa (vds. l'aumento della retribuzione a far data dall'agosto 2023), ritiene il Collegio di dover porre a carico del padre un assegno pari ad € 300,00 mensili;
somma, questa, che appare del tutto adeguata a soddisfare le esigenze di nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 337-ter, Per_1 c.4 c.c. e proporzionata alla ritenuta capacità contributiva paterna, anche in rapporto a quella di controparte.
Al contributo al mantenimento ordinario di cui sopra deve poi aggiungersi – così confermando quanto stabilito nella fase presidenziale – il pari contributo di entrambi i genitori alle spese straordinarie ed accessorie;
spese che, in assenza di ragioni ostative, possono essere disciplinate come da schema in uso presso questo Tribunale e meglio dettagliato in dispositivo.
dr. Andrea CANCIANI 7 n. 2443/2021 R.G.A.C.C.
Da ultimo, attesa la modestia del superiore contributo (di poco superiore a quello tra le parti concordato nel maggio 2019, allorquando aveva soltanto 9 anni) e la più Per_1 limitata frequentazione con il padre, deve prevedersi che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per la GL minore.
In ragione della natura della controversia e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide:
1) affida congiuntamente ad entrambi i genitori la GL minore , con Per_1 collocazione prevalente e residenza della stessa presso l'abitazione della madre;
2) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé la GL minore a weekend alternati dal venerdì all'uscita di scuola (ovvero dalle Per_1 ore 16.00 in periodo di sospensione scolastica) fino alla domenica sera allorquando, dopo la cena ed entro le ore 21.00, la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Potrà, inoltre, tenerla con sé, nelle settimane in cui il weekend è di propria competenza, per un pomeriggio infrasettimanale (da concordarsi tra le parti) dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 16.00 in periodo di sospensione scolastica) fino alla sera allorquando, dopo la cena ed entro le ore 21.00, la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre nonché, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre, per due pomeriggi infrasettimanali (da concordarsi tra le parti) dall'uscita di scuola (ovvero dalle ore 16.00 in periodo di sospensione scolastica) fino alla sera allorquando, dopo la cena ed entro le ore 21.00, la riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. La GL minore nelle vacanze natalizie trascorrerà con ciascuno dei genitori un periodo di 7 giorni consecutivi (alternandosi tra loro di anno in anno il giorno di Natale) ed in quelle pasquali un periodo di 3 giorni consecutivi (alternandosi tra loro di anno in anno il giorno di Pasqua). Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé la GL minore per un periodo di 15 giorni (anche non consecutivi) da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
3) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della GL minore mediante versamento alla madre di un assegno dell'importo di Per_1
€ 300,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione dr. Andrea CANCIANI 8 n. 2443/2021 R.G.A.C.C.
scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) spese di custodia;
c) viaggi e vacanze. Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso. Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
4) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo di cui al capo 3), l'assegno unico universale per la GL minore;
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5) rigetta nel resto;
6) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso in Imperia, il 5.7.2025
IL PRESIDENTE est.
(dott. Andrea CANCIANI)
dr. Andrea CANCIANI 9