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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 13/04/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
V.G. n. 239/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 239/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 31/3/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Agnone n. 116, elettivamente domiciliato in Lentini, Via Termini n. 30, presso lo studio dell'avv. Carbone Michelangelo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Lentini, Via Murganzio n.
150, presso lo studio dell'avv. Greco Pinuccia, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/01/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
14/5/2008, in Lentini (Atto n. 11, Parte 2, Serie A, Anno 2008).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Lentini, il giorno 14/5/2008;
-che dalla loro unione non è stata generata prole;
pagina1 di 3 -di essersi separati con sentenza n. 340/2024, del 14/02/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 4/2/2025, il Presidente fissava udienza del 31/3/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato) mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1) IN QUANTO AI CONIUGI ED ALLO LORO RESIDENZA
-Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati, portandosi reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lentini di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
-i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, anche all'estero, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
-in ogni caso i coniugi si concedono, sin d'ora, il consenso reciproco per l'eventuale trasferimento fuori dai confini del territorio italiano anche, e principalmente, per ragioni di lavoro;
-i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto
e/o di ogni altro documento personale valido per l'espatrio.
2) IN QUANTO ALL'ABITAZIONE CONIUGALE
-Nulla va disposto in ordine all'abitazione coniugale in quanto di proprietà esclusiva del ricorrente, acquistata prima del matrimonio, in assenza di figli nati dall'unione coniugale.
3) IN QUANTO AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE
-Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , previa dichiarazione di equità da Pt_1 Parte_2 parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti assistenziali verso
pagina2 di 3 l'altro coniuge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro
7.500,00 (settemilacinquecento/00) da versarsi con le seguenti modalità: bonifico bancario sul conto intestato alla SI.ra : Iban [...]-; le parti riconoscono Parte_2 che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitorio, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
-il bonifico sarà eseguito cinque giorni prima della fissanda udienza ex art. 127 ter, 2° comma c.p.c., con impegno del SI. di depositare, tempestivamente, la relativa ricevuta nel fascicolo Pt_1
telematico in modo da consentire al Tribunale di verificare l'adempimento e trasmetterla, via email, al procuratore costituito della SI.ra .” Pt_2
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ed Parte_1
, in Lentini, il giorno 14/5/2008 (Atto n. 11, Parte 2, Serie A, Anno 2008), Parte_2
in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 09/04/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 239/2025 V.G. avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 31/3/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente, in Via Agnone n. 116, elettivamente domiciliato in Lentini, Via Termini n. 30, presso lo studio dell'avv. Carbone Michelangelo, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...], elettivamente domiciliata in Lentini, Via Murganzio n.
150, presso lo studio dell'avv. Greco Pinuccia, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28/01/2025 i coniugi chiedevano concordemente a questo Tribunale la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario il giorno
14/5/2008, in Lentini (Atto n. 11, Parte 2, Serie A, Anno 2008).
Esponevano in particolare i coniugi:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Lentini, il giorno 14/5/2008;
-che dalla loro unione non è stata generata prole;
pagina1 di 3 -di essersi separati con sentenza n. 340/2024, del 14/02/2024 (passata in giudicato, v. documenti in atti).
- di non essersi più riconciliati da allora.
Ciò premesso, chiedevano pronunciarsi la chiesta declaratoria essendo trascorsi i termini di legge.
Con decreto del 4/2/2025, il Presidente fissava udienza del 31/3/2025 per la comparizione dei coniugi.
All'udienza camerale suindicata, tenutasi secondo la modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., il
Giudice - lette le note scritte depositate dalle parti in sostituzione dell'udienza - poneva la causa in decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza (passata in giudicato) mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno inoltre concordato che il loro divorzio proceda alle seguenti condizioni:
“1) IN QUANTO AI CONIUGI ED ALLO LORO RESIDENZA
-Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati, portandosi reciproco rispetto, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lentini di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici;
-i coniugi vivranno separati, libero ciascuno di stabilire la residenza ove meglio creda, anche all'estero, con obbligo reciproco di comunicare eventuali mutamenti di residenza o domicilio;
-in ogni caso i coniugi si concedono, sin d'ora, il consenso reciproco per l'eventuale trasferimento fuori dai confini del territorio italiano anche, e principalmente, per ragioni di lavoro;
-i coniugi prestano fin d'ora reciprocamente il consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto
e/o di ogni altro documento personale valido per l'espatrio.
2) IN QUANTO ALL'ABITAZIONE CONIUGALE
-Nulla va disposto in ordine all'abitazione coniugale in quanto di proprietà esclusiva del ricorrente, acquistata prima del matrimonio, in assenza di figli nati dall'unione coniugale.
3) IN QUANTO AL MANTENIMENTO DEL CONIUGE
-Il SI. si obbliga a versare alla SI.ra , previa dichiarazione di equità da Pt_1 Parte_2 parte del Tribunale e a titolo di liquidazione, in un'unica soluzione, dei diritti assistenziali verso
pagina2 di 3 l'altro coniuge, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, l'importo di euro
7.500,00 (settemilacinquecento/00) da versarsi con le seguenti modalità: bonifico bancario sul conto intestato alla SI.ra : Iban [...]-; le parti riconoscono Parte_2 che l'attribuzione che precede costituisce contributo in un'unica soluzione vita natural durante, ed è stata effettuata a tacitazione di ogni e qualunque pretesa, anche risarcitorio, e quindi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 comma 8 della l. n. 898/1970, o comunque connessa alla pregressa convivenza coniugale e comunque al vincolo matrimoniale.
-il bonifico sarà eseguito cinque giorni prima della fissanda udienza ex art. 127 ter, 2° comma c.p.c., con impegno del SI. di depositare, tempestivamente, la relativa ricevuta nel fascicolo Pt_1
telematico in modo da consentire al Tribunale di verificare l'adempimento e trasmetterla, via email, al procuratore costituito della SI.ra .” Pt_2
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Le spese di lite vanno compensate, attesa la natura congiunta della domanda.
P.Q.M.
il Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ed Parte_1
, in Lentini, il giorno 14/5/2008 (Atto n. 11, Parte 2, Serie A, Anno 2008), Parte_2
in conformità alle condizioni indicate in parte motiva, che qui si intendono integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di LENTINI di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 09/04/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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