Sentenza 12 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/01/2025, n. 129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 129 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2025 |
Testo completo
N.50001435/09 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno - I° Sezione - nella persona del dr. Corrado d'Ambrosio, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 50001435 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2009 avente ad oggetto: risarcimento del danno oggetto di locazione e vertente
TRA Parte 1 P.I. P.IVA 1 ), con sede legale in Castel S. Giorgio (SA),
alla Via Donato Iennaco, 13 - in persona del legale rappr.te p.t. sig. Parte 2
nato a [...] il [...] (C.F. C.F. 1 ) - rappresentata e difesa dall'avvocato Roberto Lambiase, del foro di Nocera Inferiore, con studio legale in
Castel San Giorgio (SA) Via G. Petti, 69, indirizzo di posta elettronica certificata:
Email 1 codice ficale n. C.F. 2
RICORRENTE
E
a Castel San Giorgio il 29.1.1959, c.f.: nato Controparte 1
Controparte_2 , nata a [...] il [...], c.f.: C.F. 3 e residenti in [...], C.F. 4
suo Studio in Nocera Inferiore alla via Giacomo Matteotti n. 13
RESISTENTE
OGGETTO: risarcimento del danno di immobile oggetto di locazione
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va, pertanto, rigettata.
Ed infatti, il c.t.u. ha accertato che gli abusi rilevati presso i luoghi de quibus, oggetto del contratto di locazione commerciale del 6 Agosto 2004, costituiscono in concreto gli interventi edilizi realizzati dalla medesima società attrice Parte 1 e tanto in conseguenza di esecuzioni messe in atto alla luce di elaborato progettuale allegato ad una D.I.A. (prot. n. 139 del 4.1.2005) non correttamente presentata ovvero di un titolo abilitativo non idoneo/regolare.
Il c.t.u. osserva che alcun vizio, né violazione, risultano a carico o, comunque,
attribuibili alla proprietaria, in riferimento ai presunti abusi che la società attrice si duole abbiano inciso sul rapporto contrattuale e sul godimento del bene immobile locato;
in particolare, il c.t.u. ha potuto accertare che gli unici abusi edilizi rilevati consistono negli interventi edilizi eseguiti dalla medesima società attrice ovvero posti in opera sulla scorta di un titolo abilitativo non efficacie (D.I.A. prot. n. 139 del
4.1.2005 depositata dalla;
specificamente, il c.t.u. osserva cheParte 1 l'ente comunale procedeva ad ordinare la demolizione delle opere abusive realizzate nonché il ripristino dello stato dei luoghi in dalla società attrice Parte 1
conformità alla legittimità dei titoli edificatori ovvero a quanto riportato sui grafici di progetto allegati alla concessione edilizia n. 286 del 16 Maggio 1991 e successiva variante in corso d'opera n. 286/A del 20 Luglio 1994, rilasciata ai sensi della Legge
219/1981, nonché condono edilizio n. 274, presentato ai sensi della Legge 724/1994 -
prot. n. 3751 del 3 Marzo 1995 (cfr. ordinanza n. 23 del 1.3.2005).
Il c.t.u. chiarisce che gli abusi accertati consistono in opere eseguite - o comunque fatte eseguire dalla società
- Parte 1 nonostante la diffida emessa dal Comune di
Fisciano entro i 30 giorni dalla presentazione della D.I.A. in oggetto, e tanto a causa
- prot. n. 139 del 4.1.2005 della elaborazione di una pratica edilizia
- non opportunamente predisposta.
Il c.t.u. ha accertato che in concreto alcun pregiudizio tecnico risulta gravare a carico della parte proprietaria in ordine al rapporto contrattuale ed al godimento del bene dato in locazione, bensì, per converso, la causa degli accertati abusi edilizi lamentati dalla società attrice è riconducibile unicamente alla non corretta compilazione della pratica progettuale a corredo della D.I.A. n. 139 del 4.1.2005, in quanto per l'esercizio della attività alberghiera era necessario procedere al preventivo cambio di destinazione d'uso. Parte 1Il c.t.u. ha riscontrato che le opere eseguite dalla consistono in lavori
abusivi oggetto di ordinanza di ripristino dello stato originario dei luoghi, il cui onere per la demolizione delle suddette opere abusive veniva posto dall'ordinanza comunale a carico sia della proprietaria sig.ra sia del conduttore sig. Parte_2Parte_3 [...] .
Specificamente, il c.t.u. ha potuto rilevare che i suddetti lavori abusivi eseguiti dalla Parte 1 consistono in interventi di parziale disfacimento delle originarie pareti divisorie, al fine di realizzare nuove tramezzature interne per ricavare ulteriori vani nonché per consentire la posa in opera di nuove canalette e predisposizioni impiantistiche, oltre ad interventi di variazione dei vani porta/finestre con svellimento dei corrispondenti infissi, demolizione di pavimentazione con realizzazione di massetto nonché rifacimento di parte della strada di accesso;
a tal proposito, il c.t.u.
evidenzia che tutte le sopra elencate opere appaiono in condizioni di abbandono e di improvvisa interruzione ovvero in uno stato grezzo/iniziale, senza il minimo requisito tecnico di completamento/rifinitura delle diverse realizzazioni, e tanto da rendere sia difficoltosa la valutazione economica delle singole categorie di lavorazione sia non del tutto attendibile e preciso un computo analitico complessivo degli abbozzati interventi edilizi.
In conclusione, alla luce della richiamata ordinanza comunale di ripristino alla originaria legittimità edilizia ed urbanistica, il c.t.u. rappresenta che le varie realizzazioni abusive compiute (disfacimenti di pareti, demolizione di pavimentazione,
variazioni della configurazione planimetrica, trasformazione dei vani porta/finestre con rimozione di infissi, etc.), in concreto, si configurano come
danneggiamenti/deturpazioni estetiche ed alterazioni/modificazioni funzionali della preesistente conformità dello stato dei luoghi.
Alla luce delle risultanze della ctu, che appaiono condivisibili, la domanda va ritenuta infondata e quindi rigettata. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno - I Sezione-, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
così provvede:
rigetta la domanda;
condanna la Parte 1 P.I. P.IVA 1 ), con sede legale in Castel S.
Giorgio (SA), alla Via Donato Iennaco, 13 - in persona del legale rappr.te p.t. sig.
Parte 2 al pagamento, in favore di Controparte_1 e di CP_2
, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 8.500,00, di cui €
[...]
3.500,00 per spese, ivi comprese le spese della ctu, come liquidate con decreto emesso in data odierna, ed il residuo per onorario, oltre al rimborso forfettario sulle spese generali nonché Iva e CPA.
Salerno, 9 gennaio 2025
Il TRIBUNALE
Dott. Corrado d'Ambrosio