Articolo 3 della Legge 20 febbraio 1956, n. 94
Articolo 2Articolo 4
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14 marzo 1956
Art. 3.
Alla copertura dell'onere per l'esercizio 1955-56 si fara' fronte con equivalente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 680 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1955-56, destinato a fronteggiare oneri dipendenti dall'importazione di cereali.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a disporre, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 14 marzo 1956
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