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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 17/10/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile-
Composto dai Sigg. Magistrati:
- dott. Giampiero FIORE Presidente rel. dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
- dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n. 904/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025 e promossa
DA rappresentato e difeso dall'Avv. ET LI ed elett.te dom.to Parte 1
-" presso il domicilio digitale all'indirizzo PEC Email 1 dell'Avv.
ET LI.
Appellante
CONTRO
و۔con l'Avv. Colli Fabrizio, elett.te dom.to in Via Pesenti Controparte 1
2/A, 43100, Parma, presso lo studio dell'Avv. Colli Fabrizio.
Appellato avverso la sentenza n. 615/2023 emessa dal Tribunale di Parma in data 9.5.2023.
Conclusioni delle parti: come da verbale di discussione. Motivi
-In primo grado, conveniva in giudizio Controparte_1 Parte 1
[...] (oggi da qui CP 2 , in qualità di impresa di Controparte 2 "
Assicurazione designata dalla CONSIP per la tutela del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, ai fini di vederla condannata al risarcimento del danno alla persona, biologico, non patrimoniale e morale, pari a € 50.426,00. Allegava infatti il Pt 1 di essere stato coinvolto, in data 11.8.2016, in un incidente stradale cagionato da un'autovettura non meglio identificata, la quale, tentando pericolosamente un sorpasso in curva e in una zona di scarsa visibilità, urtava il motoveicolo dell'attore, comportandone la fuoriuscita di strada e l'impatto con un muretto che delimitava un'abitazione li presente.
Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente l'assoluta assenza di prova in relazione alla dinamica del sinistro, nonché contestando la responsabilità dell'attore nell'occorso, postosi alla guida del veicolo in stato di ebrezza e dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
- Rilevando la presenza di elementi contrastanti caratterizzanti la testimonianza del Pt_1 nonché la parziale contraddittorietà della testimonianza dell'attore con quella prestata dalla moglie Tes 1 terza trasportata dal Pt 1 , il Giudice di primo grado ha ritenuto non sufficientemente e convincentemente provata la dinamica del sinistro. Pt 1 al pagamento delle Il Tribunale respingeva dunque la domanda attorea, condannando il spese processuali, e di quelle relative all'attività svolta dal CTU.
- Avverso tale decisione proponeva appello il sostanzialmente con un unico motivo di Pt 1 merito articolato secondo diversi aspetti.
-In primo luogo, sosteneva l'appellante che il Giudice avesse errato nella ricostruzione dei fatti, mancando di attenersi al principio civilistico del “più probabile che non”, insistendo il Pt 1 sull'attendibilità della testimonianza della Tes_1, la quale riferiva come lo “sfioramento" con l'autovettura pirata avesse cagionato la perdita di controllo del motoveicolo da parte del marito, e determinato l'intero susseguirsi degli eventi relativi all'occorso. Tale testimonianza, asseritamente resa in assenza di un “interesse attuale e concreto" della stessa all'esito del procedimento (atteso che la Tes_1 era già stata risarcita da altra Compagnia Assicurativa, e che la medesima è coniugata con il Pt 1 in regime di separazione dei beni), sarebbe stata, secondo l'appellante, del tutto coerente e coincidente con quanto dichiarato dal medesimo.
Lamentava, inoltre, che i Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro non avessero provveduto a svolgere alcuna attività di verifica utile a dimostrare la veridicità della ricostruzione del fatto effettuata dal Pt 1
In relazione all'assenza di segni di frenata sull'asfalto, l'appellante affermava, poi, che l'autovettura responsabile del verificarsi del sinistro non avrebbe potuto produrre alcun segno di questo tipo, in quanto probabilmente non aveva nemmeno rallentato in fase di sorpasso e durante l'urto. Asseriva infine come non fosse da ritenersi provato che il medesimo si fosse posto alla guida del motoveicolo in stato di alterazione psico-fisica, in assenza di accertamenti rituali volti a dimostrarlo, e a fronte di vizi procedurali nelle verifiche effettuate presso il nosocomio. Domandava perciò l'appellante che fosse riformata la sentenza di primo grado, con conseguente condanna di CP 2 al versamento a favore del Pt 1 di € 141.948,60, oltre interessi decorrenti dalla data dell'incidente, e delle spese legali, oltre accessori, attinenti al primo e al secondo grado di giudizio.
- Si costituiva CP 2 chiedendo che fosse confermata la sentenza di primo grado, con integrale rigetto delle pretese dell'appellante e conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali relative anche al secondo grado di giudizio.
-L'appello proposto è infondato per le ragioni che seguono. Stante l'assenza nel caso di specie di elementi probatori incontrovertibili e di assoluta evidenza per se, la decisione del Giudice deve basarsi sul proprio libero convincimento, all'esito della valutazione della complessità degli elementi addotti dalle parti, “atteso che in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, vige il principio del libero convincimento del giudice e non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice e costituendo tale valutazione un giudizio in fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione né tanto meno in questa sede rinnovabile" (Corte di Cassazione, VI Sezione, Ordinanza n. 12845 del 18.5.2016).
Nel caso de quo, il Giudice di primo grado ha opportunamente rilevato come l'istruttoria non sia risultata sufficiente a provare le allegazioni del Pt 1
Analizzando infatti gli elementi probatori posti all'attenzione di questo Collegio, sono diversi i profili che rendono dubbia, se non a tratti inverosimile, la versione dell'appellante.
Innanzitutto, non è stata prodotta alcuna evidenza atta a dimostrare l'effettivo verificarsi di un "urto" o di uno "sfioramento”, ed è totalmente assente la prova del passaggio dell'autovettura pirata.
In primis, seppur il Pt 1 abbia narrato che l'impatto sia avvenuto tra il motoveicolo del quale si trovava alla guida e lo specchietto dell'autovettura pirata, non è stato reperito alcun frammento dello specchietto, come presumibilmente sarebbe dovuto avvenire data la sua frangibilità.
L'assenza di segni di frenata riconducibili al motoveicolo del Pt 1 , dimostra, inoltre, come sia poco credibile la dichiarazione secondo la quale egli avrebbe rapidamente rallentato e si sarebbe posto sul ciglio della strada. Tale racconto, poco si concilia anche con la circostanza fattuale per la quale lo "scarrocciamento" del motoveicolo si sarebbe protratto per ben 10.30 m, fino ad interrompersi contro al muretto posto a delimitazione di un'abitazione.
Peraltro, l'uscita di strada è avvenuta nel senso contrario di marcia del motoveicolo, quando la logica dettata dall'id quod plerumque accidit lascia intendere come, in caso di collisione con altro veicolo proveniente dal senso di marcia opposto, la fuoriuscita dal percorso stradale del veicolo impattato avvenga normalmente nel senso di marcia dello stesso, specialmente se si muove a ridotta velocità e se si dirige sul ciglio della strada per evitare la collisione. Difficile inoltre immaginare che, se l'evento si fosse verificato così come narrato, il conducente dell'autovettura sorpassata dal presunto veicolo pirata, non avrebbe ritenuto di prestare soccorso al
Pt 1 e alla coniuge. risultanoLe testimonianze dell'appellante e della moglie Tes 1 - posta l'ammissibilità della teste -, peraltro contradditorie, circostanza che mina la loro credibilità. Lo stesso Pt 1 nel verbale redatto dai Carabinieri, affermava di essere stato "sfiorato" dal veicolo pirata, per poi riferire, sentito in interrogatorio formale in primo grado, di essere stato “urtato". Ulteriore profilo di contraddittorietà si rileva poi nella testimonianza della moglie, che, essendo stata ascoltata come teste nel giudizio di primo grado, e avendo risposto sul Capitolo dello sfioramento, si è discostata dalle affermazioni del marito relative al presunto urto. Per quanto attiene agli elementi probatori raccolti presso il nosocomio, dimostranti che il Pt 1 si era posto alla guida in stato di ebrezza e a seguito dell'assunzione di stupefacenti, sebbene la condanna in sede penale sia stata poi revocata per ragioni processuali, in quanto gli accertamenti erano stati acquisiti irritualmente, ciò non toglie che in questa sede tali elementi possano essere apprezzati liberamente dal giudice civile nella ricostruzione complessiva dei fatti di causa unitamente alle ulteriori circostanze indiziarie, contribuendo questi alla formazione del globale convincimento del giudicante.
Non sussistono quindi elementi sufficienti atti a dimostrare che sia "più probabile che non" che l'evento si sia verificato secondo le modalità allegate dall'appellante e che questi non sia da ritenersi quantomeno corresponsabile dell'occorso, in assenza di prove relative alla presenza dell'autovettura unitamente agli elementi di contraddittorietà che precedono.
-Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
-Contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 nei confronti di Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Parma, e depositata il 9.5.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) respinge l'appello proposto;
B) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, tributi e contributi come per legge. C) Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 1/10/25. IL PRESIDENTE Rel. ed Est.
(Giampiero M. Fiore)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
-II Sez. Civile-
Composto dai Sigg. Magistrati:
- dott. Giampiero FIORE Presidente rel. dott.ssa Anna Maria ROSSI Consigliere
- dott.ssa Bianca Maria GAUDIOSO Consigliere
ha pronunziato la seguente SENTENZA
nella causa civile di APPELLO iscritta a ruolo al n. 904/2023 R.G., trattenuta in decisione all'udienza del 24.6.2025 e promossa
DA rappresentato e difeso dall'Avv. ET LI ed elett.te dom.to Parte 1
-" presso il domicilio digitale all'indirizzo PEC Email 1 dell'Avv.
ET LI.
Appellante
CONTRO
و۔con l'Avv. Colli Fabrizio, elett.te dom.to in Via Pesenti Controparte 1
2/A, 43100, Parma, presso lo studio dell'Avv. Colli Fabrizio.
Appellato avverso la sentenza n. 615/2023 emessa dal Tribunale di Parma in data 9.5.2023.
Conclusioni delle parti: come da verbale di discussione. Motivi
-In primo grado, conveniva in giudizio Controparte_1 Parte 1
[...] (oggi da qui CP 2 , in qualità di impresa di Controparte 2 "
Assicurazione designata dalla CONSIP per la tutela del Fondo di Garanzia per le vittime della Strada, ai fini di vederla condannata al risarcimento del danno alla persona, biologico, non patrimoniale e morale, pari a € 50.426,00. Allegava infatti il Pt 1 di essere stato coinvolto, in data 11.8.2016, in un incidente stradale cagionato da un'autovettura non meglio identificata, la quale, tentando pericolosamente un sorpasso in curva e in una zona di scarsa visibilità, urtava il motoveicolo dell'attore, comportandone la fuoriuscita di strada e l'impatto con un muretto che delimitava un'abitazione li presente.
Si costituiva la convenuta eccependo preliminarmente l'assoluta assenza di prova in relazione alla dinamica del sinistro, nonché contestando la responsabilità dell'attore nell'occorso, postosi alla guida del veicolo in stato di ebrezza e dopo aver assunto sostanze stupefacenti.
- Rilevando la presenza di elementi contrastanti caratterizzanti la testimonianza del Pt_1 nonché la parziale contraddittorietà della testimonianza dell'attore con quella prestata dalla moglie Tes 1 terza trasportata dal Pt 1 , il Giudice di primo grado ha ritenuto non sufficientemente e convincentemente provata la dinamica del sinistro. Pt 1 al pagamento delle Il Tribunale respingeva dunque la domanda attorea, condannando il spese processuali, e di quelle relative all'attività svolta dal CTU.
- Avverso tale decisione proponeva appello il sostanzialmente con un unico motivo di Pt 1 merito articolato secondo diversi aspetti.
-In primo luogo, sosteneva l'appellante che il Giudice avesse errato nella ricostruzione dei fatti, mancando di attenersi al principio civilistico del “più probabile che non”, insistendo il Pt 1 sull'attendibilità della testimonianza della Tes_1, la quale riferiva come lo “sfioramento" con l'autovettura pirata avesse cagionato la perdita di controllo del motoveicolo da parte del marito, e determinato l'intero susseguirsi degli eventi relativi all'occorso. Tale testimonianza, asseritamente resa in assenza di un “interesse attuale e concreto" della stessa all'esito del procedimento (atteso che la Tes_1 era già stata risarcita da altra Compagnia Assicurativa, e che la medesima è coniugata con il Pt 1 in regime di separazione dei beni), sarebbe stata, secondo l'appellante, del tutto coerente e coincidente con quanto dichiarato dal medesimo.
Lamentava, inoltre, che i Carabinieri intervenuti sul luogo del sinistro non avessero provveduto a svolgere alcuna attività di verifica utile a dimostrare la veridicità della ricostruzione del fatto effettuata dal Pt 1
In relazione all'assenza di segni di frenata sull'asfalto, l'appellante affermava, poi, che l'autovettura responsabile del verificarsi del sinistro non avrebbe potuto produrre alcun segno di questo tipo, in quanto probabilmente non aveva nemmeno rallentato in fase di sorpasso e durante l'urto. Asseriva infine come non fosse da ritenersi provato che il medesimo si fosse posto alla guida del motoveicolo in stato di alterazione psico-fisica, in assenza di accertamenti rituali volti a dimostrarlo, e a fronte di vizi procedurali nelle verifiche effettuate presso il nosocomio. Domandava perciò l'appellante che fosse riformata la sentenza di primo grado, con conseguente condanna di CP 2 al versamento a favore del Pt 1 di € 141.948,60, oltre interessi decorrenti dalla data dell'incidente, e delle spese legali, oltre accessori, attinenti al primo e al secondo grado di giudizio.
- Si costituiva CP 2 chiedendo che fosse confermata la sentenza di primo grado, con integrale rigetto delle pretese dell'appellante e conseguente condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali relative anche al secondo grado di giudizio.
-L'appello proposto è infondato per le ragioni che seguono. Stante l'assenza nel caso di specie di elementi probatori incontrovertibili e di assoluta evidenza per se, la decisione del Giudice deve basarsi sul proprio libero convincimento, all'esito della valutazione della complessità degli elementi addotti dalle parti, “atteso che in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, vige il principio del libero convincimento del giudice e non esiste una gerarchia di efficacia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori, essendo rimessa la valutazione delle prove al prudente apprezzamento del giudice e costituendo tale valutazione un giudizio in fatto non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio di motivazione né tanto meno in questa sede rinnovabile" (Corte di Cassazione, VI Sezione, Ordinanza n. 12845 del 18.5.2016).
Nel caso de quo, il Giudice di primo grado ha opportunamente rilevato come l'istruttoria non sia risultata sufficiente a provare le allegazioni del Pt 1
Analizzando infatti gli elementi probatori posti all'attenzione di questo Collegio, sono diversi i profili che rendono dubbia, se non a tratti inverosimile, la versione dell'appellante.
Innanzitutto, non è stata prodotta alcuna evidenza atta a dimostrare l'effettivo verificarsi di un "urto" o di uno "sfioramento”, ed è totalmente assente la prova del passaggio dell'autovettura pirata.
In primis, seppur il Pt 1 abbia narrato che l'impatto sia avvenuto tra il motoveicolo del quale si trovava alla guida e lo specchietto dell'autovettura pirata, non è stato reperito alcun frammento dello specchietto, come presumibilmente sarebbe dovuto avvenire data la sua frangibilità.
L'assenza di segni di frenata riconducibili al motoveicolo del Pt 1 , dimostra, inoltre, come sia poco credibile la dichiarazione secondo la quale egli avrebbe rapidamente rallentato e si sarebbe posto sul ciglio della strada. Tale racconto, poco si concilia anche con la circostanza fattuale per la quale lo "scarrocciamento" del motoveicolo si sarebbe protratto per ben 10.30 m, fino ad interrompersi contro al muretto posto a delimitazione di un'abitazione.
Peraltro, l'uscita di strada è avvenuta nel senso contrario di marcia del motoveicolo, quando la logica dettata dall'id quod plerumque accidit lascia intendere come, in caso di collisione con altro veicolo proveniente dal senso di marcia opposto, la fuoriuscita dal percorso stradale del veicolo impattato avvenga normalmente nel senso di marcia dello stesso, specialmente se si muove a ridotta velocità e se si dirige sul ciglio della strada per evitare la collisione. Difficile inoltre immaginare che, se l'evento si fosse verificato così come narrato, il conducente dell'autovettura sorpassata dal presunto veicolo pirata, non avrebbe ritenuto di prestare soccorso al
Pt 1 e alla coniuge. risultanoLe testimonianze dell'appellante e della moglie Tes 1 - posta l'ammissibilità della teste -, peraltro contradditorie, circostanza che mina la loro credibilità. Lo stesso Pt 1 nel verbale redatto dai Carabinieri, affermava di essere stato "sfiorato" dal veicolo pirata, per poi riferire, sentito in interrogatorio formale in primo grado, di essere stato “urtato". Ulteriore profilo di contraddittorietà si rileva poi nella testimonianza della moglie, che, essendo stata ascoltata come teste nel giudizio di primo grado, e avendo risposto sul Capitolo dello sfioramento, si è discostata dalle affermazioni del marito relative al presunto urto. Per quanto attiene agli elementi probatori raccolti presso il nosocomio, dimostranti che il Pt 1 si era posto alla guida in stato di ebrezza e a seguito dell'assunzione di stupefacenti, sebbene la condanna in sede penale sia stata poi revocata per ragioni processuali, in quanto gli accertamenti erano stati acquisiti irritualmente, ciò non toglie che in questa sede tali elementi possano essere apprezzati liberamente dal giudice civile nella ricostruzione complessiva dei fatti di causa unitamente alle ulteriori circostanze indiziarie, contribuendo questi alla formazione del globale convincimento del giudicante.
Non sussistono quindi elementi sufficienti atti a dimostrare che sia "più probabile che non" che l'evento si sia verificato secondo le modalità allegate dall'appellante e che questi non sia da ritenersi quantomeno corresponsabile dell'occorso, in assenza di prove relative alla presenza dell'autovettura unitamente agli elementi di contraddittorietà che precedono.
-Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
-Contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte 1 nei confronti di Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Parma, e depositata il 9.5.2023, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: A) respinge l'appello proposto;
B) condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese del grado, che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, tributi e contributi come per legge. C) Ricorrono i presupposti di cui all'art 13 comma 1 quater DPR n.115 del 2002 per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 1/10/25. IL PRESIDENTE Rel. ed Est.
(Giampiero M. Fiore)