Sentenza 30 ottobre 2008
Massime • 1
È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto dalla parte civile.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 30/10/2008, n. 42114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42114 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 30/10/2008
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 2924
Dott. ARMANO Uliana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 024645/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AL RI;
2) DI RA RT N. IL 13/09/1959;
avverso SENTENZA del 28/11/2007 QUINTA SEZ. CORTE CASSAZIONE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAMPETTI UMBERTO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. BUA, che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito l'avv. Cavarretta per il CE AM. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 28.11.2007 la Corte di Cassazione, Sezione 5^ penale, accogliendo il ricorso proposto da CE AM AL avverso la pronuncia 21.05.2007 della Corte d'appello di Roma, assolveva lo stesso dal reato a lui ascritto di cui all'art.615 bis c.p. perché il fatto non sussiste.
Rilevava detta Corte di legittimità come le riprese video-registrate di momenti intimi della querelante signora LO IA, costituitasi parte civile, ad opera del predetto imputato non potevano costituire il reato in parola atteso che era risultato in fatto, come accertato dai giudici del merito, che tali riprese erano state effettuate nell'abitazione dell'imputato allorché i due convivevano e non erano state altrimenti divulgate.
2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso straordinario ex art. 625 bis c.p.p., ai soli effetti della responsabilità risarcitoria, la parte civile LO IA che motivava il gravame formulando le seguenti deduzioni:
a) era palese l'errore in fatto in cui era caduta la Suprema Corte laddove aveva assunto come essere stato accertato dai giudici del merito - quale dato storico - che le video-registrazioni, costituenti la condotta materiale, fossero state effettuate dall'imputato allorché era in atto una convivenza con essa LO, quando invece le due sentenze dei giudici territoriali avevano accertato che gli incontri avvenivano tra persone abitanti nello stesso condominio, ma non certo conviventi in senso stretto;
poiché peraltro il principio di diritto affermato implicava esplicitamente tale dato di fatto della presupposta convivenza, era evidente che la sentenza era stata inficiata da tale errore del quale si chiedeva ora l'emenda ai fini risarcitori;
b) il proposto ricorso doveva ritenersi ammissibile, nonostante il testo normativo ne limitasse la legittimazione al Procuratore Generale ed al condannato;
ed invero:
da un lato in autonomo giudizio civile la sentenza sarebbe stata impugnabile ex art. 391 bis c.p.c., dall'altro sussisteva la stessa ratio dell'art. 576 c.p.p. che legittima l'impugnazione della parte civile ai soli fini risarcitori;
infine andava rilevato come la Corte regolatrice fosse già intervenuta con decisioni che ampliavano la portata operativa dell'art. 625 bis c.p.p; diversamente opinando si consoliderebbe, del resto, un'evidente disparità di trattamento tra le parti processuali.
3. In data 20.10.2008 la difesa del CE AM depositava memoria con la quale evidenziava l'inammissibilità del ricorso in rito e comunque l'irrilevanza in fatto delle argomentazioni svolte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso, improponibile in rito, deve essere dichiarato inammissibile con le conseguenze tutte di legge.
Deve rilevare invero questa Corte regolatrice come il testo della norma invocata dal ricorrente per legittimare la sua richiesta - ricorso straordinario per errore di fatto, ex art. 625 bis c.p.p. - ne limiti espressamente l'esperibilità al condannato ed al Procuratore Generale.
Tale dato normativo, ovviamente del tutto pacifico nel suo obbiettivo contenuto letterale, è del resto ben presente alla ricorrente, che nel processo riveste la qualità di parte civile, che invero - posto tale indiscutibile presupposto normativo - invoca interpretazione estensiva della norma in esame.
Osserva però questa Corte come la questione sia stata già affrontata dal giudice di legittimità (cfr., di recente, Cass. Pen. Sez. 1^, n. 11653 in data 15.02.2008, Rv. 239518, US) che ha escluso che il disposto normativo sia passibile di interpretazione estensiva al fine di ricomprendere legittimazione al ricorso in capo alla parte civile.
Tutte le decisioni della Corte di Cassazione, a quel che risulta, sono del resto dello stesso segno (cfr. Cass. Pen. Sez. 5^, n. 3201 in data 19.12.2002, Rv. 224282, Salvo, e Cass. Pen. Sez. 2^, n. 28629 in data 05.07.2007, Rv. 237171, Brandimarte). Tutte, peraltro, affermano trattarsi di norma tassativa, insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica (cfr., ex pluribus, Cass. Pen. Sez. 3^, n. 16659 in data 06.12.2007, Rv. 239858, Accardo).
Le considerazioni qui proposte dall'odierno ricorrente non sembrano tali da indurre diversa conclusione.
Gli argomenti di fondo, costituiti dall'essere la parte civile parte non essenziale nel processo penale, e la diversa rilevanza degli effetti ricadenti sulla parte, oltre alla natura eccezionale del rimedio, risultano invero validi anche con riferimento ai richiami del ricorrente all'art. 391 bis c.p.c. e art. 576 c.p.p.. Nè ciò induce prospettabili questioni di costituzionalità (che l'odierno ricorrente non formalizza, ma chiaramente lascia trapelare in funzione di un'interpretazione costituzionalmente orientata), già escluse dalla stessa sopra citata sentenza n. 11653, US (il punto è massimato Rv. 239519), per le stesse sostanziali ragioni appena sopra richiamate.
In definitiva il ricorso, improponibile in rito, deve essere dichiarato inammissibile. Restano assorbite le questioni di merito. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge, in forza del disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente LO IA al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 (mille) in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 Ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2008