Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 25/02/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00271/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00920/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 920 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Immit - Immobili Italiani S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
La Cantina Compagnoni S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Bonomi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bergamo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Silvia Mangili, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento del provvedimento a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Bergamo in data 26 Aprile 2022 n. E0259273 prot. recante il diniego di permesso di costruire in sanatoria; oltre a tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Immit - Immobili Italiani S.r.l. il 30/11/2022:
del provvedimento a firma del Dirigente del Servizio Edilizia Privata del Comune di Bergamo in data 24 maggio 2022 n. U0152312 prot. recante l'ordine di demolizione e rimessa in pristino ai sensi dell'art. 31 del DPR n. 380/2001, “delle opere realizzate in Via Ghislanzoni Antonio n. 3;
oltre a tutti gli atti presupposti, consequenziali o comunque connessi;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bergamo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatrice all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 febbraio 2026 la dott.ssa RA AT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel giudizio in epigrafe le società ricorrenti hanno depositato in data 3 febbraio 2026 una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Hanno affermato di aver provveduto al deposito di una domanda in sanatoria condivisa con l’amministrazione e quindi non avere più interesse alla decisione del giudizio. Contestualmente hanno chiesto la compensazione delle spese di lite.
La difesa della parte resistente nulla ha opposto in ordine a tale dichiarazione e la ha anzi sottoscritta per presa d’atto.
All’udienza straordinaria del 6 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Difetta nella fattispecie l’interesse all’annullamento degli atti impugnati, come in effetti desumibile dal tenore della dichiarazione delle società ricorrenti, dichiarazione che, seppur non ritualmente notificata nei termini di legge, conduce alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
Pertanto il ricorso e i motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.
In conformità alla richiesta di parte ricorrente, le spese di lite devono essere compensate tra le parti, in considerazione della definizione in rito della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa tra le parti le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG CC, Presidente
Paolo Nasini, Primo Referendario
RA AT, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA AT | NG CC |
IL SEGRETARIO