Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza 04/05/2026, n. 2843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2843 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02843/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06434/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6434 del 2025, proposto da -OMISSIS- e -OMISSIS-, in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonello Maria Mazza, Rodolfo De Vivo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Torre del Greco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Nappo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RI DE, non costituita in giudizio;
avverso e per l'annullamento, previa adozione di ogni altra idonea misura cautelare volta a tutelare efficacemente la posizione sostanziale del ricorrente inabile gravissimo:
1) della Determinazione adottata dall'Ambito n. 31 - Comune di Torre del Greco - RCG N. -OMISSIS- mai notificata di “ Assegni di cura a valere sul fondo non autosufficienza - approvazione graduatoria dei beneficiari e contestuali adempimenti contabili e approvazione modello accettazione e rinuncia ”;
2) della Delibera -OMISSIS- del Coordinamento Istituzionale di Ambito adottata nella seduta del 22.07.2025 con la quale vengono applicati i criteri di riparto e ridotti gli importi da erogare ai soggetti gravissimi del 60%;
3) nonché di ogni ulteriore atto preordinato, consequenziale e/o comunque connesso e comunque lesivo degli interessi del ricorrente, e per l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente (disabile gravissimo) ad ottenere, in quanto eleggibile, l'erogazione dell'assegno di cura anche per l'annualità 2025 con imputazione al progetto FNA 2023 nella quantificazione massima di € 1.200,00 oltre alla maggiorazione del 10%, in quanto allettata h24 e beneficiaria delle cure domiciliari di terza fascia dovuta ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 70/2024, allegato B, paragrafo 2.2, dichiarando illegittima la graduatoria stilata dall'Amministrazione, intimata in maniera violativa della normativa regionale ed europea.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Torre del Greco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il dott. CE SC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso notificato all’amministrazione resistente in data 27.10.2025 e depositato il 24.11.2025, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi indicate, ed esponeva:
- che i suddetti genitori, in data 15.12.2014, presentavano per la loro figlia-OMISSIS- (affetta da Displasia spondiloepimetafisaria con lassità legamentosa) una domanda di assegno di cura, ai sensi del D.D.G. della Regione Campania n. 261 del 19 luglio 2016;
- che tale domanda otteneva un riscontro positivo consistente nell’eleggibilità (con livello tre, gravissima) a decorrere dall’U.V.I. dell’11.09.2014, che riconosceva l’interessata come inabile beneficiaria dell'assegno di cura (ex D.G.R.C. 34 del 2013);
- che, a seguito della presentazione di un'ulteriore domanda di assegno di cura, la minore risultava eleggibile “ per Assegno di Cura con valutazione di gravissimo anche nella rinnovata U.V.I. ”;
- che l'assegno assistenziale veniva corrisposto per un importo inferiore a quello stabilito dalla Regione Campania;
- che il quadro normativo vigente prevede solo “due criteri di accesso”: uno di “ grave intensità assistenziale ” a cui corrisponde un’indennità mensile di € 600,00; l’altro, riferito ad una “ valutazione multidimensionale - funzionale e di mobilità – gravissima ” a cui corrisponde un’indennità mensile di € 1.200,00;
- che, con verbale di deliberazione di Coordinamento Istituzionale, veniva approvato il verbale dell’Ufficio di piano, con il quale si deliberava, in deroga alla normativa regionale DGR 70/2024, di
ridurre gli importi da erogare ai soggetti gravissimi, riducendo la somma da € 1.200,00 mensili ad € 528,00 mensili;
- che, con Determina RCG N. -OMISSIS-, l'Ambito n. 31 approvava la graduatoria dei beneficiari e rideterminava la somma da erogare per i soggetti gravissimi, come da documento allegato alla determina di accettazione o rinuncia del beneficio.
2. Tanto premesso, la parte ricorrente proponeva le domande innanzi riportate sulla base dei seguenti motivi di ricorso.
2.1. “ Violazione di legge. Piano Nazionale per la non autosufficienza triennio 2022-2024; Violazione della D.G.R. 66 del 14.02.2023 (Piano sociale regionale 2022-2024); Violazione artt. 2 e 3 del D.M. 26 settembre 2016; Violazione DGR 70/2024. Eccesso di potere e Travisamento dei fatti ” .
Deduceva la parte ricorrente che la decisione di rideterminare la quota da liquidare ai beneficiari dell’assegno di cura si poneva in contrasto con la normativa regionale, che non contemplava il potere, in capo al soggetto deputato all'erogazione, di ridurre gli importi prestabiliti. Aggiungeva che, anzi, nel caso di specie, l’assegno doveva essere incrementato del 10%.
Precisava che l’Allegato B alla DGR 70/2024 indicava i casi tassativi in cui l’importo previsto poteva essere ridotto.
2.2. “ Violazione e falsa applicazione dell’allegato B DGRC N. 121/23 così come modificato dalla DGRC N.70 del 22.02.2024. Violazione del principio di legittimo affidamento nel buon andamento della PA ”.
Sosteneva la parte ricorrente che, in base all’allegato B alla DGR 121/23 (come modificato dalla DGR 70/2024), la minore, in quanto disabile gravissima e già beneficiaria dell’assegno di cura in passato, doveva necessariamente rientrare nella spesa storica, che costituisce la base di partenza per la richiesta di risorse.
Argomentava che la sua posizione era meritevole di tutela anche per il legittimo affidamento maturato nel buon andamento della p.a., non essendo mutate le condizioni di ammissione, né sul piano normativo né su quello soggettivo dell’interessata.
3. Il Comune di Torre del Greco, pur ritualmente notificato, non si costituiva in giudizio.
4. Con ordinanza in data 13/15.01.2026, il Tribunale autorizzava l'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami.
5. Con memoria depositata tardivamente, in data 23.04.2026, si costituiva in giudizio il Comune di Torre del Greco per opporsi all’accoglimento del ricorso.
6. All’udienza pubblica del 28 aprile 2026, il ricorso veniva discusso, come da verbale, e riservato per la decisione.
7. Il Tribunale ritiene di dover confermare quanto già deciso in fattispecie analoghe a quelle oggetto del presente giudizio (cfr. T.A.R. Campania – LI, sez. IX, nn. 1861 e 1862 del 16.12.2025/18.03.2026).
Occorre evidenziare che, in linea generale, il diritto all'assegno di cura deve essere preventivamente "conformato" dall'Amministrazione attraverso la redazione di una graduatoria, tenendo conto anche dei fondi disponibili.
L’art. 1, co. 5, D.P.C.M. 3 ottobre 2022 (di Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024), prevede, tra l’altro, che: " L'offerta di servizi di cui all'art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 può essere integrata da contributi, diversi dalla indennità di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017 ".
L'assegno di cura erogato dalla Regione Campania può essere, quindi, qualificato come un contributo “integrativo” dell’indennità di accompagnamento, nei sensi indicati dalla norma sopra citata, e, in quanto tale, non esaurisce le forme di assistenza economica e socio-sanitaria previste dall'ordinamento in favore delle persone disabili.
Tale contributo è disciplinato dalla delibera della Giunta Regionale della Campania n. 70 del 22 febbraio 2024 che ha aggiornato il Piano Regionale per la Non Autosufficienza per il biennio 2023-2024 approvato con d.G.R.C. 121/2023.
Tuttavia, sebbene gli individui con disabilità gravissima godano di priorità massima nell'accesso ai fondi, l'assegno non è garantito in termini assoluti, ma dipende comunque dai limiti delle risorse finanziarie a disposizione dell'Amministrazione (in termini, Consiglio di Stato sez. III, 19 dicembre 2025, n. 10131).
8. Ne consegue, in riferimento a quanto dedotto nel secondo motivo di ricorso, che il fatto di essere stati destinatari del contributo per le annualità precedenti a quelle oggetto di causa non può determinare alcun legittimo affidamento circa il mantenimento dell’assegno di cura anche per gli anni successivi.
È pertanto infondata la censura con la quale si postula la sussistenza di un diritto soggettivo della disabile ad essere automaticamente inserita tra i beneficiari dell’assegno di cura, in quanto disabile gravissima e già beneficiaria dell’assegno di cura.
Il Tribunale ritiene che le singole graduatorie (predisposte in relazione alle annualità di fruizione) siano autonome; se a ciò si aggiungono le risorse limitate da distribuire, può escludersi in radice che l’Amministrazione sia vincolata al principio della spesa storica, come invece, dedotto dalla parte ricorrente.
In proposito, se è vero che la disposizione contenuta nell’allegato B della d.G.R.C. n. 70/2024 stabilisce che “ Le persone con disabilità gravissima già valutate con le scale ex D.M. 26/9/2016 e già beneficiarie di assegni di cura non devono essere rivalutate, si procede eventualmente al solo aggiornamento del PAI se il servizio sociale ritiene necessario ”, è altrettanto indubitabile che l’anzidetta prescrizione si riferisce esclusivamente agli obblighi posti a carico dei Comuni e dei Consorzi per quantificare annualmente le risorse necessarie, con finalità di programmazione generale. Il che non esclude la valutazione annuale delle domande dei singoli, ancorché già beneficiari per le annualità precedenti, e delle nuove istanze, sulla base delle risorse effettivamente assegnate dalla Regione.
9. Nel caso in esame, inoltre, con il primo motivo, si censura la “graduatoria” degli ammessi a contributo in relazione alla decisione dell’Amministrazione di ridurre gli importi da erogare ai soggetti gravissimi da € 1.200,00 a € 600,00.
A sostegno della domanda giudiziale, infatti, la parte ricorrente ritiene violata la delibera di G.R.C. n. 70/2024 in riferimento agli importi massimi previsti per i disabili gravissimi, deducendo che per questi ultimi nessuna riduzione della somma di euro 1.200,00 sarebbe ammissibile al di fuori delle riduzioni previste dal medesimo deliberato regionale.
Orbene, a parte la considerazione che l’importo di 1.200,00 euro non è comunque previsto dalla delibera di G.R.C. n. 70/2024 come importo “fisso”, ma come importo “massimo”, si osserva che la parte ricorrente non ha dedotto espressamente e specificamente l’illegittimità delle determinazioni a mezzo delle quali la p.a. intimata ha ritenuto di estendere all’intera platea dei disabili gravissimi la percezione dell’assegno di cura (in misura ridotta), né, quindi, della mancata graduazione dei soggetti ammissibili a contributo, quali disabili gravissimi, in relazione ai parametri di “bisogno” sociale ed economico.
La parte ricorrente si è limitata, invece, a sostenere che l’importo di € 1.200,00 debba essere comunque assicurato alla minore in forza del gravissimo stato di disabilità in cui ella versa, tenuto anche conto dell’affidamento fatto sulle precedenti annualità, e che a tale importo debba essere aggiunta la maggiorazione del 10%.
Pertanto, le censure relative alla violazione della d.G.R.C. 70/2024, per come formulate, presuppongono la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo del disabile gravissimo e non contestano il discostamento della “graduatoria” impugnata dai criteri di priorità di ammissione al programma, ex art. 6 della delibera regionale sopra citata.
10. L’infondatezza di entrambi i motivi di ricorso determina la necessità di respingerlo.
11. Sussistono giusti motivi, in considerazione della particolare delicatezza degli interessi coinvolti, per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Nona), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in LI nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
GL LI Di LI, Presidente
Rosaria Palma, Primo Referendario
CE SC, Referendario, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| CE SC | GL LI Di LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.