Art. 3.
L'Ente gestore provvede al finanziamento per gli acquisti e per le importazioni e a tutte le spese accessorie.
Per l'acquisto di merci destinate alla costituzione di scorte si provvede coi finanziamenti di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490 , convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950 , ed alla legge 21 marzo 1953, n. 203 .
L'Ente gestore provvede al finanziamento per gli acquisti e per le importazioni e a tutte le spese accessorie.
Per l'acquisto di merci destinate alla costituzione di scorte si provvede coi finanziamenti di cui al decreto-legge 7 luglio 1951, n. 490 , convertito nella legge 30 agosto 1951, n. 950 , ed alla legge 21 marzo 1953, n. 203 .