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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/09/2025, n. 913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 913 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1206 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 15 aprile 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 13 marzo 2025, vertente
TRA
Parte_1
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott.ssa P.IVA_1
, rappresentata e difesa, “per mandato in atti”, dall'avv. Francesco CP_1
Torchia, presso il cui studio, in Cosenza, ha eletto domicilio;
= APPELLANTE=
CONTRO
quale titolare dell'impresa individuale denominata Controparte_2
NEW SYSTEM di PP AN (P. IVA ) rappresentato e P.IVA_2 difeso, in virtù di mandato da intendersi rilasciato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giovanni Spataro;
- APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 15.4.2025: “ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, in totale riforma della sentenza impugnata, di-chiarare inammissibile e/o rigettare integralmente la domanda, così come avanzata dall'odierna appellata in primo grado, perché infondata in fatto e diritto. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorarii di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc.”. per l'appellato rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 15.4.2025: “- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutti i motivi evidenziati in atti o comunque rigettarlo nel merito poiché infondato in fatto ed in diritto;
- in goni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione”.
PREMESSA IN FATTO
Le domande e difese delle parti e la vicenda processuale sono adeguatamente sintetizzati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito vengono riportati.
, titolare della NE ST, ha convenuto in giudizio la Controparte_2
deducendo: di avere Parte_1 affidato per lungo periodo la tenuta della contabilità d'impresa alla convenuta;
che, avendo effettuato investimenti per l'anno 2002, per complessivi euro 30.574,00, egli aveva usufruito dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 8 l.n. 388/2000, costituita da credito di imposta da far valere mediante compensazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui gli investimenti erano stati operati;
che al momento della maturazione del credito esso era automaticamente spendibile (mediante compensazione nel modello F24) essendo a tal fine sufficiente la realizzazione degli investimenti;
che però con l.n. 289/2002, art. 62, era stata prescritta la successiva comunicazione alla Agenzia delle Entrate dei dati occorrenti alla ricognizione degli investimenti realizzati, stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, entro il 28.2.2003, pena la decadenza dal beneficio già conseguito;
che a tale adempimento obbligatorio la convenuta non aveva inspiegabilmente ottemperato, determinando la decadenza dal beneficio;
che l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero del credito di imposta, maggiorato di interessi e sanzioni, per un totale di euro 43.915,98; che era stato vanamente richiesto l'annullamento
2 dell'avviso di recupero mediante ricorso al competente giudice tributario;
che a seguito di richiesta di rateizzazione egli aveva dovuto corrispondere la cifra complessiva di euro 59.089,31.
Assumendo su tali basi la responsabilità della società convenuta ex artt. 1176, 1218,
2043 e 2236 c.c., l'attore ne chiedeva la condanna alla rifusione del danno subito, mediante pagamento in suo favore della somma complessivamente versata all'Erario.
La società convenuta ha resistito alla domanda contestando la sussistenza dell'inadempimento e della responsabilità assunti dall'attore”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 2545/2018, pubblicata in data 30.11.2018, ha accolto la domanda attrice e, quindi, ha condannato la società convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro
46.810,28, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, regolando le spese secondo la soccombenza.
A simile conclusione il Tribunale è pervenuto, richiamati arresti di legittimità in tema di responsabilità professionale, ritenendo, in sintesi, che:
- fosse incontestato il rapporto contrattuale di prestazione d'opera concluso tra le parti e la sua vigenza all'epoca dei fatti di causa, avendo, la parte convenuta, articolato difese incompatibili con la contestazione dell'esistenza del rapporto (in particolare, avendo la parte riconosciuto espressamente di essere stata incaricata della tenuta della contabilità dell'impresa del e di essersi “anche CP_2 occupata di gestire la procedura preordinata all'ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della l.n. 388/2000”, esponendo nel prosieguo dell'atto le ragioni che avevano giustificato l'omessa comunicazione successiva dei dati relativi agli investimenti); pertanto, restava preclusa la valorizzazione delle contestazioni sollevate solo nella comparsa conclusionale;
- fosse pacifica anche l'omessa comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli investimenti effettuati nel termine prescritto dall'art. 62 della l. n
289/2002;
- sulla scorta dei principi di diritto applicabili alla fattispecie, doveva affermarsi la responsabilità contrattuale della convenuta, in quanto il tenore letterale dell'art. 62 l. n. 289/2002 era chiaro in merito alle prescrizioni richieste, all'ambito
3 applicativo e alle conseguente derivanti dall'omissione degli adempimenti lì prescritti, mentre i prospettati dubbi di legittimità della norma e di conformità della stessa ai principi dello Statuto del contribuente e la prospettata confusione generata dalla successione di norme di settore costituivano circostanze di per sé non incidenti sulla lettura della portata precettiva della norma al momento della sua emanazione e, comunque, non idonee a giustificarne l'inosservanza a quel momento;
- la condotta omissiva serbata dalla convenuta, implicante la violazione di una norma, in ogni caso si era risolta in un contegno comunque imprudente, avuto riguardo all'interesse primario del cliente, soprattutto considerando che la norma in questione richiedeva un adempimento meramente formale, finalizzato alla conservazione degli effetti del beneficio acquisito e non implicava alcun impegno, esborso od altro effetto svantaggioso per il cliente, costituendo, quindi, attività di agevole esecuzione e priva di pregiudizio, atta a tutelare la posizione del cliente dai rischi, tutt'altro che imprevedibili, della applicazione ed interpretazione della norma nel senso non condiviso dal professionista;
- l'omissione dell'invio dei dati aveva costituito la causa della decadenza dal beneficio e della richiesta di restituzione, avanzata dall'Agenzia delle Entrate al contribuente, dell'importo del credito di imposta;
- l'importo restituito dal all'Erario, maggiorato dei soli interessi e costi CP_2 di rateizzazione, tenuto conto della ottenuta decurtazione delle sanzioni amministrative, ammontava all'importo, non contestato dalla convenuta, pari ad euro 46.810,28, al cui rimborso la convenuta andava, quindi, condannata.
Avverso siffatta pronuncia ha interposto gravame la Parte_1
affidando il mezzo a quattro separati motivi, che
[...] saranno esposti approfonditamente nel prosieguo. Ha concluso, quindi, nei termini sopra riportati.
Con rituale comparsa si è costituita la NE ST di PP AN, argomentando in ordine all'infondatezza degli avversi assunti e instando per la reiezione dell'impugnazione. Ha concluso in conformità.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 aprile 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in
4 decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le questioni processuali
1.1. In primo luogo, va dichiarata d'ufficio l'inammissibilità della costituzione dell'avv. Federico Sirimarco, quale difensore nominato, in corso di causa, da CP_3
, nella qualità procuratore generale di .
[...] CP_1
L'appello, infatti, è stato proposto dalla società di persone
[...]
sicché la dott.ssa non è parte del Parte_1 CP_1 giudizio ma solo legale rappresentante della parte.
La procura generale conferita al dalla dott.ssa non può valere come CP_3 CP_1 procura generale conferita dalla società Parte_1 che è soggetto di diritto autonomo rispetto ai soci e agli
[...] amministratori;
detta procura, quindi, non può legittimare alcun potere di amministrazione ordinaria e straordinaria con riguardo ai rapporti attivi e passivi della società. Pertanto, il potere di rappresentanza conferito a include CP_3 affari rispetto ai quali il rapporto sostanziale dedotto nel presente giudizio è estraneo.
La procura all'avv. Sirimarco, di conseguenza, è stata conferita da soggetto che non è parte;
ne consegue l'inutilizzabilità degli scritti difensivi a firma del (solo) avv.
Sirimarco.
1.2. In corso di causa, con ordinanza del 28.1.2025, la Corte ha invitato le parti ad interloquire in merito alle conseguenze sull'ammissibilità dell'appello delle seguenti circostanze di fatto:
- dalla visura camerale prodotta, in data 2.1.2025, da parte appellata risulta la cancellazione della società appellante dal registro delle imprese in data 3.1.2017
(dunque, in pendenza del giudizio di primo grado);
- l'appello per il è stato Pt_1 Parte_1 Parte_1 proposto in forza di procura allegata all'atto stesso e, quindi, da intendersi rilasciata, in assenza di indicazione di altra data, contestualmente all'appello stesso (giugno 2019), ossia oltre due anni dopo la cancellazione della società, quando questa non esisteva più e rilasciata da senza la spendita della sua (pregressa) qualità. CP_1
Sulla questione la difesa dell'appellante ha depositato, in data 14.4.2025, note di
5 trattazione scritta in cui ha ampiamente dissertato in ordine al fenomeno successorio che si origina dall'estinzione della società di persone, al fine di avallare la conclusione per cui, nella fattispecie, si verterebbe in tema di “debito di una società di persone, trasmissibile automaticamente ai soci”. Ha poi dedotto “a corollario” che l'appello è stato proposto in forza di procura “in atti” e non in forza di procura a margine o in calce all'appello, dovendosi l'indicazione intendersi riferita alla procura rilasciata in primo grado e valida per ogni stato e grado del processo;
tant'è che la procura depositata unitamente all'appello sarebbe la medesima già rilasciata per il primo grado. Ha, infine, “per mero tuziorismo” allegato dichiarazione di in CP_1 cui ella “dichiara e riconosce” che il gravame è stato proposto in forza di procura conferita in occasione del primo grado e che “il gravame è da intendersi da me proposto nella mia qualità di socia, già legale rappresentante fino alla cancellazione dal registro delle Imprese, del Parte_1
.
[...]
Ebbene, occorre fare chiarezza nella congerie di istituti – promiscuamente e contraddittoriamente richiamati dall'appellante – che, invece di risolvere i profili evidenziati dalla Corte, ha ulteriormente moltiplicato le questioni da dirimere.
In primo luogo, va chiarito che la generica dicitura “mandato in atti”, contenuta nell'appello ha esclusivamente il significato per cui la procura sottesa al mandato risulta "dagli atti" (di primo o di secondo grado è questione che non si specifica), dunque essa va rintracciata, appunto, dagli atti e, in primo luogo, dagli allegati all'atto di appello, che è il primo atto che la Corte riceve. Nella fattispecie, la procura allegata all'appello depositato in via telematica e rilasciata su foglio separato da cui sia estratta copia informatica, si intende rilasciata in calce all'atto (art. 18 D.M. 44/2011) e, quindi, in mancanza di data diversa, deve intendersi conferita contestualmente all'atto cui accede. Sennonché deduce la difesa dell'appellante che detta procura sarebbe esattamente quella rilasciata in occasione del primo grado (a tal fine, però, sarebbe bastato nell'appello fare esplicito e chiaro richiamo alla procura rilasciata per il primo grado). L'affermazione non è condivisibile, in quanto la procura rilasciata in primo grado è stata apposta a margine della comparsa di costituzione (altrimenti sarebbe stata nulla, a mente del disposto di cui all'art. 83 c.p.c.), sicché, per essere la stessa procura, questa avrebbe dovuto riportare, di fianco, la prima pagina di detta comparsa.
6 Invece, la procura allegata unitamente all'appello è redatta su foglio separato e non accede ad alcun atto.
A complicare la vicenda, interviene, poi, il contenuto della memoria depositata in data
14.4.2025 e la dichiarazione a firma della dott.ssa sopra richiamate: laddove CP_1 si attribuisse rilievo processuale a detta dichiarazione – con cui la avrebbe CP_1 chiarito che la procura rilasciata è proprio quella conferita per il primo grado e che l'appello deve intendersi proposto nell'interesse della quale socia della s.n.c. CP_1 ormai estinta – allora dovrebbe concludersi certamente per l'inammissibilità del gravame, sia in quanto, a suo tempo, il mandato venne conferito dalla per la CP_1 società (e, quindi, non quale persona fisica ma quale mero rappresentante del soggetto collettivo) e non per se stessa, sia in quanto, soprattutto, l'appello è stato, invece, proposto nell'interesse della società e non nell'interesse del socio, persona fisica.
Va, invece, affermato che la dichiarazione resa personalmente dalla dott.ssa è CP_1 completamente priva di qualsiasi valenza all'interno del giudizio (potendo, al più, rilevare nel rapporto tra difensore e assistito, sotto il profilo del corretto adempimento o meno del mandato defensionale), ove, invece, assumono rilievo solo gli atti così come già formati e depositati, sicché:
1. l'appello è stato proposto dalla società e non dalla socia;
2. la procura allegata unitamente all'appello non risulta una mera copia di quella conferita in primo grado. Ogni diversa e contrastante deduzione che non trovi riscontro nella forma e nel contenuto degli atti prodotti è priva di valore.
In secondo luogo, occorre dare atto dell'irrilevanza delle argomentazioni spese dall'appellante nella memoria depositata in data 14.4.2025 (argomentazioni, peraltro, contraddittorie con la stessa strategia difensiva adottata che è stata quella di proporre il gravame nell'interesse della società e non della socia): le ragioni dedotte dalla difesa a sostegno della successione dei soci nei rapporti passivi liquidi facenti capo alla società estinta, sorreggono la giustificazione della successione, sul piano sostanziale e, di riflesso, sul piano processuale dei soci alla società estinta ma implicano, di necessità, che l'iniziativa processuale sia intrapresa nell'interesse, appunto, dei soci e non dell'ente ormai estinto, come, invece, avvenuto nella fattispecie. Di conseguenza, che l'estinzione della società di persone determini il subentro dei soci nella titolarità dei rapporti – sostanziali e processuali – attivi e passivi costituisce tema ininfluente nella fattispecie, atteso che il gravame è proposto per la società e non per i soci sicché
7 neppure astrattamente viene in considerazione il subentro della dott.ssa nel CP_1 rapporto processuale relativo alla presente controversia, mentre la successione della nel debito della società, dal punto di vista sostanziale, è circostanza che non CP_1 rientra nel thema decidendum della presente causa. Inoltre,
Deve, invece, rilevarsi che, ancorché all'appello sia stata allegata una procura che deve intendersi rilasciata in data posteriore all'estinzione della società, tuttavia, la società, per il tramite del suo legale rappresentante, aveva, a suo tempo, conferito al difensore, in occasione del primo grado e prima della sua cancellazione, un mandato esteso a tutti i gradi di giudizio.
A questo punto si pone l'ulteriore questione se il difensore possa, in forza esclusivamente dell'ultrattività del mandato conferito, proporre appello per una società estinta.
È pacifico da tempo nella giurisprudenza di legittimità – e la questione non è oggetto di contrasto fra le parti – che l'estinzione della società di persone generi, nel processo, un fenomeno successorio riconducibile alla previsione di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c..
Nella fattispecie, l'estinzione è intervenuta durante la celebrazione del primo grado e non è stata dichiarata dal difensore.
Secondo un primo orientamento, “La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della
"fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso” (Cass. S.U. n.
6070 del 12/03/2013; di recente Cass. n. 19580 del 04/08/2017; Cass. n. 5605 del
02/03/2021).
8 Secondo altro, contrapposto, orientamento “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se
l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.” (Cass. S.U. n. 15295 del 04/07/2014; di recente Cass. n. 20840 del 21/08/2018;
Cass. n. 2439 del 25/01/2024).
È evidente che, accedendo al primo dei suindicati orientamenti, l'appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile, nonostante la procura conferita per il primo grado sia estesa anche ai gradi successivi e tanto alla luce del principio per cui la stabilizzazione di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso;
diversamente, aderendo al secondo orientamento, il gravame dovrebbe considerarsi ammissibile, non essendo mai stato dichiarato l'evento interruttivo dalla difesa del soggetto estinto e valendo il principio di ultrattività del mandato.
La Corte ritiene di aderire al secondo – e più recente – orientamento, che, tenuto conto del panorama giurisprudenziale, si pone anche come orientamento prevalente. Ciò in quanto le Sezioni Unite del 2014, sopra richiamate, hanno preso in considerazione in modo specifico e puntuale le argomentazioni espresse dal precedente arresto, sempre a sezioni unite, del 2013, prendendone apertamente le distanze: una volta che si condivide l'assunto per cui anche l'estinzione delle società costituisce, al pari della morte della persona fisica, un evento interruttivo all'interno del processo, che, in quanto tale, soggiace alla previsione di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c., annota la Suprema
9 Corte che “l'interruzione del processo non si produce automaticamente, quale effetto ricollegato direttamente ed esclusivamente alla morte o alla perdita della capacità della parte: finché non vi sia la comunicazione formale del procuratore della parte defunta o divenuta incapace, proseguendo l'iter processuale nello stato anteriore, come se la parte fosse ancora in vita o continuasse ad essere capace, si verifica, appunto, il fenomeno dell'ultrattività della procura ad litem, nonostante il verificarsi dell'evento che, per la norma dell'art. 1722, n. 4, avrebbe dovuto procurarne
l'estinzione [...]. La tassatività delle forme di manifestazione dell'evento previste dall'art. 300 c.p.c., comma 1, è, dunque, confortata dalla natura negoziale della dichiarazione esplicitata in udienza o notificata, la quale è a sua volta argomentata, in primo luogo, per essere nella potestà del difensore il diritto-potere di provocare o meno l'interruzione del processo ed, in secondo luogo, in quanto, allorché il procuratore, valutata la situazione processuale e sostanziale facente capo alla parte colpita dall'evento, entri nella determinazione di denunciare l'evento, la sua è una manifestazione di volontà preordinata a conseguire il fine (e l'effetto) della tutela dell'interruzione”. Dunque la dichiarazione del difensore non è di mera scienza, bensì costituisce una manifestazione di volontà, espressione di una scelta difensiva e tanto legittima la scelta del legislatore di sottoporre a disciplina diversa il caso in cui l'estinzione della parte intervenga nella fase attiva del processo – ossia quando la parte si è già costituita a mezzo del difensore – dal caso in cui l'evento colpisca una parte per la quale non è ancora maturato il termine di costituzione e che ancora non si sia costituita a mezzo di difensore in grado di esprimere scelte difensive.
Dunque, in forza dell'ultrattività del mandato, la procura alle liti rilasciata in occasione del primo grado risulta da sola idonea a legittimare il difensore a proporre appello per la società, ancorché in calce all'appello debba intendersi rilasciata una procura invalida. Ne consegue che l'appello spiegato nell'interesse della società deve considerarsi Parte_1 ammissibile, in forza della procura rilasciata dalla società a margine della comparsa di costituzione nel primo grado, e ciò ancorché la società sia stata cancellata dal registro delle imprese durante il corso del primo grado.
1.3. Infine, va chiarito che, come il rapporto sostanziale dedotto in giudizio si è instaurato e sviluppato – correttamente – tra la citata società e , Controparte_2
10 titolare dell'impresa individuale NE ST (cfr. fatture allegate dall'allora parte attrice alle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.), allo stesso modo il rapporto processuale, in cui si controverte dell'inesatto adempimento del rapporto sostanziale, deve ritenersi instaurato tra le medesime parti, ancorché la domanda sia stata impropriamente proposta dalla NE ST di : ciò in quanto Controparte_2
l'impresa individuale non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale (Cass. n. 3052 del 13/02/2006).
2. Le valutazioni della Corte sul merito dell'appello.
2.1. Con il primo motivo di gravame – rubricato “Travisamento dei fatti, errata e/o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia;
mancata applicazione
e/o errata interpretazione dell'art. 2697 c.c.” – l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, alla luce del contenuto della difesa articolata dalla parte convenuta, unitamente a quello della missiva del 23.5.2007, ha ritenuto che “la sussistenza del contratto d'opera professionale e la sua vigenza all'epoca degli accadimenti narrati in citazione costituiscono dati non controversi”, giudicando “preclusa la valorizzazione” delle contestazioni sul tema esposte solo nelle note conclusive, evidentemente in quanto tardive e, perciò, inammissibili.
Deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di vagliare che, sin dalla costituzione in giudizio, essa convenuta aveva evidenziato che al professionista non era stata “concessa la possibilità di attivarsi immediatamente, mediante una denuncia del preteso evento dannoso puntuale e, soprattutto, tempestiva, essendole stata fatta solo una comunicazione risalente ...al 2007” e non avrebbe valorizzato la circostanza, tempestivamente dedotta, per cui il credito di imposta, riconosciuto alla parte attrice, alla data dell'intervento del D.L. 138/2002 risultava già integralmente compensato,
“con conseguente compimento e conclusione dell'incarico”.
Il motivo è marcatamente infondato.
Tutta la difesa articolata dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione in primo grado è interamente incentrata sulle ragioni per le quali la convenuta avrebbe ben operato nel non predisporre e inviare i modelli “CVS” ovvero, nella peggiore delle ipotesi, non sarebbe incorsa in colpa grave attesa la particolare difficoltà delle questioni tecniche che, nella fattispecie, aveva dovuto risolvere.
Già prima del giudizio, con missiva del 23.5.2007, prodotta proprio dall'appellante – e
11 alla quale ha fatto richiamo il Tribunale – il difensore della
[...] così si esprimeva: “La mia patrocinata ...non ha Parte_1 provveduto ad inviare il modello CVS all'Agenzia delle entrate non per una mera dimenticanza, bensì perché, secondo il suo parere, supportato – peraltro – sia dal ministero interpellato al riguardo con un'interrogazione, sia dalle pronunce della
Commissione Tributaria cosentina, la fattispecie concreta, in cui si è venuta a trovare la NE ST, non rientrava in quella astratta prevista dal legislatore”.
La difesa in giudizio, poi, ha approfondito quanto in nuce già si allegava nella citata missiva: assumeva, infatti, in quella sede la convenuta che “in virtù del principio secondo cui tempus regit actum, ben ha fatto l'odierna convenuta ad applicare alla fattispecie in contestazione solo ed esclusivamente la normativa in vigore prima delle indicate novelle legislative”, in quanto, alla data di entrata in vigore della prima novella (D.L. 138/2002), l'atto aveva già esaurito i suoi effetti, attesa la già intervenuta compensazione, sicché la convenuta correttamente si era “attenuta ai ben noti principi generali di irretroattività e affidamento, consacrati dalla Statuto del contribuente, ai quali la Giurisprudenza riconosce uno status di rango superiore”. Si aggiungevano, poi, una serie di osservazioni attinenti ai principi di chiarezza e trasparenza del contenuto delle disposizioni tributarie, al principio di irretroattività della legge, al principio dell'affidamento e ulteriori notazioni in ordine alla confusione che la norma di nuovo conio e le novelle intervenute successivamente avevano generato nei contribuenti, nonché in ordine alle iniziali pronunce dei giudici tributari, alla diligenza richiesta al professionista, alla valutazione della colpa nei casi in cui la prestazione professionale richieda la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e in ordine, infine, al nesso di causalità e ai danni lamentati nel caso di specie.
Ebbene, appare piuttosto evidente che la difesa, così come impostata, implichi, da un punto di vista logico, l'affermazione dell'esistenza del rapporto negoziale all'epoca dei fatti contestati. Ciò in quanto le argomentazioni di fatto prospettate sono incompatibili con qualsiasi contestazione circa l'esistenza del titolo e del rapporto e circa la riconducibilità della prestazione, che la parte convenuta stessa assumeva non adempiuta per sua consapevole scelta, all'interno dell'incarico relativo alla contabilità
e alla gestione della procedura preordinata all'ottenimento delle agevolazioni fiscali
12 previste dall'art. 8 della L. n. 388/2000, incarico che la parte appellante espressis verbis ammette di avere ricevuto: affermare che correttamente la
[...] abbia scientemente scelto non di Parte_1 trasmettere i modelli CVS significa riconoscere che quella prestazione rientrava nell'incarico e che non era stata eseguita per scelta tecnica del professionista.
Pertanto, non si vede come, all'interno di una difesa di tal fatta – interamente volta a supportare la correttezza della scelta – possa desumersi una contestazione circa la riconducibilità della prestazione contestata all'incarico ricevuto. Piuttosto, in quel contesto, l'affermazione per cui, alla data di emanazione del D.L. 138/2002, il credito di imposta della NE ST risultava interamente compensato costituiva, nell'atto,
l'evidente premessa (non già di una negazione implicita della vigenza del contratto all'epoca dei fatti, bensì) per affermare l'illegittima retroattività del decreto legge e, quindi, supportare la correttezza della (dichiaratamente) consapevole scelta del professionista di non trasmettere i dati che quel decreto richiedeva. Allo stesso modo, la doglianza relativa al ritardo del nel denunciare i fatti al professionista CP_2 non ha – e non può avere – valore di contestazione circa l'esistenza del rapporto negoziale e la riconducibilità ad esso della prestazione contestata ma aveva solo lo scopo di evidenziare, per come chiaramente si legge nella comparsa, che “al professionista ...non è stata data la possibilità di attivarsi immediatamente, mediante una denuncia del preteso evento dannoso...tempestiva”: il che equivale ad affermare che, se notiziato per tempo, il professionista avrebbe potuto attivarsi (ma non si chiarisce come, atteso che tutti i possibili rimedi vennero, comunque, infruttuosamente attivati dallo stesso ) per evitare “il preteso evento dannoso”. CP_2
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto non contestato il contratto d'opera professionale e la sua vigenza all'epoca degli accadimenti narrati in citazione, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. in punto di idoneità del fatto incontroverso a costituire elemento su cui fondare la decisione.
Altrettanto correttamente, sono stati ritenuti tardivi i primi cenni di una contestazione, contenuti solo nelle note conclusive, depositate quando ormai erano ampiamente maturate le preclusioni assertive.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che “il provvedimento gravato ...è manifestamente errato, per travisamento dei fatti, errata e/o omessa
13 motivazione su un punto decisivo della controversia;
violazione e/o errata interpretazione dell'art. 5, co. 3, d.Lgs. n. 472/97 e degli artt. 2222, 1176, 2236 e
2697 c.c.”. Si duole, in particolare, che il Tribunale non abbia fatto – a suo giudizio – corretta applicazione dei principi dal medesimo giudice richiamati in punto di insussistenza di responsabilità nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: la complessità, cui fa riferimento l'art. 2236 c.c., sarebbe stata, invece, nella fattispecie, “tutta evidenziata nella comparsa di risposta e ... provata con la documentazione depositata”. Lamenta, quindi, che il Tribunale non abbia motivato in ordine alle ragioni per le quali l'accavallarsi ravvicinato di disposizioni legislative contraddittorie non possa rientrare nelle ipotesi di cui al menzionato art. 2236 c.c.. Lamenta, inoltre, che il Tribunale non avrebbe considerato che la diligenza cui orientare il giudizio è quella non del buon padre di famiglia bensì del professionista medio, con le conoscenze ordinarie da rapportare al momento storico in cui la norma controversa entrò in vigore (e non tenendo conto degli approdi giurisprudenziali emersi successivamente, come – a dire dell'appellante – erroneamente ritenuto dal Tribunale) e segnala che l'interpretazione alla quale essa appellante aderì era, all'epoca, supportata sia dal Controparte_4
(richiama sul punto la risposta ad una e-mail trasmessa dall'On. ) sia da
[...] Per_1
“interpretazione autentica” dello stesso legislatore (richiama sul punto il contenuto di un'interrogazione parlamentare prodotta).
Anche il motivo in argomento è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha adeguatamente e compiutamente motivato il proprio – condivisibile – convincimento, esprimendosi nei seguenti termini: “nel caso di specie può essere ritenuta la responsabilità della società professionale convenuta, non potendo ritenersi giustificata la (pacifica) omissione dell'adempimento prescritto dall'art. 62 l.n. 289/2002. Il tenore della norma risulta infatti univoco nel senso: di imporre all'imprenditore la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli investimenti operati ed in forza dei quali era stato ottenuto, prima del 8 luglio 2002 il beneficio di credito d'imposta (corrispondente al valore degli investimenti);di stabilire per tale adempimento il termine perentorio del
28.2.2003; di prevedere, per il caso di inosservanza dell'onere, la sanzione della decadenza dal beneficio già ottenuto. A fronte di tale chiaro contesto prescrittivo la
14 convenuta non ha fornito prova della insorgenza di speciali difficoltà tecniche nell'interpretazione ed esecuzione dell'adempimento imposto, ax art. 2236 c.c., nel senso sopra inteso. Quanto invece ai prospettati dubbi di legittimità della norma e di conformità della stessa ai principi dello Statuto del contribuente (benché temporaneamente suffragati da successive pronunce giurisprudenziali ed opinioni dell'autorità amministrativa) ed alla confusione generata dalla successione di norme di settore (foriera anche di dibattito in sede parlamentare) va ritenuto che trattasi di circostanze di per sé non incidenti sulla lettura della portata precettiva della norma al momento della sua emanazione e comunque non idonee a giustificarne l'inosservanza,
a quel momento, per quanto sopra osservato. La scelta operata dalla convenuta, implicante la violazione di una norma, a quel momento peraltro non sostenuta dai precedenti giurisprudenziali o dottrinali invocati, formatisi solo successivamente, e superati da reiterate pronunce della Corte Costituzionale e del giudice civile di legittimità, si è infatti risolta in un contegno comunque imprudente, avuto riguardo all'interesse primario del cliente, soprattutto se si considera che l'adempimento, meramente formale, era finalizzato alla conservazione degli effetti del beneficio acquisito e non implicava alcun impegno, esborso od altro effetto svantaggioso per il cliente. Sicché esso costituiva attività di agevole esecuzione e priva di pregiudizio, atta a tutelare la posizione del cliente dai rischi, tutt'altro che imprevedibili, della applicazione ed interpretazione della norma nel senso non condiviso dal professionista”.
Simile motivazione – con la quale l'appello non si confronta dialetticamente, se non in via del tutto marginale – compendia egregiamente tutti gli argomenti agitati dalla parte, offrendo a ciascuno di essi una adeguata e congrua risposta, che la Corte, pur a seguito di rinnovato giudizio, non può che condividere.
Il contenuto precettivo dell'art. 62 l. 289/2002 (del seguente testuale tenore: “i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati ...Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate...con il quale sono altresì approvati il modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003”) era,
15 effettivamente chiaro: imponeva ad una cerchia di contribuenti – ossia coloro che avevano conseguito il diritto al contributo anteriormente all'8 luglio 2002 – un certo adempimento – ossia l'invio del modello contenente i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti eseguiti – sanzionando l'omissione, espressamente, con la decadenza dal contributo già conseguito automaticamente. La norma in sé non prestava il fianco ad alcuna interpretazione pluridirezionale. Per questa ragione non può ritenersi che la prestazione richiesta al professionista implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Simile evenienza, infatti, è predicabile quando la norma stessa sia gravemente equivoca ovvero si ponga in contrasto con altra norma precettiva che regola la medesima fattispecie e non quando la scelta legislativa sottesa alla norma, di per sé chiara, sia opinabile ovvero possa dare adito a dubbi di legittimità
o compatibilità con principi generali di settore. D'altra parte, come correttamente annota il Tribunale, all'epoca dei fatti l'interpretazione della disposizione offerta dall'appellante non era supportata da alcuna pronuncia (le pronunce prodotte vennero emesse negli anni successivi e solo per breve tempo venne adottata la tesi interpretativa sostenuta dall'appellante, poi, peraltro, superata dalla Consulta e dalla
Corte di legittimità). Né, per la verità, simile opzione ermeneutica trovava avallo in alcuna ufficiale direttiva ministeriale (tale non potendo ritenersi un giudizio soggettivo contenuto in una e-mail personale, trasmessa dall'on. all'indirizzo della dott.ssa Per_1
solo anni dopo, ossia nel febbraio 2006) né in alcuna “interpretazione CP_1 autentica del legislatore” (tale non potendo ritenersi l'odg, presentato da alcuni deputati, nella seduta del 28 dicembre 2004 – e, quindi, quando il termine per l'inoltro dei dati era già scaduto – , in cui, evidenziata la confusione generata nei contribuenti dalle modifiche dell'art. 8 l. 388/2000 susseguitesi nel tempo e rilevato che la scadenza ultima per l'invio dei modelli, ossia il 28.2.2003, non era stata adeguatamente pubblicizzata, si impegnava il Governo ad adottare iniziative volte ad introdurre una proroga del termine per l'invio dei modelli, sicché non si avallava la tesi per cui l'art. 62 sopra richiamato non doveva ritenersi applicabile ai contribuenti che già avessero compensato il credito di imposta ma, anzi, al contrario, proprio sul presupposto di una generalizzata applicazione, si illustrava l'opportunità di andare incontro ai contribuenti i quali, per l'avvicendarsi delle norme e per la scarsa pubblicità riservata al termine per l'invio dei modelli, erano, evidentemente, incorsi in
16 decadenza, con perdita del beneficio).
Ma rilievo dirimente, ai fini del certo rigetto del motivo, assume la considerazione per cui, ove anche, all'epoca, fosse equivoco l'ambito applicativo della norma, tanto potrebbe, al più, escludere l'imperizia ma non esclude la responsabilità del professionista per grave imprudenza. Correttamente il Tribunale ha, infatti, evidenziato – con passaggio motivazionale non attinto da alcuna censura – che la scelta tecnica operata si è risolta in un contegno non tutelante avuto riguardo all'interesse primario del cliente, considerato che la diversa opzione interpretativa – ossia quella di ritenere che tutti i contribuenti che avessero conseguito il diritto al contributo anteriormente all'8 luglio 2002 fossero tenuti all'invio dei dati – rappresentava la scelta più prudente e utile nell'interesse del cliente e non comportava, né per il professionista né per il contribuente, alcun particolare sacrificio né uno sforzo rilevante né sacrifici o esborsi, trattandosi solo di compilare e inviare modelli preconfezionati alla luce della documentazione in possesso dell'impresa afferente agli investimenti sostenuti.
Detto in altri termini: nel dubbio sull'interpretazione, il professionista di normale avvedutezza, impiegando la diligenza media, avrebbe optato per l'assolvimento di quell'adempimento meramente burocratico che richiedeva un minimo sforzo in termini di tempo e di attenzione ma che meglio tutelava il cliente (cfr. sul punto Cass.
n. 4790 del 28/02/2014), evitandogli, in ogni caso, di correre il rischio – non imprevedibile – di perdere il contributo.
Tanto alla luce degli arresti della Suprema Corte – peraltro, in gran parte espressamente richiamati dal Tribunale – per cui il professionista è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e
2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio
(Cass. n. 8494 del 06/05/2020). Pertanto, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all'applicabilità di una norma non esime il professionista dall'obbligo di diligenza qualificata richiesto dall'art. 1176 e dall'art. 17 2236 c.c. (Cass. n. 18612/2013), dovendo egli optare per le soluzioni interpretative che meglio tutelino il cliente e scongiurino conseguenze negative, pur se non condivise e convintamente ritenute ingiuste ed errate (arg. ex cfr. Cass.n. 4714 2014 e n. 17506/
2010).
2.3. Con il terzo motivo di gravame – rubricato “errata applicazione delle norme e dei principi vigenti in tema di responsabilità; mancato assolvimento dell'onere probatorio sul punto del nesso eziologico” – l'appellante, richiamati arresti di legittimità in punto di necessità della prova del nesso causale e richiamata la teoria della causalità adeguata, deduce che tanto “vale a suffragare, ancor di più, le ragioni espresse dall'appellante anche per ciò che concerne i precedenti motivi di merito a sostegno del presente atto”.
Il motivo – che non contiene altra argomentazione se non quelle appena riassunte – per come formulato è inammissibile. Ciò in quanto non si indica la parte della sentenza che sarebbe difforme dai precedenti richiamati né si strutturano argomentazioni critiche riguardo al giudizio espresso dal Tribunale in punto di nesso di causalità, in ordine alla cui sussistenza il primo giudice ha condivisibilmente preso atto che fosse pacifico tra le parti che l'omessa comunicazione dei dati relativi agli investimenti aveva, nella fattispecie, comportato la perdita e la restituzione del credito di imposta corrispondente, come, peraltro, risultante dalla documentazione prodotta dall'allora parte attrice.
In sostanza, il motivo è articolato in modo tale da non consentire alla Corte di comprendere la parte della sentenza che si assume errata, le ragioni della critica e i motivi per cui la sentenza non avrebbe dato applicazione a principi che si assumono consolidati.
Anche il motivo in argomento, quindi, non merita accoglimento.
2.4. Con il quarto motivo di gravame l'appellante si duole della mancanza di una
“corretta e preliminare qualificazione della fattispecie per cui è causa”, dalla quale mancanza sarebbe derivato “che la statuizione gravata è errata anche per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, non essendo stata valutata la domanda effettiva prospettata dall'istante. Si contesta, subito dopo, la nullità della sentenza per omessa motivazione, in quanto “inidonea a consentire quell'indispensabile controllo delle ragioni che stanno alla base della decisione”,
18 giacché “nel caso in esame, il Giudice, facendo acriticamente proprie le difese avversarie, è pervenuto a delle conclusioni che non trovano riscontro nei principi di diritto vigenti e/o, quanto meno, sono del tutto immotivate sui punti relativi, posto che non vi è il minimo riferimento ad essi”. Segue, poi, un elenco di massime relative al concetto di motivazione apparente e alla nullità della sentenza che ne deriva e si sostiene che “Nel caso di specie la sentenza gravata, non solo non pare autosufficiente
(neppure per relationem), quanto le argomentazioni in essa proposte di certo non disvelano il percorso logico-giuridico, seguito dal decidente per risolvere tutte le questioni poste nel giudizio, non essendo all'uopo idonei i riferimenti in essa contenuti”.
È piuttosto evidente che il motivo, così articolato, non supera il vaglio di ammissibilità. Esso si traduce in una concatenazione di principi e di generiche censure che non consentono alla Corte di comprendere in quale parte e sotto quale dei profili trattati la motivazione sia solo apparente e, quindi, necessiti di revisione o integrazione
(giacché il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sul merito anche nel caso in cui la motivazione sia mancante, apparente o lacunosa, eventualmente integrandola ovvero modificandola), sicché non si comprende, nel concreto, quale sia la ragione di doglianza.
Il motivo si risolve in una generica ed onnicomprensiva censura alla pronuncia, priva di reale contenuto pratico e completamente disancorata da riferimenti specifici che consentano alla Corte di valutare nel merito la doglianza.
Peraltro, la motivazione del Tribunale è stata già sopra puntualmente scandagliata in ordine a tutti i suoi passaggi e se ne è già segnalata la completezza e correttezza, anche in rapporto ai principi di diritto e alle disposizioni di legge richiamati e adeguatamente applicati.
Quanto, poi, alla dedotta mancanza di qualificazione corretta della fattispecie, davvero non si comprende cosa abbia inteso l'appellante e quale sarebbe la qualificazione errata o mancante e, soprattutto, difforme dalla domanda.
Il Tribunale ha espressamente e giustamente inquadrato la fattispecie concreta nell'ambito del contratto d'opera professionale, applicandone il relativo statuto normativo, in assoluta coerenza con la domanda, in cui la parte attrice espressamente faceva valere la responsabilità della convenuta per inadempimento all'incarico
19 professionale conferitole.
In conclusione, l'appello merita integrale rigetto con conseguente conferma della gravata pronuncia.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo ex DM 147/22, secondo lo scaglione di valore della causa (da
€ 26.001,00 a € 52.000,00) e, in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, con applicazione valori medi ridotti di un terzo, riconosciute tutte le fasi;
di tali spese va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c., come da richiesta del difensore.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2545/2018, pubblicata in data
[...]
30.11.2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità della costituzione dell'avv. Federico Sirimarco, quale difensore nominato, in corso di causa, da nella CP_3 qualità procuratore generale di;
CP_1
2. rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza
[...] impugnata;
3. condanna alla Parte_1 rifusione, in favore di , quale titolare dell'impresa Controparte_2 denominata NE ST, delle spese di giudizio del secondo grado, che liquida euro 3.385,00 per onorari, oltre rimb. forf. gen, c.p.a. e Iva, disponendone la distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.;
20 4. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del
DPR 115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 15.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
21
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di Consiglio da remoto e composta dai seguenti magistrati:
1) dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
2) dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
3) dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 1206 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2019 trattenuta in decisione all'udienza del 15 aprile 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 13 marzo 2025, vertente
TRA
Parte_1
(P.I. ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, dott.ssa P.IVA_1
, rappresentata e difesa, “per mandato in atti”, dall'avv. Francesco CP_1
Torchia, presso il cui studio, in Cosenza, ha eletto domicilio;
= APPELLANTE=
CONTRO
quale titolare dell'impresa individuale denominata Controparte_2
NEW SYSTEM di PP AN (P. IVA ) rappresentato e P.IVA_2 difeso, in virtù di mandato da intendersi rilasciato in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. Giovanni Spataro;
- APPELLATO =
Sulle seguenti conclusioni:
1 per l'appellante rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è riportata nelle note di trattazione per l'udienza del 15.4.2025: “ritenere fondati i motivi esposti con il presente gravame e, in totale riforma della sentenza impugnata, di-chiarare inammissibile e/o rigettare integralmente la domanda, così come avanzata dall'odierna appellata in primo grado, perché infondata in fatto e diritto. Il tutto con vittoria di spese competenze ed onorarii di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 cpc.”. per l'appellato rassegnate nelle note di trattazione per l'udienza del 15.4.2025: “- dichiarare l'inammissibilità dell'appello per tutti i motivi evidenziati in atti o comunque rigettarlo nel merito poiché infondato in fatto ed in diritto;
- in goni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, con distrazione”.
PREMESSA IN FATTO
Le domande e difese delle parti e la vicenda processuale sono adeguatamente sintetizzati nella sentenza impugnata nei termini che di seguito vengono riportati.
, titolare della NE ST, ha convenuto in giudizio la Controparte_2
deducendo: di avere Parte_1 affidato per lungo periodo la tenuta della contabilità d'impresa alla convenuta;
che, avendo effettuato investimenti per l'anno 2002, per complessivi euro 30.574,00, egli aveva usufruito dell'agevolazione fiscale prevista dall'art. 8 l.n. 388/2000, costituita da credito di imposta da far valere mediante compensazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo in cui gli investimenti erano stati operati;
che al momento della maturazione del credito esso era automaticamente spendibile (mediante compensazione nel modello F24) essendo a tal fine sufficiente la realizzazione degli investimenti;
che però con l.n. 289/2002, art. 62, era stata prescritta la successiva comunicazione alla Agenzia delle Entrate dei dati occorrenti alla ricognizione degli investimenti realizzati, stabiliti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia, entro il 28.2.2003, pena la decadenza dal beneficio già conseguito;
che a tale adempimento obbligatorio la convenuta non aveva inspiegabilmente ottemperato, determinando la decadenza dal beneficio;
che l'Agenzia delle Entrate aveva proceduto al recupero del credito di imposta, maggiorato di interessi e sanzioni, per un totale di euro 43.915,98; che era stato vanamente richiesto l'annullamento
2 dell'avviso di recupero mediante ricorso al competente giudice tributario;
che a seguito di richiesta di rateizzazione egli aveva dovuto corrispondere la cifra complessiva di euro 59.089,31.
Assumendo su tali basi la responsabilità della società convenuta ex artt. 1176, 1218,
2043 e 2236 c.c., l'attore ne chiedeva la condanna alla rifusione del danno subito, mediante pagamento in suo favore della somma complessivamente versata all'Erario.
La società convenuta ha resistito alla domanda contestando la sussistenza dell'inadempimento e della responsabilità assunti dall'attore”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Cosenza, con sentenza n. 2545/2018, pubblicata in data 30.11.2018, ha accolto la domanda attrice e, quindi, ha condannato la società convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma di euro
46.810,28, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, regolando le spese secondo la soccombenza.
A simile conclusione il Tribunale è pervenuto, richiamati arresti di legittimità in tema di responsabilità professionale, ritenendo, in sintesi, che:
- fosse incontestato il rapporto contrattuale di prestazione d'opera concluso tra le parti e la sua vigenza all'epoca dei fatti di causa, avendo, la parte convenuta, articolato difese incompatibili con la contestazione dell'esistenza del rapporto (in particolare, avendo la parte riconosciuto espressamente di essere stata incaricata della tenuta della contabilità dell'impresa del e di essersi “anche CP_2 occupata di gestire la procedura preordinata all'ottenimento delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 8 della l.n. 388/2000”, esponendo nel prosieguo dell'atto le ragioni che avevano giustificato l'omessa comunicazione successiva dei dati relativi agli investimenti); pertanto, restava preclusa la valorizzazione delle contestazioni sollevate solo nella comparsa conclusionale;
- fosse pacifica anche l'omessa comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli investimenti effettuati nel termine prescritto dall'art. 62 della l. n
289/2002;
- sulla scorta dei principi di diritto applicabili alla fattispecie, doveva affermarsi la responsabilità contrattuale della convenuta, in quanto il tenore letterale dell'art. 62 l. n. 289/2002 era chiaro in merito alle prescrizioni richieste, all'ambito
3 applicativo e alle conseguente derivanti dall'omissione degli adempimenti lì prescritti, mentre i prospettati dubbi di legittimità della norma e di conformità della stessa ai principi dello Statuto del contribuente e la prospettata confusione generata dalla successione di norme di settore costituivano circostanze di per sé non incidenti sulla lettura della portata precettiva della norma al momento della sua emanazione e, comunque, non idonee a giustificarne l'inosservanza a quel momento;
- la condotta omissiva serbata dalla convenuta, implicante la violazione di una norma, in ogni caso si era risolta in un contegno comunque imprudente, avuto riguardo all'interesse primario del cliente, soprattutto considerando che la norma in questione richiedeva un adempimento meramente formale, finalizzato alla conservazione degli effetti del beneficio acquisito e non implicava alcun impegno, esborso od altro effetto svantaggioso per il cliente, costituendo, quindi, attività di agevole esecuzione e priva di pregiudizio, atta a tutelare la posizione del cliente dai rischi, tutt'altro che imprevedibili, della applicazione ed interpretazione della norma nel senso non condiviso dal professionista;
- l'omissione dell'invio dei dati aveva costituito la causa della decadenza dal beneficio e della richiesta di restituzione, avanzata dall'Agenzia delle Entrate al contribuente, dell'importo del credito di imposta;
- l'importo restituito dal all'Erario, maggiorato dei soli interessi e costi CP_2 di rateizzazione, tenuto conto della ottenuta decurtazione delle sanzioni amministrative, ammontava all'importo, non contestato dalla convenuta, pari ad euro 46.810,28, al cui rimborso la convenuta andava, quindi, condannata.
Avverso siffatta pronuncia ha interposto gravame la Parte_1
affidando il mezzo a quattro separati motivi, che
[...] saranno esposti approfonditamente nel prosieguo. Ha concluso, quindi, nei termini sopra riportati.
Con rituale comparsa si è costituita la NE ST di PP AN, argomentando in ordine all'infondatezza degli avversi assunti e instando per la reiezione dell'impugnazione. Ha concluso in conformità.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 aprile 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata assunta in
4 decisione con la concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le questioni processuali
1.1. In primo luogo, va dichiarata d'ufficio l'inammissibilità della costituzione dell'avv. Federico Sirimarco, quale difensore nominato, in corso di causa, da CP_3
, nella qualità procuratore generale di .
[...] CP_1
L'appello, infatti, è stato proposto dalla società di persone
[...]
sicché la dott.ssa non è parte del Parte_1 CP_1 giudizio ma solo legale rappresentante della parte.
La procura generale conferita al dalla dott.ssa non può valere come CP_3 CP_1 procura generale conferita dalla società Parte_1 che è soggetto di diritto autonomo rispetto ai soci e agli
[...] amministratori;
detta procura, quindi, non può legittimare alcun potere di amministrazione ordinaria e straordinaria con riguardo ai rapporti attivi e passivi della società. Pertanto, il potere di rappresentanza conferito a include CP_3 affari rispetto ai quali il rapporto sostanziale dedotto nel presente giudizio è estraneo.
La procura all'avv. Sirimarco, di conseguenza, è stata conferita da soggetto che non è parte;
ne consegue l'inutilizzabilità degli scritti difensivi a firma del (solo) avv.
Sirimarco.
1.2. In corso di causa, con ordinanza del 28.1.2025, la Corte ha invitato le parti ad interloquire in merito alle conseguenze sull'ammissibilità dell'appello delle seguenti circostanze di fatto:
- dalla visura camerale prodotta, in data 2.1.2025, da parte appellata risulta la cancellazione della società appellante dal registro delle imprese in data 3.1.2017
(dunque, in pendenza del giudizio di primo grado);
- l'appello per il è stato Pt_1 Parte_1 Parte_1 proposto in forza di procura allegata all'atto stesso e, quindi, da intendersi rilasciata, in assenza di indicazione di altra data, contestualmente all'appello stesso (giugno 2019), ossia oltre due anni dopo la cancellazione della società, quando questa non esisteva più e rilasciata da senza la spendita della sua (pregressa) qualità. CP_1
Sulla questione la difesa dell'appellante ha depositato, in data 14.4.2025, note di
5 trattazione scritta in cui ha ampiamente dissertato in ordine al fenomeno successorio che si origina dall'estinzione della società di persone, al fine di avallare la conclusione per cui, nella fattispecie, si verterebbe in tema di “debito di una società di persone, trasmissibile automaticamente ai soci”. Ha poi dedotto “a corollario” che l'appello è stato proposto in forza di procura “in atti” e non in forza di procura a margine o in calce all'appello, dovendosi l'indicazione intendersi riferita alla procura rilasciata in primo grado e valida per ogni stato e grado del processo;
tant'è che la procura depositata unitamente all'appello sarebbe la medesima già rilasciata per il primo grado. Ha, infine, “per mero tuziorismo” allegato dichiarazione di in CP_1 cui ella “dichiara e riconosce” che il gravame è stato proposto in forza di procura conferita in occasione del primo grado e che “il gravame è da intendersi da me proposto nella mia qualità di socia, già legale rappresentante fino alla cancellazione dal registro delle Imprese, del Parte_1
.
[...]
Ebbene, occorre fare chiarezza nella congerie di istituti – promiscuamente e contraddittoriamente richiamati dall'appellante – che, invece di risolvere i profili evidenziati dalla Corte, ha ulteriormente moltiplicato le questioni da dirimere.
In primo luogo, va chiarito che la generica dicitura “mandato in atti”, contenuta nell'appello ha esclusivamente il significato per cui la procura sottesa al mandato risulta "dagli atti" (di primo o di secondo grado è questione che non si specifica), dunque essa va rintracciata, appunto, dagli atti e, in primo luogo, dagli allegati all'atto di appello, che è il primo atto che la Corte riceve. Nella fattispecie, la procura allegata all'appello depositato in via telematica e rilasciata su foglio separato da cui sia estratta copia informatica, si intende rilasciata in calce all'atto (art. 18 D.M. 44/2011) e, quindi, in mancanza di data diversa, deve intendersi conferita contestualmente all'atto cui accede. Sennonché deduce la difesa dell'appellante che detta procura sarebbe esattamente quella rilasciata in occasione del primo grado (a tal fine, però, sarebbe bastato nell'appello fare esplicito e chiaro richiamo alla procura rilasciata per il primo grado). L'affermazione non è condivisibile, in quanto la procura rilasciata in primo grado è stata apposta a margine della comparsa di costituzione (altrimenti sarebbe stata nulla, a mente del disposto di cui all'art. 83 c.p.c.), sicché, per essere la stessa procura, questa avrebbe dovuto riportare, di fianco, la prima pagina di detta comparsa.
6 Invece, la procura allegata unitamente all'appello è redatta su foglio separato e non accede ad alcun atto.
A complicare la vicenda, interviene, poi, il contenuto della memoria depositata in data
14.4.2025 e la dichiarazione a firma della dott.ssa sopra richiamate: laddove CP_1 si attribuisse rilievo processuale a detta dichiarazione – con cui la avrebbe CP_1 chiarito che la procura rilasciata è proprio quella conferita per il primo grado e che l'appello deve intendersi proposto nell'interesse della quale socia della s.n.c. CP_1 ormai estinta – allora dovrebbe concludersi certamente per l'inammissibilità del gravame, sia in quanto, a suo tempo, il mandato venne conferito dalla per la CP_1 società (e, quindi, non quale persona fisica ma quale mero rappresentante del soggetto collettivo) e non per se stessa, sia in quanto, soprattutto, l'appello è stato, invece, proposto nell'interesse della società e non nell'interesse del socio, persona fisica.
Va, invece, affermato che la dichiarazione resa personalmente dalla dott.ssa è CP_1 completamente priva di qualsiasi valenza all'interno del giudizio (potendo, al più, rilevare nel rapporto tra difensore e assistito, sotto il profilo del corretto adempimento o meno del mandato defensionale), ove, invece, assumono rilievo solo gli atti così come già formati e depositati, sicché:
1. l'appello è stato proposto dalla società e non dalla socia;
2. la procura allegata unitamente all'appello non risulta una mera copia di quella conferita in primo grado. Ogni diversa e contrastante deduzione che non trovi riscontro nella forma e nel contenuto degli atti prodotti è priva di valore.
In secondo luogo, occorre dare atto dell'irrilevanza delle argomentazioni spese dall'appellante nella memoria depositata in data 14.4.2025 (argomentazioni, peraltro, contraddittorie con la stessa strategia difensiva adottata che è stata quella di proporre il gravame nell'interesse della società e non della socia): le ragioni dedotte dalla difesa a sostegno della successione dei soci nei rapporti passivi liquidi facenti capo alla società estinta, sorreggono la giustificazione della successione, sul piano sostanziale e, di riflesso, sul piano processuale dei soci alla società estinta ma implicano, di necessità, che l'iniziativa processuale sia intrapresa nell'interesse, appunto, dei soci e non dell'ente ormai estinto, come, invece, avvenuto nella fattispecie. Di conseguenza, che l'estinzione della società di persone determini il subentro dei soci nella titolarità dei rapporti – sostanziali e processuali – attivi e passivi costituisce tema ininfluente nella fattispecie, atteso che il gravame è proposto per la società e non per i soci sicché
7 neppure astrattamente viene in considerazione il subentro della dott.ssa nel CP_1 rapporto processuale relativo alla presente controversia, mentre la successione della nel debito della società, dal punto di vista sostanziale, è circostanza che non CP_1 rientra nel thema decidendum della presente causa. Inoltre,
Deve, invece, rilevarsi che, ancorché all'appello sia stata allegata una procura che deve intendersi rilasciata in data posteriore all'estinzione della società, tuttavia, la società, per il tramite del suo legale rappresentante, aveva, a suo tempo, conferito al difensore, in occasione del primo grado e prima della sua cancellazione, un mandato esteso a tutti i gradi di giudizio.
A questo punto si pone l'ulteriore questione se il difensore possa, in forza esclusivamente dell'ultrattività del mandato conferito, proporre appello per una società estinta.
È pacifico da tempo nella giurisprudenza di legittimità – e la questione non è oggetto di contrasto fra le parti – che l'estinzione della società di persone generi, nel processo, un fenomeno successorio riconducibile alla previsione di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c..
Nella fattispecie, l'estinzione è intervenuta durante la celebrazione del primo grado e non è stata dichiarata dal difensore.
Secondo un primo orientamento, “La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della
"fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso” (Cass. S.U. n.
6070 del 12/03/2013; di recente Cass. n. 19580 del 04/08/2017; Cass. n. 5605 del
02/03/2021).
8 Secondo altro, contrapposto, orientamento “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se
l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.” (Cass. S.U. n. 15295 del 04/07/2014; di recente Cass. n. 20840 del 21/08/2018;
Cass. n. 2439 del 25/01/2024).
È evidente che, accedendo al primo dei suindicati orientamenti, l'appello dovrebbe essere dichiarato inammissibile, nonostante la procura conferita per il primo grado sia estesa anche ai gradi successivi e tanto alla luce del principio per cui la stabilizzazione di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso;
diversamente, aderendo al secondo orientamento, il gravame dovrebbe considerarsi ammissibile, non essendo mai stato dichiarato l'evento interruttivo dalla difesa del soggetto estinto e valendo il principio di ultrattività del mandato.
La Corte ritiene di aderire al secondo – e più recente – orientamento, che, tenuto conto del panorama giurisprudenziale, si pone anche come orientamento prevalente. Ciò in quanto le Sezioni Unite del 2014, sopra richiamate, hanno preso in considerazione in modo specifico e puntuale le argomentazioni espresse dal precedente arresto, sempre a sezioni unite, del 2013, prendendone apertamente le distanze: una volta che si condivide l'assunto per cui anche l'estinzione delle società costituisce, al pari della morte della persona fisica, un evento interruttivo all'interno del processo, che, in quanto tale, soggiace alla previsione di cui agli artt. 299 e ss. c.p.c., annota la Suprema
9 Corte che “l'interruzione del processo non si produce automaticamente, quale effetto ricollegato direttamente ed esclusivamente alla morte o alla perdita della capacità della parte: finché non vi sia la comunicazione formale del procuratore della parte defunta o divenuta incapace, proseguendo l'iter processuale nello stato anteriore, come se la parte fosse ancora in vita o continuasse ad essere capace, si verifica, appunto, il fenomeno dell'ultrattività della procura ad litem, nonostante il verificarsi dell'evento che, per la norma dell'art. 1722, n. 4, avrebbe dovuto procurarne
l'estinzione [...]. La tassatività delle forme di manifestazione dell'evento previste dall'art. 300 c.p.c., comma 1, è, dunque, confortata dalla natura negoziale della dichiarazione esplicitata in udienza o notificata, la quale è a sua volta argomentata, in primo luogo, per essere nella potestà del difensore il diritto-potere di provocare o meno l'interruzione del processo ed, in secondo luogo, in quanto, allorché il procuratore, valutata la situazione processuale e sostanziale facente capo alla parte colpita dall'evento, entri nella determinazione di denunciare l'evento, la sua è una manifestazione di volontà preordinata a conseguire il fine (e l'effetto) della tutela dell'interruzione”. Dunque la dichiarazione del difensore non è di mera scienza, bensì costituisce una manifestazione di volontà, espressione di una scelta difensiva e tanto legittima la scelta del legislatore di sottoporre a disciplina diversa il caso in cui l'estinzione della parte intervenga nella fase attiva del processo – ossia quando la parte si è già costituita a mezzo del difensore – dal caso in cui l'evento colpisca una parte per la quale non è ancora maturato il termine di costituzione e che ancora non si sia costituita a mezzo di difensore in grado di esprimere scelte difensive.
Dunque, in forza dell'ultrattività del mandato, la procura alle liti rilasciata in occasione del primo grado risulta da sola idonea a legittimare il difensore a proporre appello per la società, ancorché in calce all'appello debba intendersi rilasciata una procura invalida. Ne consegue che l'appello spiegato nell'interesse della società deve considerarsi Parte_1 ammissibile, in forza della procura rilasciata dalla società a margine della comparsa di costituzione nel primo grado, e ciò ancorché la società sia stata cancellata dal registro delle imprese durante il corso del primo grado.
1.3. Infine, va chiarito che, come il rapporto sostanziale dedotto in giudizio si è instaurato e sviluppato – correttamente – tra la citata società e , Controparte_2
10 titolare dell'impresa individuale NE ST (cfr. fatture allegate dall'allora parte attrice alle memorie ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.), allo stesso modo il rapporto processuale, in cui si controverte dell'inesatto adempimento del rapporto sostanziale, deve ritenersi instaurato tra le medesime parti, ancorché la domanda sia stata impropriamente proposta dalla NE ST di : ciò in quanto Controparte_2
l'impresa individuale non ha soggettività giuridica distinta ma si identifica con il titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale (Cass. n. 3052 del 13/02/2006).
2. Le valutazioni della Corte sul merito dell'appello.
2.1. Con il primo motivo di gravame – rubricato “Travisamento dei fatti, errata e/o omessa motivazione su un punto decisivo della controversia;
mancata applicazione
e/o errata interpretazione dell'art. 2697 c.c.” – l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, alla luce del contenuto della difesa articolata dalla parte convenuta, unitamente a quello della missiva del 23.5.2007, ha ritenuto che “la sussistenza del contratto d'opera professionale e la sua vigenza all'epoca degli accadimenti narrati in citazione costituiscono dati non controversi”, giudicando “preclusa la valorizzazione” delle contestazioni sul tema esposte solo nelle note conclusive, evidentemente in quanto tardive e, perciò, inammissibili.
Deduce l'appellante che il Tribunale avrebbe omesso di vagliare che, sin dalla costituzione in giudizio, essa convenuta aveva evidenziato che al professionista non era stata “concessa la possibilità di attivarsi immediatamente, mediante una denuncia del preteso evento dannoso puntuale e, soprattutto, tempestiva, essendole stata fatta solo una comunicazione risalente ...al 2007” e non avrebbe valorizzato la circostanza, tempestivamente dedotta, per cui il credito di imposta, riconosciuto alla parte attrice, alla data dell'intervento del D.L. 138/2002 risultava già integralmente compensato,
“con conseguente compimento e conclusione dell'incarico”.
Il motivo è marcatamente infondato.
Tutta la difesa articolata dalla parte convenuta nella comparsa di costituzione in primo grado è interamente incentrata sulle ragioni per le quali la convenuta avrebbe ben operato nel non predisporre e inviare i modelli “CVS” ovvero, nella peggiore delle ipotesi, non sarebbe incorsa in colpa grave attesa la particolare difficoltà delle questioni tecniche che, nella fattispecie, aveva dovuto risolvere.
Già prima del giudizio, con missiva del 23.5.2007, prodotta proprio dall'appellante – e
11 alla quale ha fatto richiamo il Tribunale – il difensore della
[...] così si esprimeva: “La mia patrocinata ...non ha Parte_1 provveduto ad inviare il modello CVS all'Agenzia delle entrate non per una mera dimenticanza, bensì perché, secondo il suo parere, supportato – peraltro – sia dal ministero interpellato al riguardo con un'interrogazione, sia dalle pronunce della
Commissione Tributaria cosentina, la fattispecie concreta, in cui si è venuta a trovare la NE ST, non rientrava in quella astratta prevista dal legislatore”.
La difesa in giudizio, poi, ha approfondito quanto in nuce già si allegava nella citata missiva: assumeva, infatti, in quella sede la convenuta che “in virtù del principio secondo cui tempus regit actum, ben ha fatto l'odierna convenuta ad applicare alla fattispecie in contestazione solo ed esclusivamente la normativa in vigore prima delle indicate novelle legislative”, in quanto, alla data di entrata in vigore della prima novella (D.L. 138/2002), l'atto aveva già esaurito i suoi effetti, attesa la già intervenuta compensazione, sicché la convenuta correttamente si era “attenuta ai ben noti principi generali di irretroattività e affidamento, consacrati dalla Statuto del contribuente, ai quali la Giurisprudenza riconosce uno status di rango superiore”. Si aggiungevano, poi, una serie di osservazioni attinenti ai principi di chiarezza e trasparenza del contenuto delle disposizioni tributarie, al principio di irretroattività della legge, al principio dell'affidamento e ulteriori notazioni in ordine alla confusione che la norma di nuovo conio e le novelle intervenute successivamente avevano generato nei contribuenti, nonché in ordine alle iniziali pronunce dei giudici tributari, alla diligenza richiesta al professionista, alla valutazione della colpa nei casi in cui la prestazione professionale richieda la risoluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà e in ordine, infine, al nesso di causalità e ai danni lamentati nel caso di specie.
Ebbene, appare piuttosto evidente che la difesa, così come impostata, implichi, da un punto di vista logico, l'affermazione dell'esistenza del rapporto negoziale all'epoca dei fatti contestati. Ciò in quanto le argomentazioni di fatto prospettate sono incompatibili con qualsiasi contestazione circa l'esistenza del titolo e del rapporto e circa la riconducibilità della prestazione, che la parte convenuta stessa assumeva non adempiuta per sua consapevole scelta, all'interno dell'incarico relativo alla contabilità
e alla gestione della procedura preordinata all'ottenimento delle agevolazioni fiscali
12 previste dall'art. 8 della L. n. 388/2000, incarico che la parte appellante espressis verbis ammette di avere ricevuto: affermare che correttamente la
[...] abbia scientemente scelto non di Parte_1 trasmettere i modelli CVS significa riconoscere che quella prestazione rientrava nell'incarico e che non era stata eseguita per scelta tecnica del professionista.
Pertanto, non si vede come, all'interno di una difesa di tal fatta – interamente volta a supportare la correttezza della scelta – possa desumersi una contestazione circa la riconducibilità della prestazione contestata all'incarico ricevuto. Piuttosto, in quel contesto, l'affermazione per cui, alla data di emanazione del D.L. 138/2002, il credito di imposta della NE ST risultava interamente compensato costituiva, nell'atto,
l'evidente premessa (non già di una negazione implicita della vigenza del contratto all'epoca dei fatti, bensì) per affermare l'illegittima retroattività del decreto legge e, quindi, supportare la correttezza della (dichiaratamente) consapevole scelta del professionista di non trasmettere i dati che quel decreto richiedeva. Allo stesso modo, la doglianza relativa al ritardo del nel denunciare i fatti al professionista CP_2 non ha – e non può avere – valore di contestazione circa l'esistenza del rapporto negoziale e la riconducibilità ad esso della prestazione contestata ma aveva solo lo scopo di evidenziare, per come chiaramente si legge nella comparsa, che “al professionista ...non è stata data la possibilità di attivarsi immediatamente, mediante una denuncia del preteso evento dannoso...tempestiva”: il che equivale ad affermare che, se notiziato per tempo, il professionista avrebbe potuto attivarsi (ma non si chiarisce come, atteso che tutti i possibili rimedi vennero, comunque, infruttuosamente attivati dallo stesso ) per evitare “il preteso evento dannoso”. CP_2
Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto non contestato il contratto d'opera professionale e la sua vigenza all'epoca degli accadimenti narrati in citazione, con gli effetti di cui all'art. 115 c.p.c. in punto di idoneità del fatto incontroverso a costituire elemento su cui fondare la decisione.
Altrettanto correttamente, sono stati ritenuti tardivi i primi cenni di una contestazione, contenuti solo nelle note conclusive, depositate quando ormai erano ampiamente maturate le preclusioni assertive.
2.2. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta che “il provvedimento gravato ...è manifestamente errato, per travisamento dei fatti, errata e/o omessa
13 motivazione su un punto decisivo della controversia;
violazione e/o errata interpretazione dell'art. 5, co. 3, d.Lgs. n. 472/97 e degli artt. 2222, 1176, 2236 e
2697 c.c.”. Si duole, in particolare, che il Tribunale non abbia fatto – a suo giudizio – corretta applicazione dei principi dal medesimo giudice richiamati in punto di insussistenza di responsabilità nel caso in cui la prestazione dedotta in contratto implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà: la complessità, cui fa riferimento l'art. 2236 c.c., sarebbe stata, invece, nella fattispecie, “tutta evidenziata nella comparsa di risposta e ... provata con la documentazione depositata”. Lamenta, quindi, che il Tribunale non abbia motivato in ordine alle ragioni per le quali l'accavallarsi ravvicinato di disposizioni legislative contraddittorie non possa rientrare nelle ipotesi di cui al menzionato art. 2236 c.c.. Lamenta, inoltre, che il Tribunale non avrebbe considerato che la diligenza cui orientare il giudizio è quella non del buon padre di famiglia bensì del professionista medio, con le conoscenze ordinarie da rapportare al momento storico in cui la norma controversa entrò in vigore (e non tenendo conto degli approdi giurisprudenziali emersi successivamente, come – a dire dell'appellante – erroneamente ritenuto dal Tribunale) e segnala che l'interpretazione alla quale essa appellante aderì era, all'epoca, supportata sia dal Controparte_4
(richiama sul punto la risposta ad una e-mail trasmessa dall'On. ) sia da
[...] Per_1
“interpretazione autentica” dello stesso legislatore (richiama sul punto il contenuto di un'interrogazione parlamentare prodotta).
Anche il motivo in argomento è infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Tribunale ha adeguatamente e compiutamente motivato il proprio – condivisibile – convincimento, esprimendosi nei seguenti termini: “nel caso di specie può essere ritenuta la responsabilità della società professionale convenuta, non potendo ritenersi giustificata la (pacifica) omissione dell'adempimento prescritto dall'art. 62 l.n. 289/2002. Il tenore della norma risulta infatti univoco nel senso: di imporre all'imprenditore la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli investimenti operati ed in forza dei quali era stato ottenuto, prima del 8 luglio 2002 il beneficio di credito d'imposta (corrispondente al valore degli investimenti);di stabilire per tale adempimento il termine perentorio del
28.2.2003; di prevedere, per il caso di inosservanza dell'onere, la sanzione della decadenza dal beneficio già ottenuto. A fronte di tale chiaro contesto prescrittivo la
14 convenuta non ha fornito prova della insorgenza di speciali difficoltà tecniche nell'interpretazione ed esecuzione dell'adempimento imposto, ax art. 2236 c.c., nel senso sopra inteso. Quanto invece ai prospettati dubbi di legittimità della norma e di conformità della stessa ai principi dello Statuto del contribuente (benché temporaneamente suffragati da successive pronunce giurisprudenziali ed opinioni dell'autorità amministrativa) ed alla confusione generata dalla successione di norme di settore (foriera anche di dibattito in sede parlamentare) va ritenuto che trattasi di circostanze di per sé non incidenti sulla lettura della portata precettiva della norma al momento della sua emanazione e comunque non idonee a giustificarne l'inosservanza,
a quel momento, per quanto sopra osservato. La scelta operata dalla convenuta, implicante la violazione di una norma, a quel momento peraltro non sostenuta dai precedenti giurisprudenziali o dottrinali invocati, formatisi solo successivamente, e superati da reiterate pronunce della Corte Costituzionale e del giudice civile di legittimità, si è infatti risolta in un contegno comunque imprudente, avuto riguardo all'interesse primario del cliente, soprattutto se si considera che l'adempimento, meramente formale, era finalizzato alla conservazione degli effetti del beneficio acquisito e non implicava alcun impegno, esborso od altro effetto svantaggioso per il cliente. Sicché esso costituiva attività di agevole esecuzione e priva di pregiudizio, atta a tutelare la posizione del cliente dai rischi, tutt'altro che imprevedibili, della applicazione ed interpretazione della norma nel senso non condiviso dal professionista”.
Simile motivazione – con la quale l'appello non si confronta dialetticamente, se non in via del tutto marginale – compendia egregiamente tutti gli argomenti agitati dalla parte, offrendo a ciascuno di essi una adeguata e congrua risposta, che la Corte, pur a seguito di rinnovato giudizio, non può che condividere.
Il contenuto precettivo dell'art. 62 l. 289/2002 (del seguente testuale tenore: “i soggetti che hanno conseguito il diritto al contributo anteriormente alla data dell'8 luglio 2002 comunicano all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dal contributo conseguito automaticamente, i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti realizzati ...Tali dati sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate...con il quale sono altresì approvati il modello di comunicazione e il termine per la sua effettuazione, comunque non successivo al 28 febbraio 2003”) era,
15 effettivamente chiaro: imponeva ad una cerchia di contribuenti – ossia coloro che avevano conseguito il diritto al contributo anteriormente all'8 luglio 2002 – un certo adempimento – ossia l'invio del modello contenente i dati occorrenti per la ricognizione degli investimenti eseguiti – sanzionando l'omissione, espressamente, con la decadenza dal contributo già conseguito automaticamente. La norma in sé non prestava il fianco ad alcuna interpretazione pluridirezionale. Per questa ragione non può ritenersi che la prestazione richiesta al professionista implicasse la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà. Simile evenienza, infatti, è predicabile quando la norma stessa sia gravemente equivoca ovvero si ponga in contrasto con altra norma precettiva che regola la medesima fattispecie e non quando la scelta legislativa sottesa alla norma, di per sé chiara, sia opinabile ovvero possa dare adito a dubbi di legittimità
o compatibilità con principi generali di settore. D'altra parte, come correttamente annota il Tribunale, all'epoca dei fatti l'interpretazione della disposizione offerta dall'appellante non era supportata da alcuna pronuncia (le pronunce prodotte vennero emesse negli anni successivi e solo per breve tempo venne adottata la tesi interpretativa sostenuta dall'appellante, poi, peraltro, superata dalla Consulta e dalla
Corte di legittimità). Né, per la verità, simile opzione ermeneutica trovava avallo in alcuna ufficiale direttiva ministeriale (tale non potendo ritenersi un giudizio soggettivo contenuto in una e-mail personale, trasmessa dall'on. all'indirizzo della dott.ssa Per_1
solo anni dopo, ossia nel febbraio 2006) né in alcuna “interpretazione CP_1 autentica del legislatore” (tale non potendo ritenersi l'odg, presentato da alcuni deputati, nella seduta del 28 dicembre 2004 – e, quindi, quando il termine per l'inoltro dei dati era già scaduto – , in cui, evidenziata la confusione generata nei contribuenti dalle modifiche dell'art. 8 l. 388/2000 susseguitesi nel tempo e rilevato che la scadenza ultima per l'invio dei modelli, ossia il 28.2.2003, non era stata adeguatamente pubblicizzata, si impegnava il Governo ad adottare iniziative volte ad introdurre una proroga del termine per l'invio dei modelli, sicché non si avallava la tesi per cui l'art. 62 sopra richiamato non doveva ritenersi applicabile ai contribuenti che già avessero compensato il credito di imposta ma, anzi, al contrario, proprio sul presupposto di una generalizzata applicazione, si illustrava l'opportunità di andare incontro ai contribuenti i quali, per l'avvicendarsi delle norme e per la scarsa pubblicità riservata al termine per l'invio dei modelli, erano, evidentemente, incorsi in
16 decadenza, con perdita del beneficio).
Ma rilievo dirimente, ai fini del certo rigetto del motivo, assume la considerazione per cui, ove anche, all'epoca, fosse equivoco l'ambito applicativo della norma, tanto potrebbe, al più, escludere l'imperizia ma non esclude la responsabilità del professionista per grave imprudenza. Correttamente il Tribunale ha, infatti, evidenziato – con passaggio motivazionale non attinto da alcuna censura – che la scelta tecnica operata si è risolta in un contegno non tutelante avuto riguardo all'interesse primario del cliente, considerato che la diversa opzione interpretativa – ossia quella di ritenere che tutti i contribuenti che avessero conseguito il diritto al contributo anteriormente all'8 luglio 2002 fossero tenuti all'invio dei dati – rappresentava la scelta più prudente e utile nell'interesse del cliente e non comportava, né per il professionista né per il contribuente, alcun particolare sacrificio né uno sforzo rilevante né sacrifici o esborsi, trattandosi solo di compilare e inviare modelli preconfezionati alla luce della documentazione in possesso dell'impresa afferente agli investimenti sostenuti.
Detto in altri termini: nel dubbio sull'interpretazione, il professionista di normale avvedutezza, impiegando la diligenza media, avrebbe optato per l'assolvimento di quell'adempimento meramente burocratico che richiedeva un minimo sforzo in termini di tempo e di attenzione ma che meglio tutelava il cliente (cfr. sul punto Cass.
n. 4790 del 28/02/2014), evitandogli, in ogni caso, di correre il rischio – non imprevedibile – di perdere il contributo.
Tanto alla luce degli arresti della Suprema Corte – peraltro, in gran parte espressamente richiamati dal Tribunale – per cui il professionista è tenuto all'esecuzione del contratto di prestazione d'opera professionale secondo i canoni della diligenza qualificata, di cui al combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, e
2236 c.c., e della buona fede oggettiva o correttezza la quale, oltre che regola di comportamento e di interpretazione del contratto, è criterio di determinazione della prestazione contrattuale, imponendo il compimento di quanto necessario o utile a salvaguardare gli interessi della controparte, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio
(Cass. n. 8494 del 06/05/2020). Pertanto, l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine alla questione relativa all'applicabilità di una norma non esime il professionista dall'obbligo di diligenza qualificata richiesto dall'art. 1176 e dall'art. 17 2236 c.c. (Cass. n. 18612/2013), dovendo egli optare per le soluzioni interpretative che meglio tutelino il cliente e scongiurino conseguenze negative, pur se non condivise e convintamente ritenute ingiuste ed errate (arg. ex cfr. Cass.n. 4714 2014 e n. 17506/
2010).
2.3. Con il terzo motivo di gravame – rubricato “errata applicazione delle norme e dei principi vigenti in tema di responsabilità; mancato assolvimento dell'onere probatorio sul punto del nesso eziologico” – l'appellante, richiamati arresti di legittimità in punto di necessità della prova del nesso causale e richiamata la teoria della causalità adeguata, deduce che tanto “vale a suffragare, ancor di più, le ragioni espresse dall'appellante anche per ciò che concerne i precedenti motivi di merito a sostegno del presente atto”.
Il motivo – che non contiene altra argomentazione se non quelle appena riassunte – per come formulato è inammissibile. Ciò in quanto non si indica la parte della sentenza che sarebbe difforme dai precedenti richiamati né si strutturano argomentazioni critiche riguardo al giudizio espresso dal Tribunale in punto di nesso di causalità, in ordine alla cui sussistenza il primo giudice ha condivisibilmente preso atto che fosse pacifico tra le parti che l'omessa comunicazione dei dati relativi agli investimenti aveva, nella fattispecie, comportato la perdita e la restituzione del credito di imposta corrispondente, come, peraltro, risultante dalla documentazione prodotta dall'allora parte attrice.
In sostanza, il motivo è articolato in modo tale da non consentire alla Corte di comprendere la parte della sentenza che si assume errata, le ragioni della critica e i motivi per cui la sentenza non avrebbe dato applicazione a principi che si assumono consolidati.
Anche il motivo in argomento, quindi, non merita accoglimento.
2.4. Con il quarto motivo di gravame l'appellante si duole della mancanza di una
“corretta e preliminare qualificazione della fattispecie per cui è causa”, dalla quale mancanza sarebbe derivato “che la statuizione gravata è errata anche per violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato”, non essendo stata valutata la domanda effettiva prospettata dall'istante. Si contesta, subito dopo, la nullità della sentenza per omessa motivazione, in quanto “inidonea a consentire quell'indispensabile controllo delle ragioni che stanno alla base della decisione”,
18 giacché “nel caso in esame, il Giudice, facendo acriticamente proprie le difese avversarie, è pervenuto a delle conclusioni che non trovano riscontro nei principi di diritto vigenti e/o, quanto meno, sono del tutto immotivate sui punti relativi, posto che non vi è il minimo riferimento ad essi”. Segue, poi, un elenco di massime relative al concetto di motivazione apparente e alla nullità della sentenza che ne deriva e si sostiene che “Nel caso di specie la sentenza gravata, non solo non pare autosufficiente
(neppure per relationem), quanto le argomentazioni in essa proposte di certo non disvelano il percorso logico-giuridico, seguito dal decidente per risolvere tutte le questioni poste nel giudizio, non essendo all'uopo idonei i riferimenti in essa contenuti”.
È piuttosto evidente che il motivo, così articolato, non supera il vaglio di ammissibilità. Esso si traduce in una concatenazione di principi e di generiche censure che non consentono alla Corte di comprendere in quale parte e sotto quale dei profili trattati la motivazione sia solo apparente e, quindi, necessiti di revisione o integrazione
(giacché il giudice di appello è tenuto a pronunciarsi sul merito anche nel caso in cui la motivazione sia mancante, apparente o lacunosa, eventualmente integrandola ovvero modificandola), sicché non si comprende, nel concreto, quale sia la ragione di doglianza.
Il motivo si risolve in una generica ed onnicomprensiva censura alla pronuncia, priva di reale contenuto pratico e completamente disancorata da riferimenti specifici che consentano alla Corte di valutare nel merito la doglianza.
Peraltro, la motivazione del Tribunale è stata già sopra puntualmente scandagliata in ordine a tutti i suoi passaggi e se ne è già segnalata la completezza e correttezza, anche in rapporto ai principi di diritto e alle disposizioni di legge richiamati e adeguatamente applicati.
Quanto, poi, alla dedotta mancanza di qualificazione corretta della fattispecie, davvero non si comprende cosa abbia inteso l'appellante e quale sarebbe la qualificazione errata o mancante e, soprattutto, difforme dalla domanda.
Il Tribunale ha espressamente e giustamente inquadrato la fattispecie concreta nell'ambito del contratto d'opera professionale, applicandone il relativo statuto normativo, in assoluta coerenza con la domanda, in cui la parte attrice espressamente faceva valere la responsabilità della convenuta per inadempimento all'incarico
19 professionale conferitole.
In conclusione, l'appello merita integrale rigetto con conseguente conferma della gravata pronuncia.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante e vengono liquidate in dispositivo ex DM 147/22, secondo lo scaglione di valore della causa (da
€ 26.001,00 a € 52.000,00) e, in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate, con applicazione valori medi ridotti di un terzo, riconosciute tutte le fasi;
di tali spese va disposta la distrazione ex art. 93 c.p.c., come da richiesta del difensore.
Il rigetto integrale dell'impugnazione comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per l'appello, mentre restano demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass.13055/18).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Cosenza n. 2545/2018, pubblicata in data
[...]
30.11.2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara l'inammissibilità della costituzione dell'avv. Federico Sirimarco, quale difensore nominato, in corso di causa, da nella CP_3 qualità procuratore generale di;
CP_1
2. rigetta l'appello proposto dalla Parte_1
e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza
[...] impugnata;
3. condanna alla Parte_1 rifusione, in favore di , quale titolare dell'impresa Controparte_2 denominata NE ST, delle spese di giudizio del secondo grado, che liquida euro 3.385,00 per onorari, oltre rimb. forf. gen, c.p.a. e Iva, disponendone la distrazione in favore del difensore, che ne ha fatto richiesta ex art. 93 c.p.c.;
20 4. dichiara che sussistono i presupposti di cui all'art.13 comma 1-quater del
DPR 115/02, per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro del 15.9.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
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