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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/12/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in persona del Giudice EA LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento al n. 10849/2024 proposto da nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI 54/4 16035 RAPALLO presso il proprio studio, che si rappresenta e difende in proprio.
ATTORE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici, in Genova, Viale delle Brigate Partigiane, n. 2, è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Pagina | - 1 - Tribunale di Genova – Sezione XI Civile
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Attore: si richiama al ricorso ed – in particolare – contesta la motivazione del GIP in quanto un conto è la irreperibilità intesa in senso penale, altro conto è la irreperibilità ai fini del pagamento degli onorari e delle spese, trattandosi di persona senza fissa dimora ed essendo impossibile procedere a esecuzione forzata del credito. Vinte le spese.
Convenuto: si richiama alle difese in atti e precisa che la situazione di irreperibilità deve essere provata dal richiedente al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione al giudice penale. Vinte le spese;
in subordine, laddove fosse accolto il ricorso, chiede la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Introduzione
avvocato del Foro di Genova, agisce in proprio proponendo opposizione al Parte_1
Decreto di rigetto di liquidazione degli onorari e spese di imputato irreperibile di fatto, emesso dal GUP del Tribunale di Genova il 09/10/2024 e notificato il 10/10/2024 all'esito del procedimento penale n. 13393/2019 R.G. N.R. e 6053/2024 R.G. G.I.P. relativo all'imputato
. CP_2
2. La domanda dell'attore
2.1. L'attore premette, in punto di fatto, quanto segue:
❖ è stato imputato nel procedimento penale testé indicato;
CP_2
❖ dal verbale di accompagnamento del 18/10/2019 il risulta senza fissa dimora;
CP_2
❖ a fronte dell'impossibilità di effettuare le notifiche degli atti introduttivi dell'Udienza preliminare, il procedimento è stato definito il 03/05/2023 con sentenza ex art. 420- quater c.p.p.;
❖ l'imputato è stato reperito il 27/06/2024 e la sentenza è stata revocata;
❖ all'udienza del 02/09/2024 l'imputato è stato dichiarato assente ed il Giudice, rilevato che il precedente difensore non era più iscritto nelle liste dei difensori d'ufficio, ha nominato l'odierno attore quale difensore dell'imputato;
❖ il procedimento è stato definito con sentenza di non luogo a procedere del 11/09/2024;
❖ il difensore ha depositato tramite portale S.I.A.M.M. istanza di liquidazione degli onorari e spese per un importo di € 869,40, oltre accessori di legge, sostenendo l'impossibilità di ottenere soddisfazione dallo in quanto irreperibile di fatto;
CP_2
❖ l'istanza è stata respinta dal G.U.P., con il provvedimento oggetto del presente giudizio, perché l'imputato era stato rintracciato il 27/06/2024 e non si trattava, ad avviso del Giudice, di irreperibile di fatto.
Pagina | - 2 - Tribunale di Genova – Sezione XI Civile
Tanto premesso, osserva che l'imputato – in sede di prima identificazione da parte dei Carabinieri – aveva dichiarato di essere
❖ sprovvisto di un'utenza telefonica cellulare;
❖ senza fissa dimora in Italia.
Costui, inoltre, risulta
❖ non aver eletto o dichiarato domicilio in Italia o all'estero,
❖ non essere detenuto;
❖ mai censito nei registri anagrafici italiani, dal momento che la verifica è CP_3 negativa.
In siffatto quadro, ad avviso dell'attore, il successivo rintraccio dello ad opera dei CP_2
Carabinieri (rintraccio che ha dato causa alla revoca della sentenza ex art. 420-quater c.p.p.) avrebbe valore ai soli fini processual-penalistici e non muterebbe la sua condizione di irreperibile di fatto ai fini civilistici, stante l'oggettiva impossibilità di esperire qualsivoglia procedura per il recupero degli onorari.
L'attore conclude quindi chiedendo la liquidazione degli onorari, calcolati secondo i minimi tariffari, con vittoria delle spese.
2.2. L'attore ha allegato all'atto di citazione:
1. Decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del G.U.P. di questo Tribunale del
09/10/2024; 2. Verbale di accompagnamento per identificazione redatto a carico dello dalla CP_2
Questura di Genova – Commissariato di Polizia di Stato di San Fruttuoso – il 18/10/2019; 3. Sentenza n. 897/2023 pronunciata ex art. 420-quater c.p.p. dal Tribunale di Genova –
Ufficio G.I.P. – a carico dello il 03/05/2023; CP_2
4. Notifica della Sentenza di cui al punto che precede allo VI, con le generalità di
[...]
, avvenuta il 27/06/2024 a cura dei Carabinieri, Compagnia di Chiavari, Per_1
Aliquota Radiomobile;
5. Verbale di identificazione e nomina di difensore di ufficio redatto in pari data dai Carabinieri a carico dello e relativo AFIS;
CP_2
6. Decreto di revoca della citata Sentenza n. 897/2023;
7. Decreto di nomina dell'Avv. del Foro di Genova quale difensore di ufficio Parte_1 dello del 03/09/2024; CP_2
8. Sentenza n. 1056/2024 pronunciata ex art. 425 c.p.p. dal Tribunale di Genova – Ufficio G.I.P. – a carico dello il 11/09/2024; CP_2
9. Istanza di liquidazione dei compensi per irreperibilità di fatto dello , presentata CP_2 dall'odierno attore il 04/10/2024, corredata da sentenza di non luogo a procedere,
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verbale di accompagnamento del 2019, verbale di identificazione del 2024, decreto di nomina e visura DAP del 04/10/2024;
10. Visura DAP del 04/10/2024;
11. Visura anagrafica negativa al 05/11/2024.
3. La comparsa del convenuto
Si è tempestivamente costituito il convenuto, con il patrocinio dell'Avvocatura CP_1 distrettuale dello Stato, contestando integralmente la domanda attorea.
In particolare, osserva il – da un lato – che l'attore non ha assolto all'onere di provare CP_1 che l'imputato sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, sia impedito il recupero del dovuto all'estero e ciò in ossequio all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità1; mentre – dall'altro lato – eccepisce che l'attore non ha assolto all'onere di provare un accertamento aggiornato in ordine alla posizione anagrafica ed all'eventuale stato di detenzione dello . CP_2
Per conseguenza, il chiede il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese. CP_1
4. Il quadro normativo rilevante
L'art. 116 D.P.R. 115/2002 è rubricato “Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio” e dispone “
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”.
Il successivo art. 117 è rubricato “Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile” e dispone “
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile”.
La norma non fornisce una definizione di irreperibilità, la quale è stata elaborata in via pretoria e da cui emerge che l'art. 117 cit. ha riguardo ad una situazione di fatto che non coincide con Tribunale di Genova – Sezione XI Civile
la circostanza per cui lo straniero sia senza fissa dimora in Italia, con la conseguenza per cui il difensore d'ufficio, il quale chieda la liquidazione del compenso per la difesa dell'imputato straniero i cui dati anagrafici siano conosciuti con sicurezza, ha l'onere di provare che questo sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, che sia impedito il recupero del credito all'estero2; solamente a fronte di un'irreperibilità dichiarata dall'Autorità giudiziaria o di una irreperibilità “di fatto” già provata in atti il difensore non ha l'onere di procedere ad ulteriore attività prima di richiedere il pagamento degli onorari allo Stato3.
5. La valutazione della domanda attorea
L'art. 117 D.P.R. 115/2002 postula che l'imputato in relazione alla difesa del quale il difensore chiede la liquidazione dell'onorario e delle spese sia soggetto irreperibile;
benché la norma non definisca il concetto di “irreperibilità” esso deve ricostruirsi con l'aiuto della giurisprudenza sopra citata come situazione di fatto, che deve essere provata dal difensore istante come impossibilità di procedere al rintraccio ed alla richiesta delle proprie spettanze.
Nel caso di specie, il difensore non ha provato che lo sia soggetto che si trovi in tale CP_2 condizione.
Si deve osservare che l'odierno attore ha chiesto la liquidazione delle proprie competenze relativamente alla fase successiva alla pronuncia della sentenza ex art. 420-quater c.p.p. e – segnatamente – per la difesa espletata durante l'udienza preliminare che si è conclusa con la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere.
Ne segue che il difensore non può giovarsi della citata sentenza ex art. 420-quater c.p.p. – pur emessa sul presupposto della irreperibilità dell'imputato – per la semplice ragione che l'imputato, dopo detta pronuncia è stato rintracciato ed ha ricevuto la notifica degli atti introduttivi del giudizio, tanto da essere regolarmente dichiarato assente, come si evince dalla successiva sentenza di non luogo a procedere. Tribunale di Genova – Sezione XI Civile
Il difensore avrebbe quindi dovuto esperire nuove ricerche complete del proprio assistito ma quelle effettuate e di cui è stata fornita la prova non possono ritenersi tali per un duplice ordine di motivi.
Da un lato non sono state effettuate all'estero, pur essendo noto al difensore che l'assistito era di nazionalità slovacca.
Dall'altro lato, pur emergendo dagli atti prodotti dal difensore che lo VI aveva almeno un alias (segnatamente quello di , con il quale ha ricevuto la notifica della Persona_1 sentenza di irreperibilità) ed un codice CUI (pur risultante dagli atti, da cui si evince che allo VI è abbinato il codice CUI 05TT9TJ)4, l'odierno attore non ha fornito prova di aver utilizzato tali dati per una ricerca completa dell'assistito medesimo.
In conclusione, deve ritenersi che il difensore non abbia fornito prova in questa sede – né al G.U.P. a cui chiese la liquidazione delle competenze – della irreperibilità, nel senso anzidetto, del proprio assistito, con conseguente rigetto integrale della domanda.
L'infondatezza della domanda determina l'irrilevanza di qualsivoglia ulteriore considerazione in merito alla quantificazione dell'onorario di cui il difensore aveva chiesto la liquidazione al
G.U.P. di questo Tribunale.
6. Le spese di giudizio
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività defensionale effettuata.
Per la liquidazione deve aversi riguardo allo scaglione fino ad € 1.100, determinato in base al valore, in concreto (ossia tenendosi conto della riduzione ex art. 106 D.P.R. 115/2002) dell'onorario di cui il difensore chiede la liquidazione.
Si ritiene equo mantenere la quantificazione nei parametri minimi, avuto riguardo alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e difesa,
• RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
• CONDANNA parte attrice, al pagamento in favore della parte Parte_1 convenuta, , in persona del Ministro pro tempore, delle spese di Controparte_1 Tribunale di Genova – Sezione XI Civile
giudizio che si liquidano in complessivi € 332,00 per compensi professionali, oltre accessori.
Così deciso in Genova, 03/12/2025
Il Giudice
EA LL
Pagina | - 7 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8111 del 07/04/2014 “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'irreperibilità dell'assistito, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pur essendo una situazione sostanziale e di fatto, indipendente dall'emissione del decreto ex artt. 159 e 160 cod. proc. pen., non coincide con la circostanza che lo straniero sia senza fissa dimora in Italia. Ne consegue che il difensore d'ufficio, il quale chieda la liquidazione del compenso per la difesa dell'imputato straniero i cui dati anagrafici siano conosciuti con sicurezza, ha l'onere di provare che questo sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, che sia impedito il recupero del credito all'estero”.
Pagina | - 4 - 2 Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8111 del 07/04/2014 “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'irreperibilità dell'assistito, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pur essendo una situazione sostanziale e di fatto, indipendente dall'emissione del decreto ex artt. 159 e 160 cod. proc. pen., non coincide con la circostanza che lo straniero sia senza fissa dimora in Italia. Ne consegue che il difensore d'ufficio, il quale chieda la liquidazione del compenso per la difesa dell'imputato straniero i cui dati anagrafici siano conosciuti con sicurezza, ha l'onere di provare che questo sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, che sia impedito il recupero del credito all'estero”. 3 Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34888 del 17/11/2021 “In tema di patrocinio a spese dello Stato, come nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze, così, anche se sia mancata tale dichiarazione formale e l'assistito non sia, “di fatto”, reperibile, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato”.
Pagina | - 5 - 4 Si vedano gli atti allegati dall'attore alla domanda.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA SEZIONE XI CIVILE
Il Tribunale di Genova in composizione monocratica, in persona del Giudice EA LL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento al n. 10849/2024 proposto da nato in [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI 54/4 16035 RAPALLO presso il proprio studio, che si rappresenta e difende in proprio.
ATTORE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex Controparte_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, presso i cui uffici, in Genova, Viale delle Brigate Partigiane, n. 2, è elettivamente domiciliato.
CONVENUTO
OGGETTO: Altri istituti e leggi speciali
Pagina | - 1 - Tribunale di Genova – Sezione XI Civile
CONCLUSIONE DELLE PARTI
Attore: si richiama al ricorso ed – in particolare – contesta la motivazione del GIP in quanto un conto è la irreperibilità intesa in senso penale, altro conto è la irreperibilità ai fini del pagamento degli onorari e delle spese, trattandosi di persona senza fissa dimora ed essendo impossibile procedere a esecuzione forzata del credito. Vinte le spese.
Convenuto: si richiama alle difese in atti e precisa che la situazione di irreperibilità deve essere provata dal richiedente al momento della presentazione dell'istanza di liquidazione al giudice penale. Vinte le spese;
in subordine, laddove fosse accolto il ricorso, chiede la compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Introduzione
avvocato del Foro di Genova, agisce in proprio proponendo opposizione al Parte_1
Decreto di rigetto di liquidazione degli onorari e spese di imputato irreperibile di fatto, emesso dal GUP del Tribunale di Genova il 09/10/2024 e notificato il 10/10/2024 all'esito del procedimento penale n. 13393/2019 R.G. N.R. e 6053/2024 R.G. G.I.P. relativo all'imputato
. CP_2
2. La domanda dell'attore
2.1. L'attore premette, in punto di fatto, quanto segue:
❖ è stato imputato nel procedimento penale testé indicato;
CP_2
❖ dal verbale di accompagnamento del 18/10/2019 il risulta senza fissa dimora;
CP_2
❖ a fronte dell'impossibilità di effettuare le notifiche degli atti introduttivi dell'Udienza preliminare, il procedimento è stato definito il 03/05/2023 con sentenza ex art. 420- quater c.p.p.;
❖ l'imputato è stato reperito il 27/06/2024 e la sentenza è stata revocata;
❖ all'udienza del 02/09/2024 l'imputato è stato dichiarato assente ed il Giudice, rilevato che il precedente difensore non era più iscritto nelle liste dei difensori d'ufficio, ha nominato l'odierno attore quale difensore dell'imputato;
❖ il procedimento è stato definito con sentenza di non luogo a procedere del 11/09/2024;
❖ il difensore ha depositato tramite portale S.I.A.M.M. istanza di liquidazione degli onorari e spese per un importo di € 869,40, oltre accessori di legge, sostenendo l'impossibilità di ottenere soddisfazione dallo in quanto irreperibile di fatto;
CP_2
❖ l'istanza è stata respinta dal G.U.P., con il provvedimento oggetto del presente giudizio, perché l'imputato era stato rintracciato il 27/06/2024 e non si trattava, ad avviso del Giudice, di irreperibile di fatto.
Pagina | - 2 - Tribunale di Genova – Sezione XI Civile
Tanto premesso, osserva che l'imputato – in sede di prima identificazione da parte dei Carabinieri – aveva dichiarato di essere
❖ sprovvisto di un'utenza telefonica cellulare;
❖ senza fissa dimora in Italia.
Costui, inoltre, risulta
❖ non aver eletto o dichiarato domicilio in Italia o all'estero,
❖ non essere detenuto;
❖ mai censito nei registri anagrafici italiani, dal momento che la verifica è CP_3 negativa.
In siffatto quadro, ad avviso dell'attore, il successivo rintraccio dello ad opera dei CP_2
Carabinieri (rintraccio che ha dato causa alla revoca della sentenza ex art. 420-quater c.p.p.) avrebbe valore ai soli fini processual-penalistici e non muterebbe la sua condizione di irreperibile di fatto ai fini civilistici, stante l'oggettiva impossibilità di esperire qualsivoglia procedura per il recupero degli onorari.
L'attore conclude quindi chiedendo la liquidazione degli onorari, calcolati secondo i minimi tariffari, con vittoria delle spese.
2.2. L'attore ha allegato all'atto di citazione:
1. Decreto di rigetto dell'istanza di liquidazione del G.U.P. di questo Tribunale del
09/10/2024; 2. Verbale di accompagnamento per identificazione redatto a carico dello dalla CP_2
Questura di Genova – Commissariato di Polizia di Stato di San Fruttuoso – il 18/10/2019; 3. Sentenza n. 897/2023 pronunciata ex art. 420-quater c.p.p. dal Tribunale di Genova –
Ufficio G.I.P. – a carico dello il 03/05/2023; CP_2
4. Notifica della Sentenza di cui al punto che precede allo VI, con le generalità di
[...]
, avvenuta il 27/06/2024 a cura dei Carabinieri, Compagnia di Chiavari, Per_1
Aliquota Radiomobile;
5. Verbale di identificazione e nomina di difensore di ufficio redatto in pari data dai Carabinieri a carico dello e relativo AFIS;
CP_2
6. Decreto di revoca della citata Sentenza n. 897/2023;
7. Decreto di nomina dell'Avv. del Foro di Genova quale difensore di ufficio Parte_1 dello del 03/09/2024; CP_2
8. Sentenza n. 1056/2024 pronunciata ex art. 425 c.p.p. dal Tribunale di Genova – Ufficio G.I.P. – a carico dello il 11/09/2024; CP_2
9. Istanza di liquidazione dei compensi per irreperibilità di fatto dello , presentata CP_2 dall'odierno attore il 04/10/2024, corredata da sentenza di non luogo a procedere,
Pagina | - 3 - Tribunale di Genova – Sezione XI Civile
verbale di accompagnamento del 2019, verbale di identificazione del 2024, decreto di nomina e visura DAP del 04/10/2024;
10. Visura DAP del 04/10/2024;
11. Visura anagrafica negativa al 05/11/2024.
3. La comparsa del convenuto
Si è tempestivamente costituito il convenuto, con il patrocinio dell'Avvocatura CP_1 distrettuale dello Stato, contestando integralmente la domanda attorea.
In particolare, osserva il – da un lato – che l'attore non ha assolto all'onere di provare CP_1 che l'imputato sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, sia impedito il recupero del dovuto all'estero e ciò in ossequio all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità1; mentre – dall'altro lato – eccepisce che l'attore non ha assolto all'onere di provare un accertamento aggiornato in ordine alla posizione anagrafica ed all'eventuale stato di detenzione dello . CP_2
Per conseguenza, il chiede il rigetto della domanda attorea, con vittoria delle spese. CP_1
4. Il quadro normativo rilevante
L'art. 116 D.P.R. 115/2002 è rubricato “Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio” e dispone “
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio”.
Il successivo art. 117 è rubricato “Liquidazione dell'onorario e delle spese al difensore di ufficio di persona irreperibile” e dispone “
1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84. 2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate nei confronti di chi si è reso successivamente reperibile”.
La norma non fornisce una definizione di irreperibilità, la quale è stata elaborata in via pretoria e da cui emerge che l'art. 117 cit. ha riguardo ad una situazione di fatto che non coincide con Tribunale di Genova – Sezione XI Civile
la circostanza per cui lo straniero sia senza fissa dimora in Italia, con la conseguenza per cui il difensore d'ufficio, il quale chieda la liquidazione del compenso per la difesa dell'imputato straniero i cui dati anagrafici siano conosciuti con sicurezza, ha l'onere di provare che questo sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, che sia impedito il recupero del credito all'estero2; solamente a fronte di un'irreperibilità dichiarata dall'Autorità giudiziaria o di una irreperibilità “di fatto” già provata in atti il difensore non ha l'onere di procedere ad ulteriore attività prima di richiedere il pagamento degli onorari allo Stato3.
5. La valutazione della domanda attorea
L'art. 117 D.P.R. 115/2002 postula che l'imputato in relazione alla difesa del quale il difensore chiede la liquidazione dell'onorario e delle spese sia soggetto irreperibile;
benché la norma non definisca il concetto di “irreperibilità” esso deve ricostruirsi con l'aiuto della giurisprudenza sopra citata come situazione di fatto, che deve essere provata dal difensore istante come impossibilità di procedere al rintraccio ed alla richiesta delle proprie spettanze.
Nel caso di specie, il difensore non ha provato che lo sia soggetto che si trovi in tale CP_2 condizione.
Si deve osservare che l'odierno attore ha chiesto la liquidazione delle proprie competenze relativamente alla fase successiva alla pronuncia della sentenza ex art. 420-quater c.p.p. e – segnatamente – per la difesa espletata durante l'udienza preliminare che si è conclusa con la pronuncia di sentenza di non luogo a procedere.
Ne segue che il difensore non può giovarsi della citata sentenza ex art. 420-quater c.p.p. – pur emessa sul presupposto della irreperibilità dell'imputato – per la semplice ragione che l'imputato, dopo detta pronuncia è stato rintracciato ed ha ricevuto la notifica degli atti introduttivi del giudizio, tanto da essere regolarmente dichiarato assente, come si evince dalla successiva sentenza di non luogo a procedere. Tribunale di Genova – Sezione XI Civile
Il difensore avrebbe quindi dovuto esperire nuove ricerche complete del proprio assistito ma quelle effettuate e di cui è stata fornita la prova non possono ritenersi tali per un duplice ordine di motivi.
Da un lato non sono state effettuate all'estero, pur essendo noto al difensore che l'assistito era di nazionalità slovacca.
Dall'altro lato, pur emergendo dagli atti prodotti dal difensore che lo VI aveva almeno un alias (segnatamente quello di , con il quale ha ricevuto la notifica della Persona_1 sentenza di irreperibilità) ed un codice CUI (pur risultante dagli atti, da cui si evince che allo VI è abbinato il codice CUI 05TT9TJ)4, l'odierno attore non ha fornito prova di aver utilizzato tali dati per una ricerca completa dell'assistito medesimo.
In conclusione, deve ritenersi che il difensore non abbia fornito prova in questa sede – né al G.U.P. a cui chiese la liquidazione delle competenze – della irreperibilità, nel senso anzidetto, del proprio assistito, con conseguente rigetto integrale della domanda.
L'infondatezza della domanda determina l'irrilevanza di qualsivoglia ulteriore considerazione in merito alla quantificazione dell'onorario di cui il difensore aveva chiesto la liquidazione al
G.U.P. di questo Tribunale.
6. Le spese di giudizio
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività defensionale effettuata.
Per la liquidazione deve aversi riguardo allo scaglione fino ad € 1.100, determinato in base al valore, in concreto (ossia tenendosi conto della riduzione ex art. 106 D.P.R. 115/2002) dell'onorario di cui il difensore chiede la liquidazione.
Si ritiene equo mantenere la quantificazione nei parametri minimi, avuto riguardo alla non complessità delle questioni, di fatto e di diritto, dirimenti ai fini decisori.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza e difesa,
• RIGETTA l'opposizione proposta da Parte_1
• CONDANNA parte attrice, al pagamento in favore della parte Parte_1 convenuta, , in persona del Ministro pro tempore, delle spese di Controparte_1 Tribunale di Genova – Sezione XI Civile
giudizio che si liquidano in complessivi € 332,00 per compensi professionali, oltre accessori.
Così deciso in Genova, 03/12/2025
Il Giudice
EA LL
Pagina | - 7 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8111 del 07/04/2014 “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'irreperibilità dell'assistito, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pur essendo una situazione sostanziale e di fatto, indipendente dall'emissione del decreto ex artt. 159 e 160 cod. proc. pen., non coincide con la circostanza che lo straniero sia senza fissa dimora in Italia. Ne consegue che il difensore d'ufficio, il quale chieda la liquidazione del compenso per la difesa dell'imputato straniero i cui dati anagrafici siano conosciuti con sicurezza, ha l'onere di provare che questo sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, che sia impedito il recupero del credito all'estero”.
Pagina | - 4 - 2 Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 8111 del 07/04/2014 “In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'irreperibilità dell'assistito, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, pur essendo una situazione sostanziale e di fatto, indipendente dall'emissione del decreto ex artt. 159 e 160 cod. proc. pen., non coincide con la circostanza che lo straniero sia senza fissa dimora in Italia. Ne consegue che il difensore d'ufficio, il quale chieda la liquidazione del compenso per la difesa dell'imputato straniero i cui dati anagrafici siano conosciuti con sicurezza, ha l'onere di provare che questo sia irreperibile anche nello Stato di provenienza e, in caso contrario, che sia impedito il recupero del credito all'estero”. 3 Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 34888 del 17/11/2021 “In tema di patrocinio a spese dello Stato, come nel caso in cui l'autorità giudiziaria abbia formalmente dichiarato l'irreperibilità dell'indagato, dell'imputato o del condannato, il difensore d'ufficio, che intenda richiedere la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, ex art. 117 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha l'onere di provare la persistenza della condizione di irreperibilità, né di essersi attivato in via giudiziale per ottenere il pagamento delle spettanze, così, anche se sia mancata tale dichiarazione formale e l'assistito non sia, “di fatto”, reperibile, il giudice è tenuto a riconoscere quanto spettante al difensore, essendo ogni ulteriore attività vanificata a monte dall'impossibilità di rintracciare l'interessato”.
Pagina | - 5 - 4 Si vedano gli atti allegati dall'attore alla domanda.
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