Sentenza 4 maggio 2026
Decreto presidenziale 6 maggio 2026
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03580/2026REG.PROV.COLL.
N. 03711/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 3711 del 2026, proposto da
RI DI, rappresentato e difeso dagli avvocati RI Roccaforte e Francesco Romano Zilli, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
contro
Comune di Prato, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Tognini e Stefania Logli, con domicilio digitale come da PEC Registri di giustizia;
Prefettura di Prato e Commissione Elettorale di Prato, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , non costituite in giudizio;
nei confronti
AT TT, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Seconda) n. 869/2026, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 7 maggio 2026 il Cons. VA Perotti e udito per le parti l’avvocato Francesco Romano Zilli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e RI
Sono state indette le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Prato per il 24 ed il 25 maggio 2026.
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, la Commissione Elettorale Circondariale di Prato escludeva dalla competizione elettorale la lista denominata “Popolo della Famiglia”, collegata alla candidatura del sig. RI DI alla carica di Sindaco.
In ispecie, avendo il Comune in questione una popolazione legale di 195.213 abitanti, come risultanti dal censimento svolto nell’anno 2021, al fine dell’ammissione alla competizione elettorale locale la dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al Consiglio comunale e della collegata candidatura alla carica di Sindaco deve essere assistita da almeno 350 sottoscrizioni di elettori, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) della l. 25 marzo 1993, n. 81.
La lista in parola aveva prodotto 463 sottoscrizioni a proprio sostegno (449 rese il 12 aprile 2026 nel comune di Riolo Terme in provincia di Ravenna ed ivi autenticate), delle quali 371 riconducibili a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Prato.
All’esito dell’esame delle predette 449 sottoscrizioni, con verbale n. 41 del 26 aprile 2026 la Commissione Elettorale Circondariale di Prato ricusava la lista e la candidatura del sig. DI, in quanto: - 69 di esse, delle quali 49 di elettori del Comune di Prato, erano riferite a persone identificate con documenti di identità scaduti; - altre 2 di esse sarebbero riconducibili a persone decedute e contenute nel modulo denominato “ atto separato 25 ”, contenente altre 25 sottoscrizioni delle quali 15 riconducibili a elettori pratesi, da ritenersi nulle.
A seguito di ulteriori accertamenti svolti dalla predetta Commissione Elettorale Circondariale, due cittadini pratesi figuranti tra i sottoscrittori della lista avrebbero inoltre negato di avere reso la detta sottoscrizione.
La Commissione sottraeva quindi dal numero di 370 sottoscrizioni presentate 12 sottoscrizioni doppie, le 15 sottoscrizioni nulle contenute nell’atto separato, le 49 sottoscrizioni con documento di identità non valido e le 2 disconosciute dagli apparenti sottoscrittori, per l’effetto attribuendo alla lista “Popolo della famiglia” sole 293 sottoscrizioni valide, in numero inferiore al minimo legislativamente previsto per l’ammissione alla competizione elettorale.
Tale provvedimento veniva impugnato dal sig. DI con ricorso al Tribunale amministrativo della Toscana, deducendo a sostegno del gravame che:
- le 12 sottoscrizioni doppie sarebbero state raccolte il 12 aprile 2026, prima che le altre liste avessero completato le candidature, di talché non dovevano essere defalcate;
- le sottoscrizioni ritenute invalide per scadenza del documento del sottoscrittore avrebbero dovuto essere computate poiché la condizione di elettore degli interessati risulta comprovata dal certificato elettorale;
- sarebbe poi priva di fondamento la circostanza della presentazione di due sottoscrizioni di persone decedute.
- l’operato della Commissione sarebbe stato contrastante con il principio di massima partecipazione alle competizioni elettorali.
La Commissione Elettorale Circondariale di Prato si costituiva in giudizio.
Con sentenza 4 maggio 2026, n. 869, il giudice adito respingeva il gravame.
Avverso tale decisione il sig. DI RI interponeva appello, affidato ai seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione del principio di favor partecipationis.
2) Erroneità della sentenza in ordine alla rilevanza del documento di identità scaduto.
3) Travisamento dei fatti e difetto di istruttoria.
4) Violazione del diritto di difesa per mancata notifica.
5) Violazione delle norme sul procedimento amministrativo.
6) Contraddittorietà e illogicità della motivazione.
Va prioritariamente esaminato il secondo motivo di appello, concernente – come lo stesso appellante evidenzia – “ il fulcro della decisione impugnata ”, che “ risiede nell’assunto secondo cui la presenza di documenti di identità scaduti impedirebbe di ritenere valide le sottoscrizioni, in quanto non garantirebbe la certezza dell’identificazione del sottoscrittore ”.
Deduce al riguardo l’appellante che la qualità di elettore dei sottoscrittori era attestata dal certificato elettorale, documento avente natura pubblica ed idoneo a dimostrare in modo certo l’iscrizione nelle liste elettorali del Comune. In secondo luogo, l’autenticazione della firma era stata effettuata da un pubblico ufficiale, il quale aveva attestato l’identità del sottoscrittore al momento della sottoscrizione.
Ne conseguirebbe che la funzione del documento di identità non è quella di costituire l’unico elemento identificativo, bensì di concorrere a un sistema complessivo di garanzie già soddisfatto dalla certificazione elettorale e dall’autenticazione. La scadenza del documento, pertanto, non inciderebbe sulla riconducibilità della sottoscrizione al soggetto che l’ha apposta, né potrebbe essere elevata a causa automatica di invalidità.
Il motivo non può essere accolto.
E’ incontestato in atti che 69 sottoscrizioni, delle quali 49 elettori di Prato, fossero riferite a persone identificate grazie a documenti di identità scaduti.
Rileva correttamente al riguardo il primo giudice come non fosse oggetto del contendere la condizione (o meno) di elettore pratese in capo ai nominativi risultanti dalle sottoscrizioni in questione, bensì la validità delle sottoscrizioni di lista, per la quale non è appunto sufficiente tale presupposto, ma è altresì necessario che “ ognuna di esse sia collegabile con certezza alla persona fisica elettore (apparentemente) sottoscrittore ”.
Questa certezza può essere assicurata solo dall’esibizione di un documento di identità in corso di validità da parte del sottoscrittore, salva l’eccezionale possibilità per il pubblico ufficiale certificatore di attestare comunque – con contestuale ed espressa dichiarazione aggiuntiva, ossia dopo aver dato atto dell’intervenuta scadenza del titolo pubblico di riconoscimento – la propria personale conoscenza del sottoscrittore o, previa autocertificazione dell’interessato che i dati riportati sul predetto documento non hanno subito modifiche successivamente alla data della sua scadenza (art. 45, comma 3 d.P.R. n. 445 del 2000: “ Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio ”).
Non risulta però che tali integrazioni certificative siano state adottate, nel caso di specie.
Deve pertanto convenirsi che non era possibile avere certezza che quel tale elettore abbia realmente sottoscritto la presentazione della lista: la previsione di un numero minimo di sottoscrizioni delle liste che intendono partecipare alla competizione elettorale è assicurare che questa si svolga tra liste concorrenti (e relativi candidati sindaci collegati) che abbiano un minimo radicamento nel corpo elettorale, onde evitare che il relativo procedimento sia appesantito dalla partecipazione di liste estranee al contesto sociale locale.
A tal fine è necessario garantire certezza a ciascuna sottoscrizione, indispensabile – come si legge nella sentenza impugnata – “ a garantire il raggiungimento dello scopo delle norme che impongono che la presentazione delle liste e delle relative candidature a sindaco siano assistite da un numero minimo di sottoscrizioni da parte di elettori, variabile in base alla popolazione del Comune interessato dalla competizione elettorale ”.
Il numero di elettori del Comune di Prato che hanno sottoscritto la lista in parola, come risultante dal verbale della Commissione (dato non contestato) è pari a 370: sottraendo a questo numero i 49 elettori pratesi identificati tramite documento di identità scaduto, le sottoscrizioni valide rimangono 322, ossia inferiori al numero minimo di legge per poter partecipare alla competizione elettorale.
Neppure è persuasiva la censura secondo cui l’assenza di una formale contestazione e la mancata messa a disposizione degli atti avrebbero impedito all’appellante di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, determinando una evidente violazione del principio del contraddittorio, nel momento in cui – come evidenziato dal primo giudice – tale omissione non ha impedito al ricorrente di proporre il ricorso e contestare la ricusazione.
Quanto, infine, alla (genericamente) dedotta violazione delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla l. n. 241 del 1990, va ribadito che detta legge è legge generale “sul procedimento amministrativo” e non “del procedimento amministrativo”, di talché non trova applicazione allorquando il procedimento è regolato da speciali norme di settore, come nel caso di specie; inoltre, è la stessa peculiare tempistica del procedimento elettorale a rendere incompatibile l’applicazione della norma in questione (in termini, Cons. Stato, III, 9 maggio 2019, n. 3027; V, 25 novembre 2010, n. 8239). Nulla viene poi specificamente dedotto in ordine alle presunte violazioni degli artt. 32 e 33 del d.P.R. n. 570 del 1960.
In ragione del carattere assorbente (sulle ulteriori censure dell’appellante) dei rilievi che precedono va disposta la reiezione dell’appello.
Le spese di lite possono comunque essere compensate tra le parti, in ragione della particolarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
VA Perotti, Consigliere, Estensore
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| VA Perotti | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO