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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 04/12/2025, n. 1355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1355 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 989/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 2/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 989/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. IANDOLO ARGENTINA, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. LEGGIERO FABIO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: differenze retributive/mansioni superiori dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda ha ad oggetto il riconoscimento in favore del ricorrente del trattamento economico spettante a titolo di retribuzione per aver svolto, dal 6/12/2014 al 31/05/2016, mansioni superiori (categoria quadro) rispetto a quelle di inquadramento (II livello con
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro qualifica di impiegato) del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, con conseguente condanna del al pagamento dei correlativi importi quantificati in complessivi € 20.042,02 CP_1
a titolo di differenze retributive di cui € 3.131,01 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Escussi i testi, lette le note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
****
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
3. Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è stato assunto dalla società
[...] in data 6.12.2014 con contratto a tempo determinato sino al 31.05.2016, che è CP_1 stato inquadrato al II livello del C.C.N.L. Turismo Pubblici Esercizi, con mansioni di impiegato (cfr. doc. n. 1 all.to al fasc.lo ric.te e doc. 4 all.to al fasc.lo res.te).
Il ricorrente, al contrario, assume di aver svolto, per l'intero arco temporale indicato, mansioni superiori di direttore di albergo inquadrabili nella superiore categoria dei “Quadri
A” del C.C.N.L. di categoria, versato in atti.
Il ricorrente ha infatti dedotto:
- di essere stato il responsabile dell'organizzazione, della gestione e del coordinamento della struttura, dei servizi e del personale;
- di aver monitorato tutta l'attività dell'impresa alberghiera occupandosi dell'elaborazione delle strategie aziendali, delle politiche finanziarie, di gestione e di marketing nonché dei piani di sviluppo commerciali dell'azienda;
- di aver provveduto agli adempimenti burocratici che la struttura imponeva, pianificando e verificando budget e risultati economici raggiunti;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro - di essersi occupato della gestione delle risorse umane e di rappresentare il punto di riferimento per tutto il personale.
4. Ciò posto , in via preliminare, si osserva che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico finalizzato all'accertamento del superiore inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa secondo uno schema trifasico e cioè in tre fasi successive consistenti “nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda “ (ex plurimis, Cass. sez. lav. n.
37331/2022; Cass. sez. lav., ord. n. 8158/2020; Cass. sez. lav., n. 9414/2018; Cass. sez. lav.,
n. 16573/2018; Cass. sez. lav., n. 11017/2016)
Qualora il petitum riguardi l'accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato nella declaratoria contrattuale superiore e quindi il giudice debba compiere l'iter motivazionale suddetto, è necessario che vengano allegate e provate le circostanze che consentano a quest'ultimo di verificare le modalità di svolgimento in concreto della prestazione lavorativa, prima di passare alla fase successiva, ossia all'individuazione delle qualifiche e dei livelli previsti dal Ccnl e al confronto tra questi ultimi e le mansioni effettivamente espletate dal lavoratore.
E come da giurisprudenza costante, incombe “sul lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103 c.c.
[…] l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato”
(ex multis Cass. sez. lav., n.1814/2013).
5. Ciò premesso, ai fini del giudizio richiesto è quindi necessario procedere alla verifica in concreto delle mansioni svolte dal ricorrente, onde accertarne la correlativa sussumibilità nella declaratoria contrattuale relativa alla categoria dei Quadri A livello di inquadramento professionale del C.C.L.N. invocato (in atti) che, all'art. 46, vi comprende “i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda” ovvero “direttore” (cfr. art. 191 CCNL).
Al II livello del citato CCNL sono invece ricomprese “I lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzione di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale” a titolo esemplificativo “capo ricevimento, coordinatore del centro prenotazioni” (cfr. art. 191
CCNL).
6. Tanto premesso, e passando al caso in esame, è necessario procedere in primis all'accertamento di fatto delle mansioni effettivamente e concretamente espletate dal ricorrente.
Orbene, si osserva che dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dal tenore delle dichiarazioni testimoniali assunte – tutte precise univoche e concordanti, nonché dalla documentazione allegata agli atti -, risulta positivamente acquisita la circostanza dell'avvenuto effettivo espletamento, da parte del ricorrente, delle mansioni superiori rivendicate di direttore di albergo.
6.1 In particolare, i due testi escussi di parte ricorrente Testimone_1 Tes_2
(il primo dipendente della convenuta con mansioni di receptionist, il secondo titolare
[...] di impresa che organizzava eventi presso il hanno reso dichiarazioni univoche, CP_1 precise e concordanti avendo riferito che:
“Il ricorrente, il Sig. era il nostro direttore, perlomeno ci è stato presentato come Pt_1 direttore dalla società e noi addetti alla reception ci confrontavamo con lui quotidianamente, in quanto l'ufficio della direzione era adiacente la reception;
per tutte le necessità di cui avevamo bisogno ci rivolgevamo al ricorrente. A titolo esemplificativo, nel caso in cui ci fossero state nuove aziende interessate ad una convenzione con l'hotel, ci rivolgevamo al ricorrente per decidere le tariffe da applicare. (…) in relazione a tali richieste noi receptionisti, per stabilire delle tariffe convenzionate con tali società, ci rivolgevamo al sig.
Pt_1
Il sig. era l'amministratore delegato di “Via Vintirus” e di tutta la società. CP_2
era colui il quale ci portava le buste paga, era il commercialista. CP_3
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Il sig. si occupava anche dei rapporti con i fornitori;
a titolo esemplificativo, era il Pt_1 sig. che effettuava gli ordini necessari. Non so dire con esattezza se egli curasse Pt_1 anche tutta la fase relativa alla decisione dei prezzi delle merci e dei beni ordinati.
Generalmente l'attività contrattuale con i fornitori è di pertinenza del direttore, riferisco ciò in base alla mia esperienza lavorativa”.
“Il sig. definiva i prezzi dei soggiorni. Pt_1
Quando il ricorrente ha iniziato a lavorare presso il modificò le tariffe base CP_1 dei soggiorni, in quanto queste erano molto basse, e posso affermare che, grazie all'intervento del sig. il raggiunse risultati importanti. Pt_1 CP_1
Il ricorrente si occupava anche della gestione del business relativo all'affitto delle 3 sale conferenze del che venivano prevalentemente affittate da aziende. CP_1
Il sig. provvedeva, inoltre, a redigere le previsioni dell'incasso; posso riferire ciò in Pt_1 quanto la direzione era attaccata alla reception;
quindi, eravamo messi al corrente dell'attività svolta dal ricorrente.
Oltre al sig. non c'era un'altra persona che svolgesse tale attività. Pt_1
Se c'era qualche “seccatura” tutti si rivolgevano al sig. in quanto Direttore. Pt_1
Le figure che si relazionavano al sig. erano il sig. , che si riferiva a lui come Pt_1 CP_3 direttore.
Probabilmente tra l'amministratore delegato e il sig. intercorrevano rapporti Pt_1 quotidiani.
Il sig. in qualità di direttore, curava tutta l'organizzazione del personale e della Pt_1 gestione della clientela, nonché si occupava dell'approntamento di tutto quanto fosse necessario al cliente per garantirgli un soggiorno ottimale presso la nostra struttura.
Anche la fissazione delle tariffe era un'attività di competenza del ricorrente.
Il sig. gestiva e coordinava tutti i servizi dell'albergo: servizio aree meeting, rapporti Pt_1 con i fornitori per il cibo, per il materiale necessario al personale addetto alla pulizia etc…
Da un punto di vista organizzativo era il sig. che gestiva tutti i servizi dell'hotel”. Pt_1
“Le assunzioni erano gestite dal ricorrente, ricordo in particolare che una mia collega fu assunta previo colloquio con il Sig. Pt_1
Era sempre il ricorrente a supervisionare che le nostre mansioni fossero svolte adeguatamente;
era lui che dettava gli standard del servizio alberghiero” (cfr dichiarazione testimoniale resa dal teste . Testimone_1
e che:
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro “Gli eventi che organizzavo presso il Garden duravano due giorni la domenica e il lunedì; per l'organizzazione di tali eventi il referente dell'albergo era il Sig. nel periodo in Pt_1 cui lui c'era e il sig. stabiliva i costi del pernottamento di persone e affitto della sala, Pt_1 nonche della disponibilità della sala stessa.
Per tali attività mi sono sempre interfacciato o con chi era addetto alla reception oppure con il direttore d'albergo che per il periodo in esame era il sig. non ho mai conosciuto Pt_1 il proprietario dell'albergo.
Insieme stabilivamo come procedere in relazione alle mie esigenze, ossia eventuali interventi strutturali per la sala, nonché i servizi necessari per la buona riuscita degli eventi.
Spesso accadeva che il sabato io facessi il sopralluogo presso l'albergo insieme al sig. per verificare che tutto ciò che avevamo programmato fosse effettivamente pronto e Pt_1 allestito. In queste occasioni mi è capitato di vedere il ricorrente che sulla base di quanto da noi stabilito desse indicazioni ai vari dipendenti dell'albergo su ciò che dovevano fare per
l'evento”.
“Preciso che quando mi interfacciavo con il Sig. per l'organizzazione degli eventi Pt_1 di cui ho riferito era quest'ultimo che stabiliva in autonomia i prezzi. Egli aveva potere decisionale sulla determinazione dei prezzi, sia sul pernottamento che sull'affitto della sala, non ha mai dovuto chiedere l'approvazione da parte dell'amministratore unico dell'albergo per l'approvazione degli accordi commerciali intrapresi con me. (…)
Per me il sig. era il direttore dell'albergo; infatti, a supporto di ciò ricordo che erano Pt_1 le stesse addette alla reception che lo definivano in questo modo. Per esempio, quando vi erano i miei eventi presso l'albergo, quando c'era bisogno di prenotare stanze ulteriori o comunque per qualsiasi situazione eccezionale che si verificava per i miei eventi (per esempio occupare i bagni delle donne e quindi renderli non accessibili agli ospoti dell'albergo perché riservati all'evento) le addette alla reception rispondevano che dovevano chiedere al direttore, ovvero il Sig. (cfr. dichiarazione testimoniale resa Pt_1 dal teste ). Tes_2
6.2 Di contro, i testimoni di parte resistente hanno reso dichiarazioni generiche, inerenti fatti appresi de relato, ovvero da considerarsi non attendibili, in particolare:
- il primo teste di parte resistente, responsabile delle manutenzioni Testimone_3 dal 2015 al 2024, ha reso dichiarazioni alquanto generiche basandosi su una frequentazione sporadica ed imprecisata dei locali di lavoro dell'istante, e riferendo di fatti di cui è venuto a
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro conoscenza solo indirettamente (cfr. dichiarazione testimoniale resa all'udienza del
09.01.2025);
- la seconda teste di parte resistente, , attualmente dipendente della Testimone_4 convenuta, assente per maternità dal giugno 2015, ha reso dichiarazioni contraddittorie (es.
“ si occupava di coordinare e supervisionare la reception e i soggetti a questa Pt_1 addetti” (…)“ Non posso riferire con precisione sulle specifiche mansioni svolte dal ricorrente in quanto io, come addetta al bar, entro in albergo, timbro e mi reco nella zona che si trova in un'alta diversa da quella dove lavora il ricorrente) pertanto non attendibili
(cfr. dichiarazione testimoniale resa all'udienza del 22.05.2025);.
6.3 Quanto alla documentazione allegata, è appena il caso di rilevare che il ricorrente a sostegno della propria domanda ha prodotto la copia di alcune e-mail di lavoro, corrispondenza, relazioni di lavoro, progetti formativi ecc., (cfr. doc. 3), la cui conformità agli originali è stata contestata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 2712 c.c.
Come noto, ai sensi dell'art. 2712 c.c., “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Con orientamento costante la Suprema Corte, al riguardo, afferma che “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art.2712 c.c., il disconoscimento idoneo
a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (ex multis Cass., n. 12794/2021).
Pertanto, la contestazione delle riproduzioni non può limitarsi a formule di stile, clausole generiche o ad un “mero disconoscimento”, ma deve fondarsi su elementi e dati chiari, circostanziati ed espliciti provenienti dalla controparte, in mancanza dei quali dette riproduzioni fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate.
Nel caso di specie, il disconoscimento da parte della società resistente è stato manifestato con espressioni vaghe e generiche, riguardanti la 'non conformità all'originale' senza alcuna allegazione di ulteriori circostanze idonee a riscontrare l'effettiva diversità dei documenti prodotti rispetto a quelli originali e senza fornire nessun altro elemento che attesti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Pertanto, il generico disconoscimento avanzato dalla società non inficia l'efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche allegate al doc. 3 del ricorso.
L'esame dell'ampia documentazione così allegata (composta da ben 58 pagine) convince ulteriormente che le mansioni ricoperte dal ricorrente all'interno del fossero CP_1 inequivocabilmente quelle di Direttore di Albergo.
7. Ebbene, in esito alle risultanze istruttorie non si pone dubbio che le mansioni disimpegnate dal ricorrente nel periodo dal 2014 al 2016 non possano ritenersi ascrivibili a quelle di un semplice capo ricevimento/coordinatore del centro prenotazioni, risultando invero dimostrato che avesse autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali nella scelta delle tariffe da applicare alle stanze e alle sale conferenze, oltre che nella gestione, nel coordinamento e nel controllo del personale, del rapporto con i fornitori e della clientela.
7.1 Tanto appare sufficiente, avuto riguardo alla classificazione del personale come sopra riportata, per riconoscere in capo al ricorrente, il diritto ad ottenere le differenze retributive dirette (retribuzione tabellare mensile) e indirette (di 13° e di 14° mensilità), in relazione anche all'effettivo orario di lavoro svolto, oltre al Tfr in ragione della effettiva qualifica rivestita (categoria Quadro A) rispetto a quella di inquadramento (II livello).
Il ricorrente ha, dunque, fornito la prova della fonte dell'obbligazione ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, diversamente, la società convenuta non ha fornito come era suo onere, la prova dell'adempimento dell'obbligazione (cfr. ex multis, Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
8. Tanto osservato, quanto ai conteggi depositati in data 7.10.2025, da ultimo elaborati dalla parte ricorrente secondo le indicazioni contenute nel verbale del 22.05.2025, i relativi calcoli appaiono congrui, tenuto conto dei minimi contrattuali previsti dal c.c.n.l. di categoria in relazione alla categoria “Quadro A” e avuto riguardo alle buste paga allegate in atti.
Occorre poi evidenziare che i suddetti nuovi conteggi non risultano contestati dalla parte convenuta che nemmeno ha depositato le note conclusionali né quelle a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'odierna udienza.
Ne discende che parte ricorrente ha diritto a percepire la complessiva somma di € 19.136,77
(di cui € 3.113,67 a titolo di TFR) e, per l'effetto, la parte convenuta deve essere condannata a corrispondere in suo favore il correlativo importo, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150, disp. att., c.p.c.,
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal giorno di maturazione del credito (nel caso in questione dalle singole scadenze mensili per le differenze retributive, da quella annuale per la tredicesima e per la quattordicesima, dalla cessazione del rapporto per il Tfr) la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi sino al soddisfo.
9. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del 2022 in relazione alla natura ed al valore della causa (€ 5.200,00/€ 26.000,00) e con applicazione dei valori tariffari medi.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta - in persona del legale rappresentate pro tempore- al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di € 19.136,77 per i titoli di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte via via rivalutata dalle singole scadenze, la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi sino al soddisfo;
2) condanna la società in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_4
- a rifondere in favore del ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi €5.388,00 oltre spese generali nella misura del 15% oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv.ta Argentina Iandolo .
Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 2/12/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 989/2022 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. IANDOLO ARGENTINA, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata Controparte_1
e difesa dall'Avv. LEGGIERO FABIO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: differenze retributive/mansioni superiori dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda ha ad oggetto il riconoscimento in favore del ricorrente del trattamento economico spettante a titolo di retribuzione per aver svolto, dal 6/12/2014 al 31/05/2016, mansioni superiori (categoria quadro) rispetto a quelle di inquadramento (II livello con
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro qualifica di impiegato) del CCNL Turismo e Pubblici Esercizi, con conseguente condanna del al pagamento dei correlativi importi quantificati in complessivi € 20.042,02 CP_1
a titolo di differenze retributive di cui € 3.131,01 a titolo di Trattamento di Fine Rapporto, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva in giudizio la convenuta, contestando quanto dedotto dal ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Escussi i testi, lette le note di trattazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
****
1. La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.
2. Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
3. Dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente è stato assunto dalla società
[...] in data 6.12.2014 con contratto a tempo determinato sino al 31.05.2016, che è CP_1 stato inquadrato al II livello del C.C.N.L. Turismo Pubblici Esercizi, con mansioni di impiegato (cfr. doc. n. 1 all.to al fasc.lo ric.te e doc. 4 all.to al fasc.lo res.te).
Il ricorrente, al contrario, assume di aver svolto, per l'intero arco temporale indicato, mansioni superiori di direttore di albergo inquadrabili nella superiore categoria dei “Quadri
A” del C.C.N.L. di categoria, versato in atti.
Il ricorrente ha infatti dedotto:
- di essere stato il responsabile dell'organizzazione, della gestione e del coordinamento della struttura, dei servizi e del personale;
- di aver monitorato tutta l'attività dell'impresa alberghiera occupandosi dell'elaborazione delle strategie aziendali, delle politiche finanziarie, di gestione e di marketing nonché dei piani di sviluppo commerciali dell'azienda;
- di aver provveduto agli adempimenti burocratici che la struttura imponeva, pianificando e verificando budget e risultati economici raggiunti;
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro - di essersi occupato della gestione delle risorse umane e di rappresentare il punto di riferimento per tutto il personale.
4. Ciò posto , in via preliminare, si osserva che secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, il procedimento logico-giuridico finalizzato all'accertamento del superiore inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa secondo uno schema trifasico e cioè in tre fasi successive consistenti “nell'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda “ (ex plurimis, Cass. sez. lav. n.
37331/2022; Cass. sez. lav., ord. n. 8158/2020; Cass. sez. lav., n. 9414/2018; Cass. sez. lav.,
n. 16573/2018; Cass. sez. lav., n. 11017/2016)
Qualora il petitum riguardi l'accertamento del diritto del lavoratore ad essere inquadrato nella declaratoria contrattuale superiore e quindi il giudice debba compiere l'iter motivazionale suddetto, è necessario che vengano allegate e provate le circostanze che consentano a quest'ultimo di verificare le modalità di svolgimento in concreto della prestazione lavorativa, prima di passare alla fase successiva, ossia all'individuazione delle qualifiche e dei livelli previsti dal Ccnl e al confronto tra questi ultimi e le mansioni effettivamente espletate dal lavoratore.
E come da giurisprudenza costante, incombe “sul lavoratore che agisca in giudizio per ottenere il riconoscimento del diritto alla cosiddetta promozione automatica ex art. 2103 c.c.
[…] l'onere di allegare e provare gli elementi posti a fondamento della domanda, cioè di aver svolto, in via continuativa e prevalente, per il periodo previsto dalle norme collettive o dallo stesso art. 2103 c.c., mansioni riconducibili al superiore inquadramento rivendicato”
(ex multis Cass. sez. lav., n.1814/2013).
5. Ciò premesso, ai fini del giudizio richiesto è quindi necessario procedere alla verifica in concreto delle mansioni svolte dal ricorrente, onde accertarne la correlativa sussumibilità nella declaratoria contrattuale relativa alla categoria dei Quadri A livello di inquadramento professionale del C.C.L.N. invocato (in atti) che, all'art. 46, vi comprende “i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell'azienda e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante importanza ai fini dello sviluppo
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata in condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione il coordinamento ed il controllo dei diversi settori e servizi dell'azienda” ovvero “direttore” (cfr. art. 191 CCNL).
Al II livello del citato CCNL sono invece ricomprese “I lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzione di coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare competenza professionale” a titolo esemplificativo “capo ricevimento, coordinatore del centro prenotazioni” (cfr. art. 191
CCNL).
6. Tanto premesso, e passando al caso in esame, è necessario procedere in primis all'accertamento di fatto delle mansioni effettivamente e concretamente espletate dal ricorrente.
Orbene, si osserva che dalle risultanze istruttorie e, in particolare, dal tenore delle dichiarazioni testimoniali assunte – tutte precise univoche e concordanti, nonché dalla documentazione allegata agli atti -, risulta positivamente acquisita la circostanza dell'avvenuto effettivo espletamento, da parte del ricorrente, delle mansioni superiori rivendicate di direttore di albergo.
6.1 In particolare, i due testi escussi di parte ricorrente Testimone_1 Tes_2
(il primo dipendente della convenuta con mansioni di receptionist, il secondo titolare
[...] di impresa che organizzava eventi presso il hanno reso dichiarazioni univoche, CP_1 precise e concordanti avendo riferito che:
“Il ricorrente, il Sig. era il nostro direttore, perlomeno ci è stato presentato come Pt_1 direttore dalla società e noi addetti alla reception ci confrontavamo con lui quotidianamente, in quanto l'ufficio della direzione era adiacente la reception;
per tutte le necessità di cui avevamo bisogno ci rivolgevamo al ricorrente. A titolo esemplificativo, nel caso in cui ci fossero state nuove aziende interessate ad una convenzione con l'hotel, ci rivolgevamo al ricorrente per decidere le tariffe da applicare. (…) in relazione a tali richieste noi receptionisti, per stabilire delle tariffe convenzionate con tali società, ci rivolgevamo al sig.
Pt_1
Il sig. era l'amministratore delegato di “Via Vintirus” e di tutta la società. CP_2
era colui il quale ci portava le buste paga, era il commercialista. CP_3
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Il sig. si occupava anche dei rapporti con i fornitori;
a titolo esemplificativo, era il Pt_1 sig. che effettuava gli ordini necessari. Non so dire con esattezza se egli curasse Pt_1 anche tutta la fase relativa alla decisione dei prezzi delle merci e dei beni ordinati.
Generalmente l'attività contrattuale con i fornitori è di pertinenza del direttore, riferisco ciò in base alla mia esperienza lavorativa”.
“Il sig. definiva i prezzi dei soggiorni. Pt_1
Quando il ricorrente ha iniziato a lavorare presso il modificò le tariffe base CP_1 dei soggiorni, in quanto queste erano molto basse, e posso affermare che, grazie all'intervento del sig. il raggiunse risultati importanti. Pt_1 CP_1
Il ricorrente si occupava anche della gestione del business relativo all'affitto delle 3 sale conferenze del che venivano prevalentemente affittate da aziende. CP_1
Il sig. provvedeva, inoltre, a redigere le previsioni dell'incasso; posso riferire ciò in Pt_1 quanto la direzione era attaccata alla reception;
quindi, eravamo messi al corrente dell'attività svolta dal ricorrente.
Oltre al sig. non c'era un'altra persona che svolgesse tale attività. Pt_1
Se c'era qualche “seccatura” tutti si rivolgevano al sig. in quanto Direttore. Pt_1
Le figure che si relazionavano al sig. erano il sig. , che si riferiva a lui come Pt_1 CP_3 direttore.
Probabilmente tra l'amministratore delegato e il sig. intercorrevano rapporti Pt_1 quotidiani.
Il sig. in qualità di direttore, curava tutta l'organizzazione del personale e della Pt_1 gestione della clientela, nonché si occupava dell'approntamento di tutto quanto fosse necessario al cliente per garantirgli un soggiorno ottimale presso la nostra struttura.
Anche la fissazione delle tariffe era un'attività di competenza del ricorrente.
Il sig. gestiva e coordinava tutti i servizi dell'albergo: servizio aree meeting, rapporti Pt_1 con i fornitori per il cibo, per il materiale necessario al personale addetto alla pulizia etc…
Da un punto di vista organizzativo era il sig. che gestiva tutti i servizi dell'hotel”. Pt_1
“Le assunzioni erano gestite dal ricorrente, ricordo in particolare che una mia collega fu assunta previo colloquio con il Sig. Pt_1
Era sempre il ricorrente a supervisionare che le nostre mansioni fossero svolte adeguatamente;
era lui che dettava gli standard del servizio alberghiero” (cfr dichiarazione testimoniale resa dal teste . Testimone_1
e che:
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro “Gli eventi che organizzavo presso il Garden duravano due giorni la domenica e il lunedì; per l'organizzazione di tali eventi il referente dell'albergo era il Sig. nel periodo in Pt_1 cui lui c'era e il sig. stabiliva i costi del pernottamento di persone e affitto della sala, Pt_1 nonche della disponibilità della sala stessa.
Per tali attività mi sono sempre interfacciato o con chi era addetto alla reception oppure con il direttore d'albergo che per il periodo in esame era il sig. non ho mai conosciuto Pt_1 il proprietario dell'albergo.
Insieme stabilivamo come procedere in relazione alle mie esigenze, ossia eventuali interventi strutturali per la sala, nonché i servizi necessari per la buona riuscita degli eventi.
Spesso accadeva che il sabato io facessi il sopralluogo presso l'albergo insieme al sig. per verificare che tutto ciò che avevamo programmato fosse effettivamente pronto e Pt_1 allestito. In queste occasioni mi è capitato di vedere il ricorrente che sulla base di quanto da noi stabilito desse indicazioni ai vari dipendenti dell'albergo su ciò che dovevano fare per
l'evento”.
“Preciso che quando mi interfacciavo con il Sig. per l'organizzazione degli eventi Pt_1 di cui ho riferito era quest'ultimo che stabiliva in autonomia i prezzi. Egli aveva potere decisionale sulla determinazione dei prezzi, sia sul pernottamento che sull'affitto della sala, non ha mai dovuto chiedere l'approvazione da parte dell'amministratore unico dell'albergo per l'approvazione degli accordi commerciali intrapresi con me. (…)
Per me il sig. era il direttore dell'albergo; infatti, a supporto di ciò ricordo che erano Pt_1 le stesse addette alla reception che lo definivano in questo modo. Per esempio, quando vi erano i miei eventi presso l'albergo, quando c'era bisogno di prenotare stanze ulteriori o comunque per qualsiasi situazione eccezionale che si verificava per i miei eventi (per esempio occupare i bagni delle donne e quindi renderli non accessibili agli ospoti dell'albergo perché riservati all'evento) le addette alla reception rispondevano che dovevano chiedere al direttore, ovvero il Sig. (cfr. dichiarazione testimoniale resa Pt_1 dal teste ). Tes_2
6.2 Di contro, i testimoni di parte resistente hanno reso dichiarazioni generiche, inerenti fatti appresi de relato, ovvero da considerarsi non attendibili, in particolare:
- il primo teste di parte resistente, responsabile delle manutenzioni Testimone_3 dal 2015 al 2024, ha reso dichiarazioni alquanto generiche basandosi su una frequentazione sporadica ed imprecisata dei locali di lavoro dell'istante, e riferendo di fatti di cui è venuto a
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro conoscenza solo indirettamente (cfr. dichiarazione testimoniale resa all'udienza del
09.01.2025);
- la seconda teste di parte resistente, , attualmente dipendente della Testimone_4 convenuta, assente per maternità dal giugno 2015, ha reso dichiarazioni contraddittorie (es.
“ si occupava di coordinare e supervisionare la reception e i soggetti a questa Pt_1 addetti” (…)“ Non posso riferire con precisione sulle specifiche mansioni svolte dal ricorrente in quanto io, come addetta al bar, entro in albergo, timbro e mi reco nella zona che si trova in un'alta diversa da quella dove lavora il ricorrente) pertanto non attendibili
(cfr. dichiarazione testimoniale resa all'udienza del 22.05.2025);.
6.3 Quanto alla documentazione allegata, è appena il caso di rilevare che il ricorrente a sostegno della propria domanda ha prodotto la copia di alcune e-mail di lavoro, corrispondenza, relazioni di lavoro, progetti formativi ecc., (cfr. doc. 3), la cui conformità agli originali è stata contestata dalla società convenuta ai sensi dell'art. 2712 c.c.
Come noto, ai sensi dell'art. 2712 c.c., “le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Con orientamento costante la Suprema Corte, al riguardo, afferma che “in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art.2712 c.c., il disconoscimento idoneo
a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta” (ex multis Cass., n. 12794/2021).
Pertanto, la contestazione delle riproduzioni non può limitarsi a formule di stile, clausole generiche o ad un “mero disconoscimento”, ma deve fondarsi su elementi e dati chiari, circostanziati ed espliciti provenienti dalla controparte, in mancanza dei quali dette riproduzioni fanno piena prova dei fatti e delle cose rappresentate.
Nel caso di specie, il disconoscimento da parte della società resistente è stato manifestato con espressioni vaghe e generiche, riguardanti la 'non conformità all'originale' senza alcuna allegazione di ulteriori circostanze idonee a riscontrare l'effettiva diversità dei documenti prodotti rispetto a quelli originali e senza fornire nessun altro elemento che attesti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e quella riprodotta.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Pertanto, il generico disconoscimento avanzato dalla società non inficia l'efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche allegate al doc. 3 del ricorso.
L'esame dell'ampia documentazione così allegata (composta da ben 58 pagine) convince ulteriormente che le mansioni ricoperte dal ricorrente all'interno del fossero CP_1 inequivocabilmente quelle di Direttore di Albergo.
7. Ebbene, in esito alle risultanze istruttorie non si pone dubbio che le mansioni disimpegnate dal ricorrente nel periodo dal 2014 al 2016 non possano ritenersi ascrivibili a quelle di un semplice capo ricevimento/coordinatore del centro prenotazioni, risultando invero dimostrato che avesse autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali nella scelta delle tariffe da applicare alle stanze e alle sale conferenze, oltre che nella gestione, nel coordinamento e nel controllo del personale, del rapporto con i fornitori e della clientela.
7.1 Tanto appare sufficiente, avuto riguardo alla classificazione del personale come sopra riportata, per riconoscere in capo al ricorrente, il diritto ad ottenere le differenze retributive dirette (retribuzione tabellare mensile) e indirette (di 13° e di 14° mensilità), in relazione anche all'effettivo orario di lavoro svolto, oltre al Tfr in ragione della effettiva qualifica rivestita (categoria Quadro A) rispetto a quella di inquadramento (II livello).
Il ricorrente ha, dunque, fornito la prova della fonte dell'obbligazione ed il relativo termine di scadenza, allegando la circostanza dell'inadempimento della controparte, diversamente, la società convenuta non ha fornito come era suo onere, la prova dell'adempimento dell'obbligazione (cfr. ex multis, Sez. U, Sentenza n. 13533 del 30/10/2001).
8. Tanto osservato, quanto ai conteggi depositati in data 7.10.2025, da ultimo elaborati dalla parte ricorrente secondo le indicazioni contenute nel verbale del 22.05.2025, i relativi calcoli appaiono congrui, tenuto conto dei minimi contrattuali previsti dal c.c.n.l. di categoria in relazione alla categoria “Quadro A” e avuto riguardo alle buste paga allegate in atti.
Occorre poi evidenziare che i suddetti nuovi conteggi non risultano contestati dalla parte convenuta che nemmeno ha depositato le note conclusionali né quelle a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. per l'odierna udienza.
Ne discende che parte ricorrente ha diritto a percepire la complessiva somma di € 19.136,77
(di cui € 3.113,67 a titolo di TFR) e, per l'effetto, la parte convenuta deve essere condannata a corrispondere in suo favore il correlativo importo, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 429 c.p.c. e 150, disp. att., c.p.c.,
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro l'una agli indici ISTAT delle singole scadenze, gli altri sui ratei via via rivalutati, e ciò dal giorno di maturazione del credito (nel caso in questione dalle singole scadenze mensili per le differenze retributive, da quella annuale per la tredicesima e per la quattordicesima, dalla cessazione del rapporto per il Tfr) la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi sino al soddisfo.
9. Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, sulla base dei parametri del D.M. n. 147 del 2022 in relazione alla natura ed al valore della causa (€ 5.200,00/€ 26.000,00) e con applicazione dei valori tariffari medi.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta - in persona del legale rappresentate pro tempore- al pagamento in favore di parte ricorrente della somma complessiva di € 19.136,77 per i titoli di cui in motivazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla sorte via via rivalutata dalle singole scadenze, la rivalutazione sino ad oggi e gli interessi sino al soddisfo;
2) condanna la società in persona del legale rappresentate pro tempore Controparte_4
- a rifondere in favore del ricorrente le spese del giudizio che liquida in complessivi €5.388,00 oltre spese generali nella misura del 15% oltre Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv.ta Argentina Iandolo .
Latina, data del deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro