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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/11/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2861/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA MONTETTO III 55 Parte_1
82020 BASELICE, presso lo studio dell'avv. PETRUCCELLI MICHELE, che congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Girolamo la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato Controparte_1 in Benevento alla via Foschini presso la sede legale dell'ente rappresentato e difeso dall'avv. PASUT FRANCO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 07/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.7.25, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l innanzi al Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro e CP_2 della previdenza e assistenza obbligatorie, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito “accertare e dichiarare che la sig.ra ha il Parte_1
1 diritto, per la causale di cui in premessa, al ripristino del riconoscimento dell'invalidità civile con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'80%, al fine di poter beneficiare dell'esenzione dal ticket sanitario dalla data della sospensione sino ad eventuale nuova visita di revisione”.
A fondamento delle conclusioni di merito rassegnate, parte ricorrente ha dedotto che:
- in data 31/10/2024, le è stato riconfermato lo status di invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80% sulla base delle seguenti patologie: esiti di asportazione di meningioma endoventricolare dx, artrosi del rachide cervicale e lombare, tiroidite di hascimoto, sindrome ansiosa ( DOC. N. 1);
- che, con provvedimento datato 08/04/2025 l' ha comunicato che la CP_2
riconosciuta invalidità è stata sospesa per mancata presenza a visita di revisione ( DOC N. 02);
- che, il patronato di Benevento ha tempestivamente comunicato CP_3
all' che l'invito a visita di revisione non è mai pervenuto e inoltrava CP_2
istanza di riesame al fine di vedersi ripristinare la riconosciuta invalidità (
Doc. n. 3 );
- che, tale richiesta di riesame non ha avuto riscontro, lasciandola priva dei benefici dei diritti previdenziali e sanitari;
- che, non ha mai usufruito del riconosciuto assegno mensile di assistenza, avendo optato per l'assegno ordinario di invalidità , attualmente non più percepito. Ha invece utilizzato il riconoscimento dell'invalidità civile per ottenere l'esenzione dal ticket sulle prestazioni di laboratorio e di diagnostica per immagini, visite mediche specialistiche , esami e farmaci, come risulta dall'attestato di esenzione che si deposita ( Doc. n. 04); Parte
- che, in seguito alla sospensione del suddetto verbale sanitario, l' non ha più provveduto al rinnovo del diritto all'esenzione dal ticket, con la
2 conseguenza che l'istante dal 01/06/2025 si trova a dover sostenere il pagamento di ticket onerosi .
L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo in via preliminare CP_2
l'inammissibilità per mancanza di esperimento della fase amministrativa e nel merito la cessata materia del contendere precisando che a causa di un'anomalia informatica, la lettera di convocazione non è risultata inviata e, per lo stesso motivo, la pratica è stata archiviata in via definitiva, rendendo impossibile l'annullamento dell'assenza e la conseguente emissione di un nuovo invito, riservandosi di procedere appena possibile a nuova convocazione della ricorrente.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione dell' proprio per non essere il CP_2 presente giudizio finalizzato all'impugnativa degli esiti del verbale di visita di revisione a cui parte ricorrente non si è, in realtà, mai sottoposta.
In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per mancanza di esperimento della fase amministrativa.
Sul punto, è sufficiente rilevare che la domanda in questa sede formulata ha una causa petendi – oltre che un petitum – differenti da quelli previsti per le ipotesi di cui al rito disciplinato dal disposto di cui all'articolo 445bis cpc.
Ed, invero, la presente azione è finalizzata a contrastare, mediante pronuncia di accertamento, la legittimità di un provvedimento di sospensione e successiva revoca di una prestazione assistenziale di cui già godeva l'istante e non il rigetto di una domanda amministrativa quale assistibile né l'impugnazione del verbale della visita di revisione (mai avvenuta) sicché alcun ricorso ex art. 445 bis c.p.c. doveva precedere l'instaurazione del giudizio.
E' pacifico e documentale che le convocazioni dell' non siano pervenute alla CP_2 conoscenza della parte ricorrente tanto che l' ammettendo ciò chiedeva CP_2
dichiararsi cessata la materia del contendere essendo in procinto di chiamare a visita la ricorrente.
3 Alla data odierna, tuttavia, non risulta che l' abbia provveduto a tanto per CP_4 cui non può essere dichiara cessata la materia del contendere.
Pertanto, non essendo mai stato sottoposto il beneficiario a visita di revisione, né essendosi mai sottratto a detta visita (non avendo il ricorrente avuto conoscenza delle convocazioni), è illegittima la procedura che ha visto sospesa la prestazione dell'erogazione del beneficio assistenziale.
In ambito previdenziale, la mancata presentazione a visita medica di revisione dell'invalido civile a causa della errata notifica della convocazione da parte dell' effettuata ad un indirizzo diverso, non fa venir meno i requisiti di CP_2
legge per la sussistenza del diritto alle provvidenze. L'art. 3 ter del D.L. n. 850 del 1976, convertito in Legge n. 29/77 prevedeva che “Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. [..] “.
Ed ancora, l 'art. 3 co. 10, D.L. 173/88, convertito in Legge n. 291/88 dispone che “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
L'art.80 co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto
2008, n. 133, ha successivamente disposto che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la CP_2
4 sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se
l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita,
l provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della CP_2 sospensione medesima .”
Dalle norme citate si ricava pertanto che la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione.
Anche dal punto di vista procedurale, a seguito di una prima notifica negativa,
l' è tenuto ad ulteriori accertamenti al fine di individuare il Controparte_5 corretto indirizzo del destinatario della convocazione.
In tal senso, il Messaggio n. 2002 del 19 marzo 2015, dispone ulteriori CP_2 istruzioni operative in merito all'applicazione dell'art. 25, comma 6bis del D.L.
n. 90/2014, e precisamente al punto 6 disciplina i casi di visita non effettuata per mancata presentazione del cittadino in assenza di sue comunicazioni.
L' non ha dimostrato la regolare convocazione a visita di revisione. CP_2
Per tali ragioni il ricorso viene accolto.
Va rigettata l'istanza avanzata nelle note di trattazione scritta relativa alla condanna per lite temeraria.
In ordine alla richiesta della G. di condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., ai fini della valutazione della stessa, va ricordato che, secondo i Supremi Giudici 'In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per
5 l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere' (cfr. Cass., Sez. II, 1° ottobre 2003, n. 14583; Cass., Sez. I, 21 luglio
2000, n. 9579; Cass. Sez. 1 n. 3664 del 9.02.2017). In altre decisioni si afferma che: 'In materia di responsabilità processuale aggravata, condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in iure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa' (cfr. Cass. Sez. 3 n. 4136 del
21.02.2018).
Applicando i principi esposti al caso in esame, si ritiene che nessun elemento di prova è stato offerto a riscontro di un eventuale dolo nell'attività difensiva, espressa nel rispetto delle forme e delle cadenze processuali.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione della prestazione di invalidità civile adottato dall' e per l'effetto condanna CP_2
l' alla riattivazione della prestazione sospesa (riconoscimento dell'invalidità CP_2 civile con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'80%, al fine di poter beneficiare dell'esenzione dal ticket sanitario);
2) condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che CP_2
si liquidano in complessivi euro 1312,00 oltre c.u., oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 10/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
6 7
Il Giudice designato, dottoressa Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 2861/2025R. G. Aff. Cont. Lavoro
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA MONTETTO III 55 Parte_1
82020 BASELICE, presso lo studio dell'avv. PETRUCCELLI MICHELE, che congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Giovanni Girolamo la rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- parte ricorrente -
C O N T R O
elettivamente domiciliato Controparte_1 in Benevento alla via Foschini presso la sede legale dell'ente rappresentato e difeso dall'avv. PASUT FRANCO giusta delega in atti;
- parte resistente - all'esito della trattazione scritta del 07/11/2025 la causa veniva decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.7.25, parte ricorrente ha convenuto in giudizio l innanzi al Tribunale di Benevento in funzione di giudice del lavoro e CP_2 della previdenza e assistenza obbligatorie, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni di merito “accertare e dichiarare che la sig.ra ha il Parte_1
1 diritto, per la causale di cui in premessa, al ripristino del riconoscimento dell'invalidità civile con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'80%, al fine di poter beneficiare dell'esenzione dal ticket sanitario dalla data della sospensione sino ad eventuale nuova visita di revisione”.
A fondamento delle conclusioni di merito rassegnate, parte ricorrente ha dedotto che:
- in data 31/10/2024, le è stato riconfermato lo status di invalida civile con riduzione permanente della capacità lavorativa nella misura dell'80% sulla base delle seguenti patologie: esiti di asportazione di meningioma endoventricolare dx, artrosi del rachide cervicale e lombare, tiroidite di hascimoto, sindrome ansiosa ( DOC. N. 1);
- che, con provvedimento datato 08/04/2025 l' ha comunicato che la CP_2
riconosciuta invalidità è stata sospesa per mancata presenza a visita di revisione ( DOC N. 02);
- che, il patronato di Benevento ha tempestivamente comunicato CP_3
all' che l'invito a visita di revisione non è mai pervenuto e inoltrava CP_2
istanza di riesame al fine di vedersi ripristinare la riconosciuta invalidità (
Doc. n. 3 );
- che, tale richiesta di riesame non ha avuto riscontro, lasciandola priva dei benefici dei diritti previdenziali e sanitari;
- che, non ha mai usufruito del riconosciuto assegno mensile di assistenza, avendo optato per l'assegno ordinario di invalidità , attualmente non più percepito. Ha invece utilizzato il riconoscimento dell'invalidità civile per ottenere l'esenzione dal ticket sulle prestazioni di laboratorio e di diagnostica per immagini, visite mediche specialistiche , esami e farmaci, come risulta dall'attestato di esenzione che si deposita ( Doc. n. 04); Parte
- che, in seguito alla sospensione del suddetto verbale sanitario, l' non ha più provveduto al rinnovo del diritto all'esenzione dal ticket, con la
2 conseguenza che l'istante dal 01/06/2025 si trova a dover sostenere il pagamento di ticket onerosi .
L' si è ritualmente costituito in giudizio chiedendo in via preliminare CP_2
l'inammissibilità per mancanza di esperimento della fase amministrativa e nel merito la cessata materia del contendere precisando che a causa di un'anomalia informatica, la lettera di convocazione non è risultata inviata e, per lo stesso motivo, la pratica è stata archiviata in via definitiva, rendendo impossibile l'annullamento dell'assenza e la conseguente emissione di un nuovo invito, riservandosi di procedere appena possibile a nuova convocazione della ricorrente.
Va, in via preliminare, rigettata l'eccezione dell' proprio per non essere il CP_2 presente giudizio finalizzato all'impugnativa degli esiti del verbale di visita di revisione a cui parte ricorrente non si è, in realtà, mai sottoposta.
In via preliminare ha eccepito l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso per mancanza di esperimento della fase amministrativa.
Sul punto, è sufficiente rilevare che la domanda in questa sede formulata ha una causa petendi – oltre che un petitum – differenti da quelli previsti per le ipotesi di cui al rito disciplinato dal disposto di cui all'articolo 445bis cpc.
Ed, invero, la presente azione è finalizzata a contrastare, mediante pronuncia di accertamento, la legittimità di un provvedimento di sospensione e successiva revoca di una prestazione assistenziale di cui già godeva l'istante e non il rigetto di una domanda amministrativa quale assistibile né l'impugnazione del verbale della visita di revisione (mai avvenuta) sicché alcun ricorso ex art. 445 bis c.p.c. doveva precedere l'instaurazione del giudizio.
E' pacifico e documentale che le convocazioni dell' non siano pervenute alla CP_2 conoscenza della parte ricorrente tanto che l' ammettendo ciò chiedeva CP_2
dichiararsi cessata la materia del contendere essendo in procinto di chiamare a visita la ricorrente.
3 Alla data odierna, tuttavia, non risulta che l' abbia provveduto a tanto per CP_4 cui non può essere dichiara cessata la materia del contendere.
Pertanto, non essendo mai stato sottoposto il beneficiario a visita di revisione, né essendosi mai sottratto a detta visita (non avendo il ricorrente avuto conoscenza delle convocazioni), è illegittima la procedura che ha visto sospesa la prestazione dell'erogazione del beneficio assistenziale.
In ambito previdenziale, la mancata presentazione a visita medica di revisione dell'invalido civile a causa della errata notifica della convocazione da parte dell' effettuata ad un indirizzo diverso, non fa venir meno i requisiti di CP_2
legge per la sussistenza del diritto alle provvidenze. L'art. 3 ter del D.L. n. 850 del 1976, convertito in Legge n. 29/77 prevedeva che “Gli organi preposti alla concessione di benefici economici a favore dei ciechi civili, invalidi civili e sordomuti hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento dei benefici previsti, disponendo la eventuale revoca delle concessioni con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data del relativo provvedimento. [..] “.
Ed ancora, l 'art. 3 co. 10, D.L. 173/88, convertito in Legge n. 291/88 dispone che “Con decreto del Ministro del Tesoro sono stabiliti i criteri e le modalità per verificare la permanenza nel beneficiario del possesso dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, assegno o indennità previsti dalle leggi indicate nel comma 1 e per disporne la revoca in caso di insussistenza di tali requisiti, con decreto dello stesso Ministro, senza ripetizione delle somme precedentemente corrisposte”.
L'art.80 co. 3 D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto
2008, n. 133, ha successivamente disposto che “Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l' dispone la CP_2
4 sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se
l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita,
l provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della CP_2 sospensione medesima .”
Dalle norme citate si ricava pertanto che la mancata presentazione alla visita di revisione e l'assenza di giustificazioni, dalle quali la legge fa derivare la sospensione e quindi la revoca della prestazione, presuppongono entrambe la regolare notifica all'interessato della convocazione alla visita di revisione.
Anche dal punto di vista procedurale, a seguito di una prima notifica negativa,
l' è tenuto ad ulteriori accertamenti al fine di individuare il Controparte_5 corretto indirizzo del destinatario della convocazione.
In tal senso, il Messaggio n. 2002 del 19 marzo 2015, dispone ulteriori CP_2 istruzioni operative in merito all'applicazione dell'art. 25, comma 6bis del D.L.
n. 90/2014, e precisamente al punto 6 disciplina i casi di visita non effettuata per mancata presentazione del cittadino in assenza di sue comunicazioni.
L' non ha dimostrato la regolare convocazione a visita di revisione. CP_2
Per tali ragioni il ricorso viene accolto.
Va rigettata l'istanza avanzata nelle note di trattazione scritta relativa alla condanna per lite temeraria.
In ordine alla richiesta della G. di condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., ai fini della valutazione della stessa, va ricordato che, secondo i Supremi Giudici 'In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per
5 l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere' (cfr. Cass., Sez. II, 1° ottobre 2003, n. 14583; Cass., Sez. I, 21 luglio
2000, n. 9579; Cass. Sez. 1 n. 3664 del 9.02.2017). In altre decisioni si afferma che: 'In materia di responsabilità processuale aggravata, condotte sintomatiche dell'elemento soggettivo della mala fede o della colpa grave non si ravvisano soltanto nella consapevolezza della infondatezza in iure della domanda, ma anche nella omessa deduzione di circostanze fattuali dirimenti ai fini della corretta ricostruzione della vicenda controversa' (cfr. Cass. Sez. 3 n. 4136 del
21.02.2018).
Applicando i principi esposti al caso in esame, si ritiene che nessun elemento di prova è stato offerto a riscontro di un eventuale dolo nell'attività difensiva, espressa nel rispetto delle forme e delle cadenze processuali.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) accoglie il ricorso e dichiara l'illegittimità del provvedimento di sospensione della prestazione di invalidità civile adottato dall' e per l'effetto condanna CP_2
l' alla riattivazione della prestazione sospesa (riconoscimento dell'invalidità CP_2 civile con una riduzione permanente della capacità lavorativa pari all'80%, al fine di poter beneficiare dell'esenzione dal ticket sanitario);
2) condanna al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che CP_2
si liquidano in complessivi euro 1312,00 oltre c.u., oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, con distrazione.
Così deciso in Benevento, 10/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Marina Campidoglio
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