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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 22/09/2025, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SAVONA
Lavoro e previdenza
Verbale di causa nel procedimento n. 246/ 2025 R.G. Lav.
All'udienza del 22/09/2025 davanti al Giudice del Lavoro dr. Alessandra Coccoli è comparsa per il ricorrente l'Avv. ROSANO DANIELA la Parte_1 quale afferma che le deduzioni contenute nella memoria depositata dal
[...]
sono contraddittorie e incomprensibili;
afferma, Controparte_1 infatti, che una cosa è la surroga un'altra l'accesso al corso di formazione;
rileva come la sua assistita abbia già frequentato il corso di formazione ed è inserita in graduatoria;
richiama la pronuncia della Corte d'Appello di Genova;
contesta che vi sia assenza di fondi ed afferma comunque come l'assenza di fondi sia irrilevante;
contesta integralmente tutto quanto affermato dall'amministrazione e ribadisce che la sua assistita non ha ricevuto l'assegnazione di ulteriori mansioni che avrebbero dovuto seguire il riconoscimento della posizione economica;
richiama giurisprudenza favorevole;
richiama comunque come ad oggi sono stati stanziati nuovi fondi, come da documentazione depositata;
conclude come in atti.
Il Giudice
dato atto, rinvia all'esito della camera di consiglio per lettura.
Alle ore 14.55 pronuncia sentenza con motivazione contestuale:
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA
Il Giudice del Lavoro in persona della dott. ssa Alessandra Coccoli all'udienza del 22/09/2025 definendo il giudizio ai sensi dell'art. 429 1 co. c.p.c., ha pronunciato la presente
SENTENZA
nel proc. n. 246/2025 R.G. Lav. tra
- , elettiv. dom. presso lo studio dell'Avv. ROSANO Parte_1
DANIELA, che la rappresenta e difende in forza di mandato in atti ricorrente
e
- rappresentato e difeso dai suoi Controparte_1 funzionari ex art. 417 bis c.p.c.
- Controparte_2
[...] convenuto sulle conclusioni delle parti come precisate in atti.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6.3.2025 premesso di essere dipendente Parte_1 del con la qualifica di assistente amministrativo (personale Controparte_1
ATA) in servizio presso l'Istituto Comprensivo di Cairo Montenotte e di non essersi vista riconoscere la prima posizione economica prevista dall'art. 48 CCNL 29.11.2007 Comparto
Scuola a decorrere dall'a.s. 2016/17 nonostante avesse frequentato con esito positivo l'apposito corso di formazione e fosse inserita in graduatoria in posizione utile, ha chiamato in giudizio il e l chiedendo al Giudice l'accoglimento Controparte_3 Controparte_2 delle seguenti conclusioni: “1) RICONOSCERE il diritto all'attribuzione della prima posizione economica alla ricorrente dall' A.S. 2016/2017 al corrente Anno Scolastico ed ai futuri Anni
Scolastici di servizio, fino al collocamento in quiescenza. 2) CONDANNARE la Pubblica
Amministrazione convenuta alla corresponsione della somma di Euro 1.200,00 annui dall'A.S.
2016/2017 all'A.S. corrente per un totale di Euro 8.400,00, oltre la tredicesima mensilità per ciascun anno e interessi legali fino al saldo. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, compreso il Contributo Unificato”.
Il , regolarmente citato in giudizio, si è costituito tramite i suoi Controparte_1 funzionari oltre il termine di legge, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione. L'amministrazione, in particolare, ha confermato l'inclusione della ricorrente nelle graduatorie utili per l'assegnazione della prima posizione economica al posto 141, ma ha aggiunto che tale beneficio era stato riconosciuto fino all'aspirante in posizione 110 senza ulteriore scorrimento della graduatoria, nonostante la possibilità di surrogare 50 posizioni economiche, per assenza di fondi.
Nel corso dell'odierna udienza il difensore della ricorrente ha contestato integralmente le deduzioni del , affermando l'irrilevanza dell'assenza di fondi e richiamando, in ogni CP_1 caso, quanto disposto dal recente decreto 140/24, prodotto in atti, chiedendo l'accoglimento integrale della domanda.
Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
3 In via preliminare deve osservarsi come l'unica amministrazione legittimata a resistere nel presente giudizio sia il quale datore di lavoro “a cui l'art. 15 del D.P.R. n. 275 del CP_4
1999 ha riservato le funzioni relative al reclutamento del personale” (Cass. n. 20521/08; Cass. n.
6372/11).
Venendo al merito della questione, l'art. 7 del CCNL Scuola del 7/12/2005 prevede che
“
1. Salva comunque la definizione delle procedure connesse agli artt. 48 e 49 del CCNL
24.07.03, si conviene che il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della
Tabella C allegata al CCNL 24.07.03 possa usufruire di uno sviluppo orizzontale in una posizione economica finalizzata alla valorizzazione professionale, determinate rispettivamente in
€ 330 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1000 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B.
2. L'attribuzione della posizione economica di cui al comma precedente avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui all'art. 48 del CCNL 24.07.03 da attivarsi entro 60 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente
CCNL. L'ammissione alla frequenza del corso di cui sopra è determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili. 3.
Al personale delle Aree A e B cui, per effetto delle procedure di cui sopra, sia attribuita la posizione economica citata al comma 1, sono affidate, in aggiunta ai compiti previsti dallo specifico profilo, ulteriori e più complesse mansioni concernenti, per l'Area A, l'assistenza agli alunni diversamente abili e l'organizzazione degli interventi di primo soccorso e, per quanto concerne l'Area B, compiti di collaborazione amministrativa e tecnica caratterizzati da autonomia e responsabilità operativa, aderenti alla logica del percorso di valorizzazione compiuto, la sostituzione del DSGA, con esclusione della possibilità che siano attribuiti ulteriori incarichi ai sensi dell'art. 47 del CCNL 24.07.03”.
L'art. 2 della Sequenza contrattuale ai sensi dell'art. 62 del CCNL 29.11.07 relativo al comparto scuola per il quadriennio normativo 2006/2009 e il biennio economico 2006/2007,
4 sottoscritta il 25/7/2008 – rubricato “Rivalutazione del valore economico delle posizioni economiche e assegnazioni di nuove posizioni economiche nell'area B” – dispone che “
1. L'art.
50 del CCNL sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente: “1. Fatta salva comunque la definizione delle procedure descritte ai precedenti articoli 48 e 49, il personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti, che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati, con le procedure di cui al precedente art.48 e dell'Accordo integrativo OO.SS.- MPI del 10 maggio
2006. Il titolare della predetta posizione economica dell'Area B può sostituire il DSGA.
3. La seconda posizione economica è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, con le procedure di cui all'art. 48 e di Accordo integrativo nazionale, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata previo superamento di prova selettiva anche mediante somministrazione di test.
4. La posizione economica prevista dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il titolare della posizione
è tenuto alla sostituzione del DSGA per l'area amministrativa ed alla collaborazione con l'ufficio tecnico per l'area tecnica. […] La ripartizione tra i profili delle nuove posizioni economiche dell'Area B sarà oggetto di concertazione e la destinazione di eventuali economie sarà oggetto di contrattazione integrativa nazionale”.
L'accordo nazionale del 20.10.2008, concernente l'attuazione del citato articolo 2, all'art. 5 commi 8 e ss. dispone: “
5.8. A conclusione del corso di formazione, il Direttore generale dell , previo accertamento dell'esito favorevole della frequenza del Controparte_2 corso medesimo ed in ragione del contingente assegnato a ciascuna provincia e per ciascun
5 profilo, secondo le disponibilità di cui alla tabella allegata al presente Accordo (All. 1), definisce, con apposito provvedimento, l'elenco del personale cui è attribuita la posizione economica”; “
5.10. Nel caso in cui, a qualsiasi titolo, si verifichino cessazioni dal servizio di personale cui sia stata già attribuita la posizione economica, le medesime posizioni economiche vengono assegnate, in pari numero, a coloro che, utilmente collocati in graduatoria, abbiano frequentato con esito favorevole il corso di formazione secondo quanto previsto dal comma 7.
5.11. Qualora si verifichino ulteriori cessazioni dopo l'assegnazione delle posizioni economiche di cui al precedente comma, queste ultime sono assegnate, nei limiti del medesimo contingente, ai candidati secondo l'ordine della graduatoria definitiva di cui al comma 6 del presente articolo, previo esito favorevole della frequenza delle attività di formazione da organizzare annualmente, come stabilito dal successivo articolo 7. 5.12. Le posizioni economiche eventualmente disponibili a seguito di incremento delle risorse finanziarie sono assegnate secondo i criteri disciplinati con il presente Accordo.
5.13. Nel contesto della durata contrattuale, le graduatorie di cui al presente articolo sono utilizzate per l'attribuzione delle posizioni economiche di cui all'articolo 3 del presente Accordo, ivi comprese quelle per la surroga delle posizioni economiche da attribuire per cessazione dal servizio, a qualsiasi titolo, ovvero di quelle eventualmente disponibili per incremento delle risorse finanziarie.”
Ai sensi dell'art 4, comma 2 dell'accordo nazionale del 12.5.2011, poi, “Le posizioni economiche annualmente attribuibili per surroga agli aspiranti utilmente collocati nelle graduatorie sono determinate in relazione alle effettive cessazioni dal servizio determinatesi al
1° settembre, ivi compresi i passaggi in altro ruolo o altra area professionale, del personale già titolare del beneficio economico, ossia previa verifica degli attestati inviati dai dirigenti scolastici”.
Tale impianto normativo porta a ritenere che l'attribuzione della prima posizione economica avvenga a fronte dell'esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione, diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati.
Ai fini che ci occupano, quindi, la frequenza del corso di formazione diviene elemento necessario e sufficiente per l'inserimento in graduatoria e spetta all'amministrazione scolastica,
6 nell'ambito del contingente provinciale, provvedere in concreto ad individuare le posizioni economiche da attribuire.
La Corte d'Appello di Genova, chiamata a pronunciarsi su un caso analogo, ha affermato che la contrattazione collettiva “condiziona l'attribuzione della posizione economica richiesta esclusivamente ad un “esito favorevole della frequenza di apposito corso di formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di richiedenti che sarà formata in base alla valutazione del servizio prestato, dei titoli di studio posseduti e dei crediti professionali maturati”” (sentenza n. 103/21). ha documentato di aver frequentato un corso di formazione e di Parte_1 essere inserita nella graduatoria dei richiedenti la prima posizione economica (posto 141) e la circostanza è stata confermata dal convenuto. CP_1
Il , tuttavia, ha affermato che l'inserimento nella Controparte_1 graduatoria non dà automaticamente diritto all'attribuzione della prima posizione economica, essendo necessarie da un lato l'individuazione delle singole posizioni da attribuire (ed in tal caso sarebbero ancora disponibili 45 posizioni in surroga, essendo state coperte solo 5 delle 50 posizioni surrogabili) e dall'altro l'esistenza di fondi disponibili (esauriti nel caso in esame, tanto che nonostante la possibilità di surroga non sarebbero state attribuite posizioni economiche ad aspiranti inseriti in posti in graduatoria successivi al n. 110).
L'amministrazione, in particolare, ha citato il sopra richiamato comma 2 dell'art. 7 della sequenza contrattuale del 25/07/2008 che, come detto, stabilisce che l'ammissione alla frequenza del corso di formazione “è determinata, ogni qualvolta che sia attivata la relativa procedura, nella misura del 105% delle posizioni economiche disponibili”.
Gli ammessi al corso di formazione, come l'odierna ricorrente, sono quindi in numero superiore alle posizioni disponibili: il superamento di tali corsi, di conseguenza, è necessario ma non sufficiente ai fini dell'attribuzione del beneficio, ben potendo i soggetti idonei essere più dei posti disponibili (5%).
Sempre secondo l'amministrazione, poi, il decreto direttoriale 1443 del 22.12.2016
“Piano di formazione del personale ATA” ha attribuito alle “scuole polo” la realizzazione dei percorsi formativi al termine dei quali “verrà rilasciata una certificazione individuale delle
7 attività svolte e degli apprendimenti conseguiti. Per le aree A e B, tale certificazione sarà utile come punteggio nell'attribuzione delle posizioni economiche”.
La ricorrente, collocata in graduatoria al posto 141, ha affermato di aver diritto all'attribuzione della posizione economica con decorrenza dall'a.s. 2016/17, ma non ha lamentato l'assegnazione di tale posizione ad altri aspiranti in posizione di graduatoria a lei deteriore per punteggio (anzi, in ricorso è confermato che l'ultima posizione economica è stata riconosciuta, per surroga, il 1.9.2016 a collega che la precedeva in graduatoria al n. 110). Non essendo, quindi, la ricorrente nella prima posizione utile successiva all'ultimo conferimento del beneficio, sulla base della sola documentazione non può affermarsi che la stessa avrebbe avuto diritto ad ottenere la prima posizione economica in surroga (non specificamente individuata) già nell'a.s. 2016/17 o, comunque, con una certa decorrenza successiva.
Le posizioni economiche, inoltre, sono finanziate con le risorse del Fondo per le posizioni economiche del personale ATA previsto dall'art. 79 CCNL e il ha affermato di non CP_1 aver potuto attribuire posizioni economiche dopo la posizione n. 110 in graduatoria per esaurimento del contingente assegnato alla provincia.
Quanto alla sussistenza di fondi disponibili per l'attribuzione di tali posizioni economiche, tuttavia, il recente decreto 140 del 12.7.2024 (che ha previsto l'attribuzione delle posizioni economiche per la valorizzazione professionale del personale A.T.A. all'interno delle
Aree anche attraverso lo scorrimento delle precedenti graduatorie) ha stanziato per il triennio
2024/25, 2025/26 e 2026/27 complessivi euro 137.720.000,00
Il nulla ha precisato circa lo stanziamento per il corrente triennio: si ritiene CP_1 quindi che quantomeno a decorrere dall'a.s. 2024/25 il “Fondo per le posizioni economiche del personale A.T.A” sia capiente.
L'art. 4 del citato decreto 140/24, inoltre, prevede che “gli Ambiti Territoriali provvedono prioritariamente ad attribuire la posizione economica al personale collocato nelle graduatorie definitive di cui agli Accordi 2008 e 2009 che abbiano già in precedenza superato il corso di formazione e che non siano stati dichiarati decaduti dalla procedura, subordinatamente alla conservazione dei requisiti di ammissione e secondo l'ordine di graduatoria”.
8 Essendo collocata in posizione utile, l'amministrazione avrebbe Parte_1 dovuto provvedere in via prioritaria allo scorrimento della graduatoria esistente attribuendole il beneficio, anche eventualmente in sede di copertura, in surroga, delle 45 posizioni ancora scoperte.
Il nulla ha dedotto circa la sussistenza di ragioni tali da Controparte_1 giustificare un perdurante blocco della procedura per l'attribuzione di tali posizioni
(recentemente riattivata a livello nazionale) ed il mancato scorrimento della graduatoria.
Deve, quindi, dichiararsi il diritto della ricorrente all'attribuzione Parte_1 della prima posizione economica a decorrere dall'anno scolastico 2024/25, con conseguente condanna del convenuto a corrispondere alla stessa il relativo emolumento, oltre alla CP_1 maggior somma tra rivalutazione e interessi legali fino al saldo.
Le spese di lite, opportunamente ridotte tenuto conto dell'attività processuale in concreto svolta, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, così decide:
Dichiara il diritto della ricorrente all'attribuzione della prima Parte_1 posizione economica a decorrere dall'anno scolastico 2024/25, con conseguente condanna del a corrispondere alla stessa il relativo emolumento, oltre Controparte_1 alla maggior somma tra rivalutazione e interessi legali fino al saldo, come per legge.
Condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore della ricorrente nella misura di € 1.030,00 oltre rimb. forf. 15% e accessori di legge.
Savona, 22.9.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Alessandra Coccoli
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