TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 28/11/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4174/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. IC MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. RL RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 4174/2025 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Emiliano Marziali C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio – ricorso congiunto.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto sottoscritto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, personalmente sottoscritto e depositato nel fascicolo telematico, le parti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio - stabilite nella sentenza n. 737/2021 del Tribunale di Velletri del 9.4.2021- pronunciando le seguenti nuove condizioni: “1) In luogo dell'impegno assunto da al punto 6 del ricorso, recepito nella citata sentenza di Parte_1 divorzio (ovvero: “con la sottoscrizione del presente atto entrambi i ricorrenti si impegnano ad aprire un libretto di risparmio oppure un conto corrente intestato alla loro figlia , sul quale Parte_3 versare annualmente la somma minima di € 1.500,00 cadauno, oltre a tutte le somme di denaro donate alla minore da parenti e/o amici (ad esempio in occasione di festività, ricorrenze, cerimonie od altro)”, la stessa previo ottenimento della propedeutica autorizzazione da parte del Parte_1
Giudice Tutelare del Tribunale competente, con la sottoscrizione del presente atto si impegna a cedere (una tantum) in favore della figlia , senza la previsione di alcun corrispettivo Parte_4 in denaro ma senza spirito di liberalità, rientrando il trasferimento stesso nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, direttamente correlato all'esecuzione degli accordi dai medesimi coniugi assunti in sede di divorzio: a) il diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile sito in Colleferro, Via dei Pioppi n. 44 (distinto nel catasto fabbricati del Comune di
Colleferro, alla Sez. COL., foglio 12, particella 1175, sub 190, categoria A/3, classe 2, vani 3,5, superficie catastale mq. 64, r.c. € 234,99). Sul punto si precisa che in adempimento delle obbligazioni assunte in sede di divorzio, la nuda proprietà del medesimo immobile è già stata trasferita in favore di con atto a rogito del Notaio dell'8.11.2022 (Rep. n. 15071- Racc. n. Parte_3 Persona_1
8719); b) la quota indivisa pari a 1/3 della nuda proprietà dell'immobile sito in Colleferro, Via del
Colle n. 2 (distinto nel catasto fabbricati del Comune di Colleferro al foglio 9, particella 187, sub 1, categoria A/5, classe 2, vani 6, r.c. € 216,91). 2) Restano ferme tutte le altre condizioni di divorzio concernenti: - l'affidamento congiunto della minore;
- la sua collocazione prevalente e la residenza abituale presso l'abitazione materna sita in Colleferro, Via dei Pioppi n. 44; - l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
- il piano genitoriale già ben collaudato (secondo il quale entrambi i genitori hanno piena libertà in ordine alla frequentazione quotidiana della loro figlia); - il mantenimento in forma diretta della figlia (in misura proporzionale ai rispettivi redditi) e la ripartizione in misura paritaria al 50% delle spese straordinarie da sostenere per la minore;
-
l'autosufficienza economica dei ricorrenti;
- il reciproco impegno ad acconsentire il rilascio/rinnovo del loro passaporto e della figlia ”. Parte_3
La domanda si fonda sul presupposto del mutamento della situazione economica di Parte_1 la quale non sarà più in grado di rispettare l'impegno assunto in sede di divorzio.
Il Collegio ritiene che la domanda possa essere accolta, non essendo in contrasto con gli interessi della figlia minore (nata a [...] il [...]) e non presentando profili di contrarietà Parte_3 all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustificano la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle conclusioni concordate di cui al ricorso congiunto, sopra trascritto in parte motiva.
Spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 26/11/2025.
Il giudice estensore Il presidente
RL RU IC MA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Volontaria Giurisdizione CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. IC MA presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. RL RU giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. V.G. R.G. 4174/2025 promossa da:
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentati e difesi dall'Avv. Emiliano Marziali C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: modifica delle condizioni di divorzio – ricorso congiunto.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto sottoscritto dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, personalmente sottoscritto e depositato nel fascicolo telematico, le parti hanno chiesto congiuntamente la modifica delle condizioni di divorzio - stabilite nella sentenza n. 737/2021 del Tribunale di Velletri del 9.4.2021- pronunciando le seguenti nuove condizioni: “1) In luogo dell'impegno assunto da al punto 6 del ricorso, recepito nella citata sentenza di Parte_1 divorzio (ovvero: “con la sottoscrizione del presente atto entrambi i ricorrenti si impegnano ad aprire un libretto di risparmio oppure un conto corrente intestato alla loro figlia , sul quale Parte_3 versare annualmente la somma minima di € 1.500,00 cadauno, oltre a tutte le somme di denaro donate alla minore da parenti e/o amici (ad esempio in occasione di festività, ricorrenze, cerimonie od altro)”, la stessa previo ottenimento della propedeutica autorizzazione da parte del Parte_1
Giudice Tutelare del Tribunale competente, con la sottoscrizione del presente atto si impegna a cedere (una tantum) in favore della figlia , senza la previsione di alcun corrispettivo Parte_4 in denaro ma senza spirito di liberalità, rientrando il trasferimento stesso nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, direttamente correlato all'esecuzione degli accordi dai medesimi coniugi assunti in sede di divorzio: a) il diritto di usufrutto vitalizio sull'immobile sito in Colleferro, Via dei Pioppi n. 44 (distinto nel catasto fabbricati del Comune di
Colleferro, alla Sez. COL., foglio 12, particella 1175, sub 190, categoria A/3, classe 2, vani 3,5, superficie catastale mq. 64, r.c. € 234,99). Sul punto si precisa che in adempimento delle obbligazioni assunte in sede di divorzio, la nuda proprietà del medesimo immobile è già stata trasferita in favore di con atto a rogito del Notaio dell'8.11.2022 (Rep. n. 15071- Racc. n. Parte_3 Persona_1
8719); b) la quota indivisa pari a 1/3 della nuda proprietà dell'immobile sito in Colleferro, Via del
Colle n. 2 (distinto nel catasto fabbricati del Comune di Colleferro al foglio 9, particella 187, sub 1, categoria A/5, classe 2, vani 6, r.c. € 216,91). 2) Restano ferme tutte le altre condizioni di divorzio concernenti: - l'affidamento congiunto della minore;
- la sua collocazione prevalente e la residenza abituale presso l'abitazione materna sita in Colleferro, Via dei Pioppi n. 44; - l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale;
- il piano genitoriale già ben collaudato (secondo il quale entrambi i genitori hanno piena libertà in ordine alla frequentazione quotidiana della loro figlia); - il mantenimento in forma diretta della figlia (in misura proporzionale ai rispettivi redditi) e la ripartizione in misura paritaria al 50% delle spese straordinarie da sostenere per la minore;
-
l'autosufficienza economica dei ricorrenti;
- il reciproco impegno ad acconsentire il rilascio/rinnovo del loro passaporto e della figlia ”. Parte_3
La domanda si fonda sul presupposto del mutamento della situazione economica di Parte_1 la quale non sarà più in grado di rispettare l'impegno assunto in sede di divorzio.
Il Collegio ritiene che la domanda possa essere accolta, non essendo in contrasto con gli interessi della figlia minore (nata a [...] il [...]) e non presentando profili di contrarietà Parte_3 all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
La natura del procedimento, la ragionevolezza delle motivazioni esposte dalle parti e le conclusioni concordate assunte giustificano la totale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, dispone in conformità alle conclusioni concordate di cui al ricorso congiunto, sopra trascritto in parte motiva.
Spese compensate.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 26/11/2025.
Il giudice estensore Il presidente
RL RU IC MA