TRIB
Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 15/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 689/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente est. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.03.2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Sassari, viale Porto Torres n. 32 presso e nello studio dell'avv. Nicola Andrea Oggiano (C.F.
che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti posta in calce C.F._2
al ricorso introduttivo,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Roma n. Controparte_1 C.F._3
95 presso e nello studio dell'avv. Maria Grazia Sanna (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 710 c.p.c. e 9 L. 898/70 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
. CP_1
pagina 1 di 7 Premesso che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 29.09.2007 e che dall'unione coniugale erano nate le figlie minori (Sassari, 6.08.2009) e Persona_1
(Sassari, 12.02.2017), ha rappresentato che, in seguito alla fine della relazione Persona_2
sentimentale, l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione dei coniugi con decreto del 16 aprile 2021 e che con sentenza n. 356/2022 in data 4 aprile 2022 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha lamentato che il resistente non aveva mai corrisposto quanto statuito in sentenza per il mantenimento delle figlie, né aveva mai tentato di addivenire ad accordi con lei per la ricomposizione del debito.
Ha allegato che le bambine non trovavano nel padre una figura di riferimento e che soffrivano per la sua assenza e disinteresse precisando che all'attualità il signor non vedeva e non chiamava le CP_1
bambine dal mese di settembre 2023, limitandosi a inviare dei messaggi in occasione delle festività principali.
Ha inoltre puntualizzato che il comportamento negligente del padre aveva ripercussioni negative soprattutto sulla figlia maggiore affetta da disturbo dello spettro autistico livello 2 e da Per_1
disabilità intellettiva di grado moderato/grave, le cui condizioni di salute richiedevano visite, terapie e procedure specifiche che vengono costantemente paralizzate dall'assenza del padre, tanto per i consensi informati relativi ai percorsi di cura da seguire quanto per le connesse procedure amministrative.
Ha rappresentato che il resistente non era assolutamente consapevole delle esigenze delle figlie, che non riusciva ad essere continuo nell'esercizio del diritto di visita, che il suo persistente disinteresse stava minando la conservazione del rapporto parentale, già ampiamente intaccato, che lo si CP_1
opponeva continuamente ad ogni scelta e decisione che la stessa tentava assumere nei riguardi delle figlie, senza al contempo manifestare alcuna motivazione a sostegno del suo dissenso, e che, in particolare, ogni qualvolta gli veniva comunicata la necessità di assumere insieme decisioni importanti riguardanti le bambine, lo stesso, anziché valutare con cognizione e maturità la questione, si limitava ad osteggiare l'ex moglie, senza suggerire alternative o spunti di confronto.
Ha quindi riferito che tale condotta era pregiudizievole per le figlie e che ciò impediva la serena e tempestiva assunzione di decisioni nell'interesse delle stesse.
Ha concluso chiedendo: 1) disporre che la IG.ra possa assumere, in autonomia e senza Pt_1 preventivo consenso dell'altro genitore, le scelte e le decisioni urgenti relative alla salute di
, quali terapie, operazioni, trattamenti sanitari, con onere di avvisare di volta in volta il IG. Per_1
; CP_1
pagina 2 di 7 2) disporre che la IG.ra possa, in autonomia e senza preventivo consenso dell'altro genitore, Pt_1
richiedere trattamenti e prestazioni assistenziali, indennità, pensioni e contributi economici per il nucleo familiare all'INPS ed agli Enti territoriali di competenza;
3) disporre che la IG.ra possa aprire un conto da intestare alla minore sul quale far Pt_1 Per_1
accreditare le indennità o sussidi/emolumenti a lei spettanti e utilizzare il medesimo conto per le necessità di;
Per_1
4) disporre che la IG.ra possa provvedere in autonomia e senza preventivo consenso dell'altro Pt_1
genitore a: - richiesta di rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto delle bambine;
- iscrizione a corsi ludico-sportivi delle bambine;
- iscrizione alla scuola dell'obbligo; iscrizione a viaggi studio o gite scolastiche;
- far partecipare le bambine a viaggi di piacere e svago;
5) per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita, si osserverà il piano genitoriale allegato al presente ricorso;
6) quanto all'importo del contributo al mantenimento delle figlie da parte del IG. , si chiede che CP_1
il Tribunale Voglia valutare, secondo il proprio prudente apprezzamento, se la somma di euro 400,00 di cui alla sentenza di divorzio possa considerarsi sufficiente o se debba, piuttosto, essere rideterminata in aumento per le ragioni esposte in ricorso e, in generale, per le accresciute esigenze delle bambine correlate all'età. In caso di prognosi positiva, disporre che il IG. corrisponda CP_1
mensilmente alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinarie delle figlie, la somma Pt_1
pari ad euro 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate;
7) disporre che la IG.ra percepisca per intero gli assegni per il nucleo familiare;
Pt_1
8) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si è costituito il resistente in data 13 settembre 2024 il quale ha rappresentato che la sua lontananza dalle figlie e non era da lui voluta, ma era stata determinata dalla signora la Per_1 Per_2 Pt_1
quale, a causa di incomprensioni e discussioni, aveva deciso di non far più incontrare il padre con le minori, asserendo che fossero le figlie a non volerlo più vedere.
Ha allegato che, vista l'impossibilità di intraprendere un dialogo con la signora, aveva promosso ricorso giudiziario chiedendo che venissero applicate le disposizioni statuite in sede di separazione e divorzio, che a ciò era seguito un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni (poi dichiaratosi incompetente) nel quale il PM aveva ravvisato l'esigenza di percorsi che aiutassero entrambi i genitori a cessare la conflittualità, ritenuta pregiudizievole per le minori, e invitato i medesimi a intraprendere percorsi necessari per reinstaurare i rapporti tra il padre e le minori figlie.
pagina 3 di 7 Ha precisato di aver sempre cercato di far fronte ai bisogni delle figlie nonostante non avesse un'occupazione stabile e avesse vissuto lunghi periodi di disoccupazione, in condizioni di indigenza tali anche da dover ricorrere a sussidi assistenziali da parte del Comune.
Ha inoltre lamentato di non essere mai coinvolto in alcuna scelta o decisione da parte della madre dei minori, la quale si limita a inviargli tramite messaggio i files in pdf da sottoscrivere, senza renderlo partecipe delle scelte relative all'educazione e alla salute delle minori.
Ha infine rappresentato la sua sofferenza per la mancanza del rapporto con le figlie e lo stato di detrimento e depressione in cui era precipitato anche a causa di questa lontananza.
Ha comunque riferito che, in un'ottica conciliativa, nel primario e unico interesse delle minori, previa disponibilità da parte della madre a collaborare al fine di consentire al padre di reinstaurare i rapporti con le minori, era sua intenzione aderire a buona parte delle richieste contenute nel ricorso introduttivo.
Ha concluso chiedendo:
1. contrariis reiectis, 2. confermare le condizioni economiche stabilite nel divorzio 3. in relazione al diritto di visita, stabilire come da piano genitoriale proposto dalla madre
(due pomeriggi alla settimana e fine settimana alternati, le festività secondo la regola della alternanza);
4. disporre che la possa in autonomia, predisporre richieste di sussidi e quant'altro Pt_1
ed aprire un conto intestato alla minore, nonché provvedere alla richiesta del documento valido per
l'espatrio e iscrizioni scolastiche, a corsi e gite, in questo caso previa comunicazione al padre;
5. disporre che lo sia costantemente informato circa le condizioni di salute delle figlie e le scelte CP_1
terapeutiche e che tutte le scelte inerenti la salute e le condizioni di vita delle minori, siano condivise tra i genitori;
6. disporre che la percepisca per intero l'assegno unico.
7. con vittoria di spese e Pt_1
compensi.
All'udienza del 21 novembre 2024 le parti, comparse personalmente, hanno confermato quanto dichiarato nei rispettivi atti introduttivi e il signor ha ribadito il suo consenso circa il CP_1
conferimento alla signora dei poteri autonomi “per le decisioni in materia sanitaria per le minori e Pt_1 per le altre cose di cui alla comparsa, previa comunicazione”
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è solo parzialmente fondato e merita accoglimento per i motivi e mei limiti in seguito illustrati.
Ritiene infatti il Collegio che la richiesta di conferimento di poteri decisionali autonomi, come avanzata dalla signora debba essere accolta: tale domanda, cui ha aderito anche il resistente sia in comparsa Pt_1
di costituzione che personalmente in udienza, appare pienamente giustificata soprattutto alla luce dalla patologia invalidante da cui è affetta la minore che richiede l'assunzione di decisioni Per_1
pagina 4 di 7 tempestive e celeri e il cui ritardo potrebbe determinare ripercussioni non irrilevanti nella vita della ragazza.
A ciò si aggiunga che è la madre che convive con le minori e che si occupa quotidianamente delle figlie, di tal che è la ad avere quindi la piena e immediata coscienza e consapevolezza di tutte le Pt_1
loro necessità e urgenze, mentre, per contro, lo non vede regolarmente le figlie dal maggio 2023, CP_1
come dichiarato in udienza.
In sostanza, nel periodo necessario all'auspicabile riavvicinamento padre-figlie, a cui entrambi i coniugi si devono impegnare, si rende opportuno riconoscere alla signora i poteri autonomi Pt_1
decisionali nell'interesse delle figlie, così come richiesti in ricorso, previa comunicazione con congruo tempo al padre.
In ordine all'esercizio del diritto di visita paterno nei confronti di e deve invece Per_2 Per_1
confermarsi quanto disposto in sede di divorzio (“il padre potrà vedere e tenere con sé le minori quando vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse”).
Non può, infatti, essere accolta la richiesta di modifica presentata dalla ricorrente, stante l'assenza di mutamenti di fatto rispetto alle circostanze che hanno determinato la regolamentazione prevista nella sentenza di divorzio e considerato, a fortiori, il lungo lasso di tempo trascorso da quando il padre ha frequentato le figlie, indicato dal resistente nel maggio 2023.
Quanto alle questioni economiche, il Collegio, nell'interesse preminente della prole, reputa equo e congruo confermare in € 400,00 (€ 200,00 l'importo dovuto per ciascun figlio) la misura del contributo al mantenimento per le figlie da imporsi al IGnor –genitore non collocatario-, oltre CP_1
rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF.
Non sussistono difatti presupposti per l'aumento dell'importo dell'assegno come richiesto dalla signora atteso il poco tempo trascorso dalla sentenza di divorzio (2022), che non fa ritenere che le Pt_1
esigenze delle minori possano essere mutate in modo ragguardevole, e non essendo emersi mutamenti nella situazione di fatto e/o miglioramenti reddituali tali da giustificare l'aggravio del contributo in capo al signor il quale ha anzi dichiarato di essere privo di occupazione lavorativa. CP_1
Lo deve essere comunque essere gravato del predetto impegno economico (€ 400,00) nonostante Pt_2
il riferito stato di disoccupazione, posto che:
- è orientamento pacifico di questo Tribunale che l'obbligo di mantenimento dei figli sorga per effetto stesso della generazione e non possa essere neutralizzato dallo stato di disoccupazione (vero o presunto) del genitore, che ha il dovere di attivarsi al fine di attualizzare e concretizzare al meglio la propria capacità lavorativa per offrire alla prole un, seppur minimo, sostegno economico fino al raggiungimento dell'indipendenza;
pagina 5 di 7 - la misura sopra indicata è da considerarsi “misura minima” per il contributo al sostentamento di due minori (cfr. Cass. n. 11025/1997);
L'assegno Unico erogato dall'INPS sarà percepito al 100% dalla ricorrente con cui le Parte_1
minori trascorrono la totalità del loro tempo.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza n. 365/2022 pubblicata il 4.4.2022 nel procedimento iscritto al n. 3673/2021 R.G.:
1) dispone che la signora possa in autonomia provvedere alla richiesta Parte_1 di rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto delle bambine, alla iscrizione a corsi ludico-sportivi delle bambine;
alla iscrizione alla scuola dell'obbligo; alla iscrizione a viaggi studio o gite scolastiche, a far partecipare le bambine a viaggi di piacere e svago, a richiedere trattamenti e prestazioni assistenziali, indennità, pensioni e contributi economici per il nucleo familiare all'INPS ed agli Enti territoriali di competenza, assumere le scelte e le decisioni urgenti relativa alla salute di quali terapie, operazioni, Per_1
trattamenti sanitari, ad aprire un conto da intestare alla minore sul quale far accreditare le indennità o sussidi/emolumenti a lei spettanti e utilizzare il medesimo conto per le necessità di il padre dovrà essere prontamente avvisato e informato e potrà partecipare alle Per_1
scelte che riguardano la minore qualora ne abbia la possibilità.
2) conferma a carico di a titolo di mantenimento delle figlie minori un contributo Controparte_1
pari a € 400€,00mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal C.N.F.
3) dispone che l'assegno unico erogato dall'INPS per le figlie minori venga percepito al 100% dalla ricorrente Parte_1
4) rigetta nel resto;
5) spese compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elisabetta Carta Presidente est. dott.ssa Marta Guadalupi Giudice dott.ssa Ilaria Bradamante Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.03.2024 da:
(C.F. ) elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Sassari, viale Porto Torres n. 32 presso e nello studio dell'avv. Nicola Andrea Oggiano (C.F.
che la rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti posta in calce C.F._2
al ricorso introduttivo,
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Roma n. Controparte_1 C.F._3
95 presso e nello studio dell'avv. Maria Grazia Sanna (C.F. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso introduttivo,
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 710 c.p.c. e 9 L. 898/70 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
. CP_1
pagina 1 di 7 Premesso che le parti avevano contratto matrimonio concordatario in Sassari in data 29.09.2007 e che dall'unione coniugale erano nate le figlie minori (Sassari, 6.08.2009) e Persona_1
(Sassari, 12.02.2017), ha rappresentato che, in seguito alla fine della relazione Persona_2
sentimentale, l'intestato Tribunale aveva omologato la separazione dei coniugi con decreto del 16 aprile 2021 e che con sentenza n. 356/2022 in data 4 aprile 2022 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ha lamentato che il resistente non aveva mai corrisposto quanto statuito in sentenza per il mantenimento delle figlie, né aveva mai tentato di addivenire ad accordi con lei per la ricomposizione del debito.
Ha allegato che le bambine non trovavano nel padre una figura di riferimento e che soffrivano per la sua assenza e disinteresse precisando che all'attualità il signor non vedeva e non chiamava le CP_1
bambine dal mese di settembre 2023, limitandosi a inviare dei messaggi in occasione delle festività principali.
Ha inoltre puntualizzato che il comportamento negligente del padre aveva ripercussioni negative soprattutto sulla figlia maggiore affetta da disturbo dello spettro autistico livello 2 e da Per_1
disabilità intellettiva di grado moderato/grave, le cui condizioni di salute richiedevano visite, terapie e procedure specifiche che vengono costantemente paralizzate dall'assenza del padre, tanto per i consensi informati relativi ai percorsi di cura da seguire quanto per le connesse procedure amministrative.
Ha rappresentato che il resistente non era assolutamente consapevole delle esigenze delle figlie, che non riusciva ad essere continuo nell'esercizio del diritto di visita, che il suo persistente disinteresse stava minando la conservazione del rapporto parentale, già ampiamente intaccato, che lo si CP_1
opponeva continuamente ad ogni scelta e decisione che la stessa tentava assumere nei riguardi delle figlie, senza al contempo manifestare alcuna motivazione a sostegno del suo dissenso, e che, in particolare, ogni qualvolta gli veniva comunicata la necessità di assumere insieme decisioni importanti riguardanti le bambine, lo stesso, anziché valutare con cognizione e maturità la questione, si limitava ad osteggiare l'ex moglie, senza suggerire alternative o spunti di confronto.
Ha quindi riferito che tale condotta era pregiudizievole per le figlie e che ciò impediva la serena e tempestiva assunzione di decisioni nell'interesse delle stesse.
Ha concluso chiedendo: 1) disporre che la IG.ra possa assumere, in autonomia e senza Pt_1 preventivo consenso dell'altro genitore, le scelte e le decisioni urgenti relative alla salute di
, quali terapie, operazioni, trattamenti sanitari, con onere di avvisare di volta in volta il IG. Per_1
; CP_1
pagina 2 di 7 2) disporre che la IG.ra possa, in autonomia e senza preventivo consenso dell'altro genitore, Pt_1
richiedere trattamenti e prestazioni assistenziali, indennità, pensioni e contributi economici per il nucleo familiare all'INPS ed agli Enti territoriali di competenza;
3) disporre che la IG.ra possa aprire un conto da intestare alla minore sul quale far Pt_1 Per_1
accreditare le indennità o sussidi/emolumenti a lei spettanti e utilizzare il medesimo conto per le necessità di;
Per_1
4) disporre che la IG.ra possa provvedere in autonomia e senza preventivo consenso dell'altro Pt_1
genitore a: - richiesta di rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto delle bambine;
- iscrizione a corsi ludico-sportivi delle bambine;
- iscrizione alla scuola dell'obbligo; iscrizione a viaggi studio o gite scolastiche;
- far partecipare le bambine a viaggi di piacere e svago;
5) per quanto concerne l'esercizio del diritto di visita, si osserverà il piano genitoriale allegato al presente ricorso;
6) quanto all'importo del contributo al mantenimento delle figlie da parte del IG. , si chiede che CP_1
il Tribunale Voglia valutare, secondo il proprio prudente apprezzamento, se la somma di euro 400,00 di cui alla sentenza di divorzio possa considerarsi sufficiente o se debba, piuttosto, essere rideterminata in aumento per le ragioni esposte in ricorso e, in generale, per le accresciute esigenze delle bambine correlate all'età. In caso di prognosi positiva, disporre che il IG. corrisponda CP_1
mensilmente alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento ordinarie delle figlie, la somma Pt_1
pari ad euro 600,00, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate;
7) disporre che la IG.ra percepisca per intero gli assegni per il nucleo familiare;
Pt_1
8) con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si è costituito il resistente in data 13 settembre 2024 il quale ha rappresentato che la sua lontananza dalle figlie e non era da lui voluta, ma era stata determinata dalla signora la Per_1 Per_2 Pt_1
quale, a causa di incomprensioni e discussioni, aveva deciso di non far più incontrare il padre con le minori, asserendo che fossero le figlie a non volerlo più vedere.
Ha allegato che, vista l'impossibilità di intraprendere un dialogo con la signora, aveva promosso ricorso giudiziario chiedendo che venissero applicate le disposizioni statuite in sede di separazione e divorzio, che a ciò era seguito un procedimento presso il Tribunale per i Minorenni (poi dichiaratosi incompetente) nel quale il PM aveva ravvisato l'esigenza di percorsi che aiutassero entrambi i genitori a cessare la conflittualità, ritenuta pregiudizievole per le minori, e invitato i medesimi a intraprendere percorsi necessari per reinstaurare i rapporti tra il padre e le minori figlie.
pagina 3 di 7 Ha precisato di aver sempre cercato di far fronte ai bisogni delle figlie nonostante non avesse un'occupazione stabile e avesse vissuto lunghi periodi di disoccupazione, in condizioni di indigenza tali anche da dover ricorrere a sussidi assistenziali da parte del Comune.
Ha inoltre lamentato di non essere mai coinvolto in alcuna scelta o decisione da parte della madre dei minori, la quale si limita a inviargli tramite messaggio i files in pdf da sottoscrivere, senza renderlo partecipe delle scelte relative all'educazione e alla salute delle minori.
Ha infine rappresentato la sua sofferenza per la mancanza del rapporto con le figlie e lo stato di detrimento e depressione in cui era precipitato anche a causa di questa lontananza.
Ha comunque riferito che, in un'ottica conciliativa, nel primario e unico interesse delle minori, previa disponibilità da parte della madre a collaborare al fine di consentire al padre di reinstaurare i rapporti con le minori, era sua intenzione aderire a buona parte delle richieste contenute nel ricorso introduttivo.
Ha concluso chiedendo:
1. contrariis reiectis, 2. confermare le condizioni economiche stabilite nel divorzio 3. in relazione al diritto di visita, stabilire come da piano genitoriale proposto dalla madre
(due pomeriggi alla settimana e fine settimana alternati, le festività secondo la regola della alternanza);
4. disporre che la possa in autonomia, predisporre richieste di sussidi e quant'altro Pt_1
ed aprire un conto intestato alla minore, nonché provvedere alla richiesta del documento valido per
l'espatrio e iscrizioni scolastiche, a corsi e gite, in questo caso previa comunicazione al padre;
5. disporre che lo sia costantemente informato circa le condizioni di salute delle figlie e le scelte CP_1
terapeutiche e che tutte le scelte inerenti la salute e le condizioni di vita delle minori, siano condivise tra i genitori;
6. disporre che la percepisca per intero l'assegno unico.
7. con vittoria di spese e Pt_1
compensi.
All'udienza del 21 novembre 2024 le parti, comparse personalmente, hanno confermato quanto dichiarato nei rispettivi atti introduttivi e il signor ha ribadito il suo consenso circa il CP_1
conferimento alla signora dei poteri autonomi “per le decisioni in materia sanitaria per le minori e Pt_1 per le altre cose di cui alla comparsa, previa comunicazione”
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il ricorso è solo parzialmente fondato e merita accoglimento per i motivi e mei limiti in seguito illustrati.
Ritiene infatti il Collegio che la richiesta di conferimento di poteri decisionali autonomi, come avanzata dalla signora debba essere accolta: tale domanda, cui ha aderito anche il resistente sia in comparsa Pt_1
di costituzione che personalmente in udienza, appare pienamente giustificata soprattutto alla luce dalla patologia invalidante da cui è affetta la minore che richiede l'assunzione di decisioni Per_1
pagina 4 di 7 tempestive e celeri e il cui ritardo potrebbe determinare ripercussioni non irrilevanti nella vita della ragazza.
A ciò si aggiunga che è la madre che convive con le minori e che si occupa quotidianamente delle figlie, di tal che è la ad avere quindi la piena e immediata coscienza e consapevolezza di tutte le Pt_1
loro necessità e urgenze, mentre, per contro, lo non vede regolarmente le figlie dal maggio 2023, CP_1
come dichiarato in udienza.
In sostanza, nel periodo necessario all'auspicabile riavvicinamento padre-figlie, a cui entrambi i coniugi si devono impegnare, si rende opportuno riconoscere alla signora i poteri autonomi Pt_1
decisionali nell'interesse delle figlie, così come richiesti in ricorso, previa comunicazione con congruo tempo al padre.
In ordine all'esercizio del diritto di visita paterno nei confronti di e deve invece Per_2 Per_1
confermarsi quanto disposto in sede di divorzio (“il padre potrà vedere e tenere con sé le minori quando vorrà compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici delle stesse”).
Non può, infatti, essere accolta la richiesta di modifica presentata dalla ricorrente, stante l'assenza di mutamenti di fatto rispetto alle circostanze che hanno determinato la regolamentazione prevista nella sentenza di divorzio e considerato, a fortiori, il lungo lasso di tempo trascorso da quando il padre ha frequentato le figlie, indicato dal resistente nel maggio 2023.
Quanto alle questioni economiche, il Collegio, nell'interesse preminente della prole, reputa equo e congruo confermare in € 400,00 (€ 200,00 l'importo dovuto per ciascun figlio) la misura del contributo al mantenimento per le figlie da imporsi al IGnor –genitore non collocatario-, oltre CP_1
rivalutazione Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo protocollo CNF.
Non sussistono difatti presupposti per l'aumento dell'importo dell'assegno come richiesto dalla signora atteso il poco tempo trascorso dalla sentenza di divorzio (2022), che non fa ritenere che le Pt_1
esigenze delle minori possano essere mutate in modo ragguardevole, e non essendo emersi mutamenti nella situazione di fatto e/o miglioramenti reddituali tali da giustificare l'aggravio del contributo in capo al signor il quale ha anzi dichiarato di essere privo di occupazione lavorativa. CP_1
Lo deve essere comunque essere gravato del predetto impegno economico (€ 400,00) nonostante Pt_2
il riferito stato di disoccupazione, posto che:
- è orientamento pacifico di questo Tribunale che l'obbligo di mantenimento dei figli sorga per effetto stesso della generazione e non possa essere neutralizzato dallo stato di disoccupazione (vero o presunto) del genitore, che ha il dovere di attivarsi al fine di attualizzare e concretizzare al meglio la propria capacità lavorativa per offrire alla prole un, seppur minimo, sostegno economico fino al raggiungimento dell'indipendenza;
pagina 5 di 7 - la misura sopra indicata è da considerarsi “misura minima” per il contributo al sostentamento di due minori (cfr. Cass. n. 11025/1997);
L'assegno Unico erogato dall'INPS sarà percepito al 100% dalla ricorrente con cui le Parte_1
minori trascorrono la totalità del loro tempo.
Spese di lite compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a parziale modifica della sentenza n. 365/2022 pubblicata il 4.4.2022 nel procedimento iscritto al n. 3673/2021 R.G.:
1) dispone che la signora possa in autonomia provvedere alla richiesta Parte_1 di rilascio della carta d'identità valida per l'espatrio e del passaporto delle bambine, alla iscrizione a corsi ludico-sportivi delle bambine;
alla iscrizione alla scuola dell'obbligo; alla iscrizione a viaggi studio o gite scolastiche, a far partecipare le bambine a viaggi di piacere e svago, a richiedere trattamenti e prestazioni assistenziali, indennità, pensioni e contributi economici per il nucleo familiare all'INPS ed agli Enti territoriali di competenza, assumere le scelte e le decisioni urgenti relativa alla salute di quali terapie, operazioni, Per_1
trattamenti sanitari, ad aprire un conto da intestare alla minore sul quale far accreditare le indennità o sussidi/emolumenti a lei spettanti e utilizzare il medesimo conto per le necessità di il padre dovrà essere prontamente avvisato e informato e potrà partecipare alle Per_1
scelte che riguardano la minore qualora ne abbia la possibilità.
2) conferma a carico di a titolo di mantenimento delle figlie minori un contributo Controparte_1
pari a € 400€,00mensili, oltre rivalutazione annuale ISTAT e oltre il 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo adottato dal C.N.F.
3) dispone che l'assegno unico erogato dall'INPS per le figlie minori venga percepito al 100% dalla ricorrente Parte_1
4) rigetta nel resto;
5) spese compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 7 gennaio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 6 di 7 pagina 7 di 7