Articolo 8 della Legge 8 agosto 1977, n. 513
Articolo 7Articolo 9
Versione
18 agosto 1977
Art. 8.
La revoca prevista dall' articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 , si applica anche ai mutui concessi ai comuni ai sensi dell' articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , per la urbanizzazione primaria delle aree nonche' per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.
Qualora la regione confermi la designazione dello stesso comune decaduto dalla concessione del mutuo ai sensi del secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 , gli atti istruttori gia' presentati alla Cassa depositi e prestiti conservano la loro validita' ai fini della nuova concessione di mutuo.
In sede di prima applicazione della norma di cui al primo comma del presente articolo, il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 9 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492 , e' fissato al 31 gennaio 1978.
Entrata in vigore il 18 agosto 1977
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