Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 07/05/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 739/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, difeso in proprio;
Parte_1
e
, con l'assistenza e Controparte_1 difesa dell'avv. Giovanni Limina;
e
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Carmelo Controparte_2
Bozzo;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 24/02/2020, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella esattoriale relativa al ruolo 2019, nel quale sono stati iscritti i contributi soggettivi ed integrativi dovuti in eccedenza rispetto ai minimi per gli anni 2012 e 2013, oltre sanzioni ed interessi per l'omesso versamento, nonché i contributi minimi soggettivo, integrativo e di maternità dovuti per l'anno 2015, oltre interessi, per l'importo complessivo di € 13.679,97, oltre oneri di riscossione.
Si sono costituiti la , titolare del preteso Controparte_1
credito, e , domandando il rigetto della opposizione. Controparte_2
La causa è stata istruita con la documentazione prodotta dalle parti.
2.1 I vizi “formali” relativi alla cartella di pagamento opposta in questo giudizio non possono essere esaminati in quanto proposti tardivamente. È pacifico che parte ricorrente ha depositato l'odierno ricorso il 24.2.2020 e la cartella di pagamento le è stata notificata il 24.1.2020 e, quindi, oltre il termine di 20 giorni previsto dall'art. 617 c.p.c. (richiamato in tema di opposizioni rientranti nelle materie del Giudice del lavoro dall'art. 618-bis c.p.c). La
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2.2 Quanto alla ritenuta nullità della notifica della cartella di pagamento perché inviata a mezzo posta certificata si rileva che parte ricorrente afferma di aver ricevuto la cartella di pagamento e ha proposto ricorso in opposizione. La notifica è valida. Questa modalità di notifica è legittima in ossequio al disposto dell'art. 26, comma 2 del d.p..r. 602/1973, norma di riferimento per la notifica di tutti gli atti dall'agente della riscossione, la quale stabilisce che “La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica
11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata...”. Tra l'altro la cartella di pagamento è stata indirizzata proprio all'indirizzo pec della parte ricorrente, così come risultante dal registro INI-PEC.
2.3 Parte ricorrente afferma, con riferimento ai contributi pretesi, l'intervenuta prescrizione in quanto sono trascorsi più di 5 anni dalla data in cui tali somme dovevano essere corrisposte.
L'art. 66 della legge n. 247/2012 prevede che: “La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla ” e, quindi, il Controparte_1
legislatore ha riportato di fatto a 10 anni il termine di prescrizione in materia. La Cassazione, con la decisione n.6729 del 18.03.2019, ha stabilito che “In tema di previdenza forense, l'art.
66, legge n. 247 del 2012 nello stabilire che "La disciplina in materia di prescrizione dei contributi previdenziali di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla " non opera una Controparte_1
interpretazione autentica della norma richiamata, atteso che nella norma non è reperibile alcun indice rivelatore dell'intenzione del legislatore di procedere ad una interpretazione autentica della disciplina del 1995, sicché la nuova normativa va applicata unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime precedente”.
Nel caso di specie, quindi, la prescrizione (decennale) non è maturata e, quindi, i contributi previdenziali sono certamente esigibili.
3. Le spese di lite sono poste a carico di parte ricorrente in virtù del principio della soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
2 - rigetta il ricorso e le domande ivi contenute;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute che liquida, per ciascuna di esse, in euro 1.400,00 per compensi professionali, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, iva e cpa seguono come per legge.
Castrovillari, 7.5.2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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