CGT1
Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Brindisi, sez. II, sentenza 17/02/2026, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Brindisi |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 71/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CASSANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 756/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Brindisi-Taranto
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Brindisi - 00187930748
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 02420249007237621 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02420249007237621/000, notificatagli via pec in data 9 settembre 2024, con cui è richiesta la complessiva somma di € 42.223,99, da parte di Agenzia delle Entrate-RI di Brindisi, su richiesta di vari enti impositori per imposte di varia natura.
Si è costituita la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi-Taranto, rilevando la propria mancanza di legittimazione in relazione a tutte le questioni eccepite nel ricorso ed in primo luogo con riguardo alla decadenza dalla definizione agevolata ex c.d. Rottamazione quater contestata dal ricorrente, ed accertata dall'Agente della RI (in virtù del ritardato versamento di una rata).
Si è del pari costituita in giudizio l'AdE RI contestando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, nelle more del giudizio, è stato ammesso alla c.d. Rottamazione-quinquies, prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025).
All'udienza, tuttavia, il ricorrente ha rinunziato agli atti del giudizio e la rinunzia deve ritenersi implicitamente accettata dalle resistenti, non comparse, per difetto di interesse a contraddire.
Consegue a tanto, l'estinzione del giudizio, per effetto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sussistono evidenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del processo.
Dichiara compensate integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BRINDISI Sezione 2, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
CASSANO FRANCESCO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 756/2024 depositato il 07/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Camera Di Commercio Brindisi-Taranto
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Brindisi - 00187930748
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 02420249007237621 DIRITTO ANNUALE CCIAA
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 91/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Ricorrente_1 propone opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 02420249007237621/000, notificatagli via pec in data 9 settembre 2024, con cui è richiesta la complessiva somma di € 42.223,99, da parte di Agenzia delle Entrate-RI di Brindisi, su richiesta di vari enti impositori per imposte di varia natura.
Si è costituita la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brindisi-Taranto, rilevando la propria mancanza di legittimazione in relazione a tutte le questioni eccepite nel ricorso ed in primo luogo con riguardo alla decadenza dalla definizione agevolata ex c.d. Rottamazione quater contestata dal ricorrente, ed accertata dall'Agente della RI (in virtù del ritardato versamento di una rata).
Si è del pari costituita in giudizio l'AdE RI contestando le avverse doglianze e concludendo per il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente, nelle more del giudizio, è stato ammesso alla c.d. Rottamazione-quinquies, prevista dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025).
All'udienza, tuttavia, il ricorrente ha rinunziato agli atti del giudizio e la rinunzia deve ritenersi implicitamente accettata dalle resistenti, non comparse, per difetto di interesse a contraddire.
Consegue a tanto, l'estinzione del giudizio, per effetto della intervenuta cessazione della materia del contendere.
Sussistono evidenti giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Brindisi, sezione II, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere con conseguente estinzione del processo.
Dichiara compensate integralmente tra le parti le spese del giudizio.