TRIB
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 18/12/2025, n. 2138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2138 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Seconda Sezione Civile
in funzione di giudice unico di secondo grado, in persona del Dott. Luca Mercuri, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
in grado d'appello nella causa civile iscritta al n. 6094 dell'anno 2017 del Registro Generale
Affari Contenziosi, promossa
da:
- (P.IVA ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Gianfranco d'Imperio
(pec: Email_1
APPELLANTE
contro
- (ex titolare dell'Agenzia Valeria di ES AL P.IVA Controparte_2
, non costituiti P.IVA_2
APPELLATI CONTUMACI
§§§
Oggetto: contratti e obbligazioni varie (contratto d'opera).
Conclusioni delle parti: come da note scritte depositate.
1 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di appello notificato nei confronti di , titolare dell'impresa individuale Controparte_2
denominata Agenzia Valeria di ES AL (di seguito anche solo “appellata”), la
[...]
(di seguito anche solo “appellante”) ha tempestivamente impugnato Parte_1
la sentenza, non notificata, n. 86/2017, depositata dal Giudice di Pace di Foggia il 23.01.17, di rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 664/2014 emesso dal medesimo giudice.
Questi i fatti da cui trae origine la controversia.
L'odierno appellante, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo in I grado, dopo aver preliminarmente eccepito l'incompetenza territoriale del Giudice di pace di Foggia a emettere il decreto ingiuntivo opposto, individuando la competenza territoriale nel Giudice di pace di
Lucera, nella cui circoscrizione ha sede l'ingiunta e ove in tesi doveva eseguirsi l'obbligazione,
ha contestato nel merito la fondatezza della pretesa creditoria azionata con il decreto ingiuntivo n. 664/2014, per l'importo di € 1.846,01, nonché contrapposto un controcredito di € 1.902,48
(per cui tuttavia, almeno nelle conclusioni dell'atto di opposizione a d.i., chiedeva solo l'emissione di “ordinanza ex art. 186bis c.p.c.”, senza aver mai formulato specifica domanda riconvenzionale di accertamento e condanna per la medesima somma, né espressamente domanda di compensazione con il credito eventualmente accertato in favore di controparte nel corso del giudizio).
L'opponente, odierno appellante, ha disconosciuto in sostanza le prestazioni professionali dedotte in giudizio, contenute nelle fatture n 43 del 13-7-2011 di € 338,03; n 51 del 15-09-2011
di € 710,59; n 53 del 27-09-2011 di € 340,50; n 56 del 14-10-2011 di € 812,79; n 62 del 17-10-
2011 di € 220,35; n 66 del 12-11-2011 di € 589,57; n 7 del 21-02-2012 di € 193,17; n 12 del 2-
03-2012 di € 543,49, tutte prodotte dall'opposta, poi appellata, già in fase monitoria.
2 Quanto alla fattura n 43/11, in particolare, l'appellante, già in sede di opposizione, ha esibito quietanza di pagamento della stessa chiedendo di defalcarne comunque l'importo dal credito azionato.
Si è costituito nel detto giudizio di I grado parte qui appellata, deducendo invece la fondatezza della propria pretesa, salvo riconoscere l'errore relativo all'effettivo pagamento della fattura n.
43 del 13.07.11.
Istruita la causa mediante l'espletamento di prove orali e l'ammissione delle produzioni documentali delle parti, il Giudice di pace di Foggia, ritenuta l'opposizione nella sostanza infondata, ha tuttavia correttamente revocato il d.i. opposto (per la differenza di somma dovuta,
emersa a seguito del riconosciuto pagamento della fattura su ricordata), ha condannato l'attuale appellante al pagamento della somma residua per € 1.507,98, oltre che alla refusione delle spese di lite all'opposta quantificate in € 1.205,00 oltre accesori di legge.
Con il proposto gravame, l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza, riproponendo essenzialmente i medesimi motivi di opposizione ritenuti infondati dal giudice di prime cure,
così concludendo ancora nella comparsa conclusionale:
“in riforma della sentenza n.86/17 del Giudice di Pace di Foggia, Voglia:
In via preliminare
- Dichiarare l'incompetenza territoriale del Giudice di Pace di Foggia, individuando
competente il Giudice di Pace di Lucera;
- Revocare il decreto ingiuntivo n.664/14;
Nel merito
- Accogliere integralmente l'opposizione al decreto ingiuntivo;
- Dichiarare insussistente il credito vantato dall'Agenzia Valeria;
3 - Condannare l'appellata alla restituzione di €1.902,48, oltre rivalutazione monetaria e
interessi legali;
- Condannare l'appellata al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio con
attribuzione in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Il difensore di parte appellata, già nel costituirsi in appello, come poi ribadito alla prima udienza, ha dichiarato il decesso di , originario opposto. Controparte_2
Il giudizio, dichiarato interrotto, è stato tempestivamente riassunto da parte appellante con notifica impersonale nei confronti di tutti gli eredi di ES AL all'ultimo domicilio dello stesso in Foggia, Via Ciampoli n. 7.
Il precedente assegnatario, verificata la regolarità della notifica predetta e, tuttavia, la mancata costituzione degli eredi citati, ne ha già dichiarato la contumacia.
Quindi, acquisito il fascicolo di primo grado, la causa è stata, dopo alcuni rinvii, fissata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 26.06.25.
Disposta la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Tribunale, viste le note di trattazione scritta depositate dalla sola appellante, ha trattenuto la causa in decisione con provvedimento del 26.07.25, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Depositata la comparsa conclusionale del solo appellante, la causa viene ora decisa.
§§§
1) Il primo motivo d'impugnazione è infondato.
Come è noto, infatti, in tema di competenza territoriale derogabile, la parte che sollevi l'eccezione di incompetenza è tenuta a dimostrare che la stessa è fondata con riferimento a qualunque possibile criterio di collegamento previsto dalla legge rispetto al foro di cui si contesti la competenza, sicché nelle cause (come quella di specie) relative a diritti di
4 obbligazione, colui che solleva l'eccezione ha l'onere, non solo di indicare il giudice competente, ma anche di contestare la competenza di quello concretamente adito, in relazione a tutti i singoli profili di competenza ipotizzabili, con riferimento ai criteri facoltativi di collegamento rinvenibili negli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. (tra le tante, Cass. Civ., sez. VI, 28/01/2022
n. 2548; Cass. Civ., sez. III, 07/05/2021 n. 12156).
In mancanza di tempestiva e completa contestazione, l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e, pertanto, definitivamente radicata la sua competenza.
Nel caso di specie, peraltro, la circostanza che l'odierno appellante abbia, da un lato,
disconosciuto la sussistenza del rapporto e le relative fatture e, dall'altro, dedotto l'indeterminatezza del luogo in cui sarebbe sorta l'obbligazione, non lo esonerano dal prendere posizione in ordine ai fori alternativi, atteso che, come è noto, il giudice competente va determinato a priori secondo la prospettazione fornita dall'attore (id est, in senso sostanziale,
l'opposto) nella propria domanda e non avendo riguardo alle contestazioni mosse dalla parte convenuta/opponente (Cass. Civ. n. 21547/2015).
Ciò premesso, va rilevato che la competenza presso il Giudice di pace di Foggia sussisteva in virtù del consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, richiamato peraltro da parte appellata nell'atto introduttivo del giudizio, secondo cui: “Le obbligazioni
pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono
- agli effetti sia della mora "ex re" sia del "forum destinatae solutionis" - esclusivamente quelle
liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi i criteri determinativi non
discrezionali” (Cass. Civ. Sent. n 17989/2016).
Ai fini della competenza territoriale, i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice in base allo stato degli atti, ai sensi dell'art. 38, comma 4 c.p.c. (Cass. Civ. Sent. n. 7722/2019).
5 Perciò, per aversi la liquidità del credito, è sufficiente che esso sia indicato in un preciso ammontare e le fatture, poste a fondamento del decreto ingiuntivo opposto, indicavano il preciso ammontare in denaro di ciascuna, non equivocabile né da determinarsi discrezionalmente. L'asserito credito era quindi liquido e delimitava la competenza, che ben può essere quella del forum solutionis ovvero il domicilio del creditore e, dunque, presso il
Giudice di pace originariamente adito.
Ad ogni modo, si può notare che, indipendentemente dalla competenza del Giudice di pace (di
Foggia o di Lucera), a decidere nel merito il presente giudizio dovrebbe essere comunque l'adito Tribunale di Foggia, in funzione di giudice d'appello, qualsiasi sia l'esito della detta eccezione.
Infatti, sia che la censura avverso la declinatoria di competenza sia fondata sia che sia infondata,
l'appello graverebbe sul medesimo giudice, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione in I grado, ex artt. 353 e 354 c.p.c., anche nel testo previgente: anche in caso di fondatezza dell'eccezione il giudice di appello deve, previa declaratoria di nullità della sentenza impugnata,
in ragione dell'effetto devolutivo dell'appello, decidere nel merito (Cass. Civ., Sent. n.
8868/2024; n. 33456/19; n. 5887/16; n. 13623/15), nell'ottica di una riduzione dei tempi del processo e della ragionevole durata dello stesso (nella cui direzione, l'art. 353 c.p.c. è stato di recente abrogato dall'art. 3 del D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, benché solo per le sentenze depositate successivamente al 28 febbraio 2023, e l'art. 354 c.p.c. modificato, con l'eliminazione dell'ipotesi di rimessione al primo giudice in caso di erronea declaratoria di estinzione del processo).
§§§
2) Superata la suddetta eccezione in rito, anche il secondo motivo di appello risulta infondato e va respinto.
6 A mente dell'art. 342 c.p.c., secondo il quale “Per ciascuno dei motivi, a pena di
inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in
relazione a questo deve indicare: 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta
dal giudice di primo grado;
2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della
decisione impugnata”, il contenuto dell'atto di appello si appalesa talmente generico da sfiorare l'inammissibilità e non tale, in ogni caso, da poter inficiare la motivazione contenuta nella sentenza di primo grado.
In questa, il giudice di prime cure ha affermato che:
1) deve ritenersi “pacifico” che tra leparti intercorreva un rapporto professionale, in quanto
2) la medesima opponente ha ammesso di aver conferito mandati all'agenzia opposta, ad esempio per le prestazioni di cui alla fattura n. 43/11 pagata;
Parte_2
3) l'istruttoria espletata e la documentazione allegata al fascicolo di parte opposta consentono di ritenere provato anche l'affidamento degli incarichi di cui alle altre fatture prodotte;
4) particolare rilievo è stato dato alla testimonianza del funzionario della Motorizzazione Civile
con riguardo in particolare alla conferma del codice che veniva assegnato all'agenzia appellata
(il n. 1216) dalla Motorizzazione, rintracciato nei documenti prodotti in primo grado dall'opposta;
5) credibile è stato ritenuto altresì il teste , benché fratello del titolare Testimone_1
dell'agenzia, laddove questi ha confermato la sussistenza del rapporto di collaborazione in essere tra l'agenzia e l'appellante, benché non fondato su accordi scritti ogni volta, nonché la plausibilità dell'accordo sui corrispettivi usualmente applicati dall'agenzia.
Inoltre, il primo giudice ha valorizzato anche la mancata contestazione da parte dell'opponente,
qui appellante, in ordine alle operazioni di immatricolazione desunte dalla documentazione prodotta, non avendo questi dedotto in quale altro modo l'appellante avrebbe posto in essere le
7 dette operazioni.
A fronte delle dette articolate affermazioni, a comprova dell'esistenza del titolo e anche del presumibile quantum, resta l'estrema confusione delle deduzioni dell'appellante, come già
negli atti di primo grado.
L'appellante, comunque, si limita a interpretare in modo inverso le emergenze probatorie, senza però indicare elementi oggettivi a sostegno delle proprie affermazioni:
1) incomprensibili sono le contestazioni riferite all'interrogatorio formale dell'opposto, il quale ha avuto comunque esito negativo per l'appellante che ebbe a deferirlo, non solo quanto alla mancata confessione di circostanze sfavorevoli alla parte, ma anche quanto alla conferma della già avvenuta compensazione delle somme fornite dall'appellante all'appellato, poi scomputate sugli incarichi successivi;
2) meri argomenti logici sono poi quelli a cui ricorre l'appellante e con i quali si pretenderebbe di desumere, innanzitutto, l'insincerità del teste (fratello dell'opposto), Testimone_1
come ad esempio la circostanza per cui “… se da un lato dichiara di essere sempre presente in
agenzia … dall'altro dichiara di non prendere provvigioni o alcun tipo di compenso”, un acircostanza di per sé non decisiva.
Il detto teste, invece, come si desume dal relativo verbale, ha risposto in modo analitico e con affermazioni successivamente in gran parte confermate dal teste , Testimone_2
funzionario della Motorizzazione Civile e sicuramente indifferente alle parti.
Entrambi hanno confermato che la documentazione prodotta proveniva dall'agenzia dell'opposto, oltre che essere sottoscritta dal funzionario e che il numero identificativo FG 1216
era proprio dell'agenzia AL.
Il funzionario predetto ha peraltro confermato espressamente che , cioè il Testimone_1
suddetto teste ulteriore, fratello dell'opposto, era munito del necessario tesserino della
8 Provincia di Foggia per operare quale delegato dell'agenzia presso la Motorizzazione,
confermandone quindi la credibilità.
3) irrilevante, rispetto a quanto sopra, risulta quindi la circostanza sollevata dall'appellante e relativa alla mancata produzione (ulteriore), da parte dell'appellato, anche delle singole deleghe scritte della società appellante per ogni singolo incarico.
Ciò detto, in definitiva:
- se è il creditore opposto ad assumere la veste di attore in senso sostanziale e, in quanto tale,
ad essere onerato della prova degli elementi costitutivi del credito vantato;
- è altrettanto pacifico in giurisprudenza che “in tema di prova dell'inadempimento di una
obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del
danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto e il relativo termine di scadenza ma non l'inadempienza dell'obbligato, potendosi
limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,
spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui
pretesa…” (SS. UU. n. 13533/2001 e la successiva giurisprudenza di legittimità: ad es. da ultimo Cass. n. 13685/2019);
- nel caso di specie, avendo l'appellante contestato l'insussistenza del rapporto originario portato dalle fatture azionate e i relativi importi, spettava in effetti a parte opposta, odierna appellata, dimostrare l'esecuzione delle prestazioni indicate nelle fatture, poste a fondamento della propria pretesa creditoria, e che gli importi fossero stati effettivamente concordati tra le parti;
- peraltro, “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla
funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si
inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione,
9 indirizzata all'altra parte, di fatti concernenti un rapporto già costituito, sicché, quando tale
rapporto sia contestato, essa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni
eseguite ma, al più, come mero indizio;
in particolare, se detta fattura costituisce prova scritta
atta a legittimare l'emissione di decreto ingiuntivo, ove nel successivo giudizio di opposizione
sia contestato il rapporto principale, essa non può costituirne valida prova, dovendo il
creditore fornire nuove prove per integrare con efficacia retroattiva la documentazione offerta
nella fase monitoria” (Cass. n. 34831/24; n. 299/16; n. 9542/18 e Ord. n. 19944/23).
I suddetti elementi di prova sono stati forniti in sede di I grado e coerentemente valorizzati dal primo giudice, con motivazione che va esente da critiche.
Dalle prove documentali, unitamente alle prove testimoniali acquisite nel corso del giudizio di primo grado, risulta, non solo del tutto evidente l'esistenza di un rapporto di collaborazione stabile tra la società appellante e l'agenzia dell'appellato, ma anche sufficiente prova dello svolgimento dei singoli incarichi affidati e di cui alle fatture prodotte già nel procedimento monitorio, nonché al contempo anche del fatto che la somma pretesa in restituzione dall'appellante era già stata detratta per precedenti incarichi.
In defintiva, dunque, l'appello deve essere integralmente rigettato, con conseguente conferma dell'impugnata sentenza.
§§§
Quanto alle spese della presente fase, stante la sostanziale mancata costituzione dei legittimati passivi, cioè gli eredi di , defunto già all'avvio del procedimento, non occorre Controparte_2
una pronuncia sulle stesse.
§§§
In considerazione dell'esito del presente giudizio, tuttavia, l'appellante è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa
10 impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co. 1quater del T.U. di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.
115, così come inserito dall'art. 1, co. 17 e 18 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla così provvede: Parte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza n. 86/2017 depositata dal Giudice di Pace di Foggia il 23.01.2017;
2) nulla sulle spese di lite;
3) si da atto, tuttavia, che l'appellante soccombente è tenuto al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Si comunichi.
Così deciso lì 18/12/2025
Il Giudice
Dott. Luca Mercuri
11