Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 17/02/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Ivana Genduso
letti gli atti della controversia iscritta al n. 6/2020 R.G., la cui udienza è stata fissata per il giorno
14.02.2025 e trattata con le modalità cartolari previste dalla legge;
visto che il predetto decreto risulta essere stato ritualmente comunicato alle parti costituite;
lette le “note di trattazione scritta” depositate;
dato atto che i difensori delle parti hanno prestato acquiescenza alla modalità di trattazione dell'udienza, non opponendosi nei termini di legge;
P.Q.M.
Decide come da sentenza in calce al presente provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Paola, sezione Lavoro, nella persona della dott.ssa Ivana Genduso, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6/2020 avente ad oggetto: differenze retributive lavoro privato
TRA
), nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Anna Trentinella presso il cui studio sito in Cosenza alla Via Nicola Serra n. 95
è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO Co
(C.F. e P.I. – REA CS – 144186), in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., con sede legale in Rende, Zona Industriale alla Via Umberto Nobile C.da
Lecco, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Clausi, presso il cui studio sito in Cosenza alla
Via Francesco Capoderose n. 3, è elettivamente domiciliata
RESISTENTE resa sulla base dei seguenti
§ 1. Con ricorso depositato il 07.01.2020 parte ricorrente in epigrafe deduceva di aver prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze della società dal 15.07.2018 al Controparte_2
19.02.2019 presso la sede di San Lucido (CS), dopo essere stato contattato dal legale rappresentante della società resistente, per avviare l'attività di vendita di autoveicoli presso detta sede, in virtù della sua esperienza ultraventennale nel settore automobilistico;
che grazie alla sua opera e esperienza l'attività si rivelava sin da subito redditizia per la società, tanto che dal 15.07.2018 al 31.12.2018 venivano vendute circa 25 autovetture presso la sede di San Lucido;
che il rapporto di lavoro, tuttavia, non veniva regolarizzato come rapporto di lavoro subordinato ma gestito attraverso l'emissione di fatture per provvigioni occasionali relative alla vendita di auto usate;
che invero il ricorrente svolgeva la sua attività lavorativa con vincolo di subordinazione nei locali di San Lucido, seguendo un orario prestabilito: dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:30,
e il sabato dalle 9:00 alle 13:00; che la società pubblicizzava l'attività di vendita includendo nei volantini pubblicitari il numero di cellulare e il nominativo del ricorrente;
che circa tre volte a settimana, il ricorrente si recava presso la sede principale della per ritirare e/o Controparte_2
consegnare le autovetture da vendere, utilizzando la "targa prova" per la quale era stato autorizzato con delega notarile e che tali spostamenti avvenivano durante la pausa pranzo, tra le 13:00 e le
15:00; che il ricorrente provvedeva personalmente alla scelta delle autovetture da vendere nel salone di San Lucido, attività svolta in collaborazione con il Responsabile dell'usato della società, Sig.
, con cui aveva contatti quotidiani;
che nel gennaio 2019, il Sig. Testimone_1 Persona_1
comunicava al ricorrente che per continuare a lavorare avrebbe dovuto accettare provvigioni più basse rispetto a quelle precedentemente riconosciute;
che nel febbraio 2019 il ricorrente veniva convocato nella sede della società, dove il sig. alla presenza del figlio Persona_1 [...]
, gli comunicava verbalmente e senza motivazione la volontà di interrompere il rapporto Per_2
lavorativo; che nei giorni successivi, mentre il Sig. si trovava nel luogo di lavoro, un Parte_1
dipendente della società, il Sig. , gli intimava di riconsegnare le chiavi della Testimone_2
rivendita e la targa prova: durante questa discussione, avvenuta in presenza di clienti, il ricorrente veniva colto da malore e soccorso da un cliente presente, il Sig. che lo Persona_3
accompagnava al Pronto Soccorso dell'ospedale di Paola;
che il ricorrente veniva successivamente trasferito presso la Clinica Ninetta OS in Belvedere Marittimo (CS), dove gli veniva diagnosticata una "Sindrome Coronarica Acuta STEMI", trattata d'urgenza mediante PCI/STENT, ed il ricovero si protraeva fino al 25 febbraio 2019.
Sulla base di tali premesse il ricorrente chiedeva al Tribunale di Paola di accertare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo dal 15.07.2018 al 19.02.2019 nonché il riconoscimento dell'inquadramento al III livello del CCNL Terziario e Servizi Automotive, e conseguentemente la condanna al pagamento di differenze retributive pari ad Euro 10.851,45 e del TFR maturato pari ad
Euro 2.022,31 (per retribuzione ordinaria, lavoro straordinario, credito ex art. 1 D.L. n. 66/2014,
XIII e XIV mensilità maturate, ferie e permessi non goduti, indennità di mancato preavviso di licenziamento, relativi all'intero periodo lavorativo), nonché la regolarizzazione della posizione contributiva e assicurativa e il risarcimento per la mancata fruizione della NASPI quantificato in
Euro 3.310,44. Chiedeva inoltre il risarcimento dei danni alla salute patiti e quantificati in Euro
432.017,00 considerati i 216 giorni di inabilità e danno biologico permanente del 47%, con conseguente condanna al pagamento della parte resistente.
Complessivamente il ricorrente chiedeva al Tribunale di Paola liquidarsi la somma di Euro
448.201,20 oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la eccependo, in punto di fatto, che il Sig. si Controparte_2 Parte_1
era inizialmente presentato presso la (società diversa dall'odierna convenuta) Parte_2
cercando un posto di lavoro, rivolgendosi al Sig. all'epoca legale Persona_4
rappresentante della che quest'ultimo gli aveva comunicato l'impossibilità di Parte_2
procedere con nuove assunzioni a causa della grave crisi che aveva colpito il settore automobilistico, proponendogli invece una collaborazione autonoma con retribuzione a provvigione sulle vendite effettuate;
la società evidenziava che il Sig. era già titolare di partita IVA, aperta il Parte_1
10.11.2017 e ancora attiva, circostanza che qualificherebbe il rapporto come autonomo fin dall'origine; che il rapporto professionale, inizialmente instaurato con la si era poi Parte_2
esteso alla e alla ma solo dalla fine di luglio 2018 fino Controparte_2 Parte_2 Parte_3
all'inizio di febbraio 2019, per un periodo effettivo di circa sei mesi al netto delle chiusure feriali e festive. La società contestava l'esistenza di vincoli di subordinazione, sostenendo che il ricorrente godeva di piena autonomia nella gestione dei propri orari e delle modalità di svolgimento della propria attività lavorativa, che i locali di San Lucido erano adibiti ad officina e non a salone vendite, mancando le necessarie autorizzazioni comunali, che l'utilizzo della targa prova negli orari indicati dal ricorrente (13:00-15:00) sarebbe avvenuto di sua iniziativa e senza autorizzazione e che la diffusione di volantini pubblicitari con il nome e numero del ricorrente era avvenuta senza autorizzazione della società.
Particolare rilievo veniva dato a un episodio specifico: secondo la resistente, il Sig. Parte_1
avrebbe prelevato una Ford Fiesta, ricevuta in permuta dalla Sig.ra per Euro Parte_4
500,00, rivendendola autonomamente al Sig. per Euro 1.500,00 senza versare Parte_5
l'importo alla società né fornire i documenti del passaggio di proprietà. In merito alla cessazione del rapporto e al successivo malore del ricorrente, la società contestava ogni responsabilità, evidenziando che l'interruzione del rapporto era stata correttamente comunicata, che la richiesta di restituzione delle chiavi e della targa prova era stata effettuata dal dipendente in modo pacifico e che non sussisteva alcun nesso causale tra questi eventi e il Testimone_2
successivo malore del ricorrente, verificatosi a distanza di giorni.
Parte resistente contestava l'importo di Euro 432.017,00 per danni alla salute e la configurabilità del danno biologico;
al contrario la società aveva subito danni dal comportamento del ricorrente, dovendo pagare sanzioni amministrative causate dalla sua condotta.
Concludeva, pertanto, chiedendo in via principale il rigetto del ricorso e in subordine la riduzione della domanda del ricorrente al reale valore del danno subito, con vittoria di spese e competenze.
§ 2. Preliminarmente si osserva che l'eccezione di nullità della procura rilasciata dalla società resistente sollevata dalla difesa di parte ricorrente all'udienza dell'08.05.2024 e Controparte_2
nelle note conclusive non può trovare accoglimento.
In merito si rileva che la Suprema Corte, con ordinanza n. 2150/2025, ha ribadito il principio, secondo cui “la procura speciale alle liti rilasciata per conto di una società, con sottoscrizione illeggibile, in assenza del nome del conferente di cui si alleghi genericamente la qualità di legale rappresentante, è affetta da nullità qualora manchi l'indicazione di una specifica funzione o carica del soggetto che lo renda identificabile attraverso i documenti di causa o le risultanze del registro delle imprese”; (così stabilito dalla Cass., Sez. U, 07/11/2013, n. 25036, e tra le tante, Cass.
05/07/2017, n. 16634; Cass. 14/03/2022, n. 8132).
Dunque, il mandato conferito dal rappresentante di una persona giuridica deve contenere elementi che permettano di identificare con certezza il soggetto che lo sottoscrive e di verificarne i poteri di rappresentanza. Non è infatti sufficiente che il documento rechi il timbro dell'ente e una firma non decifrabile, dovendo invece emergere con chiarezza sia le generalità di chi appone la sottoscrizione, sia il ruolo da questi ricoperto all'interno della società.
Tale requisito non può ritenersi soddisfatto dalla mera autenticazione della firma da parte del difensore, la cui funzione certificativa si limita a garantire la paternità materiale della sottoscrizione, senza estendersi alla verifica dei poteri rappresentativi del firmatario.
Nel caso in esame, il mandato alle liti prodotto dalla società convenuta presenta proprio tali carenze, recando unicamente l'impressione del timbro sociale e una sottoscrizione non intellegibile, senza alcuna indicazione che consenta di risalire all'identità e alla qualifica del soggetto che lo ha conferito.
Fermo quanto innanzi esposto in linea di principio, tuttavia la mancanza degli elementi suddetti configura una nullità di natura relativa (cfr. ex multis Cass. 07.03.2005, n. 4814) che, come tale, deve essere eccepita dalla parte interessata nella prima difesa utile, ai sensi dell'art. 157 c.p.c..
Nel caso di specie, parte ricorrente ha sollevato l'eccezione di nullità della procura solo all'udienza dell'08.05.2024, e successivamente in sede di note conclusive, quando il vizio, se esistente, avrebbe dovuto essere fatto valere alla prima udienza, anziché ben 4 anni dopo l'instaurazione del giudizio e 3 dalla costituzione della resistente. La tardività dell'eccezione ha determinato la sanatoria del vizio, non essendo tale nullità rilevabile d'ufficio né eccepibile per la prima volta in una fase avanzata del giudizio.
La giurisprudenza di legittimità è chiara nel ritenere che simili vizi, ove non tempestivamente eccepiti, non possano più essere fatti valere, essendosi ormai stabilizzati gli effetti dell'atto processuale cui la procura accede.
§ 3. Ciò posto, nel merito la controversia sottoposta all'esame di questo Tribunale richiede di accertare la natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le parti.
Nel nostro ordinamento, la disciplina delle collaborazioni con partita IVA si inquadra nell'ambito del lavoro autonomo, regolato dal Titolo III del Libro V del codice civile, che pur non fornendo una definizione diretta del “lavoro autonomo” ne delinea i tratti caratterizzanti attraverso la regolamentazione del contratto d'opera (artt. 2222-2228 c.c.).
Secondo l'art. 2222 c.c., si ha contratto d'opera quando una persona si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
Secondo il decreto legislativo 81/2015, una collaborazione autonoma con partita IVA si configura come genuina quando presenta i seguenti requisiti:
- Prestazione di lavoro prevalentemente personale, dove il prestatore può avvalersi di collaboratori ma il loro apporto deve essere ridotto rispetto al proprio lavoro, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo;
- Assenza del vincolo di subordinazione nei confronti del committente, ossia mancanza di assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare;
- Presenza di un'effettiva autonomia organizzativa del prestatore, che si manifesta attraverso la gestione autonoma dell'attività in termini di tempo e modalità, l'assunzione del rischio economico dell'attività e la possibilità di operare per più committenti.
Per distinguere il lavoro autonomo con partita IVA dal lavoro subordinato, l'elemento decisivo resta l'assenza del vincolo di subordinazione, mentre altri elementi come la continuità della prestazione, la monocommittenza o l'utilizzo di strumenti del committente hanno carattere sussidiario.
Sul piano economico, le collaborazioni con partita iva sono normalmente onerose: a differenza del lavoro subordinato, però, il corrispettivo non è soggetto ai principi costituzionali dell'art. 36 sulla retribuzione proporzionata e sufficiente. In assenza di accordo tra le parti, esso viene determinato secondo le tariffe professionali, gli usi o dal giudice in base al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario (art. 2225 c.c.).
Nel caso di specie, ai fini della corretta qualificazione del rapporto, occorre dunque verificare se la prestazione lavorativa sia stata effettivamente caratterizzata dall'autonomia organizzativa del prestatore ovvero dall'assoggettamento al potere direttivo del committente, tenendo conto di tutti gli elementi fattuali emersi dall'istruttoria.
Si rileva che a tal fine gravava sul ricorrente l'onere di provare la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso con la società convenuta, dimostrando la sussistenza degli elementi caratterizzanti la subordinazione, in particolare l'assoggettamento al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.
L'istruttoria svolta, tuttavia, non ha fornito elementi probatori idonei a supportare la pretesa del ricorrente.
I testi di parte ricorrente nulla hanno potuto riferire sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, sull'asserito vincolo di subordinazione, sugli orari di lavoro e sul potere direttivo e disciplinare che sarebbe stato esercitato dalla società convenuta, limitandosi a dichiarare di aver conosciuto il sig. nell'ambito di trattative per l'acquisto di autovetture. Parte_1
In particolare, il teste ha riferito di aver conosciuto il ricorrente "quando ho dovuto Tes_3
permutare due auto alla Ford di San Lucido" e di non aver "mai conosciuto prima il ricorrente, né ho avuto contatti con lui successivamente." (cfr. Verbale d'udienza del 11.10.2023).
Ancora più significativa è la testimonianza di che, chiamato a riferire sul Testimone_4
rapporto di lavoro, ha espressamente dichiarato "non so nulla sul rapporto di lavoro del ricorrente, io l'ho visto sempre su appuntamento concordato in precedenza" (cfr. Verbale d'udienza del
11.10.2023).
Tale dichiarazione, lungi dal supportare la tesi del ricorrente, è invece compatibile con lo svolgimento di un'attività autonoma di promozione delle vendite.
L'inconsistenza dell'impianto probatorio del ricorrente emerge anche dalle altre testimonianze acquisite. La teste dipendente amministrativa della società, ha riferito Testimone_5
dell'emissione di regolari fatture per provvigioni da parte del ricorrente, precisando che queste erano ripartite tra diverse società del gruppo. In particolare, ha specificato che "le fatture relative alla concessionaria s.p.a. erano molto di meno, circa 3 o 4", elemento questo incompatibile con l'asserita esclusività del rapporto con la società convenuta. (cfr. Verbale d'udienza del 8.05.2024).
Anche il teste ha confermato l'autonomia organizzativa del ricorrente, riferendo che Parte_2
questi "si gestiva autonomamente e seguiva gli orari che preferiva, in ragione della natura del rapporto che era stato instaurato." (cfr. verbale d'udienza del 8.05.2024)
Va inoltre rilevato che, sebbene sia pacifico che il ricorrente disponesse delle chiavi della sede di
San Lucido - tanto che al termine del rapporto le riconsegnò al dipendente , come Testimone_2
riferito dal teste - nessun elemento probatorio è stato fornito circa l'esclusività di tale Parte_2
possesso. Non è stato infatti dimostrato che il ricorrente fosse l'unico ad avere la disponibilità delle chiavi, né che fosse conseguentemente gravato dell'obbligo di apertura e chiusura della sede negli orari che, come confermato dal teste , erano stabiliti "dal lunedì al venerdì dalle 08.30 Parte_2
alle 13.00 e poi dalle 15.30 alle 19.00".
Il mero possesso delle chiavi, in assenza di prova dell'esclusività e dell'obbligo di rispettare determinati orari, non può dunque essere considerato indice della natura subordinata del rapporto, ben potendo tale circostanza essere compatibile con le esigenze organizzative di un lavoratore autonomo che necessitava di accedere ai locali per svolgere la propria attività di promozione delle vendite.
In definitiva, dall'istruttoria non sono emersi elementi che possano far ritenere provata la sussistenza del vincolo di subordinazione invocato;
al contrario, gli elementi acquisiti depongono univocamente nel senso di un rapporto di lavoro autonomo, caratterizzato da autonomia organizzativa e assunzione del rischio d'impresa da parte del prestatore.
Non avendo il ricorrente assolto all'onere probatorio su di lui gravante circa la natura subordinata del rapporto, le domande proposte non possono trovare accoglimento.
§ 4. Accertata l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, risultano assorbite e non possono trovare accoglimento le ulteriori domande formulate dal ricorrente.
In particolare, non può essere accolta la domanda di riconoscimento e corretto inquadramento al III livello del CCNL Terziario e Servizi Automotive, in quanto presuppone la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato esclusa in radice.
Parimenti, deve essere respinta la domanda di risarcimento del danno biologico e delle lesioni all'integrità psico-fisica asseritamente derivanti da comportamenti vessatori e mobbizzanti. Tali condotte, infatti, presuppongono l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e l'esercizio del potere direttivo e disciplinare tipico del rapporto di lavoro subordinato, la cui esistenza è stata esclusa nel caso di specie.
Ne consegue che anche la richiesta di risarcimento per il malore occorso al ricorrente non può trovare accoglimento, non essendo configurabile una responsabilità ex art. 2087 c.c. in capo al committente nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo.
Le domande relative al trattamento economico, al TFR e alla regolarizzazione contributiva sono anch'esse assorbite dall'accertamento della natura autonoma del rapporto, che esclude l'applicabilità della disciplina propria del lavoro subordinato.
§ 5. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico della parte ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, così come aggiornato al D.M. 147/2022, tenuto conto dei valori minimi, in considerazione della natura del procedimento (controversia in materia di lavoro), del valore della causa (scaglione da euro 260.001,00 – 520.000,00), della complessità (bassa), oltre spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A., se dovute come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso;
2. Condanna al pagamento, per le causali di cui in motivazione ed in favore Parte_1 della società delle spese di lite, che si liquidano in complessivi €9.459,00 Controparte_2
per compenso professionale, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, oltre
I.V.A. e C.P.A., se dovute, come per legge.
Si comunichi.
Paola, 17.02.2025 Il Giudice
Dott.ssa Ivana Genduso