Sentenza 17 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 17/01/2002, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREM00481 /02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECONDA CIVILE DISED NOSCIMENTO الا posta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: POTTO SCRIZIONE - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 17064/99 - 9404100 - Consigliere Dott. Antonio VELLA 17064/99 - 1.1119Cron. Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere Rep. Dott. Olindo SCHETTINO Rel. Consigliere Ud. 10/10/01 Dott. Carlo CIOFFI ha pronunciato la seguente SENTE NZA sul ricorso proposto da: SCIAULINO RAIMONDO, SCIAULINO TERESA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOVARA 51, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE TARANTO, che li difende unitamente all'avvocato MARGHERITA DI PRIMA, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TE RO;
intimato e sul 2° ricorso n° 09104/00 proposto da: RAIMONDO, SCIAULINO TERESA, elettivamente 2001 SCIAULINO domiciliati in ROMA VIA NOVARA 51, presso lo studio 1345 -1- TARANTO, che li difende dell'avvocato GIUSEPPE --- unitamente all'avvocato MARGHERITA DI PRIMA, giusta delega in atti;
ricorrenti nonchè
contro
TE RO;
- intimato avverso la sentenza n. 36/99 del Giudice di pace di CANICATTI', depositata il 24/06/99 e la sentenza 17064/99definitiva 110/2000 depositata il 24/01/00; 904/00; il ricordar viene rimito al ricorso ne la relazione della causa svolta nella pubblica udita udienza del 10/10/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito 1'Avvocato TARANTO Giuseppe, difensore dei ricorrenti che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del 3° e del 4° del motivo avverso la sentenza parziale, assorbimento del resto, assorbimento del ricorso avversO la sentenza definitiva. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 20 ottobre 1998 AI e SA NO proposero opposizione contro il decreto ingiuntivo con il quale il Giudice di pace di Canicattì li aveva condannati a pagare la somma di lire 1.094.327, dovuta dal loro padre OM, deceduto nel 1995, al geometra RO NT a titolo di compenso per l'attività professionale espletata su suo incarico, e consistente nella presentazione all'Ufficio Tecnico Erariale di Agrigento di una denun- zia di variazione relativa ad un immobile nel dettaglio specificato. Gli opponenti affermarono in particolare che nessun inca- rico OM NO aveva mai conferito a RO NT, che il credito fatto valere era comunque presuntivamente prescritto, e che in ogni caso il professionista non aveva provato di aver svolto l'attività indicata nel ricorso per ingiunzione e di aver sostenuto le spese di cui aveva chiesto il rimborso;
rilevarono infine di non essere i soli eredi di OM NO, e sostennero che pertanto l'ingiunzione di pagamento era, anche per tale ragione, illegittima. RO NT si costituì e chiese il rigetto dell'opposizio-ne. Nel corso del procedimento l'opposto, per dimostrare il conferimento dell'incarico e l'espletamento dell'attività professionale da lui allegati, esibì una copia della denunzia da lui presentata all'UTE, sottoscritta dallo stesso OM NO. Gli opponenti disconobbero tale sottoscrizione. Il Giudice di pace di Canicattì, con sentenza non definitiva n. 32 del 24 giugno 1999 dichiarò che OM NO aveva con- ferito al geometra NT l'incarico detto, e che l'eccezione di pre- scrizione proposta dagli opponenti non era fondata;
ordinò poi la chiamata in causa della loro madre, e dispose per l'ulteriore tratta- zione ed istruzione della causa, al fine di verificare l'effettiva consi- stenza dell'attività svolta dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferitogli. Con la sentenza definitiva n. 6 del 24 gennaio 2000 il Giu- dice di pace ha rigettato l'opposizione proposta da AI e Te- resa NO. Ha tra l'altro affermato che il conferimento dell'incarico da parte di OM NO a RO NT non era stato provato per iscritto, ma che risultava da “una serie di ele- menti presuntivi... desumibili dal loro comportamento tenuto nei rap- porti interni ed esterni, giusta quanto risultava dalla documentazione prodotta e da quanto dichiarato da due testimoni” escussi, e nel det- taglio nominati. AI e SA NO hanno proposto distinti ri- corsi per la cassazione di entrambe le sentenze, formulando con il primo sei censure, e con secondo otto. RO NT non si è costituito. In udienza i due ricorsi sono stati riuniti. 2 MOTIVI DELLA DECISIONE Devono essere innanzi tutto esaminati il terzo e quarto motivo del primo ricorso proposto da AI e SA NO (quello con cui hanno impugnato la sentenza non definitiva), ed il ter- zo del secondo (quello con cui hanno impugnato la sentenza definiti- va), entrambi relativi al procedimento seguito dal Giudice di pace di Canicattì per risolvere la questione del conferimento dell'incarico al- legato da RO NT, che nell'ordine logico precede le altre. Con le prime due anzidette censure i ricorrenti rilevano che il Giudice di pace ha affermato, nella sentenza non definitiva, che il conferimento dell'incarico al professionista era provato dal do- cumento esibito da quest'ultimo, di cui si è detto in narrativa, sotto- scritto dal loro dante causa, senza tener conto del loro disconosci- mento di tale sottoscrizione, e del fatto che il creditore che lo aveva esibito per dimostrare l'esistenza del credito da lui vantato, non ne aveva chiesto la verificazione;
denunziano quindi violazione dell'art. 2697 cod. civ. e dell'art. 214 cod. proc. civ.. Con la terza osservano che, risolta la questione del confe- rimento dell'incarico con la sentenza non definitiva, il Giudice di pace M non aveva più il potere di esaminarla nuovamente in occasione della pronunzia della sentenza definitiva, e corroborare la decisione già presa con argomentazioni diverse da quelle esposte nella sentenza non definitiva;
denunziano pertanto violazione dell'art. 279 cod. proc. civ. Entrambe le censure sono fondate. 3 Quanto alla prima, si rileva che nella sua sentenza non definitiva il Giudice di pace di Canicattì ha affermato che RO NT ha provato la stipulazione del contratto d'opera professio- nale con l'esibizione del documento di cui si detto in narrativa, sotto- scritto da OM NO. Tale sottoscrizione, ritualmente e tempestivamente disco- nosciuta dagli eredi di quest'ultimo, e del quale RO NT non ha chiesto la verificazione, ha privato il documento del valore probatorio che è stato ad esso attribuito dal Giudice di pace, che del disconoscimento non ha neppure fatto menzione nella sua sentenza. Quanto alla seconda, si ricorda che nel caso di pronuncia di sentenza non definitiva ai sensi dell'art. 279, commi 2 e 4, c.p.c. e di prosecuzione del giudizio per l'ulteriore istruzione della controver- sia, si verifica per il giudice che ha adottato la pronuncia una preclu- sione al riesame delle questioni decise con tale sentenza, conse- guente all'esaurimento con essa del relativo potere decisionale (vedi da ultimo Cassazione civile sez. I, 14 giugno 1999, n. 5860). Pertanto le argomentazioni svolte dal Giudice di pace nella sentenza definitiva, diverse da quelle esposte nella sentenza G non definitiva, relativamente alle questioni con quest'ultima decise, sono prive di valore alcuno. I restanti motivi di ricorso restano assorbiti, perché sono relativi alla soluzione di problemi che suppongono l'affermazione della esistenza del rapporto d'opera professionale di cui innanzi si è detto. 4 Il giudice del rinvio provvederà anche al governo delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo del primo ri- corso proposto da AI e SA NO, ed il terzo del se- condo;
dichiara assorbiti tutti gli altri;
cassa le sentenze impugnate, e rinvia la causa al Giudice di pace di Agrigento, anche per le spese. Roma, 10 ottobre 2001 Il presidente (Mario Spadone) H oмиL'estensore (Carlo Cioffi) Verlo IL CANOELIERE C1 Ca s AT DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 17 GEN 2002 Fra 5