Sentenza 10 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/01/2002, n. 266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 266 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE002 99 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE autonomic Th lostratione ai 1 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: selle tuatorufe fin forth int R.G.N. 11718) Dott. Mario SPADONE Presidente Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO -- Consigliere Cron.457 Rep. 77 Dott. Rosario DE JULIO Rel. Consigliere Dott. LI SCHETTINO Consigliere Ud. 22/05/01 Dott. Ettore BUCCIANTE - Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA The Julis Phoronis, est. sul ricorso proposto da: DE SV, domiciliato in ROMA presso la e IL SOLE 24 ORE CANELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso 1,55 dall'avvocato GIORGI REMIGIO, giusta delega in atti;
-2002 - ricorrente contro 155 13000 CINI OLINDO, CINI PAOLO, CINI UMBERTO, ROMBAI ORESTINA CANCELLERIA ved. CINI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA SALANDRA 6, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA FIORE, che li difende unitamente all'avvocato ANTONIO OF012770 GRASSINI, giusta delega in atti;
- controricorrenti 2001 avverso la sentenza n. 550/98 della Corte d'Appello di 869 -1- FIRENZE, depositata il 29/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/01 dal Consigliere Dott. Rosario DE JULIO;
udito 1'Avvocato Remigio GIORGI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito 1'Avvocato Antonio GRASSINI, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 23 giugno 1988 ED SV conveniva dinanzi al Tribunale di Grosseto CI LI e CI NZ, comproprietari di un edificio urbano fronteggiante il suo immobile ad uso abitativo e, denunciando violazione delle distanze minime di legge, causata da recente ampliamento e costruzione ex novo di un corpo avanzato di fabbrica nell'altrui proprietà, con apertura di vedute e balconata in prospetto al fondo dell'attore, in dispregio alle disposizione del R.E. ed alla normativa vincolante del D.M. 22 aprile 1968 n. 1444, domandava il ripristino delle distanze legali. Con sentenza depositata il 28 novembre 1995 il Tribunale di Grosseto, facendo proprie talune considerazioni espresse nella relazione del C.T.U. nominato in corso di istruttoria, escludeva la sussistenza delle condizioni di fatto poste a fondamento della domanda. In particolare il Tribunale riteneva che la minore distanza di mt.6,44, accertata tra le pareti finestrate dei due edifici contrapposti, venutasi a creare per effetto degli ampliamenti edilizi dei CI, rispetto ai mt. 10,35 teorici calcolati in 3 relazione all'altezza della nuova costruzione, veniva ritenuta ammissibile in base alla considerazione che il prospiciente fabbricato dell'attore ED poteva ritenersi "locale accessorio" di un più grande edificio, ancora di proprietà ED, situato a maggiore distanza, sia pure all'interno della medesima corte urbana. A sostegno di tale valutazione veniva recepita l'osservazione del C.T.U., geom. Lenzerini, per il edilizio, potevaquale, a termini di regolamento negarsi qualifica di "edificio" alla costruzione dell'attore, in quanto, se misurata dal livello di campagna della proprietà confinante, raggiungeva, in altezza, solamente mt. 2,53 (escludendo il parapetto del ballatoio di copertura), mentre, se misurato dal suolo di fondazione, i tre metri erano ampiamente raggiunti. Il tribunale, infine, aveva ritenuto rilevante anche l'annotazione "tecnica" espressa dal C.T.U., per negare la qualifica di edificio, nel calcolo delle distanze legali, all'abitazione del ED riferimento al disposto del D.M. 5.7.1975, percon il quale la superficie minima dell'unità abitativa è fissata in mq. 28, mentre l'edificio dell'attore sarebbe di poco inferiore a mq. 25. 4 Con atto di appello del 6.2.1996 ED SV domandava alla corte di appello di Firenze la riforma della sentenza del Tribunale, insistendo nella domanda di restitnispetto pristino delle distanze obbligatorie tra le due costruzioni, prospettando in via istruttoria il rinnovo della C.T.U. ai sensi dell'art. 356 c.p.c. La Corte d'appello respingeva l'appello con sentenza del 24.2-29.4.1998, condividendo l'argomento addotto dal Tribunale, per cui doveva negarsi qualifica di autonoma unità edilizia al fabbricato dell'attore per caratteristiche e dimensioni tali da non potersi annoverare come autonomacostruzione e, soprattutto;
costruzione dall'edificio più dimensionato, del quale era da ritenersi semplice accessorio. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione ED SV con due motivi di gravame;
resistono con controricorso CI LI, LO, MB e AI ST. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 873 cod. civ., in relazione all'art. 41 quinquies 8° comma legge 17 agosto 1942 n.1150, come attuato dal D.M. 5 2 aprile 1968 n.1444, per avere erroneamente la ritenuto inapplicabile lasentenza impugnata distanza di m. 10,35 tra fabbricati, imposta dall'art. 76 del regolamento edilizio di Follonica, Ai con eccezione con altezza inferiore а m.3,per i quali la distanza in ogni caso deve essere di m.5, in quanto l'ampliamento realizzato dai CI avrebbe proprio la caratteristica dell'accessorietà. Deduce il ricorrente che la corte di merito non documentalmente provato, che ha considerato, come in effetti un edificio detto ampliamento residenziale autonomo, dotato di propria identificazione censuaria come abitazione popolare A/5 e di propria rendita catastale;
che esso costituito da due vani abitabili e bagno senza rapporto di accessorietà con un secondo edificio situato ad alcuni metri di distanza, sempre di proprietà dell'attore. Col secondo motivo il ricorrente denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta accessorietà dell'ampliamento realizzato dai CI nella parte in cui la sentenza giustifica l'operato degli stessi in base alla manufatto qualeconsiderazione del costruzione accessoria nella concessione edilizia rilasciata 6 dal comune di Follonica. I due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati. In effetti la sentenza impugnata ha motivato l'accertamento di fatto della natura accessoria dell'ampliamento realizzato dai CI esclusivamente in base ai risultati della c.t.u., la quale aveva precisato che la costruzione di altezza inferiore a m.3 aveva una superficie di mq. 24,80, inferiore a quella abitabile di mq.28 prevista nel D.M. 5.7.1975, trascurando però di esaminare tutte le altre risultanze relative all'identificazione catastale ed censuaria, alla rendita all'abitabilità dei locali realizzati dai CI. La sentenza avrebbe dovuto considerare anche se costruzione come quella per cui è causa, per una destinazione ed autonomia catastale poteva ritenersi accessoria rispetto al fabbricato dei CI. E' quindi insufficiente la motivazione nella parte in cui definisce accessoria la costruzione dei CI, senza tenere conto del fatto che essa è destinata autonomamente ad abitazione, qualificata casa popolare di cat. A/5, ha una propria rendita catastale, è costituita da due vani 7 e da un bagno. La sentenza Va quindi cassata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della corte di appello di Firenze, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze. Così deciso in Roma il 22.5.2001. 109T 129,11 браконь H ughiere est. Ne Julio Promis KOOT 20,66 TOT,149,77 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna Roma 10 GEN 2002 DEPOSITATO IL CANCE NERECT UFFIOLO DELLE ENTRATE ROMEN Roc o 7. FEB 2014 49,77, 4 Ситодноготонове, ulo LIFEVersate roa Servil ILIPPO D 11 Responsabie gizio Ali Gludicial p. 10 H (D.ssa (Dr. ACRICHINI 002. L E 0 D 1 8