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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 09/07/2025, n. 3026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3026 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 13890/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 13890/2024 R.G. promosso da
( ) (avv.ti VERA CANTONI e CLAUDIA BUGATTI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
( (avv.ti ELISA RAVARINI e TATIANA BODEI) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)»
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni congiunte:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale così statuire:
Per_ Condizioni di affidamento e collocamento della figlia
Per_ 1) Disporre l'affidamento della minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da
Per_ quel genitore con il quale , di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le
Per_ decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
1 Per_ 2) Disporre che la minore venga collocata in via prevalente presso la madre, presso la casa familiare di
Moniga D/G (BS), via Della Costa 40, di proprietà esclusiva del signor ove la minore manterrà la Parte_1 propria residenza anagrafica, stabilendo che il padre, previo accordo con la madre, possa vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo vorrà, e, comunque sia, almeno due giorni infrasettimanali, dall'uscita da scuola fino all'ora di cena quando il padre si occuperà di riaccompagnarla presso l'abitazione materna, e a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio quando la minore si recherà a casa del padre dopo la scuola ovvero il padre ivi la preleverà, sino al lunedì mattina quando il signor la accompagnerà a scuola e/o presso l'abitazione Parte_1 materna in periodo extrascolastico. Per_ 3) Disporre che, salvo diverso accordo tra i genitori, stia con la madre ogni anno per la Festa della Mamma
e con il padre per la Festa del Papà, indipendentemente dal giorno di spettanza di ciascun genitore secondo il calendario ordinario e che la minore, ad anni alterni, trascorra il proprio compleanno con uno e l'altro genitore, indipendentemente dal giorno di spettanza di ciascun genitore secondo il calendario ordinario ovvero secondo il calendario delle vacanze estive.
4) Disporre che, salvo diverso accordo tra i genitori, ciascun genitore potrà trascorrere le vacanze natalizie con Per_
scegliendo la settimana di relativa spettanza dal primo giorno di vacanze scolastiche (variabile di anno in anno) sino al 30 dicembre, ovvero la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio, ossia fino all'ultimo giorno prima di quello di inizio della scuola, ad anni alternati mediante accordo che i genitori dovranno raggiungere entro il 30 novembre di ciascun anno. Per_
5) Per quanto attiene le vacanze pasquali, salvo diverso accordo, disporre che i genitori trascorrano con giorni uguali, dividendo la settimana di sosta dagli impegni scolastici in 4 giorni (con la Pasqua) e 3 giorni (con Per_ Pasquetta), con alternanza da un anno all'altro. Per quanto riguarda i ponti civili e religiosi, disporre che stia con l'uno o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale per il periodo di festività. Per_
6) Fatto salvo il diverso accordo tra i genitori, per quanto attiene le vacanze estive, disporre che trascorra con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi ogni anno entro e non oltre il 31 maggio prevedendo che, ciascun genitore, ad anni alterni, scelga per primo i quindici giorni da trascorrere con la figlia durante le vacanze estive. Per quanto riguarda le vacanze estive per l'anno 2025, i genitori danno atto di aver già raggiunto un accordo.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato della figlia con ciascuno di essi e con il rispettivo ramo parentale e si impegnano, inoltre, a rispettare vicendevolmente la figura paterna e materna, Per_ evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di .
8) I genitori si impegnano altresì a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e prestano, sin d'ora, il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore valida anche per l'espatrio.
9) I genitori prestano, sin d'ora, il consenso reciproco per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, consentendo che ciascuno di essi possa inserire la figlia nel proprio passaporto. Per_ Condizioni di mantenimento di ed assegnazione della casa familiare
2 10) La casa familiare sita a Moniga D/G (BS), via Della Costa, n. 40, di proprietà esclusiva del signor verrà assegnata in diritto di abitazione alla signora con tutto quanto l'arreda, affinché la Parte_1 CP_1 Per_ abiti insieme alla figlia fino a quando quest'ultima non sarà economicamente indipendente.
11) Le parti convengono che, se e quando la signora intraprenderà in futuro una nuova relazione CP_1 sentimentale, la stessa non stabilirà alcuna forma di convivenza, neppure more uxorio, presso la casa familiare, impegnandosi sin da ora, al ricorrere di predetta ipotesi, a lasciare l'immobile di proprietà esclusiva del signor Per_ e a concordare con quest'ultimo, tenuto conto anche dell'età che avrà in allora, la modifica Parte_1 dell'attuale assetto di collocamento e di mantenimento della figlia.
12) Nell'ambito delle disposizioni economiche liberamente assunte dalle parti in questa sede, il signor Parte_1 oltre a garantire il pagamento del mutuo fondiario accesso presso Banca BANCO BPM per l'acquisto della casa familiare (la cui rata mensile è pari ad euro 615,00=), continuerà a provvedere, in via esclusiva, al mantenimento delle seguenti spese relative all'immobile predetto: utenze per luce, acqua e gas, linea internet, piattaforma
Disney, spese di giardinaggio e spese condominiali. L'impegno da parte del signor di pagare le spese Parte_1 per luce, acqua, gas, linea internet e piattaforma Disney della casa familiare cesserà automaticamente, senza necessità di ulteriori statuizioni, il 31 dicembre 2028. La signora pertanto, si impegna a provvedere alla CP_1 voltura delle suddette utenze a nome proprio entro e non oltre tale termine. Per quanto riguarda le spese condominiali, il signor continuerà a farsi carico dei relativi costi per l'intera durata del periodo di Parte_1 assegnazione della casa familiare.
13) Tenuto conto della rilevanza e dell'incidenza economica del contributo paterno per il godimento della casa familiare e per la sua assegnazione nonché per le spese straordinarie, disporre che ciascun genitore provveda al Per_ mantenimento ordinario diretto della figlia per i tempi di rispettiva permanenza.
14) Il signor si impegna a sostenere integralmente, nella misura del 100%, tutte le spese straordinarie Parte_1 Per_ che si renderanno necessarie nell'interesse di , come individuate nel Protocollo d'Intesa siglato tra il
Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia. I genitori convengono che, in parziale deroga a quanto previsto nel suddetto Protocollo d'intesa, ogni spesa straordinaria che la signora intendesse sostenere o CP_1 Per_ anticipare nell'interesse di dovrà sempre essere prima preventivamente concordata con il signor Parte_1 fatta eccezione per le spese sanitarie urgenti ed indifferibili. Tutte le spese straordinarie preventivamente concordate ed anticipate dalla signora dovranno essere corredate da idonea documentazione CP_1 giustificativa e dovranno essere rimborsate dal signor entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla Parte_1 presentazione della relativa richiesta documentata.
15) Disporre che l'Assegno Unico in favore della figlia minore venga percepito per intero dalla signora CP_1 in quanto genitore collocatario.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
Nell'ambito delle disposizioni economiche liberamente assunte in questa sede:
16) Quanto al rapporto di conto corrente bancario n. 18632 accesso presso Banca BPM attualmente cointestato tra il signor e la signora ad oggi non movimentato da tempo, le parti concordano di Parte_1 CP_1 procedere alla relativa chiusura, prestando sin d'ora il reciproco consenso alla sottoscrizione dei documenti
3 necessari a tal fine, stabilendo, concordemente, che il saldo contabile presente su predetto conto corrente alla data di sottoscrizione delle odierne note verrà integralmente trattenuto dal signor su espresso accordo ed Parte_1 autorizzazione della signora tenuto conto che sin dalla relativa accensione il conto corrente in parola è CP_1 stato alimentato esclusivamente dal signor Parte_1
17) Quanto al rapporto di conto corrente bancario n. 2231290 accesso presso Banca MEDIOLANUM cointestato tra il signor e la signora tenuto conto che sin dalla relativa accensione, il conto corrente in Parte_1 CP_1 parola è stato alimentato quasi esclusivamente dalla signora (tanto che si tratta del conto corrente ove, CP_1 mensilmente, viene accreditato lo stipendio di quest'ultima) le parti stabiliscono che il saldo attivo maturato alla data di sottoscrizione delle presenti note, verrà interamente trattenuto dalla signora su espresso accordo CP_1 ed autorizzazione del signor Inoltre, le parti convengono che, a far data dal deposito delle presenti Parte_1 note, il signor non eseguirà su detto conto corrente alcuna operazione e/o movimentazione. Il signor Parte_1
infine, si impegna sin d'ora a prestare il proprio consenso al rilascio delle autorizzazioni necessarie Parte_1 per la voltura del rapporto a nome esclusivo della signora e/o per la relativa chiusura quando e sé CP_1 quest'ultima ne facesse richiesta.
18) Dichiarare interamente compensate le spese legali».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per_
Le parti, non coniugate fra loro, sono genitori di , nata a [...] il [...] e, dopo un avvio contenzioso del procedimento, hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione congiunta ex artt.
337-bis e ss. c.c. in relazione alla figlia.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse della minore.
Sussistono, pertanto, i presupposti per recepire l'intesa delle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c.:
dispone in conformità alle conclusioni congiunte sopra trascritte;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 09/07/2025.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott.ssa Claudia Gheri Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice pronunzia la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 13890/2024 R.G. promosso da
( ) (avv.ti VERA CANTONI e CLAUDIA BUGATTI) Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
( (avv.ti ELISA RAVARINI e TATIANA BODEI) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
***
«oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)»
***
CONCLUSIONI
Le parti hanno presentato le seguenti conclusioni congiunte:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale così statuire:
Per_ Condizioni di affidamento e collocamento della figlia
Per_ 1) Disporre l'affidamento della minore in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione che verranno assunte singolarmente da
Per_ quel genitore con il quale , di volta in volta, si troverà al momento dell'assunzione della decisione. Le
Per_ decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti alla salute saranno assunte dal genitore con cui si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia.
1 Per_ 2) Disporre che la minore venga collocata in via prevalente presso la madre, presso la casa familiare di
Moniga D/G (BS), via Della Costa 40, di proprietà esclusiva del signor ove la minore manterrà la Parte_1 propria residenza anagrafica, stabilendo che il padre, previo accordo con la madre, possa vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo vorrà, e, comunque sia, almeno due giorni infrasettimanali, dall'uscita da scuola fino all'ora di cena quando il padre si occuperà di riaccompagnarla presso l'abitazione materna, e a fine settimana alternati, dal venerdì pomeriggio quando la minore si recherà a casa del padre dopo la scuola ovvero il padre ivi la preleverà, sino al lunedì mattina quando il signor la accompagnerà a scuola e/o presso l'abitazione Parte_1 materna in periodo extrascolastico. Per_ 3) Disporre che, salvo diverso accordo tra i genitori, stia con la madre ogni anno per la Festa della Mamma
e con il padre per la Festa del Papà, indipendentemente dal giorno di spettanza di ciascun genitore secondo il calendario ordinario e che la minore, ad anni alterni, trascorra il proprio compleanno con uno e l'altro genitore, indipendentemente dal giorno di spettanza di ciascun genitore secondo il calendario ordinario ovvero secondo il calendario delle vacanze estive.
4) Disporre che, salvo diverso accordo tra i genitori, ciascun genitore potrà trascorrere le vacanze natalizie con Per_
scegliendo la settimana di relativa spettanza dal primo giorno di vacanze scolastiche (variabile di anno in anno) sino al 30 dicembre, ovvero la settimana dal 31 dicembre al 6 gennaio, ossia fino all'ultimo giorno prima di quello di inizio della scuola, ad anni alternati mediante accordo che i genitori dovranno raggiungere entro il 30 novembre di ciascun anno. Per_
5) Per quanto attiene le vacanze pasquali, salvo diverso accordo, disporre che i genitori trascorrano con giorni uguali, dividendo la settimana di sosta dagli impegni scolastici in 4 giorni (con la Pasqua) e 3 giorni (con Per_ Pasquetta), con alternanza da un anno all'altro. Per quanto riguarda i ponti civili e religiosi, disporre che stia con l'uno o l'altro genitore secondo il criterio dell'alternanza annuale per il periodo di festività. Per_
6) Fatto salvo il diverso accordo tra i genitori, per quanto attiene le vacanze estive, disporre che trascorra con ciascun genitore 15 giorni, anche non consecutivi, da stabilirsi ogni anno entro e non oltre il 31 maggio prevedendo che, ciascun genitore, ad anni alterni, scelga per primo i quindici giorni da trascorrere con la figlia durante le vacanze estive. Per quanto riguarda le vacanze estive per l'anno 2025, i genitori danno atto di aver già raggiunto un accordo.
7) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato della figlia con ciascuno di essi e con il rispettivo ramo parentale e si impegnano, inoltre, a rispettare vicendevolmente la figura paterna e materna, Per_ evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza di .
8) I genitori si impegnano altresì a comunicare ogni cambiamento di residenza o domicilio e prestano, sin d'ora, il reciproco assenso alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio della carta d'identità della figlia minore valida anche per l'espatrio.
9) I genitori prestano, sin d'ora, il consenso reciproco per il rilascio e/o rinnovo del passaporto, consentendo che ciascuno di essi possa inserire la figlia nel proprio passaporto. Per_ Condizioni di mantenimento di ed assegnazione della casa familiare
2 10) La casa familiare sita a Moniga D/G (BS), via Della Costa, n. 40, di proprietà esclusiva del signor verrà assegnata in diritto di abitazione alla signora con tutto quanto l'arreda, affinché la Parte_1 CP_1 Per_ abiti insieme alla figlia fino a quando quest'ultima non sarà economicamente indipendente.
11) Le parti convengono che, se e quando la signora intraprenderà in futuro una nuova relazione CP_1 sentimentale, la stessa non stabilirà alcuna forma di convivenza, neppure more uxorio, presso la casa familiare, impegnandosi sin da ora, al ricorrere di predetta ipotesi, a lasciare l'immobile di proprietà esclusiva del signor Per_ e a concordare con quest'ultimo, tenuto conto anche dell'età che avrà in allora, la modifica Parte_1 dell'attuale assetto di collocamento e di mantenimento della figlia.
12) Nell'ambito delle disposizioni economiche liberamente assunte dalle parti in questa sede, il signor Parte_1 oltre a garantire il pagamento del mutuo fondiario accesso presso Banca BANCO BPM per l'acquisto della casa familiare (la cui rata mensile è pari ad euro 615,00=), continuerà a provvedere, in via esclusiva, al mantenimento delle seguenti spese relative all'immobile predetto: utenze per luce, acqua e gas, linea internet, piattaforma
Disney, spese di giardinaggio e spese condominiali. L'impegno da parte del signor di pagare le spese Parte_1 per luce, acqua, gas, linea internet e piattaforma Disney della casa familiare cesserà automaticamente, senza necessità di ulteriori statuizioni, il 31 dicembre 2028. La signora pertanto, si impegna a provvedere alla CP_1 voltura delle suddette utenze a nome proprio entro e non oltre tale termine. Per quanto riguarda le spese condominiali, il signor continuerà a farsi carico dei relativi costi per l'intera durata del periodo di Parte_1 assegnazione della casa familiare.
13) Tenuto conto della rilevanza e dell'incidenza economica del contributo paterno per il godimento della casa familiare e per la sua assegnazione nonché per le spese straordinarie, disporre che ciascun genitore provveda al Per_ mantenimento ordinario diretto della figlia per i tempi di rispettiva permanenza.
14) Il signor si impegna a sostenere integralmente, nella misura del 100%, tutte le spese straordinarie Parte_1 Per_ che si renderanno necessarie nell'interesse di , come individuate nel Protocollo d'Intesa siglato tra il
Tribunale di Brescia e l'Ordine degli Avvocati di Brescia. I genitori convengono che, in parziale deroga a quanto previsto nel suddetto Protocollo d'intesa, ogni spesa straordinaria che la signora intendesse sostenere o CP_1 Per_ anticipare nell'interesse di dovrà sempre essere prima preventivamente concordata con il signor Parte_1 fatta eccezione per le spese sanitarie urgenti ed indifferibili. Tutte le spese straordinarie preventivamente concordate ed anticipate dalla signora dovranno essere corredate da idonea documentazione CP_1 giustificativa e dovranno essere rimborsate dal signor entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla Parte_1 presentazione della relativa richiesta documentata.
15) Disporre che l'Assegno Unico in favore della figlia minore venga percepito per intero dalla signora CP_1 in quanto genitore collocatario.
- PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
Nell'ambito delle disposizioni economiche liberamente assunte in questa sede:
16) Quanto al rapporto di conto corrente bancario n. 18632 accesso presso Banca BPM attualmente cointestato tra il signor e la signora ad oggi non movimentato da tempo, le parti concordano di Parte_1 CP_1 procedere alla relativa chiusura, prestando sin d'ora il reciproco consenso alla sottoscrizione dei documenti
3 necessari a tal fine, stabilendo, concordemente, che il saldo contabile presente su predetto conto corrente alla data di sottoscrizione delle odierne note verrà integralmente trattenuto dal signor su espresso accordo ed Parte_1 autorizzazione della signora tenuto conto che sin dalla relativa accensione il conto corrente in parola è CP_1 stato alimentato esclusivamente dal signor Parte_1
17) Quanto al rapporto di conto corrente bancario n. 2231290 accesso presso Banca MEDIOLANUM cointestato tra il signor e la signora tenuto conto che sin dalla relativa accensione, il conto corrente in Parte_1 CP_1 parola è stato alimentato quasi esclusivamente dalla signora (tanto che si tratta del conto corrente ove, CP_1 mensilmente, viene accreditato lo stipendio di quest'ultima) le parti stabiliscono che il saldo attivo maturato alla data di sottoscrizione delle presenti note, verrà interamente trattenuto dalla signora su espresso accordo CP_1 ed autorizzazione del signor Inoltre, le parti convengono che, a far data dal deposito delle presenti Parte_1 note, il signor non eseguirà su detto conto corrente alcuna operazione e/o movimentazione. Il signor Parte_1
infine, si impegna sin d'ora a prestare il proprio consenso al rilascio delle autorizzazioni necessarie Parte_1 per la voltura del rapporto a nome esclusivo della signora e/o per la relativa chiusura quando e sé CP_1 quest'ultima ne facesse richiesta.
18) Dichiarare interamente compensate le spese legali».
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Per_
Le parti, non coniugate fra loro, sono genitori di , nata a [...] il [...] e, dopo un avvio contenzioso del procedimento, hanno domandato al Tribunale di dettare una regolamentazione congiunta ex artt.
337-bis e ss. c.c. in relazione alla figlia.
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse della minore.
Sussistono, pertanto, i presupposti per recepire l'intesa delle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 337-bis e ss.
c.c.:
dispone in conformità alle conclusioni congiunte sopra trascritte;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 09/07/2025.
Il Presidente estensore
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