Sentenza 24 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18320 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18320 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro dr. Mario Putatura Do 20 /0 composta dai seguenti Magistrați: ✓ getto: Lavoro. residente R.G.n. 7612/2001 Consigliere Cron. 43101 dr. Michele De Luc Consigliere rel. Rep. dr. Donato Figurelli dr. Luciano Vigolo Consigliere Ud.24.10.2002 Consigliere dr. Saverio Toffoli ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE VI RN nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. Luigi Piro, e domici- liato presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, ricorrente;
CON TRO ITALFER CARPENTERIE S.r.l. corrente in Colonnella (TE), in persona dell'Amministratore Unico Luciano Galli (atto per notar avv. Alberto Ielo rep. n. 147522 rec. 24158 del 18.2.93), rappresentata e difesa dall'avv. Cataldo Motta, 4195 1 - Vie ed elettivamente con il medesimo domiciliata in Roma 11 L. G. Farovelli, 22 Tungotevere Nichelangelo n. presso lo studio del prof. evv. Arturo Maresca, in virtù di procura speciale a margine del contro ricorso, controricorrente;
per l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 6 - 17 aprile 2000, n. 21/00 sent., n. 52/2000 R.G.A.C.A.; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Donato Figurelli nella pubblica udienza del 24 ottobre 2002; udito l'avv. Cataldo Motta per la controricorrente;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Gene- rale dr. Alberto Cinque, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 16 dicembre 1994 il signor RN De IO, premesso che era stato assunto 1'11 aprile 1904 dalla S.r.l. Caltiber, quale lavoratore in mobilità, ed aveva lavorato alle dipendenze della stessa sino all'll novembre 1994, all'interno del cantie- re della centrale ENEL di Brindisi Sud, con la qualifica di capo-squadra 6° livello;
che, dopo la cessazione del suddetto rapporto, aveva diritto di essere assunto dalla Italfer Carpenterie S.r.l., in base ad un accordo collet- tivo3B che, in particolare, tra la Caltiber S.r.l., la Italfer Carpenterie S.r.l., la SADIPE S.p.a. e le organizza- zioni sindacali provinciali era stato stipulato un accordo, in virtù del quale la Italfer Carpenterie, quale impresa subentrante alla Caltiber nel contratto stipulato con la committente SADIPE per la esecuzione di determinate opere A all'interno della centrale ENEL Sud, si era obbligata ad assumere tutti i lavoratori in forza presso la uscente Caltiber S.r.l.; che la Italfer, nonostante avesse rispet- tato il suddetto accordo nei confronti di tutti gli altri ex dipendenti della Caltiber, non aveva invece assunto esso ricorrente%3B tanto premesso, chiedeva al Pretore del Lavoro di Brindisi la condanna della Italfer Carpenterie S.r.l. ad assumerlo con la qualifica di 6° livello, nonchè a risar- cirlo dei danni in misura pari alle retribuzioni maturate 3 dal 12 novembre 1994 sino alla data dell'effettiva assunzione ovvero alla data di ultimazione dei lavori commessi dalla SADIPE. Si costituiva la società convenuta e contestava la fonda tezza del ricorso;
in particolare sosteneva che l'accordo riguarda- va solo gli onerai ex dipendenti della Celtiber e non anche gli impiegati, cui apparteneva il De IO. Il Pretore del Lavoro di Brindisi, dopo l'istruzione della cau- con sentenza del 2 marzo 1999, rigettava la domanda e com- pensava le spese, ponendo a carico del ricorrente solo le spese di c.t.u. Meek Proponeva appello il De IO con ricorso depositato il 13 gennaio 2000 e sosteneva che il Pretore, nonostante avesse correttamente valutato l'efficacia vincolante di un contratto collettivo, anche se stipulato oralmente, aveva poi contradditto- riamente disatteso la sua domanda, a causa della mancata stiou- lazione di un accordo verbale in ordine alla sua posizione. Dalla prova testimoniale espletata, infatti, era emerso che la ditta resistente si era obbligata all'assunzione di tutti i di- pendenti della Caltiber. Inoltre esso appellante era stato as- sunto dalla Caltiber quale lavoratore collocato in mobilità, sicchè alla luce sia del documento scaturito dalla riunione -- intervenuta, sia del capitolato generale d'oneri a firma SADIPE - aveva la priorità nelle assunzioni. Tutto ciò premesso, il De IO chiedeva che, in riforma 4 della impugnata sentenza, venisse accolta la domanda a suo temno proposta dinnanzi al Pretore, con vittoria di spese e competenze del doppio grado, da distrarsi. Con memoria del 16 marzo 2000 si costituiva la Italfer Carpenterie S.r.l. ed eccepive innanzi tutto l'inammis- sibilità dell'appello, assumendo che la domanda ivi propo- sta era da considerarsi nuova rispetto a quella azionata in prime cure. Nel merito, contestava sotto vari profili la fondatezza dell'impugnazione, di cui chiedeva l'integrale rigetto, con vittoria di spese ed onorari. La cause veniva decisa con sentenza in data 6 17 aprile 2000 della Corte di Appello di Lecce, che rigettava l'ap- pello. La Corte di merito rigettava l'eccezione d'inammissibilità dell'appello proposto. Ne riteneva tuttavia l'infondatezza nel merito. La Corte, pur ribadendo la valenza giuridica dell'accordo verbale pur mai formalizzato, ne sottolineava l'applicabilità ai soli operai e non anche agli impiegati. Rilevava il giudice dell'appello che, in sede di libero inter- rogatorio, era stato il ricorrente stesso a riconoscere espli- citamente l'inapplicabilità dell'accordo a se medesimo e tale asserzione era stata confermata dalla prova per testimoni. La Corte di merito osservava poi che il De IO ebbe a mani- - 5- festare la sua disponibilità ad essere assunto come operaio;
che l'accordo verbale relativo al passaggio delle maestranze riguardava solo gli operai;
che legittimamente l'impresa resi- stente ebbe a rifiutare la proposta del De IO, atteso che l'assunzione avrebbe comportato una de qualificazione e conseguen- temente l'avrebbe esposta a o ssibili rivendicazioni. Avverso detta sentenza il De IO he proposto ricorso per cessazione, affidato ad unico complesso motivo. L'intimata Italfer Carpenterie S.r.l. ha resistito con controri- corso. Motivi della decisione. Con l'unico motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 4 della legge 223/91%; omessa, insufficien- te e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Il ricorrente deduce che il giudice di appello ha attribuito alle espressioni emerse nel libero interrogatorio del lavorato- re, significati che invece non è possibile conferire ed in modo contraddittorio con quanto di seguito indicato in motivazione;
che il lavoratore voleva significare che in realtà furono assun- ti i soli operai e non anche egli stesso che era stato impiegato, ma che si era offerto di divenire operaio onde evitare il li- cenziamento%3B che il giudice d'appello, da una "subordinata” del ricorrente, aveva tratto la conclusione che l'accordo concluso 6 avesse compreso i soli operai;
che le prove testimoniali interpretate erroneamente del giudice di merito, e conflig- genti con deposizioni di altri testimoni, daveno risultenze del tutto difformi dell'imposto esito giudiziale. Del resto dalle risultanze processuali non era emerso alcun inconf tabile elemento probatorio idoneo a ritenere l'esclu sione del De IO dal novero delle maestranze da far transitare nella nuova da rice e ciò anche in relazione e conseguenza dell'onere probatorio gravante sulla resistente. In buona sostanza era pacificamente emerso che l'accordo ri- guardava tutta la forza lavoro alle dipendenze della dante causa, che fu assunta nella totalità con la sola esclusione del ricorrente che, discriminato perchè impiegato, in ogni caso offrì la propria prestazione come operaio. L'art. 4 della legge 223/91 c.ll prevede la possibilità che il riassorbimento dei lavoratori possa avvenire in deroga al secondo comma dell'art. 2103 c.c. Era evidente così come il presupposto della Corte di Lecce era errato nella parte in cui riteneva la datrice esonerata dall'obbli o di assumere il ricorrente, poichè in caso contrario avrebbe nosto in essere un atto illegittimo, esponendosi ai danni. Osserva questa Corte che il ricorso è infondato. Come emerge, infatti, dalla sentenza impugnata, è pacifico che in una riunione presso l'Associazione degli Industriali si convenne - in occasione del subingresso della società Italfer - 7 - alla società Caltiber nel contratto di appalto per l'ese- cuzione di opere di carpenteria presso la centrale ENEL che la società subentrante assumesse alle proprie dipenden- ze gli ex dipendenti della Caltiber. La Corte di appello di Lecce ha osservato che l'accordo non fu mai forma- lizzato con atto scritto, ma che ciò non influisce sulla sua piena validità tra le parti;
e ciò non costituisce og- getto di censura. Rileva peraltro la medesima che il contrasto tra le parti sorge sul contenuto dell'accordo, se cioè questo riguardasse tutti indistintamente gli ex dipendenti della Caltiber, ov- vero i soli operai, e non anche gli impiegati;
stante che il De IO, capo-squadra appartenente al 5° livello, rientrava pacificamente tra gli impiegati. Secondo la Corte del merito le risultanze istruttorie era- no chiare. Detto giudice ha innanzi tutto posto in luce il contenuto dell'interrogatorio del De IO, il quale ebbe a dichiara- re di essere "impiegato", e di sapere che le parti si erano in- tese in via pratica ner la riassunzione degli "operai", ma che nei confronti di esso De IO la ditta non aveva voluto procedere all'assunzione per molti motivi. La Corte di Lecce ha pertanto correttamente ritenuto che vi è stato un riconosci- mento esplicito del De IO sull'impegno preso dalle parti contraenti, che cioè tale impegno riguardava gli "operai". -- 8 - La censura che il ricorrente muove alla sentenza impugnata in ordine al contenuto dell'interrogatorio reso dal medesimo, in quanto la Corte del merito avrebbe attribuito all'interro- gatorio un significato diverso de quello effettivamente espresso dal lavoratore, è inammissibile, perchè si risolve Gostanzialmente nella denunzia di un motivo di revocazione,.. e non in un motivo di ricorso per cassazione (a parte l'infon- datezza della censura, in quanto detta Corte riporta testusl- tra virgolette, le dichiarazioni rese dal De IO mente, in sede di interrogatorio, e la interpretazione della medesima è corrispondente ai canoni della interpretazione letterale e logica di tali dichiarazioni). La Corte del merito ha poi esaminato specificamente le dichiara- zioni rese dai testimoni esaminati, pervenendo alla conclusione che, così come ammesso dal De IO, anche la prova testimo- niale espletata, globalmente esaminata, evidenziava che l'ac- cordo verbale riguardava solo rli "operai" e non anche gli im- piegati, cui il De IO apparteneva. Anche per quanto concerne le risultanze della prova testimoniale le censure del ricorrente sono sfornite di pregio.Ie censure sono invero inammissibili, così come per l'interrogatorio, allorchè si risolvono della denunzia di vizio revocatorio ex art. 395 m. 4 c.p.c., mentre sono infondate allorchè involgono la valu- tazione complessiva della prova testimoniale eseguita dal giudice del merito con motivazione congrua ed esente da - 9 - vizi logico-giuridici, avendo la Cassazione non il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare sotto il profilo logico-formale e della corret tezza giuridica l'esame e la valutazione del giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convin- cimento (Cass. 14 gennaio 2002 n. 350). Deve in definitiva ritenersi che correttamente la Corte del chemerito ha escluso, sulla base delle risultanze processuali, l'accordo de quo conceresse oltre gli operai anche il De Vir- gilio, che aveva la qualifica di impiegato, a nulla rilevando l'eventuale disponibilità del De IO ad essere assunto Con la qualifica di operaio (deposiz. teste Chianura), anzi da ев Ш - a giudizio della Corte stessa ciò emergendo - che l'assunzione riguardava non tutti indistintamente gli ex dipendenti della Caltiber ma solo gli operai, altrimenti non si spiegherebbe perchè il De IO ebbe a manifestare la sua disponibilità ad essere assunto come operaio". Infondata è poi la cansura con la quale il ricorrente assume che la Corte del merito avrebbe trascurato che il comma 11 del- l'art. 4 della 1. 223/91 avrebbe consentito, in deroga al se- condo comma dell'art. 2103 c.c. l'assunzione del De IO, impiegato, con la qualifica di operaio. Nella specie invero non ricorrono in fatto le condizioni previste dalla norma, della quale si deduce la mancata applicazione. Invero la vicenda che impegnava il De IO mulla ha che vedere con il licenzia mento - 10 - collettivo per riduzione di personale, ma attiene alla successio- ne della società Italfer nel contratto di appalto già Caltiber ed ai riflessi sui rapporti di lavoro in essere con quest'ultima. Ed in tale contesto la società Italfer, di concerto con le 00.SS., si fece carico di assumere gli'operai" già in forza alla Caltiber, con l'esclusione degli impiegati, quale era il De IO, incon- testatamente dipendente Caltiber con la qualifica di impiegato, ohe peraltro, come risulta del ricorso introduttivo del giudizio (v. narrativa pag.3), ha chiesto al Pratore del lavoro di Brindisi la condanna della Italfer ad assumerlo con la qualifica di 6° li- vello (capo-squadra). Il ricorso deve essere rigettato. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di qusto giudizio di legittimità.
P.Q.M.
. La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 24 ottobre 2002. Il Presidente 89 'N 84-8-11 199 7 VITIG (dr. Mario TRO ISNIS IV OLLINIⱭ O USIDIN S VOZN U O IⱭ 'OTION IN VISO Il Consigliere estensore S Donato Figurelli) Jonato Gjonell IL CANCELLERE Depositate cancellers R P U IL CANCELIS