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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 16/10/2025, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa RB RD, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2107 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
la signora , nata il [...] ad [...] e ivi residente, nella via Parte_1 dei Fiumi n. 26, C.F. elettivamente domiciliata, ai fini del presente CodiceFiscale_1 giudizio, ad Agrigento, nella via Cicerone n. 4, presso lo studio dell'Avv. Antonio La Rocca, che la rappresenta e difende giusta procura allegata agli atti di lite,
- attrice -
CONTRO
la , in persona del legale rappresentante, con sede ad Controparte_1
Agrigento, in via dei Fiumi n. 2, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad
Agrigento, nella via Mazzini n. 205, presso lo studio dell'Avv. Davide Ciccarello, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo, depositata il 20/10/2021,
- convenuta -
E NEI CONFRONTI DELLA
in persona del procuratore speciale, con sede e Controparte_2 direzione generale a Verona, nel Lungadige Cangrande n. 16, rappresentata e difesa dall'Avv.
EG MI per procura in calce rilasciata su foglio separato congiunto alla comparsa di
1 costituzione e risposta depositata il 14/03/2022, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via G. Mazzini n. 148, presso lo studio dell'Avv. Rosanna
Maniscalco,
- terza chiamata in causa -
Oggetto: Risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni per l'attrice: come all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 Febbraio 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 14 Ottobre
2025, riportandosi a quelle formulate in seno alle note scritte depositate il 10 Febbraio 2025, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la : Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 Febbraio 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 14 Ottobre
2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo depositata il 20 Ottobre 2021, alle quali integralmente si rimanda.
Conclusioni per la Controparte_2 come all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11 Febbraio 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 14 Ottobre
2025, riportandosi a quelle formulate in seno alle note scritte depositate il 4 Febbraio 2025, cui interamente si rinvia.
Ragioni in fatto ed in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mani il 14 Luglio 2021 la signora Parte_1 vocava in ius avanti l'intestato Tribunale la , in
[...] Controparte_1
persona del parroco legale rappresentante. All'uopo premetteva che, il 7 Aprile 2029, intorno alle ore 12:30, mentre, al termine della celebrazione della santa messa si accingeva a uscire dalla suddetta parrocchia attraverso un'uscita laterale, era caduta a terra in corrispondenza del gradino disomogeneo e sconnesso ivi esistente. Esponendo che, subito soccorsa da alcuni fedeli, era stata trasportata dal mezzo a disposizione del servizio del 118, prontamente allertato, presso il pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. L'attrice riferiva che, all'esito degli esami clinici svolti i sanitari di quest'ultimo le diagnosticavano la frattura trimalleolare t-t sinistra e il distacco dell'apice malleolo-peroneale destro, disponendone il ricovero nel reparto di ortopedia, da dove, una volta ricevute le cure necessarie e sottoposta ad
2 apposito intervento, era stata dimessa il 20 Aprile 2019. Osservando che, la richiesta di risarcimento danni avanzata nei riguardi della convenuta era rimasta priva di riscontro. Sul piano del diritto affermava la responsabilità della per l'evento Controparte_1 traumatico in parola ai sensi dell'art. 2051 c.c., avendo, quale esercente di attività aperta al pubblico, il dovere di custodia e l'obbligo di vigilare in modo da impedire di cagionare danni a persone per il tramite delle cose su cui esercitava il proprio potere. Sostenendo che, il suddetto gradino, per la sua conformazione, non solo son consentiva un appoggio sicuro;
ma, inoltre,
non era in alcun modo segnalato, né erano state adottate delle misure finalizzate a impedire il passaggio e l'uso dello stesso da parte di terzi. Ragion per cui, costituiva una insidia non prevedibile, né evitabile usando l'ordinaria diligenza. La medesima evidenziava che, in conseguenza di quanto accaduto lo scalino in questione era stato rimosso. Deducendo che, per effetto della cennata caduta le era residuato un danno biologico pari all'8% e aveva sopportato periodi di invalidità temporanea totale e parziale al 50% e al 25%, quantificabili,
rispettivamente, in 40 giorni la prima e 30 giorni ciascuno le altre due, che le davano diritto al risarcimento della somma di € 21.142,00. Rilevava, poi, che a tale importo doveva aggiungersi sia quello spettantele a titolo di ristoro dell'ulteriore danno non patrimoniale sofferto, inteso alla stregua di personalizzazione del 25% di quello biologico;
sia l'ammontare di € 438,86
sborsato per spese mediche documentate. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare l'esclusiva responsabilità della convenuta per i menzionati nocumenti cagionati da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Per l'effetto, di condannarla a risarcirle i danni non patrimoniali che aveva riportato, liquidati in € 24.552,50,
nonché le enunciate spese mediche di € 438,86, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali calcolati dal giorno del nominato incidente sino al soddisfo.
La , in persona del legale rappresentante, con sede ad Controparte_1
Agrigento, in via dei Fiumi n. 2, si costituiva nel presente giudizio depositando il 20 Ottobre
2021 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo obiettava,
innanzitutto, che il ricordato gradino era stato realizzato al momento della costruzione dell'edificio di culto in dibattito e risultava ben visibile allorché era avvenuta la caduta in discorso, tenuto conto che era giorno. In secondo luogo che, quest'ultimo non era stato rimosso,
oltre che era collocato all'esterno di una uscita laterale, utilizzata abitualmente dalla signora
, assidua frequentatrice della richiamata chiesa. In terz'ordine che, proprio Parte_1
perché ben conosciuto, la disattenzione e l'imprudenza con cui l'attrice si era accinta a
3 scenderlo doveva considerarsi la causa efficiente e prossima a elidere il nesso di causalità tra i danni da lei patiti e il predetto scalino, che integrava il caso fortuito idoneo a escludere l'imputabilità a suo carico di qualsivoglia responsabilità per l'accaduto a norma dell'art. 2051
c.c. Denunciando che, il comportamento negligentemente incauto adottato dalla istante aveva provocato il verificarsi della caduta oggetto del contendere. Contestava, poi, i nocumenti lamentati da e la loro quantificazione in termini monetari. In forza di tali Parte_1
ragioni domandava al Tribunale di Agrigento, preliminarmente, di essere autorizzata a chiamare in causa la con la quale aveva stipulato una polizza Controparte_2
assicurativa a tutela dei rispettivi interessi, affinché, nell'ipotesi di accoglimento delle pretese avanzate dall'attrice, venisse condannata a tenerla indenne e a manlevarla in relazione a quanto fosse stata condannata a risarcirle. Quindi, di rigettare le richieste della istante essendo infondate in fatto e in diritto, dichiarando, da un lato, che la sua condotta incauta aveva avuto un'effettiva incidenza causale sull'evento traumatico in discussione;
dall'altro, che essa convenuta era sollevata da ogni responsabilità nella rispettiva determinazione, non avendo posto in essere alcun antecedente in grado di favorirlo.
Con decreto emesso il 22 Ottobre 2021 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite autorizzava la prefata parrocchia a chiamare in causa la menzionata compagnia assicuratrice. La stessa vi provvedeva notificandole per posta il 12 Novembre 2021 la enunciata comparsa di costituzione e risposta insieme a una copia di tale provvedimento.
La in persona del procuratore speciale, si costituiva Controparte_2 nel procedimento de quo depositando il 14 Marzo 2022 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. Nell'ambito di tale scritto si riportava integralmente a quanto argomentato dalla convenuta, richiamando interamente la rispettiva comparsa costitutiva. Contestando
l'ammontare preteso dalla signora a titolo di risarcimento dei danni non Parte_1 patrimoniali asseritamente sofferti, poiché esorbitante e non provato. In proposito eccepiva la sussistenza del massimale specificato nella nominata polizza n. 1538, oltre la soglia del quale era l'assicurata a dovere provvedere con le sue risorse per la differenza. Sulla base di questi motivi domandava all'adita autorità giudiziaria di rigettare le richieste dell'attrice, perché infondate in fatto e in diritto. In subordine, di ridurre l'eventuale indennizzo da essa dovuto a quello di cui fosse stata fornita idonea prova in corso di lite e tenendo conto del ricordato massimale, delle franchigie e degli scoperti di polizza.
4 Mediante ordinanza adottata il 5 Luglio 2022 il Giudice ammetteva, per un verso,
l'interrogatorio formale del parroco della e una delle prove Controparte_1 testimoniali dedotte dalla istante nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. depositata il 16 Maggio 2022; per un altro, l'interrogatorio formale di quest'ultima formulato dalla convenuta nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. depositata il 12 Maggio 2022, non anche la prova testimoniale a contrario ivi richiesta. Tali mezzi istruttori venivano espletati durante le udienze del 10 Gennaio 2023 e del 16 Maggio 2023. Con provvedimento emesso nella prima delle richiamate date l'adita autorità giudiziaria rigettava la richiesta, avanzata dal legale della signora di revoca dell'anzidetta ordinanza nella parte in cui Parte_1 con essa non erano stati ammessi alcuni dei capitolati articolati ai punti A), B) e tutti quelli formulati al punto C) della cennata memoria istruttoria. Mediante quello successivo del 16
Maggio 2023 la medesima ammetteva la C.T.U. medico-legale richiesta dall'attrice, nominando come perito il Dott. che, una volta fatta pervenire la dichiarazione di Persona_1 accettazione dell'incarico, depositava il 2 Aprile 2024 la relazione tecnica debitamente predisposta. Con ordinanza adottata il 16 Aprile 2024 il Giudice rigettava l'istanza del procuratore della istante di rinnovo della C.T.U. medico-legale. In quella dell'11 Febbraio 2025 emessa ex art. 127ter, III comma, c.p.c., l'adita autorità giudiziaria dava atto che le parti avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate il 4, il 5 e il 10 Febbraio 2025. Nel corso dell'udienza del 14 Ottobre 2025, dopo che i loro difensori discutevano la causa oralmente ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio nella quale si era ritirato, il Giudice revocava l'ordinanza adottata il l'11 Febbraio 2025, con cui ne aveva disposto il rinvio per tale attività, assumendola in decisione senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2.- In diritto. Le domande formulate dall'attrice in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio non sono giuridicamente legittime e fondate. Sicché, meritano di essere rigettate per quanto di ragione.
Nell'ipotesi che ci occupa, contrariamente alla tesi sostenuta nell'anzidetto scritto, deve escludersi la responsabilità della , in persona del legale Controparte_1
rappresentante, ai sensi dell'art. 2051 c.c. nella determinazione dell'incidente, nel quale è rimasta coinvolta la signora la mattina del 7 Aprile 2019, intorno alle ore Parte_1
12:30, mentre accingendosi a uscire da un'uscita laterale della stessa al termine della santa messa, è caduta a terra in corrispondenza del gradino, disomogeneo e sconnesso, ivi insistente.
5 Allo scopo di corroborare tale conclusione è necessario evidenziare alcuni aspetti, concernenti la causa che ha provocato l'evento lesivo controverso, che emergono dall'analisi delle risposte fornite nel corso degli interrogatori formali dell'attrice e dell'allora parroco della cennata parrocchia, nonché dall'unico teste sentiti in corso di lite. Invero, la istante ha ammesso che, da diversi anni fa parte del gruppo dei catechisti che collabora con il parroco, partecipando alle riunioni in sacrestia per organizzare l'anno catechistico (cfr.: verbale dell'udienza del
10/01/2023). Il che, peraltro, trova conferma nei verbali di alcune di queste ultime svoltesi tra il 6 Settembre 2018 e l'11 Febbraio 2020, allegati dalla convenuta alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c., depositata il 12 Maggio 2025, in calce ai quali figura, fra l'altro, la firma di Parte_1
Del pari rilevante ai fini della soluzione della contesa nel senso superiormente anticipato si rileva quanto dichiarato da , che all'epoca del verificarsi dell'evento lesivo in CP_3 parola era parroco della , con riferimento alla conformazione Controparte_1 del gradino che, secondo la ricostruzione dell'attrice, lo ha causato. Ebbene, egli ha affermato essere vero che il 7 Aprile 2019, alle ore 12:30 circa, la istante, uscendo dalla menzionata chiesa, dopo la celebrazione della santa messa, da un'uscita laterale è caduta a terra per la presenza di uno scalino con una diversa alzata e obliquo rispetto al piano che costeggia l'edificio.
Precisando sia di non avere assistito alla caduta in questione e di essere intervenuto soltanto dopo avere sentito che era successo qualcosa;
sia di avere chiamato il 118, contemporaneamente ad altre persone. Tant'è che sono arrivate due autoambulanze. Nel prosieguo, e per quel che qui interessa maggiormente, lo stesso ha riconosciuto, innanzitutto, che l'enunciato gradino allo stato attuale è stato rimosso, come risulta dalle sette fotografie, integranti il documento n. 17 rinvenibile nel fascicolo di previamente esibitegli. In secondo luogo che, Parte_1 tali riproduzioni fotografiche raffigurano il posto ove è avvenuto il sinistro in dibattito a seguito dell'eliminazione del nominato scalino. In terz'ordine che, quest'ultimo è stato eliminato perché nel sito ove si trovava si depositava dell'acqua e si formava del muschio, essendo la zona in ombra, che doveva essere costantemente rimosso. Riferendo di non ricordare quale fosse l'altezza del gradino in discorso. Sul punto ha aggiunto che, sicuramente seguiva il pendio del resto dell'edificio ed era largo più di una delle mattonelle raffigurate nella fotografia n. 2), debitamente mostratagli essendo ricompresa fra quelle di cui sopra. Puntualizzando non solo che il piano dove si poggiava il piede del ricordato scalino aveva forma regolare rettangolare e
6 non era in discesa;
ma, altresì, che soltanto l'alzata, ossia la parte sottostante al citato piano, seguiva la pendenza del fabbricato. L'interrogando ha, poi, dichiarato che, quello che si vede nelle fotografie distinte con i nn. 1, 2, 4, 5, 6 e 7 della richiamata produzione è il pavimento della stanza, che nelle medesime risulta chiusa dalla porta che si intravede, e non costituisce un gradino. Sicché, al momento della caduta dell'attrice l'unico scalino esistente, oltre il suddetto pavimento, era quello oggetto del contendere. Infine, il prefato parroco ha ammesso che, quello raffigurato nella fotografia allegata dalla convenuta alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 2),
c.p.c. depositata il 12 Maggio 2022, è il luogo dove è caduta la istante dopo l'eliminazione del gradino in discussione (cfr.: verbale dell'udienza del 10/01/2023).
Del pari rilevante per comprendere la forma di quest'ultimo, di cui non sono state versate agli atti del procedimento de quo riproduzioni fotografiche, si palesa la deposizione rilasciata dal signor , escusso come teste durante l'udienza del 16 Maggio 2023. Egli Testimone_1 ha confermato che, in data 7 Aprile 2019, alle ore 12:30, mentre usciva da una porta laterale della ha notato che, uscendo dalla stessa, Controparte_1 Parte_1 alla fine della celebrazione della santa messa, è caduta a terra per la presenza di un gradino con una diversa alzata e obliquo rispetto al piano che costeggia la chiesa. Specificando, in proposito, che gli scalini presenti sul posto, aventi diverse alzate, erano due, nonché che la pedata di entrambi era molto stretta. Di guisa che, il piede non poggiava completamente, se non per metà.
Il medesimo ha precisato che l'attrice era davanti a lui e che, per tale ragione, la ha vista cadere ed è stato il primo a soccorrerla. Affermando rispondere a verità che, il cennato gradino allo stato risulta rimosso. Al riguardo ha riconosciuto nelle sette menzionate riproduzioni fotografiche, previamente esibitegli, lo stato attuale del luogo dove è avvenuto l'evento lesivo in argomento. Ammettendo che, le enunciate fotografie ritraggono il contorno in altezza e in larghezza dello scalino controverso, rimosso a seguito di quanto occorso alla istante. In chiusura ha precisato che, la signora non è stata l'unica a cadere in quel posto, stante Parte_1 che in precedenza è caduta pure un'altra persona, che, però, si è procurata solamente degli ematomi (cfr.: verbale della nominata udienza).
Dall'esame sia dei verbali delle riunioni dei catechisti su richiamate, svoltesi in epoca antecedente, prossima e successiva all'incidente in parola;
sia della risposta fornita dall'attrice nel corso del ricordato interrogatorio formale si giunge a una inconfutabile constatazione.
Segnatamente che, allorché è caduta l'odierna istante era a conoscenza dell'esistenza dell'insidia oggetto del contendere, frequentando con una certa assiduità la Parrocchia Santa
7 Rosa da per partecipare alla santa messa e per espletare al suo interno l'attività di CP_1
catechista. Del resto, a fronte delle obiezioni sollevate in merito dalla convenuta nella propria comparsa di costituzione e risposta con chiamata di terzo, non ha mai Parte_1 negato di essere uscita altre volte, prima della mattina del 7 Aprile 2019, dalla porta in questione della predetta chiesa. Quindi, deve presumersi, al di là di ogni possibile dubbio e con estrema certezza, che in epoca precedente e vicina al cennato giorno l'attrice ha avuto modo di scendere il gradino che ne ha causato la caduta, di vederne la forma e di rendersi conto della natura insidiosa della rispettiva conformazione. Peraltro, nel menzionato atto di citazione si riferisce che, risulta che altre persone sono state vittime dell'incidente occorso alla istante, come, peraltro, confermato dal teste signor durante la propria escussione. Il che Testimone_1 significa che, anche apprendendo tale notizia ha preso coscienza della Parte_1 pericolosità insita nell'enunciato scalino, così dall'essere indotta a usare l'ordinaria diligenza ogni volta che si è apprestata a passarci sopra per uscire dall'edificio parrocchiale. D'altro canto, le argomentazioni che precedono inducono, ovviamente, a escludere che l'insidia superiormente descritta si è creata in prossimità del 7 Aprile 2019, in un arco temporale talmente breve da restare sconosciuta all'attrice. Proprio in ragione della sua non repentina comparsa la istante, recandosi frequentemente nella da , nel nominato giorno Controparte_1 CP_1 era consapevole della presenza della medesima, potendo, conseguentemente, prevedere, nel porre i propri piedi sul gradino in dibattito in un momento della mattina illuminato dalla luce solare, il rischio di perdere l'equilibrio e, per l'effetto, evitarla, usando la cautela e la prudenza all'uopo richieste. Il fatto che, scendendo il ricordato gradino, invece, è caduta significa che in quel frangente la signora ha tenuto una condotta colposamente imprudente, Parte_1 forse perché distratta, o per la fretta di andare via, o perché indossava delle scarpe che ne hanno agevolato la perdita di stabilità. Bisogna, altresì, rilevare che, l'adozione a opera dell'attrice delle cautele richieste dalla particolare condizione in cui versava all'epoca l'anzidetto scalino si sarebbe rivelata ancora più opportuna tenendo conto che, sulla base di quanto emerge dagli atti di lite, sebbene visibile a occhio nudo tenuto conto dell'ora del giorno in cui è avvenuto l'incidente in discorso. Tuttavia, esso non era segnalato in alcuna maniera, né sul posto erano presenti cartelli finalizzati a evidenziarne la natura insidiosa. Al di là della imprevedibilità della cennata insidia e dell'omessa sua segnalazione, la istante non ha minimamente individuato altri fattori, come eventuali difficoltà fisiche, tali da impedirle di scendere il menzionato gradino con l'attenzione e l'accortezza ragionevolmente e normalmente attese da chiunque si trovi di fronte
8 a una situazione abbastanza percepibile di pericolo e di possibile danno. L'unica giustificazione da lei fornita, consistente nella forma disomogenea e sconnessa di quest'ultimo, non è sufficiente a superare e smentire le considerazioni su esposte in ordine alla conoscenza da parte sua dell'esistenza del medesimo, ivi presente da tempo. Ebbene, non risulta provata la ricorrenza di condizioni idonee a impedire a di aggirare l'insidia in Parte_1 discussione, salvo il comportamento poco prudente e negligente di cui si è resa autrice la mattina del 7 Aprile 2019. Questo integra, senza margine di smentita, il caso fortuito espressamente richiamato dall'art. 2051 c.c. al fine di escludere la responsabilità del proprietario/custode, quale è nel caso di specie la parrocchia convenuta rispetto all'edificio di culto ove è avvenuto l'enunciato evento traumatico, per i danni cagionati dalle cose che ha in custodia. In presenza della più volte nominata situazione dello stato dei luoghi in essere da più anni, che l'attrice conosceva perfettamente e in relazione alla quale non era intervenuta alcuna modifica, non può affermarsi l'esistenza di alcuna insidia, e/o trabocchetto. Pertanto, la caduta per cui è contesa deve essere ricondotta in via esclusiva al comportamento colposamente imprudente e negligente che l'istante ha posto in essere nel ricordato giorno. Tale condotta, in ragione della rispettiva gravità e incidenza causale, induce a escludere la sussistenza di un rapporto eziologico tra la forma disomogenea e sconnessa del suddetto gradino, su cui ha messo i propri piedi, da un lato, e i nocumenti fisici, non patrimoniali e patrimoniali lamentati dalla signora in seno al cennato atto di citazione, dall'altro. La correttezza delle Parte_1 valutazioni appena esposte trova conforto e conferma nei principi, ormai pacifici e consolidati, elaborati in materia dalla Suprema Corte di Cassazione. In forza di essi si riconosce, in via generale, che: “La responsabilità del custode di cui all'art. 2051 cod. civ. è esclusa dal comportamento imprudente della vittima che, pur potendo prevedere con l'ordinaria diligenza una situazione di pericolo dipendente dalla cosa altrui, vi si esponga volontariamente. (……)”
(cfr.: Cass., Sez. III, 13/12/2012 n. 22898). Statuendosi, con peculiare riferimento alla fattispecie, che: “In tema di danno cagionato da cose in custodia è indispensabile, per
l'affermazione di responsabilità del custode, che sia accertata la sussistenza di un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell'evento, nel senso che quest'ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l'antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l'evento. Alla stregua di tale principio generale consegue che
9 l'obbligo del custode di segnalare il pericolo connesso all'uso della cosa si arresta di fronte ad un'ipotesi di utilizzazione impropria la cui pericolosità sia talmente evidente ed immediatamente apprezzabile da chiunque, tale da renderla del tutto imprevedibile, sicché
l'imprudenza del danneggiato che abbia riportato un danno a seguito di siffatto uso improprio integra il caso fortuito per gli effetti di cui all'art. 2051 cod. civ. (……)” (cfr.: Cass.,
Sez. III, 8/10/2008 n. 24804; conformi: Cass., Sez. III, ordinanza n. 2477 del 01/02/2018;
Cass., ordinanza n. 35429 dell'1/12/2022; Cass., ordinanza n. 35966 del 27/12/2023). Più di recente la giurisprudenza di legittimità, nel ribadire tali insegnamenti, ha affermato che: “La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità
e imprevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole” (cfr.: Cass., Sez. III, 27/04/2023 n.
11152). In particolare, questi ultimi concetti vanno intesi non nel senso della assoluta impossibilità di prevedere l'eventualità di una condotta imprudente, negligente o imperita della vittima, che è, ovviamente, sempre possibile. Piuttosto, nel senso del rilievo delle sole condotte oggettivamente non prevedibili secondo la normale regolarità causale, nelle condizioni date, in quanto costituenti violazione dei doveri minimi di cautela, la cui osservanza è normalmente prevedibile, oltre che esigibile, da parte della generalità dei consociati e la cui violazione, di conseguenza, è da considerarsi, sul piano puramente oggettivo della regolarità causale, non quindi, con riferimento al piano soggettivo del custode, non prevedibile, né prevenibile. In estrema sintesi, per valutare se il fattore esterno, estraneo alla cosa in custodia, individuato nel comportamento incauto di chi la usa, è dotato di autonoma idoneità a causare i danni che ne sono conseguiti, che si vogliono imputare a carico del custode a norma dell'art. 2051 c.c., è necessario parametrare il giudizio sulla natura della stessa e sulla sua pericolosità. Sicché, quanto meno la cosa in custodia è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è tale da essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più influente deve considerarsi l'efficienza causale dell'imprudente condotta della vittima, fino ad interromperne il nesso tra la cosa e il danno ed
10 escludere, dunque, la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (cfr., così: Cass.,
Sez. III, ordinanza n. 2345 del 29/01/2019). Tali principi di matrice giurisprudenziale si attagliano perfettamente all'ipotesi che ci occupa. Ciò in quanto, i dati istruttori a disposizione consentono di accertare che, la situazione di pericolo costituita dalla conformazione dello scalino controverso sopra descritta, essendo immediatamente apprezzabile e agevolmente prevedibile, proprio perché esistente da tempo, era certamente superabile dall'attrice scendendolo con un incedere ordinariamente cauto e attento. Ragion per cui, non è in questa sede possibile sostenere, come pretende la istante, che i patimenti fisici, nonché gli altri nocumenti pure di tipo patrimoniale da lei subiti sono stati causati dalla menzionata insidia.
Piuttosto, essa si configura alla stregua di mera occasione dell'evento lesivo occorsole nel mese di Aprile 2019, essendo integrato nella fattispecie il caso fortuito, rappresentato dalla condotta colposamente negligente tenuta da Prendendo le mosse dalle Parte_1 argomentazioni che precedono, non è ascrivibile a carico della Controparte_1
alcuna responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni, anche di natura economica, sofferti
[...] dall'attrice per effetto dell'enunciata caduta.
3.- In ultima battuta, stante la particolare complessità delle questioni analizzate, sembra giusto ed equo compensare interamente e integralmente fra tutte le parti in lite le spese del presente giudizio.
Infine, si devono porre definitivamente a carico della istante le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 2 Aprile 2024, liquidate in seno all'ordinanza emessa da codesto
Giudice il 24 Ottobre 2023 in € 300,00, oltre I.V.A. e C.P. come per legge, se dovute.
P.Q.M.
la Dott.ssa RB RD, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, le domande spiegate dalla signora in seno all'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo;
Parte_1
- compensa interamente e integralmente fra tutte le parti in lite le spese del presente giudizio;
- infine, pone definitivamente a carico dell'attrice le spese della consulenza tecnica d'ufficio depositata il 2 Aprile 2024, liquidate in seno all'ordinanza emessa da codesto Giudice il 24 Ottobre 2023 in € 300,00, oltre I.V.A. e C.P. come per legge, se dovute.
Così deciso in Agrigento in data 16 Ottobre 2025.
11 Il Giudice
RB RD
12