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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 20/07/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Giuseppe SERAO Presidente Rep. N.
Dott. Lucia CANNELLA Consigliere R. Gen. N. 171/2023
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 171/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 22 febbraio 2023 dall'avv. Marco Verdi in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 16 aprile
2025
d a OGGETTO:
(c.f.: ) non in proprio ma Parte_1 P.IVA_1 opposizione a precetto (art. 615, I° comma quale procuratrice speciale di Parte_2 c.p.c.) (c.f.: ) rappresentata e difesa dall' avv.
Parte_3 P.IVA_2 codice: 100001 VERDI MARCO (c.f.: ) del Foro di Milano C.F._1
elettivamente domiciliato all'indirizzo digitale presso l' avv. MARCO VERDI Email_1
come da procura allegata all'atto di citazione d'appello pagina 1 di 14 APPELLANTE
c o n t r o
(c.f.: ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dagli avv.ti ORLANDO ZON GUSTAVO (c.f.:
) e FERRARI PAOLO LUCIANO (c.f.: C.F._3
) del Foro di Brescia elettivamente domiciliato in C.F._4
BRESCIA VIA SAFFI n. 1 presso l' avv. PAOLO LUCIANO
FERRARI come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione quarta civile, in data 9 / 21 dicembre 2022 n. 3086/2022.
CONCLUSIONI
dell'appellante
- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, respingere l'opposizione e tutte le domande proposte dal Sig. in quanto manifestamente indimostrate, nonché CP_1
infondate in fatto ed immotivate in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio a quo e con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione degli importi eventualmente percepiti nelle more del presente giudizio a titolo di spese legali liquidate dalla sentenza impugnata. dell' appellato
In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'atto d'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c.;
pagina 2 di 14 In via principale: Voglia la Corte d'Appello di Brescia rigettare le domande tutte dell'appellante, e confermare la sentenza n. 3086/2022 del Tribunale di Brescia.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare comunque l'inefficacia e la nullità dell'atto di precetto opposto ed altresì che l'appellato deve all'appellante la minor somma giudizialmente accertata.
In via istruttoria: Ogni riserva processualmente ammessa.
Spese ed onorari del presente grado rifusi con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una opposizione a precetto.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono.
e per essa la sua procuratrice Controparte_2
ha notificato nel mese di novembre del 2021 un Parte_1
atto di precetto con il quale è stato intimato ad il pagamento CP_1
della somma di €. *184.192,35*.
Detto importo è relativo al credito, in linea capitale (maggiorato poi di interessi e spese dell'atto), pervenuto a detta società a seguito della cessione, avvenuta a seguito di apposito intervento normativo, di crediti
“deteriorati” della . Controparte_3
Ricevuta la notifica ha proposto opposizione contestando la CP_1
legittimazione attiva di alla riscossione del credito, asserendo che Pt_2
non vi è prova che esso rientri nella cessione in blocco di quelli
“deteriorati” della . Controparte_3
Il giudizio introdotto è stato istruito documentalmente ed è stato definito pagina 3 di 14 con la sentenza oggetto di gravame che, previa declaratoria di carenza di legittimazione attiva dell'intimante, ha dichiarato la nullità del precetto opposto, condannando al pagamento delle spese di lite. Pt_2
Nel motivare la decisione il Tribunale ha indicato che da parte di Pt_2
non è stata fornita la prova che il credito per il cui recupero è stato notificato il precetto rientra in quelli “deteriorati” oggetto della cessione in blocco avvenuta nel rispetto della normativa regolatrice delle vicende della . Controparte_3
Avverso la decisione è stato proposto appello da Parte_1
non in proprio ma in qualità di procuratrice di Controparte_2
a cui ha resistito .
[...] CP_1
All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni trenta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo e unico motivo (l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata la titolarità del credito per cui è causa in capo ad
[...]
. CP_2
Con il primo ed unico motivo l'appellante sostiene che ha errato il tribunale nel ritenere che non ha diritto ad agire in via esecutiva per Pt_2
il recupero del credito “deteriorato” vantato dalla Controparte_3
nei confronti di .
[...] CP_1
Esegue al riguardo un' articolata e completa esposizione delle vicende che hanno comportato la cessione ad essa appellante del credito, facendo riferimento sia ai provvedimenti normativi che hanno previsto la cessione pagina 4 di 14 in blocco di una certa categoria di crediti della Controparte_3
a Intesa San Paolo s.p.a. e di altra categoria, quella dei cc.dd. “deteriorati”, ad una società creata ad hoc e dalla quale, a seguito di altre cessioni, il credito è pervenuto ad Pt_2
A tal fine ricorda che con decreto del Ministero dell'Economia e della
Finanze n. 185 del 25 giugno 2017, emesso su proposta della Banca
d'Italia, la è stata sottoposta alla procedura di Controparte_3
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dell'art. 2 comma
1, lettera a), del D.L. n. 99/2017 poi convertito nella legge n. 121/2017.
In conseguenza di detti interventi normativi e della sua sottoposizione alla procedura di l.c.a., in data 26 giugno 2017, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. 185/2017, Controparte_3
ha ceduto ad Intesa San Paolo s.p.a. le sue attività e passività,
[...]
fatta eccezione per tutte le attività classificate o classificabili come crediti deteriorati alla suddetta data del 26 giugno 2017 (cc.dd. “in sofferenza”) che erano ancora nella sua titolarità ed in quella delle sue filiali o controllate trasferite ad Intesa San Paolo.
Successivamente, in attuazione del D.M. 221/2018, la detta CP_4
società, con contratto di cessione in data 11/04/2018, ha acquistato pro soluto dalla in l.c.a. i crediti deteriorati o Controparte_3
classificabili “in sofferenza” alla data di avvio della procedura di l.c.a. e altri attivi non ceduti ad Intesa San Paolo e/o retrocessi da questo Istituto.
Di detta cessione è stata data notizia con avviso pubblicato nel sito internet della Banca d'Italia.
Quanto alla cessionaria della suddetta categoria di crediti, CP_4 pagina 5 di 14 essa con atto del 19/07/2019 a rogito del notaio N. Atlante di Roma, rep.
n. 59590, ha variato la propria ragione sociale in
[...]
Controparte_2
L'esposizione del motivo è corredata dal richiamo alla documentazione prodotta in primo grado con la quale si è inteso fornire la dimostrazione dell'avvenuto cessione del credito in favore di Pt_2
Al riguardo la Corte osserva quanto segue.
Il credito originario della deriva dal contratto Controparte_3
di mutuo “ipotecario fondiario non casa a tasso fisso” stipulato in data 26 giugno 2012 avanti il notaio di Poggio Rusco (Mn) fra la Per_1 CP_3
e , il quale nell'atto è indicato come Controparte_3 CP_1
“parte mutuataria” e “datore di ipoteca”.
L'importo erogato è stato di €. *141.000,00* per la durata di 120 mesi ed
è stato richiesto per destinarlo “ad esigenze di liquidità personali” del mutuatario.
A garanzia della restituzione del capitale erogato è stata iscritta ipoteca per la somma complessiva di €. *282.000,00* su immobili di proprietà di siti in Brescia. Parte_4
Dagli atti di causa risulta che il mutuatario , in epoca precedente all' CP_1
1 ottobre 2015, data della raccomandata a.r. della Controparte_3
ad non aveva corrisposto 16 rate (cfr. doc. 01 in
[...] CP_1 CP_1
primo grado), delle quali la aveva sollecitato il saldo. CP_3
Per inciso va detto che alla data dell'1 ottobre 2015 dovevano essere ancora corrisposte 80 rate (dalla n. 40 alla n. 120) ciascuna dell'importo di €. *1.451,13* e nelle sue difese mai ha indicato di avere CP_1
pagina 6 di 14 provveduto al loro saldo, almeno parziale (fatto salvo quanto si dirà in prosieguo in ordine alla vendita di quote della di proprietà CP_3
dell' ). CP_1
In epoca successiva a quella in cui è stata inviata la suddetta richiesta di
“rientro” vi sono state le sopra ricordate vicende che hanno portato al commissariamento della ed alla cessione dei Controparte_3
suoi crediti in parte ad Intesa San Paolo ed in parte alla CP_4
A quest'ultima società sono stati ceduti i crediti cc.dd. “deteriorati”, fra i quali rientrava quello nei confronti di . CP_1
La cessione in blocco di entrambe le categorie di crediti doveva avvenire, secondo quanto disposto dalla normativa in materia, mediante avviso da pubblicarsi nel sito della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale.
Dell'avvenuta esecuzione di entrambi gli incombenti ha dato prova Pt_2
mediante la produzione sia di copia degli avvisi pubblicati nel sito sia di copia della G.U..
E, invero, ciò non viene contestato dall'opponente il quale ha CP_1
sostenuto solo che non vi è prova che fra i crediti ceduti rientri anche quello originariamente vantato nei suoi confronti dalla Controparte_3
[...]
Si tratta quindi di verificare se vi sono le condizioni per ritenere che il credito nei confronti di non è stato escluso da quelli ceduti in CP_1
blocco alla CP_4
Al riguardo si osserva preliminarmente che l'appellato si limita a sostenere che non vi è prova che il suo credito rientri fra quelli ceduti in blocco, ma non adduce alcun elemento per il quale il suo debito dovrebbe pagina 7 di 14 avere avuto sorte diversa di quella riservata a tutti quelli aventi le stesse caratteristiche del suo.
Peraltro, il fulcro della dialettica si concentra sulla valenza del documento n. 10 prodotto in primo grado dalla difesa di Pt_2
Si tratta della scheda “sintesi Pratica GdC”, recante data di stampa
17/11/2018, fatta dalla in ordine al credito dell' . Controparte_3 CP_1
Dal suo esame risulta inequivocabilmente che il credito nei confronti di era una c.d. “sofferenza” e che il suo recupero era considerato CP_1
assai, per non dire del tutto, improbabile.
Esso, infatti, risulta essere stato definito “bloccante – incaglio” alla data del 28/10/2014.
Si trattava, quindi, di credito sicuramente “deteriorato”.
Il tribunale, aderendo alle tesi esposte dall'opponente a precetto , ha CP_1
ritenuto che a detto documento non dovesse attribuirsi alcuna valenza, non essendovi la sottoscrizione da parte di alcun soggetto legittimato a rappresentare la banca.
Si tratta di valutazione che non viene condivisa.
Il documento è redatto su carta intestata e su modulo della Controparte_3
e contiene dati di cui essa sola poteva disporre.
[...]
In esso vi sono valutazioni sulla possibilità di recuperare il credito erogato che risultano essere state eseguite nel rispetto della stringente normativa in materia.
La posizione di ha cominciato ad essere valutata come CP_1
“grave” già nel mese di maggio 2013, cioè a poca distanza dall'inizio del pagina 8 di 14 periodo durante il quale doveva essere restituito ratealmente l'importo erogato a mutuo.
Essa è ribadita come “grave” anche nel luglio 2013, valutata come “molto grave” nell'agosto 2013, per poi arrivare ad essere “bloccante” dal mese di novembre 2013, fino a diventare “bloccante – incaglio” dall'ottobre del
2014.
E tale attività non poteva essere compiuta se non da personale a conoscenza dei criteri di valutazione del credito e della normativa in materia, con obbligo a rispettarla.
La circostanza che il documento non rechi una sottoscrizione non inficia in alcun modo la sua valenza.
Né, peraltro, sia l'opponente sia il tribunale indicano le ragioni per le quali la sola mancanza della sottoscrizione sarebbe situazione tale da invalidare del tutto la portata del suo contenuto.
Ritenuta la validità di quest'ultimo non vi è motivo per ipotizzare che il credito cui esso si riferisce, stanti le sue caratteristiche, non debba essere rientrato nella cessione in blocco in favore di (e, quindi, alla CP_4
fine, di . Pt_2
Si aggiunga che nell'atto di citazione in opposizione a precetto CP_1
si è limitato a sostenere che non poteva ritenersi esistente la
[...]
legittimazione attiva di in mancanza della prova, che a dire CP_2
dell'opponente gravava sulla creditrice, che il suo debito rientrava in quelli ceduti in blocco, asserendo l'insufficienza della mera pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Nel successivo atto difensivo, la prima memoria ex art. 183 comma sesto pagina 9 di 14 c.p.c., l'opponente, dopo avere confermato le sue precedenti difese, invero assai scarne, ed avere contestato “parola per parola la comparsa di risposta avversaria”, si è limitato a contestare di avere ricevuto le comunicazioni del 19 marzo 2019 e quella del 30 ottobre 2020, che erano state prodotte in giudizio da parte di in allegato alla sua comparsa Pt_2
di costituzione.
E' appena il caso di rilevare che la generica contestazione “parola per parola” della comparsa di risposta non è idonea a impedire che quanto sostenuto da debba essere ritenuto riconosciuto ai sensi dell'art. 115 Pt_2
c.p.c., posto che la costante giurisprudenza di legittimità richiede che, per non aversi loro riconoscimento, vi è necessità che vengano contestate singole e specifiche circostanze.
Solo con la seconda memoria 183 vi è stata contestazione “siccome non conforme al vero” del documento 10.
, quindi, non ha argomentato alcunché in ordine alla mancanza di CP_1
sottoscrizione, limitandosi ad affermare, in modo peraltro irrituale ed inefficace, la non conformità al vero.
In questa seconda memoria vi è in prosieguo l'ammissione dell'esistenza del debito che indica in €. *117.473,95*, che è la somma pressoché CP_1
identica (€. *117.695,53*) indicata in linea capitale nell'atto di precetto.
Non vi è dubbio, quindi, sull'esistenza e sull'entità del debito di CP_1
all'epoca di notifica del precetto.
[...]
Nella terza memoria 183, proseguendo le argomentazioni sulla mancanza di sottoscrizione e sulla validità di un documento proveniente da soggetto terzo (nella fattispecie: la ) rispetto alle parti in Controparte_3
pagina 10 di 14 causa, la difesa dell richiama precedenti di legittimità che prevedono CP_1
che quanto contenuto nel documento costituisce indizi liberamente valutabili dal giudice.
E quindi, anche in ossequio alla giurisprudenza di Cassazione ricordata dall'appellato la Corte, liberamente valutando il compendio probatorio in atti, ritiene la piena validità del documento n. 10 di e la sua idoneità Pt_2
a provare l'esistenza del credito di fra quelli Controparte_3
cc.dd. “deteriorati” oggetto della cessione in blocco in favore di CP_4
[...]
Ciò per le ragioni esposte in precedenza in ordine alle caratteristiche ed al contenuto del documento all'epoca redatto da personale della
[...]
, sia in considerazione del comportamento processuale Controparte_3
dell' che ne ha contestato la sua validità con argomentazioni CP_1
pretestuose, sostenendo tesi che, nella sostanza, sono state da lui stesso contraddette quando ha ammesso l'esistenza del suo debito facendone anche esatta quantificazione.
Alcune brevi considerazioni sulla conoscenza da parte dell'appellato della cessione del suo credito ad Pt_2
La circostanza, invero, ha scarso rilievo, posto che l'inclusione del credito nei confronti dell' fra quelli “deteriorati” ceduti dalla CP_1 Controparte_3
è già stata acclarata sulla base delle argomentazioni che
[...]
precedono.
La raccomandata datata 30 ottobre 2020 inviata da nell'interesse Parte_1
di ad (doc. 7 primo grado risulta essere stata Pt_2 CP_1 Pt_2
consegnata con le modalità all'epoca vigenti, trattandosi di periodo della ripresa della pandemia dopo l'estate del 2020. pagina 11 di 14 Essa, invero, risulta essere stata siglata con la dicitura EM. Covid, in data
9.11.2020, nel rispetto della normativa eccezionale di quel triste momento e deve, pertanto, ritenersi regolarmente giunta a destinazione;
irrilevante
è che abbia poi avuto contezza del suo contenuto. CP_1
Nella lettera sono stati comunicati la revoca degli affidamenti concessi, la risoluzione del contratto di mutuo e la risoluzione del conto di finanziamento.
Quanto all'ammontare del debito s'è già detto che lo ha CP_1
quantificato, in linea capitale, in €. *117.473,95*.
Nell'atto di citazione in opposizione a precetto, quanto all'ammontare del suo debito, ne ha contestato l'entità in riferimento agli interessi sostenendo che essi non erano dovuti in quanto prescritti.
Secondo l'appellato, infatti, il dies a quo della decorrenza della prescrizione sarebbe coinciso con quello di scadenza della rata al cui capitale erano associati.
Si tratta di tesi non condivisa in quanto l'inizio del decorso del termine di prescrizione, in ipotesi di somma erogata a mutuo, coincide con quello di scadenza dell'ultima rata, considerato che il pagamento dei ratei dà luogo ad un'obbligazione unica, con la conseguenza che il debito non può ritenersi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
ha, infine, chiesto che dal suo debito venga detratta la somma CP_1
di €. *8.000,00* circa (così testualmente nell'atto di citazione in opposizione a precetto) che costituirebbe il ricavato della vendita di azioni della che sarebbe stata autorizzata dall' . Controparte_3 CP_1
La circostanza non risulta essere stata provata. pagina 12 di 14 In allegato alla seconda memoria 183 ha prodotto copia della CP_1
raccomandata datata 8 ottobre 2015 con la quale ha autorizzato la
[...]
a vendere i titoli di sua proprietà al fine di decurtare Controparte_3
il ricavato della cessione dal debito esistente nei confronti della banca.
Nella lettera, tuttavia, non vi è alcuna quantificazione del valore dei titoli, né quali essi siano.
E' stata prodotta, poi, solo la ricevuta di spedizione ma non l'attestazione di avvenuto ricevimento da parte della destinataria.
Infine, non vi è alcuna menzione di quale sia stata la sorte dell'incarico conferito;
se cioè i titoli siano stati effettivamente venduti e quale sia stato il controvalore ricavato.
Non è, perciò, possibile eseguire alcuna decurtazione dell'entità del credito indicato da nell'atto di precetto. Pt_2
Ne consegue l'integrale riforma della decisione del tribunale.
* * *
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellato CP_1
a rimborsare all'appellante
[...] Controparte_2
le spese di entrambi i gradi del giudizio alla cui liquidazione, di cui
[...]
al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore indicato fra €. *52.000,01* ed €. *260.000,00*).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da avverso la sentenza n.° CP_1
pagina 13 di 14 3086/2022 emessa dal Tribunale di Brescia, sezione quarta civile, in data
9 / 21 dicembre 2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in totale riforma dell'impugnata decisione, così provvede:
- accerta e dichiara la legittimazione attiva di Controparte_2
a procedere in via esecutiva nei confronti di;
[...] CP_1
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del precetto CP_1
datato 2 novembre 2021 a lui notificato in data 3 / 15 novembre 2021 nell'interesse di Controparte_5
- condanna alla restituzione in favore di CP_1 [...]
degli importi a lui corrisposti a titolo di Controparte_2
spese legali liquidate dalla sentenza di primo grado;
- condanna a rimborsare ad CP_1 Controparte_2
le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al
[...]
primo, in complessivi euro *14.103,00* di cui euro *2.552,00* per la
“fase di studio”, euro *1.628,00* per la “fase introduttiva”, euro
*5.670,00* per la “fase istruttoria” ed euro *4.253,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e, quanto al secondo, in complessivi euro *9.991,00* di cui euro *2.977,00* per la
“fase di studio”, euro *1.911,00* per la “fase introduttiva” ed euro
*5.103,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell' 8 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
pagina 14 di 14
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N.
Dott. Giuseppe SERAO Presidente Rep. N.
Dott. Lucia CANNELLA Consigliere R. Gen. N. 171/2023
Camp. Civ. N. Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n.° 171/2023 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 22 febbraio 2023 dall'avv. Marco Verdi in via telematica ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 16 aprile
2025
d a OGGETTO:
(c.f.: ) non in proprio ma Parte_1 P.IVA_1 opposizione a precetto (art. 615, I° comma quale procuratrice speciale di Parte_2 c.p.c.) (c.f.: ) rappresentata e difesa dall' avv.
Parte_3 P.IVA_2 codice: 100001 VERDI MARCO (c.f.: ) del Foro di Milano C.F._1
elettivamente domiciliato all'indirizzo digitale presso l' avv. MARCO VERDI Email_1
come da procura allegata all'atto di citazione d'appello pagina 1 di 14 APPELLANTE
c o n t r o
(c.f.: ) rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dagli avv.ti ORLANDO ZON GUSTAVO (c.f.:
) e FERRARI PAOLO LUCIANO (c.f.: C.F._3
) del Foro di Brescia elettivamente domiciliato in C.F._4
BRESCIA VIA SAFFI n. 1 presso l' avv. PAOLO LUCIANO
FERRARI come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia, sezione quarta civile, in data 9 / 21 dicembre 2022 n. 3086/2022.
CONCLUSIONI
dell'appellante
- NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, respingere l'opposizione e tutte le domande proposte dal Sig. in quanto manifestamente indimostrate, nonché CP_1
infondate in fatto ed immotivate in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese diritti ed onorari del presente giudizio e del giudizio a quo e con conseguente condanna dell'appellato alla restituzione degli importi eventualmente percepiti nelle more del presente giudizio a titolo di spese legali liquidate dalla sentenza impugnata. dell' appellato
In via pregiudiziale: dichiarare inammissibile l'atto d'appello ai sensi dell'art. 342
c.p.c.;
pagina 2 di 14 In via principale: Voglia la Corte d'Appello di Brescia rigettare le domande tutte dell'appellante, e confermare la sentenza n. 3086/2022 del Tribunale di Brescia.
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, dichiarare comunque l'inefficacia e la nullità dell'atto di precetto opposto ed altresì che l'appellato deve all'appellante la minor somma giudizialmente accertata.
In via istruttoria: Ogni riserva processualmente ammessa.
Spese ed onorari del presente grado rifusi con distrazione a favore dei procuratori antistatari.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La vicenda posta all'attenzione del Collegio è relativa ad una opposizione a precetto.
I fatti che hanno originato il contenzioso e l'iter processuale di primo grado, possono essere riassunti nei termini che seguono.
e per essa la sua procuratrice Controparte_2
ha notificato nel mese di novembre del 2021 un Parte_1
atto di precetto con il quale è stato intimato ad il pagamento CP_1
della somma di €. *184.192,35*.
Detto importo è relativo al credito, in linea capitale (maggiorato poi di interessi e spese dell'atto), pervenuto a detta società a seguito della cessione, avvenuta a seguito di apposito intervento normativo, di crediti
“deteriorati” della . Controparte_3
Ricevuta la notifica ha proposto opposizione contestando la CP_1
legittimazione attiva di alla riscossione del credito, asserendo che Pt_2
non vi è prova che esso rientri nella cessione in blocco di quelli
“deteriorati” della . Controparte_3
Il giudizio introdotto è stato istruito documentalmente ed è stato definito pagina 3 di 14 con la sentenza oggetto di gravame che, previa declaratoria di carenza di legittimazione attiva dell'intimante, ha dichiarato la nullità del precetto opposto, condannando al pagamento delle spese di lite. Pt_2
Nel motivare la decisione il Tribunale ha indicato che da parte di Pt_2
non è stata fornita la prova che il credito per il cui recupero è stato notificato il precetto rientra in quelli “deteriorati” oggetto della cessione in blocco avvenuta nel rispetto della normativa regolatrice delle vicende della . Controparte_3
Avverso la decisione è stato proposto appello da Parte_1
non in proprio ma in qualità di procuratrice di Controparte_2
a cui ha resistito .
[...] CP_1
All'udienza del 16 aprile 2025 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni trenta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo e unico motivo (l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto non provata la titolarità del credito per cui è causa in capo ad
[...]
. CP_2
Con il primo ed unico motivo l'appellante sostiene che ha errato il tribunale nel ritenere che non ha diritto ad agire in via esecutiva per Pt_2
il recupero del credito “deteriorato” vantato dalla Controparte_3
nei confronti di .
[...] CP_1
Esegue al riguardo un' articolata e completa esposizione delle vicende che hanno comportato la cessione ad essa appellante del credito, facendo riferimento sia ai provvedimenti normativi che hanno previsto la cessione pagina 4 di 14 in blocco di una certa categoria di crediti della Controparte_3
a Intesa San Paolo s.p.a. e di altra categoria, quella dei cc.dd. “deteriorati”, ad una società creata ad hoc e dalla quale, a seguito di altre cessioni, il credito è pervenuto ad Pt_2
A tal fine ricorda che con decreto del Ministero dell'Economia e della
Finanze n. 185 del 25 giugno 2017, emesso su proposta della Banca
d'Italia, la è stata sottoposta alla procedura di Controparte_3
liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 80, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e dell'art. 2 comma
1, lettera a), del D.L. n. 99/2017 poi convertito nella legge n. 121/2017.
In conseguenza di detti interventi normativi e della sua sottoposizione alla procedura di l.c.a., in data 26 giugno 2017, in attuazione di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. c) del D.L. 185/2017, Controparte_3
ha ceduto ad Intesa San Paolo s.p.a. le sue attività e passività,
[...]
fatta eccezione per tutte le attività classificate o classificabili come crediti deteriorati alla suddetta data del 26 giugno 2017 (cc.dd. “in sofferenza”) che erano ancora nella sua titolarità ed in quella delle sue filiali o controllate trasferite ad Intesa San Paolo.
Successivamente, in attuazione del D.M. 221/2018, la detta CP_4
società, con contratto di cessione in data 11/04/2018, ha acquistato pro soluto dalla in l.c.a. i crediti deteriorati o Controparte_3
classificabili “in sofferenza” alla data di avvio della procedura di l.c.a. e altri attivi non ceduti ad Intesa San Paolo e/o retrocessi da questo Istituto.
Di detta cessione è stata data notizia con avviso pubblicato nel sito internet della Banca d'Italia.
Quanto alla cessionaria della suddetta categoria di crediti, CP_4 pagina 5 di 14 essa con atto del 19/07/2019 a rogito del notaio N. Atlante di Roma, rep.
n. 59590, ha variato la propria ragione sociale in
[...]
Controparte_2
L'esposizione del motivo è corredata dal richiamo alla documentazione prodotta in primo grado con la quale si è inteso fornire la dimostrazione dell'avvenuto cessione del credito in favore di Pt_2
Al riguardo la Corte osserva quanto segue.
Il credito originario della deriva dal contratto Controparte_3
di mutuo “ipotecario fondiario non casa a tasso fisso” stipulato in data 26 giugno 2012 avanti il notaio di Poggio Rusco (Mn) fra la Per_1 CP_3
e , il quale nell'atto è indicato come Controparte_3 CP_1
“parte mutuataria” e “datore di ipoteca”.
L'importo erogato è stato di €. *141.000,00* per la durata di 120 mesi ed
è stato richiesto per destinarlo “ad esigenze di liquidità personali” del mutuatario.
A garanzia della restituzione del capitale erogato è stata iscritta ipoteca per la somma complessiva di €. *282.000,00* su immobili di proprietà di siti in Brescia. Parte_4
Dagli atti di causa risulta che il mutuatario , in epoca precedente all' CP_1
1 ottobre 2015, data della raccomandata a.r. della Controparte_3
ad non aveva corrisposto 16 rate (cfr. doc. 01 in
[...] CP_1 CP_1
primo grado), delle quali la aveva sollecitato il saldo. CP_3
Per inciso va detto che alla data dell'1 ottobre 2015 dovevano essere ancora corrisposte 80 rate (dalla n. 40 alla n. 120) ciascuna dell'importo di €. *1.451,13* e nelle sue difese mai ha indicato di avere CP_1
pagina 6 di 14 provveduto al loro saldo, almeno parziale (fatto salvo quanto si dirà in prosieguo in ordine alla vendita di quote della di proprietà CP_3
dell' ). CP_1
In epoca successiva a quella in cui è stata inviata la suddetta richiesta di
“rientro” vi sono state le sopra ricordate vicende che hanno portato al commissariamento della ed alla cessione dei Controparte_3
suoi crediti in parte ad Intesa San Paolo ed in parte alla CP_4
A quest'ultima società sono stati ceduti i crediti cc.dd. “deteriorati”, fra i quali rientrava quello nei confronti di . CP_1
La cessione in blocco di entrambe le categorie di crediti doveva avvenire, secondo quanto disposto dalla normativa in materia, mediante avviso da pubblicarsi nel sito della Banca d'Italia e nella Gazzetta Ufficiale.
Dell'avvenuta esecuzione di entrambi gli incombenti ha dato prova Pt_2
mediante la produzione sia di copia degli avvisi pubblicati nel sito sia di copia della G.U..
E, invero, ciò non viene contestato dall'opponente il quale ha CP_1
sostenuto solo che non vi è prova che fra i crediti ceduti rientri anche quello originariamente vantato nei suoi confronti dalla Controparte_3
[...]
Si tratta quindi di verificare se vi sono le condizioni per ritenere che il credito nei confronti di non è stato escluso da quelli ceduti in CP_1
blocco alla CP_4
Al riguardo si osserva preliminarmente che l'appellato si limita a sostenere che non vi è prova che il suo credito rientri fra quelli ceduti in blocco, ma non adduce alcun elemento per il quale il suo debito dovrebbe pagina 7 di 14 avere avuto sorte diversa di quella riservata a tutti quelli aventi le stesse caratteristiche del suo.
Peraltro, il fulcro della dialettica si concentra sulla valenza del documento n. 10 prodotto in primo grado dalla difesa di Pt_2
Si tratta della scheda “sintesi Pratica GdC”, recante data di stampa
17/11/2018, fatta dalla in ordine al credito dell' . Controparte_3 CP_1
Dal suo esame risulta inequivocabilmente che il credito nei confronti di era una c.d. “sofferenza” e che il suo recupero era considerato CP_1
assai, per non dire del tutto, improbabile.
Esso, infatti, risulta essere stato definito “bloccante – incaglio” alla data del 28/10/2014.
Si trattava, quindi, di credito sicuramente “deteriorato”.
Il tribunale, aderendo alle tesi esposte dall'opponente a precetto , ha CP_1
ritenuto che a detto documento non dovesse attribuirsi alcuna valenza, non essendovi la sottoscrizione da parte di alcun soggetto legittimato a rappresentare la banca.
Si tratta di valutazione che non viene condivisa.
Il documento è redatto su carta intestata e su modulo della Controparte_3
e contiene dati di cui essa sola poteva disporre.
[...]
In esso vi sono valutazioni sulla possibilità di recuperare il credito erogato che risultano essere state eseguite nel rispetto della stringente normativa in materia.
La posizione di ha cominciato ad essere valutata come CP_1
“grave” già nel mese di maggio 2013, cioè a poca distanza dall'inizio del pagina 8 di 14 periodo durante il quale doveva essere restituito ratealmente l'importo erogato a mutuo.
Essa è ribadita come “grave” anche nel luglio 2013, valutata come “molto grave” nell'agosto 2013, per poi arrivare ad essere “bloccante” dal mese di novembre 2013, fino a diventare “bloccante – incaglio” dall'ottobre del
2014.
E tale attività non poteva essere compiuta se non da personale a conoscenza dei criteri di valutazione del credito e della normativa in materia, con obbligo a rispettarla.
La circostanza che il documento non rechi una sottoscrizione non inficia in alcun modo la sua valenza.
Né, peraltro, sia l'opponente sia il tribunale indicano le ragioni per le quali la sola mancanza della sottoscrizione sarebbe situazione tale da invalidare del tutto la portata del suo contenuto.
Ritenuta la validità di quest'ultimo non vi è motivo per ipotizzare che il credito cui esso si riferisce, stanti le sue caratteristiche, non debba essere rientrato nella cessione in blocco in favore di (e, quindi, alla CP_4
fine, di . Pt_2
Si aggiunga che nell'atto di citazione in opposizione a precetto CP_1
si è limitato a sostenere che non poteva ritenersi esistente la
[...]
legittimazione attiva di in mancanza della prova, che a dire CP_2
dell'opponente gravava sulla creditrice, che il suo debito rientrava in quelli ceduti in blocco, asserendo l'insufficienza della mera pubblicazione dell'avviso dell'avvenuta cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Nel successivo atto difensivo, la prima memoria ex art. 183 comma sesto pagina 9 di 14 c.p.c., l'opponente, dopo avere confermato le sue precedenti difese, invero assai scarne, ed avere contestato “parola per parola la comparsa di risposta avversaria”, si è limitato a contestare di avere ricevuto le comunicazioni del 19 marzo 2019 e quella del 30 ottobre 2020, che erano state prodotte in giudizio da parte di in allegato alla sua comparsa Pt_2
di costituzione.
E' appena il caso di rilevare che la generica contestazione “parola per parola” della comparsa di risposta non è idonea a impedire che quanto sostenuto da debba essere ritenuto riconosciuto ai sensi dell'art. 115 Pt_2
c.p.c., posto che la costante giurisprudenza di legittimità richiede che, per non aversi loro riconoscimento, vi è necessità che vengano contestate singole e specifiche circostanze.
Solo con la seconda memoria 183 vi è stata contestazione “siccome non conforme al vero” del documento 10.
, quindi, non ha argomentato alcunché in ordine alla mancanza di CP_1
sottoscrizione, limitandosi ad affermare, in modo peraltro irrituale ed inefficace, la non conformità al vero.
In questa seconda memoria vi è in prosieguo l'ammissione dell'esistenza del debito che indica in €. *117.473,95*, che è la somma pressoché CP_1
identica (€. *117.695,53*) indicata in linea capitale nell'atto di precetto.
Non vi è dubbio, quindi, sull'esistenza e sull'entità del debito di CP_1
all'epoca di notifica del precetto.
[...]
Nella terza memoria 183, proseguendo le argomentazioni sulla mancanza di sottoscrizione e sulla validità di un documento proveniente da soggetto terzo (nella fattispecie: la ) rispetto alle parti in Controparte_3
pagina 10 di 14 causa, la difesa dell richiama precedenti di legittimità che prevedono CP_1
che quanto contenuto nel documento costituisce indizi liberamente valutabili dal giudice.
E quindi, anche in ossequio alla giurisprudenza di Cassazione ricordata dall'appellato la Corte, liberamente valutando il compendio probatorio in atti, ritiene la piena validità del documento n. 10 di e la sua idoneità Pt_2
a provare l'esistenza del credito di fra quelli Controparte_3
cc.dd. “deteriorati” oggetto della cessione in blocco in favore di CP_4
[...]
Ciò per le ragioni esposte in precedenza in ordine alle caratteristiche ed al contenuto del documento all'epoca redatto da personale della
[...]
, sia in considerazione del comportamento processuale Controparte_3
dell' che ne ha contestato la sua validità con argomentazioni CP_1
pretestuose, sostenendo tesi che, nella sostanza, sono state da lui stesso contraddette quando ha ammesso l'esistenza del suo debito facendone anche esatta quantificazione.
Alcune brevi considerazioni sulla conoscenza da parte dell'appellato della cessione del suo credito ad Pt_2
La circostanza, invero, ha scarso rilievo, posto che l'inclusione del credito nei confronti dell' fra quelli “deteriorati” ceduti dalla CP_1 Controparte_3
è già stata acclarata sulla base delle argomentazioni che
[...]
precedono.
La raccomandata datata 30 ottobre 2020 inviata da nell'interesse Parte_1
di ad (doc. 7 primo grado risulta essere stata Pt_2 CP_1 Pt_2
consegnata con le modalità all'epoca vigenti, trattandosi di periodo della ripresa della pandemia dopo l'estate del 2020. pagina 11 di 14 Essa, invero, risulta essere stata siglata con la dicitura EM. Covid, in data
9.11.2020, nel rispetto della normativa eccezionale di quel triste momento e deve, pertanto, ritenersi regolarmente giunta a destinazione;
irrilevante
è che abbia poi avuto contezza del suo contenuto. CP_1
Nella lettera sono stati comunicati la revoca degli affidamenti concessi, la risoluzione del contratto di mutuo e la risoluzione del conto di finanziamento.
Quanto all'ammontare del debito s'è già detto che lo ha CP_1
quantificato, in linea capitale, in €. *117.473,95*.
Nell'atto di citazione in opposizione a precetto, quanto all'ammontare del suo debito, ne ha contestato l'entità in riferimento agli interessi sostenendo che essi non erano dovuti in quanto prescritti.
Secondo l'appellato, infatti, il dies a quo della decorrenza della prescrizione sarebbe coinciso con quello di scadenza della rata al cui capitale erano associati.
Si tratta di tesi non condivisa in quanto l'inizio del decorso del termine di prescrizione, in ipotesi di somma erogata a mutuo, coincide con quello di scadenza dell'ultima rata, considerato che il pagamento dei ratei dà luogo ad un'obbligazione unica, con la conseguenza che il debito non può ritenersi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata.
ha, infine, chiesto che dal suo debito venga detratta la somma CP_1
di €. *8.000,00* circa (così testualmente nell'atto di citazione in opposizione a precetto) che costituirebbe il ricavato della vendita di azioni della che sarebbe stata autorizzata dall' . Controparte_3 CP_1
La circostanza non risulta essere stata provata. pagina 12 di 14 In allegato alla seconda memoria 183 ha prodotto copia della CP_1
raccomandata datata 8 ottobre 2015 con la quale ha autorizzato la
[...]
a vendere i titoli di sua proprietà al fine di decurtare Controparte_3
il ricavato della cessione dal debito esistente nei confronti della banca.
Nella lettera, tuttavia, non vi è alcuna quantificazione del valore dei titoli, né quali essi siano.
E' stata prodotta, poi, solo la ricevuta di spedizione ma non l'attestazione di avvenuto ricevimento da parte della destinataria.
Infine, non vi è alcuna menzione di quale sia stata la sorte dell'incarico conferito;
se cioè i titoli siano stati effettivamente venduti e quale sia stato il controvalore ricavato.
Non è, perciò, possibile eseguire alcuna decurtazione dell'entità del credito indicato da nell'atto di precetto. Pt_2
Ne consegue l'integrale riforma della decisione del tribunale.
* * *
All'accoglimento dell'appello segue la condanna dell'appellato CP_1
a rimborsare all'appellante
[...] Controparte_2
le spese di entrambi i gradi del giudizio alla cui liquidazione, di cui
[...]
al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore indicato fra €. *52.000,01* ed €. *260.000,00*).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello svolto da avverso la sentenza n.° CP_1
pagina 13 di 14 3086/2022 emessa dal Tribunale di Brescia, sezione quarta civile, in data
9 / 21 dicembre 2022, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, in totale riforma dell'impugnata decisione, così provvede:
- accerta e dichiara la legittimazione attiva di Controparte_2
a procedere in via esecutiva nei confronti di;
[...] CP_1
- rigetta l'opposizione proposta da nei confronti del precetto CP_1
datato 2 novembre 2021 a lui notificato in data 3 / 15 novembre 2021 nell'interesse di Controparte_5
- condanna alla restituzione in favore di CP_1 [...]
degli importi a lui corrisposti a titolo di Controparte_2
spese legali liquidate dalla sentenza di primo grado;
- condanna a rimborsare ad CP_1 Controparte_2
le spese di entrambi i gradi del giudizio che liquida, quanto al
[...]
primo, in complessivi euro *14.103,00* di cui euro *2.552,00* per la
“fase di studio”, euro *1.628,00* per la “fase introduttiva”, euro
*5.670,00* per la “fase istruttoria” ed euro *4.253,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge e, quanto al secondo, in complessivi euro *9.991,00* di cui euro *2.977,00* per la
“fase di studio”, euro *1.911,00* per la “fase introduttiva” ed euro
*5.103,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio dell' 8 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile
IL PRESIDENTE
Giuseppe Serao
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