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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 28/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1057 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PORDENONE
- Sezione Civile -
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Paola Costa Presidente
Dott. Giorgio Cozzarini Giudice relatore
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 03/06/2024 da:
nata a [...] il [...] (C.F. ) e Parte_1 C.F._1
residente in [...] CORDENONS, rappresentata e difesa dall'Avv.
MORSANUTTO GIOVANNA
Contro
nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
) e residente in [...] CORDENONS, C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. SCANDURRA LUCA
i quali il 24/09/2008 hanno contratto matrimonio con rito concordatario presso il Comune di
FRATTAMAGGIORE e successivamente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo comune (anno 2008 atto n. 140 reg. 2 parte 2 serie A)
con i seguenti figli:
- , n. a Frattamaggiore il 13/05/2010 Persona_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione giudiziale
FATTO
con ricorso depositato in data 03/06/2024, rappresentando l'intollerabilità Parte_1 della vita coniugale, ha chiesto la pronuncia di separazione nei confronti del marito, con affidamento congiunto del figlio e collocamento prevalente presso di sé, con conseguente assegnazione a sè della casa familiare e con imposizione a carico del convenuto di un duplice obbligo di contributo al mantenimento, proprio e del figlio.
Con comparsa depositata in data 17/9/2024 si è costituito in giudizio il quale, pur CP_1 contestando le allegazioni e le richieste avversarie, non si è opposto alla domanda di separazione, né all'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente quale genitore collocatario prevalente del figlio, chiedendo però una minor quantificazione dell'assegno mensile da versare alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
Nell'udienza del giorno 8/10/2024 il Giudice relatore ha sperimentato un tentativo di conciliazione, nel corso del quale è emersa un'ipotesi di accordo, sulla quale le parti hanno chiesto congiuntamente un breve differimento, per valutarne la concreta fattibilità. L'udienza è stata quindi rinviata per la eventuale formalizzazione della conciliazione.
Con note scritte depositate in sostituzione d'udienza il 14/1/2025 le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di voler ottenere una pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. i coniugi vivranno separati mantenendo l'obbligo al reciproco rispetto;
2. disporsi l'assegnazione della casa coniugale in comproprietà tra i coniugi, con ogni arredo e corredo ivi esistente, in favore della SI.ra , affinché continui ad abitarvi con il Parte_1 figlio;
Per_1
3. il SInor trasferirà la propria residenza presso altra abitazione entro e non oltre CP_1 il 31 marzo 2025;
4. disporsi l'affidamento congiunto del figlio minore con collocazione prevalente presso Per_1 la madre, al fine di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascun genitore, di ricevere cura, educazione ed istruzione di entrambi;
5. il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo desidererà tenendo conto Per_1 del proprio lavoro e degli impegni scolastici ed extrascolastici del figlio, accordandosi di volta in volta con la SI. ; Parte_1
6. disporsi a carico del SI. , quale contributo al mantenimento del figlio, la somma mensile di CP_1
€ 350,00, somma da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese a decorrere da aprile 2025 e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
7. disporsi che il SI. partecipi nella misura del 70% al pagamento delle spese straordinarie CP_1 relative al figlio , precisamente spese mediche, specialistiche, odontoiatriche e scolastiche Per_1
e comunque alle spese straordinarie relative al figlio che si rendessero necessarie, come da
Protocollo d'intesa del Tribunale di Pordenone fra magistrati ed avvocati su spese straordinarie per
i figli in materia di separazione e divorzio, SIlato il 22.02.2018;
8. disporsi che l'assegno unico per i figli sia percepito interamente dalla SI.ra ; Parte_1
9. il SInor si impegna sin d'ora a trasferire alla SInora , che CP_1 Parte_1 accetta, in occasione del divorzio, la quota di sua proprietà, pari al 50%, della casa familiare, acquistata in data 11 novembre 2011 a rogito Notaio , n. 4970 rep., registrato a Persona_2
Pordenone il 25 novembre 2011 al n. 17012/11777, sita in Via Monte Sabotino n. 5 così censita al
Catasto fabbricati:
• Fg. 25, particella 2538, sub. 7 in Via Monte Sabotino n. 5 , piano S1 – T, Cat.A/2, cl.2', vani 8,5,
RC 834,08;
• Fg. 25, particella 2538, sub. 8, in Via Monte Sabotino n. 5, piano S1, Cat.C/6, cl.1', mq.24, rc.35,95;
10. Disporsi che i genitori autorizzino il rilascio ed il rinnovo della carta d'identità, del passaporto
e di altro documento idoneo all'espatrio;
11. Spese compensate. DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Non si deve procedere all'ascolto del minorenne (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi tra e Parte_1 CP_1
che hanno contratto matrimonio il 24/09/2008 nel Comune di FRATTAMAGGIORE.
[...]
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Compensa tra le parti le spese di procedura.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FRATTAMAGGIORE perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge (registri atti di matrimonio, anno 2008, atto n. 140 reg. 2 parte 2 serie A).
Così deciso in Pordenone, il 28/1/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Giorgio Cozzarini dott.ssa Maria Paola Costa