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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2306 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. LB CELESTE Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'1/7/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 1383/2023 vertente
TRA
Parte_1 già Parte_1
(Avvocatura Generale dello Stato)
PARTE APPELLANTE
E
CP_1
(avv.to Hernandez)
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 4547 del 3/5/2023
CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, in accoglimento della domanda proposta da nei confronti del CP_1
- previa disapplicazione della nota di quest'ultimo n. 1550 del 4/9/2020, laddove Parte_1 aveva aggiunto un requisito ulteriore per ottenere l'inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le
Supplenze (d'ora in poi, GPS) non previsto nell'ordinanza ministeriale (O.M.) n. 60 del 10/7/2020 - si dichiarava che la ricorrente, avendo legittimamente prestato servizio nella classe di concorso AM55, dal
6/10/2020 al 24/5/2021 (229 giorni di servizio pre-ruolo), presso l'Istituto Magistrale Statale “Giordano Bruno” di Roma, aveva diritto al passaggio di ruolo e conseguente trasferimento, con decorrenza 1/9/2021, presso la sede che le competesse in corrispondenza alle relative graduatorie.
Il interponeva appello, cui resisteva la docente. Parte_1
Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale.
Il presente appello si articola in due motivi.
Con il primo, il - denunciando la “violazione o falsa applicazione dell'O.M. n. 60/2020, commi Parte_1
1 e 2, in relazione a quanto disposto nell'allegato E del decreto ministeriale n. 259/2017” - censura la suddetta decisione sostenendo che il Tribunale capitolino avrebbe errato nel non riconoscere che il “requisito specifico” dei 16 giorni costituisse un requisito necessario ai fini dell'inserimento nella GPS della Provincia di
Roma.
Tale tesi si rivela infondata.
In punto di fatto, risulta pacifico tra gli odierni contenenti - oltre che documentalmente provato - da un CP_ lato, che, con decreto del 7/6/2021, la aveva, dapprima, ottenuto il passaggio in ruolo ed il trasferimento, a seguito della sua domanda di mobilità professionale per l'anno scolastico 2021/2022, e, dall'altro, che tale decreto è stato, poi, annullato il 6/7/2021, sul fondante assunto per cui difettasse, in capo alla suddetta docente, il requisito del “servizio specifico” di almeno 16 giorni presso un liceo musicale, considerando, invece, il servizio prestato presso l'Istituto Magistrale Statale “Giordano Bruno” come svolto sine titulo e, quindi, non valido quale titolo di servizio.
In punto di diritto, si tratta soltanto di verificare se il summenzionato requisito del “servizio specifico” di CP_ 16 giorni costituisca un requisito necessario ed indefettibile per la situazione propria della , il cui mancato possesso giustificava, quindi, l'esclusione di quest'ultima dall'inserimento nelle GPS della Provincia di Roma, con riferimento alla II fascia ed alla classe di concorso AM55.
La risposta negativa offerta dal primo giudice è, sul punto, condivisibile, in quanto conforme alla lettera della norma e all'interpretazione logico-sistematica della stessa (quest'ultima non viene menzionata dall'appellante, il quale incentra la sua attenzione solo sulla prima).
Va premesso che l'art. 14, comma 5, dell'O.M. n. 106 del 29/3/2021, nel dettare le “Disposizioni generali sui passaggi di ruolo e di cattedra”, stabilisce che, per il passaggio di ruolo nella classe di concorso
A55, i docenti devono possedere: a) l'abilitazione per la classe di concorso A56; e b) i titoli, anche di servizio, previsti nell'allegato E del decreto del Ministro dell'Istruzione 9/5/2017, n. 259. CP_ In proposito, è incontestato che la risulta essere in possesso dei suddetti requisiti, atteso che, per un verso, è in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso A56, e, per altro verso, è in possesso dei titoli di cui all'Allegato E, compreso il titolo di servizio presso i licei musicali, oltre che il possesso dell'abilitazione per la classe di concorso A56 (ex A77). In ordine al possesso dei titoli di cui all'allegato E - profilo che qui maggiormente interessa - si osserva che l'art. 4 dell'O.M n. 60 del 10/7/2020, rubricato “Disposizioni specifiche per le classi di concorso A53, A55,
A-63, A64”, prevede una disciplina particolare con particolare riferimento alla classe di concorso che riguarda la 55). CP_1
Con specifico riferimento all'inserimento nella seconda fascia, infatti, il citato art. 4 dispone, al comma
2, che: “Ai sensi del comma 1, hanno diritto a presentare domanda di inserimento nella seconda fascia delle
GPS per le classi di concorso A53 Storia della musica, A55 Strumento musicale negli istituti di istruzione secondaria di II grado, A63 Tecnologie musicali, A64 Teoria analisi e composizione, gli aspiranti che: - privi dell'abilitazione per le classi di concorso A29, A30, A56 e già inseriti nelle graduatorie di istituto di III fascia per la specifica classe di concorso, siano in possesso dei titoli previsti dall'allegato E al decreto del
[...] Controparte_
9/5/2017, n. 259; - privi dell'abilitazione per le classi di concorso A29, A30, A56, siano in possesso, congiuntamente: i) dei titoli previsti dall'allegato E al decreto del n. Controparte_2
259/2017; ii) dei titoli di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 59/2017”.
Pertanto, ai fini dell'inserimento nella II fascia, il fa riferimento ai titoli previsti dall'allegato E Parte_1 del decreto del n. 259/2017, che riguarda, però, soltanto i titoli culturali, e non già Controparte_2 quelli di servizio, parola non menzionata nel comma 2, come diversamente è effettuato nel precedente comma 1 dell'art. 4 della stessa O.M. n. 60/2020.
Tale lettura della norma trova conforto anche nell'interpretazione logico-sistematica della stessa, stante che l'art. 4, comma 2, dell'O.M. n. 60/2020, sui requisiti di accesso alla II fascia, contiene un mero riferimento generico ai “titoli dell'allegato E”, senza, tuttavia, specificare la parola “servizio”, come specificato, invece, nel comma 1.
Si aggiunga che l'allegato E si riferisce ai docenti abilitati, mentre nel caso degli aspiranti docenti, che chiedono di essere inseriti nella II fascia delle GPS, si tratta di personale non abilitato, per cui è logico ritenere che, se il avesse voluto prevedere, quale requisito anche quello del servizio specifico per Parte_1
l'inserimento nella II fascia delle GPS, lo avrebbe specificato, come aveva fatto nel precedente comma 1, con riferimento alla I fascia.
Con il secondo (ed ultimo) motivo di gravame, il - denunciando la “violazione o falsa Parte_1 applicazione della nota del n. 1550 del 4/9/2020” - evidenzia che tale nota avrebbe Parte_1 una natura “meramente dichiarativa o di accertamento” di una funzione dubbia preesistente, al pari di una legge di interpretazione autentica.
La censura non coglie nel segno.
Invero, il requisito di “16 giorni di servizio specifico” risulta indicato solamente nella nota del Parte_1
n. 1550 del 4/9/2020, che è successiva alla pubblicazione delle graduatorie per le GPS (pubblicate il
2/9/2020) e di rango inferiore, nella gerarchia delle fonti, rispetto alla precedente O.M. n. 60/2020, che - come sopra sottolineato - non aveva contemplato il requisito de quo.
In quest'ottica, risulta corretta la disapplicazione di tale nota da parte del Tribunale, sia perché, con portata precettiva e non di mero chiarimento, ha aggiunto un requisito “ulteriore” per ottenere l'inserimento nelle GPS, non previsto nella norma di rango superiore, sia perché tale ulteriore requisito viene richiesto ad avvenuta pubblicazione delle graduatorie delle stesse GPS, con evidente lesione del legittimo affidamento di CP_ quei docenti - come la - che avevano inoltrato domanda di inserimento in graduatoria sulla base della
O.M. n. 60/2020, senza che fosse previsto l'ulteriore requisito del servizio specifico di 16 giorni. Per quanto fin qui esposto, l'appello del va respinto. Parte_1
Ad abundantiam, si evidenzia che il nuovo bando per le graduatorie delle GPS per l'a.s. 2024/2025, di cui all'ordinanza ministeriale n. 88 del 16/5/2024 (Procedure di aggiornamento GPS) - prodotto dall'odierna appellata con le note di trattazione scritta del 24/6/2025 ed acquisibile agli atti di causa ai sensi degli artt.
420 e 421 c.p.c. - all'art. 4 (specifico per le classi di concorso A53 A55 A63 A64) e all'art. 3, comma 9, non prevede più (per qualsivoglia fascia), il requisito dei 16 giorni di servizio, così come non lo prevede l'allegata tabella A/3, desumendosi che lo stesso ha ritenuto irrilevante, in quanto evidentemente illegittimo, Parte_1 il requisito dei 16 giorni di servizio, tanto da non riproporlo nel nuovo bando, fermo restando - come sopra CP_ esposto - che tale requisito non fosse richiesto per la posizione della , non essendo, appunto, contemplato tra i titoli di “servizio” per i licei musicali.
Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo in relazione ai parametri indicati dalle vigenti tariffe forensi, nonché in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Nulla va disposto riguardo al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 - nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della n. Pt_2
228/2012 - non potendo tale normativa trovare applicazione nei confronti dello Stato e delle Amministrazioni ad esso parificate, le quali, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo, come accade, appunto, per il odierno Parte_1 appellante (v., ex multis, Cass., sez. lav., 29/1/2016, n. 1778; Cass., sez. un., 8/5/2014, n. 9938; Cass., sez.
III, 14/3/2014, n. 5955).
P.Q.M.
a - respinge l'appello;
b - condanna il alla refusione delle spese del presente grado, che si liquidano, a titolo di Parte_1 compensi, in complessivi € 3.500,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, nonché
Iva e Cpa come per legge.
Roma, 1/7/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(LB ST)