Articolo 1 della Legge 27 maggio 1999, n. 177
Articolo 2
Versione
19 giugno 1999
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire ai Protocolli emendativi delle Convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilita' civile per i danni derivanti dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un Fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992.
Entrata in vigore il 19 giugno 1999