Art. 6.
La spesa di lire 650.000.000 di cui all'art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.
All'onere di cui sopra verra' fatto fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con quota parte delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1957-58.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti.
La spesa di lire 650.000.000 di cui all'art. 1 sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.
All'onere di cui sopra verra' fatto fronte, in deroga alla legge 27 febbraio 1955, n. 64 , con quota parte delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1957-58.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio all'uopo occorrenti.