TRIB
Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/11/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8137/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8137/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIUDETTI Parte_1 C.F._1 DESIREE' elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIUDETTI DESIREE'
ATTORE/I contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PESSINA ELISABETTA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI N. 33 BOLOGNA presso il difensore avv. PESSINA ELISABETTA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da nota dell'8.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.6.2025, nata a [...] il [...] chiedeva pronunciarsi Parte_1 la separazione dal marito nato il [...] in [...]. Esponeva che avevano CP_1 contratto matrimonio in data 08.12.2010 in Bologna, con Atto N. 80 parte 2 serie C - anno 2010 -
pagina 1 di 5 trascritto nel Comune di Bologna scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
PE all'unione coniugale nasceva a Bologna la figlia in data 09.03.2012; la convivenza era divenuta intollerabile, pertanto chiedeva pronunciarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso. Si costituiva il marito confermando l'impossibilità di riconciliazione, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione e concordemente chiedevano che venisse pronunciato anche il divorzio, alle medesime condizioni. Tali condizioni sono conformi a legge e all'interesse della figlia minore e vanno quindi integralmente recepite col presente provvedimento. La causa va rimessa sul ruolo del
Relatore con separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di divorzio. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone:
A - Pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato in [...] -FC- il 09.05.1983), CP_1
e (nata in [...] -PD- il 25.07.1979), uniti in matrimonio in Bologna (BO) il Parte_1
08.12.2010 (R.A.M. Comune di Bologna, anno 2010, parte 2, al n. 80). Ordina al Comune di Bologna di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni: PE
1) la figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che conseguentemente eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla medesima costruendo e condividendo un progetto educativo. Le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e cura della figlia saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle PE inclinazioni naturali e delle aspirazioni di mentre le decisioni ordinarie saranno assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con la minore. PE
2) è assegnata alla signora , coniuge presso la quale conserverà la sua residenza Parte_1 anagrafica, la casa familiare, posta in Casalecchio di Reno (BO), Via Marroni n. 16, costituita da un appartamento con annessi un vano di cantina e uno di autorimessa ai piani terra e sotterraneo, censita al
Catasto Fabbricati come segue: foglio 6, part. 10 sub. 5 – appartamento (Cat. A3, Cl. 5, Vani 7) foglio 6, part. 10 sub. 8 – autorimessa (Cat. C6, Cl. 4, 18 mq).
3) la minore starà col padre nel rispetto del seguente calendario: weekend alternati con pernottamento dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle 8,30 in periodo extrascolastico) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o entro le 8,30 a casa della madre in periodo extrascolastico) salvo diversi accordi fra i coniugi;
due giorni infrasettimanali consecutivi (con pernottamento) dal giovedì dall'uscita da scuola (o dalle 8,30 in periodo extrascolastico) sino al venerdì successivo con accompagnamento a scuola (o entro le 8,30 a casa della madre in periodo extrascolastico); durante le vacanze pasquali per pagina 2 di 5 tre giorni consecutivi alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno con la madre, il giorno 24 dicembre dalla mattina alle ore 9,00 (prelevando la figlia da casa della madre) fino alle ore 9,00 del giorno dopo, 25 dicembre, quando la riaccompagnerà presso la casa materna;
per 6 giorni consecutivi alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 26 dicembre alle ore 9,00 al 31 dicembre alle ore
19,00 e dal 31 dicembre alle 19,00 al 6 gennaio alle ore 19,00 (prelevando e riportando la figlia da casa ed alla casa della madre). La giornata del 25 dicembre potrà essere trascorsa insieme ad entrambi i
PE genitori, in caso di accordo;
ove ciò non fosse possibile trascorrerà il giorno di Natale col genitore che non sarà stato con lei la Vigilia;
durante le vacanze estive la minore starà col padre tre settimane anche non consecutive in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 marzo di ogni anno. In difetto
PE di accordo tra i coniugi sul periodo in cui starà col padre, la scelta del periodo spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre. In ogni caso i genitori dovranno comunicare l'indirizzo del
PE luogo in cui si recheranno con durante i periodi di vacanza e/o di soggiorno anche breve in luogo
PE diverso da quello di residenza di ciascun genitore. Il giorno del compleanno di verrà festeggiato ad anni alterni da ciascun genitore (anni pari dal padre, anni dispari dalla madre), salvo il caso in cui i coniugi decidano -congiuntamente- di festeggiarlo insieme;
le festività non comprese o contigue ai periodi di competenza di ciascun genitore (quali, a titolo esemplificativo, il 25 aprile e il 1° maggio) saranno trascorse dalla minore in modo alternato con i genitori, indipendentemente dalla ripartizione ordinaria dei periodi di permanenza;
compleanno dei genitori, così come la festa della mamma e del
PE papà, verranno trascorsi da in compagnia del genitore festeggiato. In ogni caso qualora il genitore titolare del diritto di visita risulti, per comprovate e motivate esigenze, oggettivamente impossibilitato ad esercitarlo, è tenuto a individuare l'altro genitore quale soggetto sostitutivo per il periodo di permanenza con la figlia, riconoscendogli priorità assoluta rispetto a ogni altra figura.
4) il signor quale figura di riferimento affettivo e genitore sociale, ha diritto di frequentare CP_1
PE
con le stesse modalità e tempistiche previste per in funzione del superiore interesse della Per_2 minore, fatta salva una diversa volontà di . Per_2
PE 5) il signor contribuirà al mantenimento ordinario della figlia versando alla signora CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese un assegno di € 600,00, somma da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale importo è concordato tra le parti tenendo conto della circostanza per la quale la signora , non potendo contare su un contributo del padre Pt_1 biologico di , si farà carico in via esclusiva anche del mantenimento, ordinario e straordinario, Per_2 della detta figlia minore non economicamente autosufficiente. PE 6) le spese straordinarie sostenute nell'interesse di come previste e disciplinate dal Protocollo del pagina 3 di 5 Tribunale di Bologna, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, eccezion fatta per le PE spese legate ai percorsi universitari che intenderà intraprendere e ai viaggi studio all'estero che la stessa effettuerà, le quali, nell'accordo delle parti, saranno ripartite nella seguente misura: 70% il padre e 30% la madre. Il signor i riserva tuttavia la facoltà di richiedere, al momento in cui tali CP_1 spese dovranno essere effettivamente sostenute, una revisione della suddetta ripartizione qualora la proporzione dei redditi dei genitori oggi valutata ai fini della decisione non permanesse e il padre risultasse pregiudicato a seguito di un incremento sensibile dei redditi della madre e/o la signora potesse contare sul contributo del padre biologico di per il mantenimento della Pt_1 Per_2 minore. Le parti si obbligano quindi, ora per allora, a condividere le informazioni reddituali/patrimoniali e comunque tutte le informazioni necessarie per una fedele ricostruzione delle PE rispettive posizioni. Ciascuno dei genitori si accollerà per intero le spese extra sostenute da/per nei periodi di soggiorno trascorsi con la medesima fuori dalla città di residenza in occasione delle ferie estive ed invernali. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa da trasmettersi a mezzo mail. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà pervenire mediante bonifico bancario da eseguirsi con cadenza mensile non oltre 4 (quattro) giorni dalla fine del mese di maturazione del credito, salvo diversi accordi da raggiungersi per iscritto. La documentazione giustificativa di spesa dovrà essere riferibile con certezza alla figlia per consentire a ciascun genitore di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi l'esborso sopportato. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla minore dovranno andare a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Le spese separatamente rimborsate, se non preventivamente PE concordate e non giustificate (fatture intestate a rimarranno ad esclusivo carico del genitore che le PE avrà anticipate. Le somme relative al contributo al mantenimento ordinario e straordinario di dovranno essere corrisposte mediante accredito diretto sul conto corrente intestato alla signora
, noto al marito. Pt_1
PE 7) l'assegno unico relativo alla figlia minore resti nella disponibilità della madre.
8) le spese di gestione ordinaria (per utenze -comprensive della condominiali di spettanza del Pt_2 conduttore e di manutenzione ordinaria degli impianti a servizio) dell'immobile sito in Casalecchio di
Reno, già destinato a casa familiare e di cui i coniugi sono comproprietari, verranno sopportate integralmente dalla signora che resterà a vivervi con le figlie, mentre le spese Pt_1 straordinarie deliberate dovranno essere sopportate dalle parti in ragione del titolo di proprietà nella misura del 50% ciascuno. pagina 4 di 5 9) i genitori prestano il loro consenso al rilascio del passaporto in loro favore e nell'interesse della PE figlia
10) i coniugi sono economicamente autosufficienti e che quindi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di carattere economico l'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
11) con la sottoscrizione della presente memoria, le parti hanno integralmente definito ogni rapporto patrimoniale e finanziario intercorrente tra loro, esaurendo qualsivoglia obbligazione reciproca di dare e di avere. Ciascun coniuge, pertanto, rinuncia espressamente a qualsivoglia pretesa, attuale o futura, nei confronti dell'altro, per qualsiasi ragione o titolo. A seguito della cessazione del regime di comunione legale dei beni, ciascun coniuge conserverà la titolarità esclusiva dei rapporti finanziari intestati a proprio nome, senza che l'altro possa avanzare alcuna rivendicazione o pretesa. La medesima disciplina si applica ai Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) maturati fino alla data odierna.
B – rimette la causa sul ruolo del Relatore come da separata ordinanza;
C – spese al merito.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Ivana Poggioli Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8137/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GIUDETTI Parte_1 C.F._1 DESIREE' elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. GIUDETTI DESIREE'
ATTORE/I contro
C.F. , con il patrocinio dell'avv. PESSINA ELISABETTA, CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI N. 33 BOLOGNA presso il difensore avv. PESSINA ELISABETTA
CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente come da nota dell'8.10.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18.6.2025, nata a [...] il [...] chiedeva pronunciarsi Parte_1 la separazione dal marito nato il [...] in [...]. Esponeva che avevano CP_1 contratto matrimonio in data 08.12.2010 in Bologna, con Atto N. 80 parte 2 serie C - anno 2010 -
pagina 1 di 5 trascritto nel Comune di Bologna scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
PE all'unione coniugale nasceva a Bologna la figlia in data 09.03.2012; la convivenza era divenuta intollerabile, pertanto chiedeva pronunciarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso. Si costituiva il marito confermando l'impossibilità di riconciliazione, le parti raggiungevano un accordo sulle condizioni di separazione e concordemente chiedevano che venisse pronunciato anche il divorzio, alle medesime condizioni. Tali condizioni sono conformi a legge e all'interesse della figlia minore e vanno quindi integralmente recepite col presente provvedimento. La causa va rimessa sul ruolo del
Relatore con separata ordinanza per la pronuncia sulla domanda di divorzio. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, così dispone:
A - Pronuncia la separazione personale dei coniugi (nato in [...] -FC- il 09.05.1983), CP_1
e (nata in [...] -PD- il 25.07.1979), uniti in matrimonio in Bologna (BO) il Parte_1
08.12.2010 (R.A.M. Comune di Bologna, anno 2010, parte 2, al n. 80). Ordina al Comune di Bologna di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
B – dà atto che per accordo fra le parti la separazione è regolata dalle seguenti condizioni: PE
1) la figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che conseguentemente eserciteranno la responsabilità genitoriale sulla medesima costruendo e condividendo un progetto educativo. Le decisioni di maggiore interesse relative alla istruzione, educazione e cura della figlia saranno adottate da entrambi i genitori di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle PE inclinazioni naturali e delle aspirazioni di mentre le decisioni ordinarie saranno assunte da ciascun genitore separatamente nei rispettivi periodi di permanenza con la minore. PE
2) è assegnata alla signora , coniuge presso la quale conserverà la sua residenza Parte_1 anagrafica, la casa familiare, posta in Casalecchio di Reno (BO), Via Marroni n. 16, costituita da un appartamento con annessi un vano di cantina e uno di autorimessa ai piani terra e sotterraneo, censita al
Catasto Fabbricati come segue: foglio 6, part. 10 sub. 5 – appartamento (Cat. A3, Cl. 5, Vani 7) foglio 6, part. 10 sub. 8 – autorimessa (Cat. C6, Cl. 4, 18 mq).
3) la minore starà col padre nel rispetto del seguente calendario: weekend alternati con pernottamento dal venerdì dall'uscita da scuola (o dalle 8,30 in periodo extrascolastico) sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola (o entro le 8,30 a casa della madre in periodo extrascolastico) salvo diversi accordi fra i coniugi;
due giorni infrasettimanali consecutivi (con pernottamento) dal giovedì dall'uscita da scuola (o dalle 8,30 in periodo extrascolastico) sino al venerdì successivo con accompagnamento a scuola (o entro le 8,30 a casa della madre in periodo extrascolastico); durante le vacanze pasquali per pagina 2 di 5 tre giorni consecutivi alternando di anno in anno con la madre il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; durante le vacanze natalizie alternando di anno in anno con la madre, il giorno 24 dicembre dalla mattina alle ore 9,00 (prelevando la figlia da casa della madre) fino alle ore 9,00 del giorno dopo, 25 dicembre, quando la riaccompagnerà presso la casa materna;
per 6 giorni consecutivi alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 26 dicembre alle ore 9,00 al 31 dicembre alle ore
19,00 e dal 31 dicembre alle 19,00 al 6 gennaio alle ore 19,00 (prelevando e riportando la figlia da casa ed alla casa della madre). La giornata del 25 dicembre potrà essere trascorsa insieme ad entrambi i
PE genitori, in caso di accordo;
ove ciò non fosse possibile trascorrerà il giorno di Natale col genitore che non sarà stato con lei la Vigilia;
durante le vacanze estive la minore starà col padre tre settimane anche non consecutive in periodo da concordarsi con la madre entro il 31 marzo di ogni anno. In difetto
PE di accordo tra i coniugi sul periodo in cui starà col padre, la scelta del periodo spetterà negli anni pari al padre e negli anni dispari alla madre. In ogni caso i genitori dovranno comunicare l'indirizzo del
PE luogo in cui si recheranno con durante i periodi di vacanza e/o di soggiorno anche breve in luogo
PE diverso da quello di residenza di ciascun genitore. Il giorno del compleanno di verrà festeggiato ad anni alterni da ciascun genitore (anni pari dal padre, anni dispari dalla madre), salvo il caso in cui i coniugi decidano -congiuntamente- di festeggiarlo insieme;
le festività non comprese o contigue ai periodi di competenza di ciascun genitore (quali, a titolo esemplificativo, il 25 aprile e il 1° maggio) saranno trascorse dalla minore in modo alternato con i genitori, indipendentemente dalla ripartizione ordinaria dei periodi di permanenza;
compleanno dei genitori, così come la festa della mamma e del
PE papà, verranno trascorsi da in compagnia del genitore festeggiato. In ogni caso qualora il genitore titolare del diritto di visita risulti, per comprovate e motivate esigenze, oggettivamente impossibilitato ad esercitarlo, è tenuto a individuare l'altro genitore quale soggetto sostitutivo per il periodo di permanenza con la figlia, riconoscendogli priorità assoluta rispetto a ogni altra figura.
4) il signor quale figura di riferimento affettivo e genitore sociale, ha diritto di frequentare CP_1
PE
con le stesse modalità e tempistiche previste per in funzione del superiore interesse della Per_2 minore, fatta salva una diversa volontà di . Per_2
PE 5) il signor contribuirà al mantenimento ordinario della figlia versando alla signora CP_1
entro il giorno 15 di ogni mese un assegno di € 600,00, somma da rivalutarsi Pt_1 annualmente secondo gli indici ISTAT. Tale importo è concordato tra le parti tenendo conto della circostanza per la quale la signora , non potendo contare su un contributo del padre Pt_1 biologico di , si farà carico in via esclusiva anche del mantenimento, ordinario e straordinario, Per_2 della detta figlia minore non economicamente autosufficiente. PE 6) le spese straordinarie sostenute nell'interesse di come previste e disciplinate dal Protocollo del pagina 3 di 5 Tribunale di Bologna, saranno ripartite tra i genitori in ragione del 50% ciascuno, eccezion fatta per le PE spese legate ai percorsi universitari che intenderà intraprendere e ai viaggi studio all'estero che la stessa effettuerà, le quali, nell'accordo delle parti, saranno ripartite nella seguente misura: 70% il padre e 30% la madre. Il signor i riserva tuttavia la facoltà di richiedere, al momento in cui tali CP_1 spese dovranno essere effettivamente sostenute, una revisione della suddetta ripartizione qualora la proporzione dei redditi dei genitori oggi valutata ai fini della decisione non permanesse e il padre risultasse pregiudicato a seguito di un incremento sensibile dei redditi della madre e/o la signora potesse contare sul contributo del padre biologico di per il mantenimento della Pt_1 Per_2 minore. Le parti si obbligano quindi, ora per allora, a condividere le informazioni reddituali/patrimoniali e comunque tutte le informazioni necessarie per una fedele ricostruzione delle PE rispettive posizioni. Ciascuno dei genitori si accollerà per intero le spese extra sostenute da/per nei periodi di soggiorno trascorsi con la medesima fuori dalla città di residenza in occasione delle ferie estive ed invernali. Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa da trasmettersi a mezzo mail. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà pervenire mediante bonifico bancario da eseguirsi con cadenza mensile non oltre 4 (quattro) giorni dalla fine del mese di maturazione del credito, salvo diversi accordi da raggiungersi per iscritto. La documentazione giustificativa di spesa dovrà essere riferibile con certezza alla figlia per consentire a ciascun genitore di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi l'esborso sopportato. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o altro Ente Pubblico o Privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla minore dovranno andare a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie. Le spese separatamente rimborsate, se non preventivamente PE concordate e non giustificate (fatture intestate a rimarranno ad esclusivo carico del genitore che le PE avrà anticipate. Le somme relative al contributo al mantenimento ordinario e straordinario di dovranno essere corrisposte mediante accredito diretto sul conto corrente intestato alla signora
, noto al marito. Pt_1
PE 7) l'assegno unico relativo alla figlia minore resti nella disponibilità della madre.
8) le spese di gestione ordinaria (per utenze -comprensive della condominiali di spettanza del Pt_2 conduttore e di manutenzione ordinaria degli impianti a servizio) dell'immobile sito in Casalecchio di
Reno, già destinato a casa familiare e di cui i coniugi sono comproprietari, verranno sopportate integralmente dalla signora che resterà a vivervi con le figlie, mentre le spese Pt_1 straordinarie deliberate dovranno essere sopportate dalle parti in ragione del titolo di proprietà nella misura del 50% ciascuno. pagina 4 di 5 9) i genitori prestano il loro consenso al rilascio del passaporto in loro favore e nell'interesse della PE figlia
10) i coniugi sono economicamente autosufficienti e che quindi rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa di carattere economico l'uno nei confronti dell'altra e viceversa.
11) con la sottoscrizione della presente memoria, le parti hanno integralmente definito ogni rapporto patrimoniale e finanziario intercorrente tra loro, esaurendo qualsivoglia obbligazione reciproca di dare e di avere. Ciascun coniuge, pertanto, rinuncia espressamente a qualsivoglia pretesa, attuale o futura, nei confronti dell'altro, per qualsiasi ragione o titolo. A seguito della cessazione del regime di comunione legale dei beni, ciascun coniuge conserverà la titolarità esclusiva dei rapporti finanziari intestati a proprio nome, senza che l'altro possa avanzare alcuna rivendicazione o pretesa. La medesima disciplina si applica ai Trattamenti di Fine Rapporto (TFR) maturati fino alla data odierna.
B – rimette la causa sul ruolo del Relatore come da separata ordinanza;
C – spese al merito.
Così è deciso in Bologna, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 5 di 5