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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8086 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - undicesima sezione civile -
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10927 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019 avente ad oggetto:
polizza infortuni - indennizzo
TRA
,residente in [...], in Loc. Villa c.f. Parte_1 " C.F. 1
Pizzicato snc, elettivamente domiciliato in Napoli alla via dei Cimbri n.23, presso lo studio dell'avv. Marcello De Luca, giusta procura alle liti in calce all'all'atto di citazione;
ATTORE
E P.I. P.IVA 1 in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Caivano (Na) alla via Braucci n. 23, nonché in Caserta al C.so Trieste n. 98 presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Esposito, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio
Controparte_1 per accertare l'inadempimento contrattuale relativo all'omessa corresponsione dell'indennizzo previsto dalla polizza infortuni “RETAIL PIU'
INFORTUNI CLASSIC" n. 1/60383/77/763750660, stipulata tra le parti in data 10.01.2018, dovuto in seguito al verificarsi di una caduta accidentale dell'assicurato in ambito domestico.
In particolare, l'attore deduceva che:
il giorno 23.04.2018, alle ore 19,00, eseguiva una piccola riparazione nell' immobile della figlia, sito in Napoli alla via dei Cimbri n. 23 con l'utilizzo di una scala pieghevole e che scendendo dalla scala un piede di essa si piegava provocando la caduta dell'istante che riportava traumi gravissimi;
l'accaduto rendeva necessario l'intervento del "118” e il trasporto dell'infortunato al Pronto soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, là dove veniva diagnosticata una “emorragia cerebrale con PNX e fratture vertebrali da politrauma da dinamica maggiore", di cui al referto n. 2018/27223 delle ore 21:57 del 23.04.2018;
veniva, poi, disposto il ricovero presso il reparto di Terapia Intensiva con la seguente diagnosi: "politrauma con annessa lacero-contusione encefalica”, giusta cartella clinica n.
16783 del 23.04.18, dove veniva richiesta una consulenza neurochirurgica atteso “... il rapido incremento delle lacero contusioni encefaliche" con successivo trasferimento in data
25.04.2018 al Reparto "Trauma Center" dello stesso nosocomio. L'esame TC TORACE del
23.04.2018 evidenziava: “Ampia falda di pneumotorace anteriore con focolaio contusivo parenchimale in sede apicodorsale omolaterale ed esile film plurico basale. Coesistono fratture composte degli archi posteriori della V, VI e VII costa destra e note di enfisema sottocutaneo perilesionale;
da esame RX risultava, inoltre, "Frattura composta dell'apofisi traversa di L2 e L3" e la TC
CEREBRALE del 23.04.2018 rilevava una “sottile falda di ematoma subdurale acuto frontale sn associata a multiple piccole lacero contusioni ematiche frontobasali sn e ESA post traumatica ai solchi contigui e nella grande scissura interemisferica ...
l'istante veniva dimesso in data 04.05.18 sottoponendosi ad ulteriori accertamenti strumentali, consulenze specialistiche, cure e terapie riabilitative riportando esiti invalidanti permanenti con danno biologico nella misura del 50%, rientrante nella previsione di indennizzo ai sensi della polizza di euro 50.000, tenuto conto della franchigia e le spese mediche che ammontavano ad euro 1.203,34 per il periodo di polizza 10.01.2018/
09.01.2019 e ad euro 362,00 per il periodo 10.01.2019. 09.01.2020.
denunciava il sinistro alla Compagnia di Assicurazioni convenuta in data 27.04.2018 che apriva la pratica di sinistro n. 1-8101/2018/0338942, disponendo accertamenti medico-legali eseguiti dal dr. all'esito dei quali negava l'indennizzo richiesto per Persona_1
essersi trattato, nella fattispecie, di “un malore riconducibile a stato patologico pregresso" non compreso nella polizza.
Instaurava la procedura di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/10 presso l'Organismo di
Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 11.03.2019, ma la controparte non compariva comunicando a mezzo Pec la non operatività della garanzia assicurativa.
l'attore, allora, conveniva in giudizio la per accertare il suo Controparte_1
inadempimento contrattuale e sentirla condannare al pagamento di un indennizzo pari ad
€36.054,99 a titolo di indennizzo derivante dalla polizza infortuni “RETAIL PIÙ
INFORTUNI CLASSIC" n. 1/60383/77/763750660, emessa da Controparte_2 in data
10.01.18, oltre i costi di c.t.p. e c.t.u., con rivalutazione monetaria almeno dalla data dell'istanza di mediazione del 17.12.2018, nonché al pagamento degli interessi sulle somme rivalutate dalla stessa data;
chiedeva, altresì, la condanna di Controparte_1 al pagamento delle competenze per la procedura di mediazione, da liquidarsi in € 1.200,00, nonché alle spese e competenze di lite, da liquidarsi secondo D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 37/2018, in € 7.616,00, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e spese esenti per € 600,00. chiedeva, inoltre, condannarsi la Controparte_1 in persona del legale rappresentante p. t. alla sanzione ex art. 8 c. 4bis d.lg. 28/10 per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria.
و contestando la domanda di Si costituiva ritualmente Controparte_1
controparte. Affermava in particolare l'inoperatività della polizza, in quanto la caduta dallo scaletto non poteva reputarsi accidentale o effetto di una causa violenta ed esterna per quanto fortuita, ma piuttosto dipendente dal compromesso stato di salute dell'assicurato rispetto al quale l'emorragia cerebrale era stata causa e non effetto dell'infortunio.
Tale conclusione veniva motivata dalla circostanza per cui l'attore essendosi sottoposto a visita medico-legale, fissata per conto della Compagnia di Assicurazioni, non era stato in grado di ricordare i motivi della caduta. Con riguardo all' indennizzo quantificato dall'istante precisava che la polizza prevedeva la somma assicurata di euro 50.000 per i casi di invalidità permanente inferiori al 50% con franchigia al 3%, mentre l'indennizzo massimo previsto per le spese veniva stabilito in euro 1.000 con uno scoperto del 10% con minimo di euro 100 a sinistro e con possibilità di riconoscere spese limitatamente ai primi due anni dell'infortunio.
Concludeva per il rigetto della domanda e in via subordinata chiedeva di contenere la condanna nei limiti delle condizioni di polizza e della percentuale di rischio assicurato, tenuto conto dei massimali, delle franchigie e dello scoperto ivi stabiliti.
Alla prima udienza del 09.12.2019 il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Alla successiva udienza del 16.07.2020, veniva ammessa la prova per testi diretta e contraria, nonché l'esibizione dei referti delle indagini strumentali TAC e RMN ed i CD contenenti le immagini di detti accertamenti.
All'udienza del 13.07.2021 veniva disposta la CTU medico-legale, con la nomina del dott.
Persona_2 ;
Il CTU depositava la Relazione in data 11.07.2022. In data 27.07.2022 la causa veniva assegnata all'odierno Giudice. In data 20.11.2023, il CTU depositava la Relazione integrativa in ordine alla liquidazione del danno biologico.
Dopo alcuni rinvii di udienza dovuti ad esigenze di ruolo, la causa veniva riservata per la decisione con ordinanza del 24.02.2025.
La domanda è fondata nei limiti che saranno illustrati.
Dall'esame della documentazione risulta la polizza infortuni come indicata in citazione, la cui validità non viene posta in dubbio dalla convenuta che, invece eccepisce la non indennizzabilità delle conseguenze derivanti dall'evento infortunistico riferito dall'attore e attribuito a patologie pregresse. Sì che tra le parti operano le condizioni della polizza di assicurazione infortuni n. 1/60383/77/763750660, stipulata tra le parti in data 10.01.2018 e poi rinnovata.
Sul profilo dell'accertamento del nesso causale tra il danno subito e l'incidente, si ritiene di dover condividere le osservazioni e conclusioni del C.t.u. che si ritengono esaurienti rispetto ai quesiti demandati. La convenuta ha dapprima negato che le conseguenze del sinistro fossero riconducibili alla caduta dallo scaletto, contestando in modo del tutto generico le conclusioni del C.t.u. ("che non ha ravvisato patologie invalidanti in atti che abbiamo svolto un ruolo nell'infortunio", p. 2 comparsa conclusionale parte convenuta), concentrando poi l'attenzione sulla condotta "gravemente colposa" dell'attore che, consapevole dell' età avanzata e dello stato cagionevole di salute, saliva sullo scaletto, ponendo in essere un attività pericolosa e determinante l'infortunio. Tuttavia, il C.t.u. ha chiaramente escluso che episodi di TIA occorsi all'infortunato nel 2004 e nel 2008 possano essere collegati alla caduta dallo scaletto, essendo trascorsi più di 10 anni dall'evento e che in ogni caso l'attore era comunque in terapia. Ha rilevato, inoltre, che un evento così sfumato come un TIA può essere, in vasculopatici cronici, un fatto del tutto estemporaneo e limitato nel tempo, anche in considerazione che dalla RM dell'encefalo dell'8.05.2018 risultano assenti “lesioni emorragiche o ischemiche recenti” e che una vasculopatia cerebrale cronica dell'entità clinico strumentale della forma accertata, è da considerare parafisiologica in un 70enne. Il C.t.u. ha, poi, negato che l'evento sia stato determinato dalla condotta imprudente o negligente dell'assicurato, o che in qualche modo essa abbia contribuito a provocare il sinistro. Sulla natura traumatica delle lesioni non emergono, dunque, sostanziali elementi di dubbio.
Il C.t.u. ha preso in esame una serie di parametri: lo stato di salute anteriore dell'istante, la tipologia del trauma, gli esami strumentali eseguiti e gli accertamenti clinici, l'età della persona e le eventuali patologie sistemiche. Per quanto concerne lo stato di salute pregresso, oltre i riferiti episodi di TIA del 2004 e del 2008 non sono emerse in giudizio ulteriori elementi di interesse. Sì che stante la dinamica dell'infortunio come rappresentata e confermata in sede testimoniale, valutato il percorso clinico-diagnostico e le caratteristiche delle lesioni riportate a seguito della caduta, il C.t.u. condivisibilmente ha espresso parere favorevole con criterio di probabilità elevata rispetto al rapporto di causalità delle lesioni con la natura traumatica dell'evento.
Sul quantum debeatur l'attore, tenuto conto della liquidazione del danno biologico da invalidità permanente nella percentuale del 45%, quindi, inferiore al 50%, quantifica l'importo da corrispondere a titolo indennitario in € 32.737,00, quale risulta dal calcolo eseguito sulla base del punto 3.2 delle condizioni generali di polizza (valore assicurato €
50.000,00 x 45% 22.500,00 + 50% - 3% franchigia). Quanto alla indennità da
-
convalescenza e ricovero, pur riconoscendo che la polizza sottoscritta tra le parti nulla prevede sul punto, afferma che il punto 3.5 delle condizioni generali di polizza fa riferimento alla “indennità convenuta” indicata nelle tabelle CP_3 in base alle quali, per il ricovero e l'invalidità successiva al ricovero è stabilita una indennità del 60% della retribuzione giornaliera media fino al 90esimo giorno. Atteso che l'attore rimaneva ricoverato per 11 giorni (23.04 04.05.2018) e che in base alle condizioni generali di
-
polizza nel computo non vanno indicati il giorno del ricovero e il giorno delle dimissioni,
l'istante chiede un'indennità per 10 giorni di ricovero e 30 di convalescenza, per un totale di
40 giorni. In mancanza del parametro del "reddito giornaliero medio”, l'attore calcola detto indennizzo in via equitativa, facendo riferimento al triplo della pensione sociale (€ 1.344,00:
26 = €51,70, il cui 60% è pari ad € 31,00 X 40), pervenendo all'importo di euro 1.240,00.
Dall' applicazione del punto 3.7 delle condizioni generali di polizza deduce, altresì, che risulterebbero riconosciuti ulteriori giorni 40 di I.T.P. al 50% e giorni 40 di I.T.P. al 25%, escluso il periodo di 40 giorni già calcolato. Utilizzando lo stesso valore di € 31,00 (già ridotto del 60% secondo i parametri CP_3 calcola, quindi, un'indennità pari ad € 620,00 per il periodo di I.T.P. al 50% e € 310,00 per quello di I.T.P. al 25% oltre le spese mediche, Per_ e quelle della nella misura riconosciuta dal C.T.U., nonchè le spese del CTP, prof.
procedura di mediazione per l'importo di euro 1200,00.
Orbene, l'odierno giudicante, per quanto precede, non ritiene di doversi discostare dalle conclusioni del C.t.u. che ha valutato il danno da invalidità permanente nella misura del
45%, che pertanto dovrà essere quantificato in euro € 32.737,00 (valore assicurato €
50.000,00 x 45% = 22.500,00 + 50% - 3% franchigia). Non si può, invece, riconoscere la liquidazione dell'indennizzo a titolo di invalidità temporanea assoluta/parziale, non essendo tale garanzia prevista in contratto. La polizza invocata prevede, infatti, come somma assicurata e, quindi, come massimale indennizzabile quello pari ad €. 50.000,00 per l'evento morte, ad €. 75.000,00 per i casi di invalidità permanente maggiori o superiori al 50%, e ad
€. 50.000,00 per i casi di invalidità inferiori al 50%, con franchigia al 3%, relativo al caso in esame. E' chiaro che “Le condizioni particolari" previste dalle condizioni generali di contratto si applicano soltanto alle garanzie pattuite dal contraente, là dove accanto alla voce
"Garanzie e Premi” stabilisce che “l'assicurazione è operante per i casi per i quali è indicata la somma assicurata ed il relativo premio". Accanto alla voce indennità di ricovero e convalescenza al giorno, non è indicata alcuna somma né premio, parimenti per l'indennità temporanea al giorno fino a, mentre il rimborso per le spese documentate è previsto fino ad un massimo di €. 1.000,00 con uno scoperto del 10% ed un minimo di €.
100,00 a sinistro, con possibilità di riconoscere spese limitatamente ai primi due anni dall'infortunio (cfr. pag. 6 delle condizioni art 3.4).
Tenuto conto che le spese sanitarie documentate, riferibili all'evento, sono pari all'importo di euro 1.147,99, come accertato dal Ctu (p. 7 della Relazione peritale), atteso il massimale il rimborso spese può essere riconosciuto nella misura di euro 1.000.
Si osserva anche che in tema di assicurazione contro i danni, la somma indennizzabile è soggetta a rivalutazione, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore e, secondo la giurisprudenza di legittimità, assolvendo l'indennizzo assicurativo ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore. Diversamente, per gli interessi richiesti dal fatto alla liquidazione, essi non possono essere riconosciuti non essendo stata fornita dall'attore alcuna prova del danno causato dal ritardato adempimento.
Né possono essere riconosciute le spese del Ctp di parte attrice e quelle di mediazione perché non risultano documentate.
Pertanto, la domanda proposta dall'attore deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione e la convenuta deve essere condannata a corrispondere in suo favore la somma di euro
33.737,00 a titolo di indennizzo, (di cui 32.737,00 per invalidità permanente nella misura accertata del 45% ed euro 1.000 per le spese sanitarie) oltre rivalutazione dal sinistro ed interessi legali dalla sentenza al saldo.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 8, comma 4 bis, D.lgs. 28/2010.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di c.t.u. come liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di [...]Parte_1
Controparte_1 così provvede:
1. Accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 33.737,00 a titolo di indennizzo, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto fino alla data della sentenza nonché degli interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 6.000 per compensi, oltre s.g., Iva e Cpa, ed in euro 600 per spese;
3. Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. come liquidate.
Così deciso in Napoli il 04.09.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - undicesima sezione civile -
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10927 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2019 avente ad oggetto:
polizza infortuni - indennizzo
TRA
,residente in [...], in Loc. Villa c.f. Parte_1 " C.F. 1
Pizzicato snc, elettivamente domiciliato in Napoli alla via dei Cimbri n.23, presso lo studio dell'avv. Marcello De Luca, giusta procura alle liti in calce all'all'atto di citazione;
ATTORE
E P.I. P.IVA 1 in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
con sede in Bologna alla via Stalingrado n. 45, elettivamente domiciliata in Caivano (Na) alla via Braucci n. 23, nonché in Caserta al C.so Trieste n. 98 presso lo studio dell'avv.
Giuseppe Esposito, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio
Controparte_1 per accertare l'inadempimento contrattuale relativo all'omessa corresponsione dell'indennizzo previsto dalla polizza infortuni “RETAIL PIU'
INFORTUNI CLASSIC" n. 1/60383/77/763750660, stipulata tra le parti in data 10.01.2018, dovuto in seguito al verificarsi di una caduta accidentale dell'assicurato in ambito domestico.
In particolare, l'attore deduceva che:
il giorno 23.04.2018, alle ore 19,00, eseguiva una piccola riparazione nell' immobile della figlia, sito in Napoli alla via dei Cimbri n. 23 con l'utilizzo di una scala pieghevole e che scendendo dalla scala un piede di essa si piegava provocando la caduta dell'istante che riportava traumi gravissimi;
l'accaduto rendeva necessario l'intervento del "118” e il trasporto dell'infortunato al Pronto soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, là dove veniva diagnosticata una “emorragia cerebrale con PNX e fratture vertebrali da politrauma da dinamica maggiore", di cui al referto n. 2018/27223 delle ore 21:57 del 23.04.2018;
veniva, poi, disposto il ricovero presso il reparto di Terapia Intensiva con la seguente diagnosi: "politrauma con annessa lacero-contusione encefalica”, giusta cartella clinica n.
16783 del 23.04.18, dove veniva richiesta una consulenza neurochirurgica atteso “... il rapido incremento delle lacero contusioni encefaliche" con successivo trasferimento in data
25.04.2018 al Reparto "Trauma Center" dello stesso nosocomio. L'esame TC TORACE del
23.04.2018 evidenziava: “Ampia falda di pneumotorace anteriore con focolaio contusivo parenchimale in sede apicodorsale omolaterale ed esile film plurico basale. Coesistono fratture composte degli archi posteriori della V, VI e VII costa destra e note di enfisema sottocutaneo perilesionale;
da esame RX risultava, inoltre, "Frattura composta dell'apofisi traversa di L2 e L3" e la TC
CEREBRALE del 23.04.2018 rilevava una “sottile falda di ematoma subdurale acuto frontale sn associata a multiple piccole lacero contusioni ematiche frontobasali sn e ESA post traumatica ai solchi contigui e nella grande scissura interemisferica ...
l'istante veniva dimesso in data 04.05.18 sottoponendosi ad ulteriori accertamenti strumentali, consulenze specialistiche, cure e terapie riabilitative riportando esiti invalidanti permanenti con danno biologico nella misura del 50%, rientrante nella previsione di indennizzo ai sensi della polizza di euro 50.000, tenuto conto della franchigia e le spese mediche che ammontavano ad euro 1.203,34 per il periodo di polizza 10.01.2018/
09.01.2019 e ad euro 362,00 per il periodo 10.01.2019. 09.01.2020.
denunciava il sinistro alla Compagnia di Assicurazioni convenuta in data 27.04.2018 che apriva la pratica di sinistro n. 1-8101/2018/0338942, disponendo accertamenti medico-legali eseguiti dal dr. all'esito dei quali negava l'indennizzo richiesto per Persona_1
essersi trattato, nella fattispecie, di “un malore riconducibile a stato patologico pregresso" non compreso nella polizza.
Instaurava la procedura di mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28/10 presso l'Organismo di
Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Napoli in data 11.03.2019, ma la controparte non compariva comunicando a mezzo Pec la non operatività della garanzia assicurativa.
l'attore, allora, conveniva in giudizio la per accertare il suo Controparte_1
inadempimento contrattuale e sentirla condannare al pagamento di un indennizzo pari ad
€36.054,99 a titolo di indennizzo derivante dalla polizza infortuni “RETAIL PIÙ
INFORTUNI CLASSIC" n. 1/60383/77/763750660, emessa da Controparte_2 in data
10.01.18, oltre i costi di c.t.p. e c.t.u., con rivalutazione monetaria almeno dalla data dell'istanza di mediazione del 17.12.2018, nonché al pagamento degli interessi sulle somme rivalutate dalla stessa data;
chiedeva, altresì, la condanna di Controparte_1 al pagamento delle competenze per la procedura di mediazione, da liquidarsi in € 1.200,00, nonché alle spese e competenze di lite, da liquidarsi secondo D.M. 55/2014, come aggiornato al D.M. 37/2018, in € 7.616,00, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e spese esenti per € 600,00. chiedeva, inoltre, condannarsi la Controparte_1 in persona del legale rappresentante p. t. alla sanzione ex art. 8 c. 4bis d.lg. 28/10 per la mancata partecipazione alla procedura di mediazione obbligatoria.
و contestando la domanda di Si costituiva ritualmente Controparte_1
controparte. Affermava in particolare l'inoperatività della polizza, in quanto la caduta dallo scaletto non poteva reputarsi accidentale o effetto di una causa violenta ed esterna per quanto fortuita, ma piuttosto dipendente dal compromesso stato di salute dell'assicurato rispetto al quale l'emorragia cerebrale era stata causa e non effetto dell'infortunio.
Tale conclusione veniva motivata dalla circostanza per cui l'attore essendosi sottoposto a visita medico-legale, fissata per conto della Compagnia di Assicurazioni, non era stato in grado di ricordare i motivi della caduta. Con riguardo all' indennizzo quantificato dall'istante precisava che la polizza prevedeva la somma assicurata di euro 50.000 per i casi di invalidità permanente inferiori al 50% con franchigia al 3%, mentre l'indennizzo massimo previsto per le spese veniva stabilito in euro 1.000 con uno scoperto del 10% con minimo di euro 100 a sinistro e con possibilità di riconoscere spese limitatamente ai primi due anni dell'infortunio.
Concludeva per il rigetto della domanda e in via subordinata chiedeva di contenere la condanna nei limiti delle condizioni di polizza e della percentuale di rischio assicurato, tenuto conto dei massimali, delle franchigie e dello scoperto ivi stabiliti.
Alla prima udienza del 09.12.2019 il Giudice assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
Alla successiva udienza del 16.07.2020, veniva ammessa la prova per testi diretta e contraria, nonché l'esibizione dei referti delle indagini strumentali TAC e RMN ed i CD contenenti le immagini di detti accertamenti.
All'udienza del 13.07.2021 veniva disposta la CTU medico-legale, con la nomina del dott.
Persona_2 ;
Il CTU depositava la Relazione in data 11.07.2022. In data 27.07.2022 la causa veniva assegnata all'odierno Giudice. In data 20.11.2023, il CTU depositava la Relazione integrativa in ordine alla liquidazione del danno biologico.
Dopo alcuni rinvii di udienza dovuti ad esigenze di ruolo, la causa veniva riservata per la decisione con ordinanza del 24.02.2025.
La domanda è fondata nei limiti che saranno illustrati.
Dall'esame della documentazione risulta la polizza infortuni come indicata in citazione, la cui validità non viene posta in dubbio dalla convenuta che, invece eccepisce la non indennizzabilità delle conseguenze derivanti dall'evento infortunistico riferito dall'attore e attribuito a patologie pregresse. Sì che tra le parti operano le condizioni della polizza di assicurazione infortuni n. 1/60383/77/763750660, stipulata tra le parti in data 10.01.2018 e poi rinnovata.
Sul profilo dell'accertamento del nesso causale tra il danno subito e l'incidente, si ritiene di dover condividere le osservazioni e conclusioni del C.t.u. che si ritengono esaurienti rispetto ai quesiti demandati. La convenuta ha dapprima negato che le conseguenze del sinistro fossero riconducibili alla caduta dallo scaletto, contestando in modo del tutto generico le conclusioni del C.t.u. ("che non ha ravvisato patologie invalidanti in atti che abbiamo svolto un ruolo nell'infortunio", p. 2 comparsa conclusionale parte convenuta), concentrando poi l'attenzione sulla condotta "gravemente colposa" dell'attore che, consapevole dell' età avanzata e dello stato cagionevole di salute, saliva sullo scaletto, ponendo in essere un attività pericolosa e determinante l'infortunio. Tuttavia, il C.t.u. ha chiaramente escluso che episodi di TIA occorsi all'infortunato nel 2004 e nel 2008 possano essere collegati alla caduta dallo scaletto, essendo trascorsi più di 10 anni dall'evento e che in ogni caso l'attore era comunque in terapia. Ha rilevato, inoltre, che un evento così sfumato come un TIA può essere, in vasculopatici cronici, un fatto del tutto estemporaneo e limitato nel tempo, anche in considerazione che dalla RM dell'encefalo dell'8.05.2018 risultano assenti “lesioni emorragiche o ischemiche recenti” e che una vasculopatia cerebrale cronica dell'entità clinico strumentale della forma accertata, è da considerare parafisiologica in un 70enne. Il C.t.u. ha, poi, negato che l'evento sia stato determinato dalla condotta imprudente o negligente dell'assicurato, o che in qualche modo essa abbia contribuito a provocare il sinistro. Sulla natura traumatica delle lesioni non emergono, dunque, sostanziali elementi di dubbio.
Il C.t.u. ha preso in esame una serie di parametri: lo stato di salute anteriore dell'istante, la tipologia del trauma, gli esami strumentali eseguiti e gli accertamenti clinici, l'età della persona e le eventuali patologie sistemiche. Per quanto concerne lo stato di salute pregresso, oltre i riferiti episodi di TIA del 2004 e del 2008 non sono emerse in giudizio ulteriori elementi di interesse. Sì che stante la dinamica dell'infortunio come rappresentata e confermata in sede testimoniale, valutato il percorso clinico-diagnostico e le caratteristiche delle lesioni riportate a seguito della caduta, il C.t.u. condivisibilmente ha espresso parere favorevole con criterio di probabilità elevata rispetto al rapporto di causalità delle lesioni con la natura traumatica dell'evento.
Sul quantum debeatur l'attore, tenuto conto della liquidazione del danno biologico da invalidità permanente nella percentuale del 45%, quindi, inferiore al 50%, quantifica l'importo da corrispondere a titolo indennitario in € 32.737,00, quale risulta dal calcolo eseguito sulla base del punto 3.2 delle condizioni generali di polizza (valore assicurato €
50.000,00 x 45% 22.500,00 + 50% - 3% franchigia). Quanto alla indennità da
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convalescenza e ricovero, pur riconoscendo che la polizza sottoscritta tra le parti nulla prevede sul punto, afferma che il punto 3.5 delle condizioni generali di polizza fa riferimento alla “indennità convenuta” indicata nelle tabelle CP_3 in base alle quali, per il ricovero e l'invalidità successiva al ricovero è stabilita una indennità del 60% della retribuzione giornaliera media fino al 90esimo giorno. Atteso che l'attore rimaneva ricoverato per 11 giorni (23.04 04.05.2018) e che in base alle condizioni generali di
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polizza nel computo non vanno indicati il giorno del ricovero e il giorno delle dimissioni,
l'istante chiede un'indennità per 10 giorni di ricovero e 30 di convalescenza, per un totale di
40 giorni. In mancanza del parametro del "reddito giornaliero medio”, l'attore calcola detto indennizzo in via equitativa, facendo riferimento al triplo della pensione sociale (€ 1.344,00:
26 = €51,70, il cui 60% è pari ad € 31,00 X 40), pervenendo all'importo di euro 1.240,00.
Dall' applicazione del punto 3.7 delle condizioni generali di polizza deduce, altresì, che risulterebbero riconosciuti ulteriori giorni 40 di I.T.P. al 50% e giorni 40 di I.T.P. al 25%, escluso il periodo di 40 giorni già calcolato. Utilizzando lo stesso valore di € 31,00 (già ridotto del 60% secondo i parametri CP_3 calcola, quindi, un'indennità pari ad € 620,00 per il periodo di I.T.P. al 50% e € 310,00 per quello di I.T.P. al 25% oltre le spese mediche, Per_ e quelle della nella misura riconosciuta dal C.T.U., nonchè le spese del CTP, prof.
procedura di mediazione per l'importo di euro 1200,00.
Orbene, l'odierno giudicante, per quanto precede, non ritiene di doversi discostare dalle conclusioni del C.t.u. che ha valutato il danno da invalidità permanente nella misura del
45%, che pertanto dovrà essere quantificato in euro € 32.737,00 (valore assicurato €
50.000,00 x 45% = 22.500,00 + 50% - 3% franchigia). Non si può, invece, riconoscere la liquidazione dell'indennizzo a titolo di invalidità temporanea assoluta/parziale, non essendo tale garanzia prevista in contratto. La polizza invocata prevede, infatti, come somma assicurata e, quindi, come massimale indennizzabile quello pari ad €. 50.000,00 per l'evento morte, ad €. 75.000,00 per i casi di invalidità permanente maggiori o superiori al 50%, e ad
€. 50.000,00 per i casi di invalidità inferiori al 50%, con franchigia al 3%, relativo al caso in esame. E' chiaro che “Le condizioni particolari" previste dalle condizioni generali di contratto si applicano soltanto alle garanzie pattuite dal contraente, là dove accanto alla voce
"Garanzie e Premi” stabilisce che “l'assicurazione è operante per i casi per i quali è indicata la somma assicurata ed il relativo premio". Accanto alla voce indennità di ricovero e convalescenza al giorno, non è indicata alcuna somma né premio, parimenti per l'indennità temporanea al giorno fino a, mentre il rimborso per le spese documentate è previsto fino ad un massimo di €. 1.000,00 con uno scoperto del 10% ed un minimo di €.
100,00 a sinistro, con possibilità di riconoscere spese limitatamente ai primi due anni dall'infortunio (cfr. pag. 6 delle condizioni art 3.4).
Tenuto conto che le spese sanitarie documentate, riferibili all'evento, sono pari all'importo di euro 1.147,99, come accertato dal Ctu (p. 7 della Relazione peritale), atteso il massimale il rimborso spese può essere riconosciuto nella misura di euro 1.000.
Si osserva anche che in tema di assicurazione contro i danni, la somma indennizzabile è soggetta a rivalutazione, il pagamento dell'indennizzo costituisce debito di valore e, secondo la giurisprudenza di legittimità, assolvendo l'indennizzo assicurativo ad una funzione di reintegrazione della perdita subita dal patrimonio dell'assicurato è soggetto all'automatica rivalutazione per il periodo intercorso tra il sinistro e la liquidazione, senza che assuma rilievo l'inadempimento o il ritardo colpevole dell'assicuratore. Diversamente, per gli interessi richiesti dal fatto alla liquidazione, essi non possono essere riconosciuti non essendo stata fornita dall'attore alcuna prova del danno causato dal ritardato adempimento.
Né possono essere riconosciute le spese del Ctp di parte attrice e quelle di mediazione perché non risultano documentate.
Pertanto, la domanda proposta dall'attore deve essere accolta nei limiti di cui in motivazione e la convenuta deve essere condannata a corrispondere in suo favore la somma di euro
33.737,00 a titolo di indennizzo, (di cui 32.737,00 per invalidità permanente nella misura accertata del 45% ed euro 1.000 per le spese sanitarie) oltre rivalutazione dal sinistro ed interessi legali dalla sentenza al saldo.
Non ricorrono i presupposti di cui all'art. 8, comma 4 bis, D.lgs. 28/2010.
Le spese di giudizio, ivi comprese quelle di c.t.u. come liquidate, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di [...]Parte_1
Controparte_1 così provvede:
1. Accoglie la domanda nei limiti di cui in motivazione e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 33.737,00 a titolo di indennizzo, oltre rivalutazione secondo gli indici ISTAT dalla data del fatto fino alla data della sentenza nonché degli interessi legali dalla sentenza al saldo;
2. Condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attore, delle spese di giudizio che si liquidano in euro 6.000 per compensi, oltre s.g., Iva e Cpa, ed in euro 600 per spese;
3. Pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. come liquidate.
Così deciso in Napoli il 04.09.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti