Articolo 6 della Legge 9 ottobre 1967, n. 962
Articolo 5Articolo 7
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14 novembre 1967
Art. 6. (Imposizione di marchi o segni distintivi)

Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso e' punito, per cio' solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.
Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.
Entrata in vigore il 14 novembre 1967
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