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14 novembre 1967
14 novembre 1967
Art. 6. (Imposizione di marchi o segni distintivi)
Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso e' punito, per cio' solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.
Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.
Chiunque costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti l'appartenenza al gruppo stesso e' punito, per cio' solo, con la reclusione da quattro a dieci anni.
Ove il fatto sia stato commesso al fine di predisporre la distruzione totale o parziale del gruppo, si applica la reclusione da dodici a ventuno anni.
Commentario • 1
- 1. Il partito fascista e le sue propaggini di fatto “tollerate” da una legislazione farraginosaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 14 febbraio 2021 · 3.3004658
[…] Gli atti diretti a commettere genocidio mediante sottrazione di minori degli anni quattordici, per trasferirli ad un gruppo diverso, sono puniti (con la reclusione da 12 a 21 anni) dall'art. 5 della legge n. 962 del 1967. L'art. 6 della legge n. 962 del 1967 punisce (con la reclusione da 4 a 10 anni) l'imposizione di marchi o segni distintivi, che consiste nella condotta di colui che costringe persone appartenenti ad un gruppo nazionale etnico, razziale o religioso, a portare marchi o segni distintivi indicanti la appartenenza al gruppo stesso. […]
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Giurisprudenza • 1
- 1. Trib. Bergamo, sentenza 23/10/2025, n. 1393Provvedimento: […] - ai sensi dell'art 331, ultimo comma, c.p.p. redigere e trasmettere al Pubblico Ministero denuncia per i fatti di cui in narrativa, con particolare riferimento agli artt. 285, 443, 445, 515, 629, 483, 610, 611, 640 c.p. nonché artt. 1 e ss. Legge n. 645/1952, artt. 1, 4, 6, 7, 8 Legge 962/1967 IN VIA ISTRUTTORIA: riservata ogni ulteriore istanza e produzione documentali nei concedendi termini ex art. 320 c.p.c.”. Controparte_5Nel giudizio così incardinato, si costituiva con comparsa di costituzione e risposta in data 16.07.2025, chiedendo il rigetto delle avverse domande e la conferma della sentenza di Pagina 2 primo grado.Leggi di più...
- opposizione a ordinanza-ingiunzione·
- passaggio in giudicato sentenza·
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- sanzioni pecuniarie·
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- decreto-legge n. 202/2024·
- appello