Sentenza 13 gennaio 2004
Massime • 1
L'opposizione alla richiesta di archiviazione non rientra tra le impugnazioni alle quali sia applicabile esclusivamente la disposizione di cui all'art. 583 capoverso cod. proc. pen.. Ne consegue che l'opposizione alla richiesta di archiviazione può essere proposta a mezzo del servizio postale , in alternativa al deposito presso la cancelleria dell'organo giudiziario competente, purchè la spedizione del plico intervenga entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 408, comma terzo, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/01/2004, n. 28148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28148 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MORELLI Francesco - Presidente - del 13/01/2004
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo - Consigliere - N. 00006
Dott. FANTACCHIOTTI Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 034583/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CASSA RISPARMIO DI CARPI SPA;
2) AN TO N. IL 04/10/1962;
3) NA CA N. IL 17/03/1947;
avverso ORDINANZA del 26/10/2002 GIP TRIBUNALE di MANTOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. V. meloni che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 25/10/2002, il G.I.P. del Tribunale di Mantova - rilevato che l'opposizione alla richiesta di archiviazione del P.M. proposta dalla parte offesa, inviata a mezzo posta, era pervenuta oltre il termine di decadenza di 10 giorni dalla notifica dell'avviso di cui all'art. 408 c.p.p. - riteneva inammissibile l'opposizione proposta e ordinava l'archiviazione del procedimento. Avverso tale provvedimento ricorre per Cassazione la parte offesa evidenziando che:
a) aveva ricevuto comunicazione della richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. in data 24/09/2002;
b) aveva spedito l'atto di opposizione a mezzo raccomandata A.R. del 3/10/2002;
c) l'atto era pervenuto all'Ufficio del P.M. in data 5/10/2002. Deduce il ricorrente che la data cui far riferimento era - in analogia a quanto stabilito, in tema di impugnazioni, dall'art. 583 c.p.p. - quella del 3/10/2002 coincidente con la data di spedizione della raccomandata, sicché, essendo stato l'atto di opposizione spedito nel termine di 10 giorni previsto dalla legge, erroneamente il G.I.P. ne aveva dichiarata l'inammissibilità.
Chiede, pertanto, l'annullamento dell'impugnato decreto. Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.
Ritiene questa Corte di legittimità di dover disattendere il diverso orientamento espresso dall'unico precedente giurisprudenziale in "subiecta materia" (affermato da Cass. sez. 5^, 18/6/1999, n. 1623, ric. Magi, RV. 2138907) secondo cui "l'opposizione alla richiesta di archiviazione non rientra tra le impugnazioni, cui sia applicabile l'art. 583 cpv. c.p.p., ma costituisce l'espressione specifica di quella facoltà conferita in via generale dall'art. 121 primo comma c.p.p.. Ne consegue che l'opposizione deve pervenire nella cancelleria del giudice entro il termine di 10 giorni dall'avviso alla parte offesa, e che è legittima la pronuncia di archiviazione intervenuta "de plano", appena trascorso quel termine senza che l'opposizione sia stata depositata in cancelleria". L'art. 408 del codice di rito - nel prevedere che della richiesta di archiviazione del P.M. deve essere dato avviso alla persona offesa che abbia chiesto di essere informata - stabilisce, "sic et simpliciter", che la persona offesa può presentare opposizione alla richiesta di archiviazione nel termine di 10 giorni dalla notifica dell'avviso. Nulla dice la norma in ordine alle formalità e modalità di presentazione della opposizione e, cioè, se essa può essere proposta - oltre che naturalmente con il deposito nella segreteria del P.M. - anche a mezzo del servizio postale (come, invece, espressamente previsto dall'art. 583 in tema di impugnazioni). Orbene, il ritenere, nel silenzio della legge, che debba escludersi la possibilità di utilizzo, per la presentazione dell'atto, del servizio postale - viceversa largamente impiegato dalla Parte Pubblica per le proprie comunicazioni e notifiche appare non solo incongruo nel suo formalismo, ma anche tale da rendere difficoltoso l'intervento personale laddove, nel caso, certamente non infrequente, il luogo della opposizione non coincida con il luogo di residenza dell'opponente.
Appare, allora, conforme a giustizia ritenere - anche in aderenza a quanto statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n 78/2004 in tema di opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prevista dall'art. 22 n 689/81 - che l'opposizione alla richiesta di archiviazione possa essere proposta a mezzo del servizio postale, in alternativa al deposito presso la cancelleria dell'organo giudiziario competente.
Del resto, sempre la Corte Costituzionale ha "costantemente affermato l'esigenza, di carattere costituzionale, che le norme che determinano cause di inammissibilità degli atti introduttivi dei giudizi siano in armonia con lo specifico sistema processuale cui si riferiscono e non frappongano ostacoli all'esercizio del diritto di difesa non giustificati dal preminente interesse pubblico ad uno svolgimento del processo adeguato alla funzione ad esso assegnata" (si veda, da ultimo, la sentenza n. 520 del 2002). Conseguentemente, deve ritenersi che le esigenze di certezza che il deposito personale mira a realizzare riguardo all'instaurazione del rapporto processuale, possono essere allo stesso modo garantite attraverso l'utilizzo del plico raccomandato, espressamente previsto da analoghi fini sia dal cod. di p.p. (art. 583) che quello di p.c. (art. 134 disp. att. c.p.c.), con la precisazione che - alla stregua dei principi enunciati in tema di procedimenti notificatori nelle sentenze della Corte n. 28 del 2004 e n. 477 del 2002 - l'opposizione dovrà ritenersi tempestiva purché la spedizione del plico sia intervenuta entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'avviso di cui al 3^ comma dell'art. 408 c.p.p.", così come, del resto, previsti? dai richiamati artt. 583 c.p.p. ("l'impugnazione si considera proposta dalla data di spedizione della raccomandata o del telegramma ") e 134 disp. att. c.p.c. ("il deposito del ricorso per Cassazione si ha per avvenuto, a tutti gli effetti, alla data di spedizione del plico con posta raccomandata").
Il decreto impugnato deve essere, pertanto, annullato, con trasmissione degli atti al Tribunale di Mantova per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, annulla l'impugnato decreto e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Mantova per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2004. Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2004