Sentenza 24 ottobre 2017
Massime • 1
A seguito dell'entrata in vigore del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, non è soggetta ad autorizzazione paesaggistica la sola realizzazione su aree vincolate di interventi precari o facilmente amovibili, anche in caso di occupazione temporanea del suolo, con installazione di manufatti senza opere murarie o di fondazione, per un periodo inferiore a 120 giorni. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che potesse operare la disciplina derogatoria nel caso di realizzazione di un percorso per evoluzioni ciclistiche, i cui lavori avevano comportato il deposito di materiale inerte, poi livellato, con conseguente alterazione dello stato dei luoghi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/10/2017, n. 15125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15125 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2017 |
Testo completo
messi mero 15 125-18 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Асл Composta da Sent. n. 1270 Aldo Fiale - Presidente - sez. - Relatore - Vito Di Nicola -CC 24/10/2017 Luca Ramacci R.G.N. 27812/2017 Ubalda Macrì Alessandro Maria Andronio Motivazione semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sondrio nei confronti di RE luca, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 16-06-2017 del tribunale della libertà di Sondrio;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione swathe dal cons. V ITO DI NICOLA;
Paolo Canevelli che ha udito il Procuratore Generale in persona del dott. concluso per il rigetto del ricorso del pubblico ministero;
udito per l'indagato l'avvocato Francesco Caroleo Grimaldi che ha concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto del ricorso del pubblico ministero. RITENUTO IN FATTO 1. Il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sondrio impugna l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale il tribunale del riesame ha respinto l'appello cautelare proposto dal pubblico ministero avverso il decreto con quale il giudice per le indagini preliminari aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo dei terreni governati a prato stabile del Comune di Livigno sui quali insisteva un cantiere per la realizzazione di un "Bike park" consistente in tre percorsi per "mountain bike" costituiti da materiale terroso per circa 360 m³ sagomato in maniera opportuna a consentire salti ed evoluzioni e combinati con elementi in legno tipo passerelle e rampe;
struttura in legno adibita a rampa di partenza, oltre ad altre due strutture in legno (casette), per i reati di cui all'articolo 44, comma 1, lettera c), d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e articolo 181, comma 1-bis lettera a) decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 per avere realizzato, in qualità di presidente dell'azienda di promozione turistica S.r.l., i predetti lavori su terreni governati a prato stabile senza le prescritte van autorizzazioni.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il pubblico ministero ricorrente articola un unico motivo di impugnazione, qui enunciato, ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. Con esso denuncia l'erronea applicazione della legge penale (articolo 606, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale) sul rilievo che la predisposizione di recinzioni, manufatti in legno (casette) per il ricovero mezzi e di ben tre percorsi (in terra e legno) non può essere considerata "opera temporanea", non avendo il tribunale preso in considerazione che i manufatti gravano pesantemente sul territorio, essendo destinati a permanere nel tempo e non potendo essere "facilmente rimossi" cosicché, per la pronosticata rimozione, occorrerebbero tempo e mezzi che escludono l'integrazione della fattispecie di cui alla lettera e-bis) dell'articolo d.p.r. n. 380 del 2001, configurata dal tribunale, e comunque necessitando l'autorizzazione paesaggistica, nella specie mancante. 3. È pervenuta memoria da parte dell'indagato, il quale rileva che in data 12-14 settembre 2017, come effettivamente programmato, si è proceduto alla rimozione delle opere temporanee ed al ripristino dello stato dei luoghi, come da 2 fotografie allegate alla memoria, circostanza confermativa della tesi sostenuta dal tribunale del riesame nella motivazione del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Si premette che la motivazione viene redatta in forma semplificata.
2. Questa Corte, anteriormente all'emanazione del d.P.R. 13 febbraio 2017, 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi n. dall'autorizzazione paesaggistica 0 sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata), ha affermato che integra il reato previsto dall'art. 181, comma primo bis, D.Lgs. n. 42 del 2004, la realizzazione su aree vincolate di interventi precari o facilmente amovibili in difetto di autorizzazione paesaggistica, anche in caso di occupazione temporanea del suolo per un periodo (inferiore a 120 giorni) predeterminato dalla normativa che regola la materia, trattandosi di attività da svolgere previo necessario assenso dell'Autorità amministrativa competente, sebbene all'esito di procedura semplificata (Sez. 3, n. 29080 del 19/03/2015, van Palau, Rv. 264183). Ciò posto, l'articolo 2 d.P.R. n. 31 del 2017 stabilisce che "non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere di cui all'Allegato «A» ossia, per quanto qui interessa, quelle oggetto del punto A. 16 che non richiede l'autorizzazione per "l'occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare" e quelle oggetto del punto A.17 che non richiede l'autorizzazione per "installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo". Tuttavia la disciplina derogatoria non opera nel caso in esame perché, come si evince dal testo del provvedimento impugnato, sull'area de qua è stato depositato materiale "destinato ad essere livellato", con conseguente alterazione dello stato dei luoghi mediante espletamento di attività incidenti sull'area soggetta al vincolo e non contemplate da quelle meramente statiche, transitorie e finalisticamente orientate previste dalla disciplina derogatoria che, in quanto 3 tale, è di natura eccezionale ed insuscettibile di estensione oltre i casi espressamente regolati. Siccome non è controversa la mancanza dell'autorizzazione paesaggistica, sussiste pertanto la violazione di legge denunciata in ordine alla configurabilità del fumus del reato paesaggistico, mentre alla Corte di cassazione è preclusa la valutazione di elementi di fatto sopravvenuti, eventualmente incidenti sulle esigenze cautelari, spettando al giudice del merito stabilire, nel caso di specie, se la rimozione delle opere cd. temporanee, eseguite senza la necessaria autorizzazione, abbia determinato o meno la cessazione del periculum in mora.
3. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio e il tribunale cautelare, attenendosi al principio di diritto in precedenza enunciato, rivaluterà l'esistenza del fumus criminis verificando, in particolare, se le originarie esigenze cautelari siano o meno cessate in considerazione dell'allegazione difensiva relativa all'intervenuta rimozione delle opere.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la ordinanza impugnata al Tribunale per il riesame di Sondrio. Così deciso il 24/10/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Vito Di Nicola Aero fall In To Clicre -5 AD 2018