Articolo 12 ter del Decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104
Articolo 12 bisArticolo 12 quater
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10 ottobre 2023
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17 dicembre 2023
Art. 12-ter. (( (Misure a favore degli impianti alimentati da fonti rinnovabili). )) (( 1. All' articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 , e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli effetti delle nuove dichiarazioni di notevole interesse pubblico di cui all' articolo 140 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , non si applicano alle opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al presente articolo, i cui procedimenti autorizzativi abbiano gia' ottenuto, prima dell'avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico, il provvedimento di valutazione ambientale ai sensi del titolo III della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , ovvero altro titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti". ))
Entrata in vigore il 17 dicembre 2023
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