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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1008/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14152/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli - Via R. Bracco, 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250005823911000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 428/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.07.2025 e notificato in data 4.7.2025 all'Agenzia delle Entrate e IO e Regione Campania, Ricorrente_1 ha impugnato la 07120250005823911000 di
€ 335,11 per omesso pagamento TASSA AUTO 2019.
Il ricorrente afferma che la cartella è stata notificata in data 8.5.2025 e di non aver ricevuto la notifica di atti presupposti con al conseguente maturata prescrizione.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate e IO chiedendo il rigetto del ricorso
In data 2.1.2026 il ricorrente ha depositato memoria illustrativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, in quanto agli atti non vi è la prova della notifica degli atti presupposti e in specie dell'avviso di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, a titolo di compensi, in € 90,00 per la fase di studio,
€ 53,00 per la fase introduttiva, € 45,00 per la fase istruttoria, € 90,00 per la fase decisionale per una somma totale di € 278,00, oltre rimborso del 15% di € 29,19 con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate e IO e la Regione Campania, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 278,00, oltre rimborso del 15% ed ulteriori eventuali accessori con attribuzione al procuratore anticipatario Difensore_1.
Napoli, 15.1.2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
LEPRE ANTONIO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14152/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Roma - Via Giuseppe Grezar, 14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli - Via R. Bracco, 20 80133 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C/5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250005823911000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 428/2026 depositato il
15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa
Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 23.07.2025 e notificato in data 4.7.2025 all'Agenzia delle Entrate e IO e Regione Campania, Ricorrente_1 ha impugnato la 07120250005823911000 di
€ 335,11 per omesso pagamento TASSA AUTO 2019.
Il ricorrente afferma che la cartella è stata notificata in data 8.5.2025 e di non aver ricevuto la notifica di atti presupposti con al conseguente maturata prescrizione.
Si è costituita la Agenzia delle Entrate e IO chiedendo il rigetto del ricorso
In data 2.1.2026 il ricorrente ha depositato memoria illustrativa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere accolto, in quanto agli atti non vi è la prova della notifica degli atti presupposti e in specie dell'avviso di accertamento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, a titolo di compensi, in € 90,00 per la fase di studio,
€ 53,00 per la fase introduttiva, € 45,00 per la fase istruttoria, € 90,00 per la fase decisionale per una somma totale di € 278,00, oltre rimborso del 15% di € 29,19 con attribuzione al procuratore anticipatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate e IO e la Regione Campania, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 278,00, oltre rimborso del 15% ed ulteriori eventuali accessori con attribuzione al procuratore anticipatario Difensore_1.
Napoli, 15.1.2026