Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/06/2025, n. 16935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16935 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
AULA 'B'
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCIA TRIA
- Presidente -
Dott. CATERINA MAROTTA
- Consigliere -
Dott. ROBERTO BELLE'
- Consigliere -
Dott. SALVATORE CASCIARO
Dott. MARIA LAVINIA BUCONI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Numero registro generale 24591/2024 Numero sezionale 2307/2025 Numero di raccolta generale 16935/2025 Data pubblicazione 24/06/2025
OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO- OBBLIGO VACCINALE
- Consigliere - - Consigliere rel. -
R.G.N. 24591/2024 U.P. 06/05/2025
sul ricorso 24591/2024 proposto da:
RA EL e DI UG, rappresentate e difese dall'Avvocato MAURO SANDRI;
contro
- ricorrenti -
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
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Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: MARIA LAVINIA BUCONI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6405dd4cd17b92b
Numero registro generale 24591/2024 Numero sezionale 2307/2025
Numero di raccolta generale 16935/2025 Data pubblicazione 24/06/2025 - controricorrente
avverso la sentenza n. 246/2024 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, pubblicata in data 24.5.2024 R.G.N. 640/2023; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2025 dal Consigliere Dott. MARIA LAVINIA BUCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARIO FRESA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
FATTI DI CAUSA
1.La Corte di Appello di Venezia ha rigettato il gravame proposto da LE OR ed EU CA (docenti del liceo "Flaminio" alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione e del Merito assunte con contratto a tempo determinato fino al 30.6.2022) avverso la sentenza del Tribunale di Treviso che aveva respinto le loro domande, volte ad ottenere l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimato dal Ministero dell'Istruzione a fronte della loro assenza ingiustificata ed il reinserimento nelle graduatorie provinciali scolastiche, da cui erano state depennate a seguito del licenziamento, nonché il risarcimento del danno. LE OR ed EU CA, a fronte del loro inadempimento all'obbligo vaccinale di cui all'art.
4-ter d.l. n. 44/2021, erano state sospese dal servizio senza retribuzione dal 27.12.2021; non essendo rientrate in servizio in attività di supporto all'istituzione scolastica a seguito del richiamo del dirigente scolastico (con aumento dell'orario da 18 a 36 ore settimanali, ai sensi dell'art.
4-ter.2 del d.l. n. 44/2021, introdotto dall'art.8, comma 4, d.l. n. 24/2022), erano state nuovamente sospese dal 7 al 30 aprile 2022. Avevano poi ricevuto una contestazione per l'assenza ininterrotta dal servizio senza giustificazione dal 2.5.2022, in quanto la diffida a riprendere servizio, da loro ricevuta in data 2.5.2022, non aveva sortito effetto.
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Numero registro generale 24591/2024 Numero sezionale 2307/2025 Numero di raccolta generale 16935/2025 Data pubblicazione 24/06/2025
2. La Corte territoriale ha ritenuto sussistente l'obbligo delle docenti di riprendere servizio in mansioni diverse dalla docenza dopo il 2.5.2022, a fronte della previsione contenuta nell'art.
4-ter.2 del d.l. n. 44/2021, introdotto dall'art.8, comma 4, d.l. n. 24/2022, secondo cui l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto all'istituzione scolastica.
3. Ha inoltre argomentato che l'art.
4-ter.2 del d.l. n. 44/2021, introdotto dall'art.8, comma 4, d.l. n. 24/2022, costituisce disciplina speciale per i docenti ed autosufficiente rispetto all'art. 4 ter, che aveva previsto l'obbligo vaccinale anche per altre categorie di lavoratori e l'immediata sospensione dell'attività lavorativa senza conseguenze disciplinari, in caso di inadempimento.
4. Ha aggiunto che l'obbligo datoriale era stato chiarito in via interpretativa dall'art.
4-ter.2 del d.l. n. 44/2021, introdotto dall'art.8, comma 4, d.l. n. 24/2022, secondo cui ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni, e dunque il regime pacificamente demandato al CCNI del 2008. 5. Sulla base di tali premesse, il giudice di appello ha considerato incompatibile con la fonte primaria la previsione del CCNI che prevede la domanda del docente temporaneamente inidoneo allo svolgimento delle mansioni di docenza di essere impiegato in altre mansioni;
ha inoltre escluso che il datore di lavoro fosse tenuto a comunicare preventivamente le specifiche mansioni di supporto da assegnare.
6. Ha poi escluso che la circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4.9.2020, riferita alla diversa fattispecie dell'inidoneità temporanea, abbia valenza di fonte normativa.
7. Ha ritenuto sussistente la giusta causa di licenziamento ed ha pertanto escluso la natura ritorsiva del recesso datoriale;
a fronte della documentazione prodotta dal Ministero, da cui risultava che le docenti avevano espressamente
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Data pubblicazione 24/06/2025
Numero di raccolta generale 16935/2025 dichiarato che non intendevano sottoporsi ai tamponi o esibire la certificazione verde", ha ritenuto infondata le censure relative alla mancata messa a disposizione, da parte del datore di lavoro, dei tamponi necessari ad ottenere il certificato verde per lavorare, nonché alla mancata anticipazione del costo dei tamponi.
8. In ordine alla ragionevolezza dell'obbligo vaccinale, ha ritenuto decisive le argomentazioni svolte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 14/2023; ha comunque evidenziato che le lavoratrici non avevano allegato né provato circostanze specifiche da cui potesse desumersi un pericolo grave, immediato ed inevitabile, per la loro incolumità.
9. Ha ritenuto la genericità del gravame in ordine all'individuazione delle misure che il datore di lavoro avrebbe dovuto adottare per garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro ed ha rilevato l'assenza di specifiche contestazioni sulla circostanza che il licenziamento per giusta causa ostasse alla permanenza nelle graduatorie, in base alle previsioni dell'O.M. sulla formazione delle graduatorie per gli anni scolastici successivi al 2022; ha ritenuto assorbita la pretesa risarcitoria. 10. Avverso tale sentenza LE OR ed EU CA hanno proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria. 11. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha resistito con controricorso. 12. La Procura Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Il primo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia violazione dell'art. 4 ter.2, comma 3, d.l. n. 44/2021, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto che le docenti non adempienti all'obbligo vaccinale fossero tenute a tornare al lavoro riprendendo servizio in altre mansioni. Si evidenzia che l'art. 4 ter.2, comma 3, d.l. n. 44/2021 era stato interpretato dalla Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 620/2022 del 28.3.2022, secondo cui nei confronti del personale non vaccinato trovavano applicazione le vigenti
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disposizioni normative e contrattuali riguardanti la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento; aggiunge che tale interpretazione era stata trasfusa nella riformulazione dell'art. 4 ter.2, comma 3, d.l. n. 44/2021 contenuta nella legge n. 52/2022. Si sostiene che le norme del CCNI riguardanti la necessaria richiesta di ricollocamento del docente e la sottoscrizione di un apposito contratto individuale di lavoro relativo al periodo di collocazione nelle mansioni alternative sono compatibili con l'art. 4 ter.2, comma 3, d.l. n. 44/2021, finalizzato a tutelare la posizione dei docenti che intendessero tornare a lavorare accettando un demansionamento e una modifica dell'orario contrattuale, e non a stanziare personale amministrativo in esubero.
2. Il secondo motivo, proposto ai sensi dell'articolo 360 n. 3 cod. proc. civ., denuncia violazione dell'art. 2119 cod. civ. Addebita alla Corte territoriale di avere ritenuto irrilevante il tema della buona fede delle lavoratrici. Si critica la sentenza impugnata per avere escluso con motivazione apparente e con argomentazioni erronee in diritto la buona fede delle lavoratrici;
evidenzia che ai sensi dell'art.
9-quinquies del d.l. n. 52/2021 l'obbligo di esibire la certificazione verde era cessato in data 30.4.2022 e l'assenza ingiustificata per omessa esibizione del certificato verde era senza conseguenze disciplinari con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, mentre la contestazione disciplinare aveva riguardato l'assenza a partire dal 2.5.2022. Si lamenta che la necessità dell'Amministrazione di impiegare le docenti non vaccinate in mansioni diverse dall'insegnamento non era stato oggetto di valutazione nel merito. Si evidenzia che nemmeno in sede giudiziale il Ministero aveva indicato le mansioni a cui avrebbe adibito le lavoratrici, nulla deducendo in ordine al danno subito.
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Numero registro generale 24591/2024 Numero sezionale 2307/2025 Numero di raccolta generale 1693 Data pubblicazione 24/06/2025
3. Con la terza censura, proposta ai sensi dell'art. 360, comma primo, n.195/2025 cod. proc. civ., il ricorso denuncia violazione degli artt. 15, commi 1 e 2, e 44 d.lgs. n. 81/2008. Si addebita alla Corte territoriale di avere omesso un'effettiva valutazione nel merito in ordine all'inadempimento datoriale degli obblighi di garantire la sicurezza sul lavoro e al diritto delle ricorrenti di essere considerate assenti giustificate. Si sostiene l'inconferenza delle statuizioni della sentenza impugnata riguardanti il rifiuto delle ricorrenti di sottoporsi a tamponi o di esibire la certificazione verde e il richiamo della sentenza n. 14/2023 della Corte costituzionale, a fronte della mancata anticipazione dei costi relativi a tale incombente, necessario per la sicurezza sul luogo di lavoro, e della mancata attuazione delle misure anticontagio, costituite dall'esecuzione di tamponi su tutto il personale, vaccinato e non vaccinato. Si deduce la manifesta irragionevolezza della decisione, che ha ritenuto infondata la doglianza relativa all'inosservanza da parte del datore di lavoro delle norme anticontagio alla luce delle dichiarazioni rilasciate dalle stesse appellanti.
4. Le prime due censure, che vanno trattate congiuntamente per ragioni di connessione logica, sono infondate.
5. L'art. 4 ter.2, comma 3, d.l. n. 44/2021, introdotto dall'art. 8 del d.l. 24 marzo 2022 n. 24, prevede: "1.Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'art.
3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'art. 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore.
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Numero registro generale 24591/2024 Numero sezionale 2307/2025
Numero di raccolta generale 16935/2025 Data pubblicazione 24/06/2025 2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1. 3. I soggetti di cui al comma 2 verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2 invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata comunicazione scritta all'interessato. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica." Fino all'entrata in vigore del d.l. n. 24/2022, l'art.
4-ter del d.l. n. 44/2021 aveva stabilito l'obbligo di vaccinazione per il personale scolastico dal 15.12.2021, senza prevedere, salvo che per il personale c.d. esentato, alcun repechage in mansioni di supporto.
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La normativa emergenziale ha infatti disciplinato di tempo in tempo le misure Dala pubblicazione 24/06/2025 ritenute adeguate ad affrontare l'epidemia. La legge n. 52/2022, che ha convertito il d.l. n. 24 del 24 marzo 2022, ha aggiunto il seguente periodo al comma 3 dell'art. 4 ter.2, d.l. n. 44/2021: "Il quinto periodo si interpreta nel senso che ai docenti inadempienti si applica, per quanto compatibile, il regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni". Nella disamina della disciplina contenuta nell'art.
4-ter.2, comma 3, d.l. n. 44 del 2021, conv. dalla legge n. 76 del 2021, come introdotto dall'art. 8, comma 4, d.l. n. 24 del 2022, conv. dalla legge n. 52 del 2022, ratione temporis vigente, questa Corte ha affermato che rispetto alla sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l'inabilità rispetto alle mansioni cagionata dal rifiuto volontario di sottoposizione all'obbligo vaccinale nel corso della pandemia da virus SARS-CoV- 2 (che qui rileva) costituisce un caso del tutto speciale e che la normativa riguardante quest'ultima vicenda è del tutto specifica, e integralmente regolativa di ogni conseguenza giuridica di tempo in tempo prevista in ragione dell'evolversi della situazione sanitaria (v. Cass. n. 31216/2024; Cass. n. 31217/2024 e Cass. n. 31218/2024). Si è inoltre rammentato che l'obbligo di repechage è stato a vario titolo previsto (esso era originariamente stabilito per il personale soggetto a vaccinazione obbligatoria dall'art. 4, comma 8, del d.l. n. 44/2021, convertito dalla legge n. 76/2021) o non più previsto, per il personale c.d. esentato (art.
4-ter, commi 2,3,5 e 6, del d.l. n. 44/2021, quale introdotto ad opera del d.l. n. 172/2021, convertito con modifiche dalla legge n. 3/2022) e poi di nuovo previsto per il personale scolastico nelle forme particolari di cui si è detto con il d.l. n. 24/2022 (v. sul tema e per i primi due periodi Cass. n. 15697/2024) e non vale il richiamo a regolazioni diverse da quelle contenute nelle norme. In ragione del carattere specifico dell'art.
4-ter.2, comma 3, d.l. n. 44 del 2021, a fronte dell'atto di accertamento dell'inosservanza dell'obbligo vaccinale, il dirigente scolastico era obbligato ad utilizzare le docenti inadempienti in attività di supporto all'istruzione scolastica, a prescindere da una loro domanda o dalla
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Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82-Firmato Da: MARIA LAVINIA BUCONI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6405ded4cd17b92b
Numero registro generale 24591/2024
Numero sezionale 2307/2025 Numero di raccolta generale 16935/2025 sottoscrizione di un contratto individuale per il periodo di collocazione nelle Data pubblicazione 24/06/2025 mansioni alternative;
a loro volta le docenti inadempienti all'obbligo vaccinale erano tenute a riprendere servizio. Non può valere il richiamo all'interpretazione del d.l. n. 24/2022 contenuta nella Circolare del Ministero dell'Istruzione n. 620/2022 del 28.3.2022 (secondo cui fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale trovavano applicazione le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento). Infatti, le circolari per costante giurisprudenza di questa Corte non sono fonte del diritto ma semplici presupposti chiarificatori della posizione espressa dall'Amministrazione su un dato oggetto (Cass. 12 gennaio 2016, n. 280; Cass. 14 dicembre 2012, n. 23042; Cass. 27 gennaio 2014, n. 1577; Cass. 6 aprile 2011, n. 7889). Pertanto, la loro violazione non è denunciabile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c. (Cass. 10 agosto 2015, n. 16644; Cass. 30 maggio 2005, n. 11449). Oltretutto, nella specie, la richiamata Circolare è intervenuta prima della legge di conversione in oggetto, pertanto è chiaro che la successiva disposizione di legge ha carattere prevalente rispetto alla suindicata Circolare, sprovvista di carattere normativo. L'art.
4-ter.2, comma 3, del d.l. n. 24/2022, come riformulato dalla legge n. 52/2022 prevede l'applicazione del regime stabilito per i docenti dichiarati temporaneamente inidonei alle proprie funzioni, solo "per quanto compatibile". Ai sensi dell'art. 4 ter.2, comma 3, d.l. n. 44/2021 "L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica."; la norma non si limita dunque a prevedere che il dirigente scolastico è tenuto a verificare la disponibilità di mansioni alternative, ma gli impone un vero e proprio obbligo di utilizzo dei docenti non vaccinati in attività di supporto alla istituzione scolastica. Considerato l'univoco tenore letterale di tale disposizione, che non prevede deroghe né condizioni, le disposizioni del CCNI che prevedono la necessità di una
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Numero di raccolta generale 16935/2025 Data pubblicazione 24/06/2025
domanda di ricollocamento per i docenti dichiarati temporaneamente inidonel alle proprie funzioni e la sottoscrizione di un contratto individuale sono incompatibili con la previsione contenuta nell'art. 4 ter.2, comma 3, d.l. n. 44/2021, che non comporta l'obbligo di preventiva individuazione e comunicazione dei compiti assegnati ed è del tutto svincolata da qualunque problematica relativa ad eventuali eccedenze di personale.
6. Sono infondate anche le ulteriori doglianze relative alla violazione dell'art. 2119 cod. civ. La Corte territoriale ha ritenuto che le lavoratrici erano tenute a riprendere servizio e che l'assenza dal 2 al 20 maggio 2022 era pertanto ingiustificata, e pertanto riconducibile all'art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001. Non sussiste l'apparenza della motivazione, avendo la sentenza impugnata valutato le deduzioni delle ricorrenti sulla buona fede. La Corte territoriale non ha ritenuto in assoluto irrilevante il tema della buona fede delle lavoratrici, ma a fronte della loro assenza ingiustificata superiore a tre giorni, ha escluso la rilevanza dell'asserita buona fede delle medesime in relazione all'interpretazione normativa dell'art. 4ter. 2 d.l. n. 44/2021 ed ha ritenuto la chiarezza del testo normativo. L'argomentazione secondo cui le motivazioni addotte dalle lavoratrici a sostegno del loro rifiuto di riprendere servizio (la loro indisponibilità a sottoporsi a tamponi e ad esibire il c.d. green pass) escludono la loro buona fede, genericamente allegata, è stata utilizzata solo come argomento rafforzativo.
7. Anche il terzo motivo è infondato.
Questa Corte ha infatti chiarito che l'art.
4-ter d.l. n. 44/2021 fa riferimento all'obbligo vaccinale come funzionale alla "prevenzione dell'infezione da SARS- Co-V-2", e che ciò altro non significa se non che l'immunizzazione del singolo aveva un effetto di limitazione della trasmissione idoneo a realizzare la perseguita prevenzione sul piano collettivo (c.d. effetto gregge) e dunque il risultato avuto di mira dal legislatore attraverso la campagna vaccinale (v. Cass. n. 31216/2024; Cass. n. 31217/2024 e Cass. n. 31218/2024).
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La Corte Costituzionale, con sentenza n. 14/2023 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, che aveva introdotto l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, precisando che il legislatore ha operato un bilanciamento tra la dimensione individuale e quella collettiva del diritto alla salute, bilanciamento non irragionevole e non sproporzionato a fronte di un virus respiratorio altamente contagioso, diffuso in modo ubiquo nel mondo, e che poteva venire contratto da chiunque e caratterizzato da rapidità e imprevedibilità del contagio;
che le condizioni epidemiologiche esistenti al momento dell'introduzione dell'obbligo vaccinale erano gravi e imprevedibili;
che la scelta del legislatore di introdurre il suddetto obbligo vaccinale era apparsa suffragata e coerente rispetto alle conoscenze medico-scientifiche del momento, tenendo anche conto che la tempestività della risposta all'evoluzione della curva epidemiologica è fattore decisivo ai fini della sua efficacia e che tutte le volte che una decisione implichi valutazioni tecnico-scientifiche, la scelta tra le possibili opzioni che la scienza offre in quel momento storico è esercizio di discrezionalità politica che, nei limiti della sua ragionevolezza e proporzionalità, non può essere sostituita. Ha inoltre evidenziato che tale valutazione di non irragionevolezza e idoneità allo scopo vale con particolare riferimento agli esercenti le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario, nei cui confronti l'obbligo vaccinale consentiva di perseguire, oltre alla tutela della salute di una delle categorie più esposte al contagio, il duplice scopo di proteggere quanti entravano in contatto con loro e di evitare l'interruzione di servizi essenziali per la collettività; che l'obbligatorietà del vaccino lasciava comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all'obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge;
che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto negativo di non assoggettabilità a trattamenti sanitari non richiesti o non accettati) con il coesistente diritto degli altri, e quindi con l'interesse della
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Numero registro generale 24591/2024 Numero sezionale 2307/2025 Numero di raccolta generale 16935/2025 Data pubblicazione 24/06/2025
collettività; che la tutela della salute implica anche il dovere dell'individuo di non ledere né porre a rischio con il proprio comportamento la salute altrui, in osservanza del principio generale che vede il diritto di ciascuno trovare un limite nel reciproco riconoscimento e nell'eguale protezione del coesistente diritto degli altri;
che, nell'ambito del contemperamento tra le due declinazioni, individuale e collettiva, del diritto alla salute, l'imposizione di un trattamento sanitario obbligatorio trova giustificazione in quel principio di solidarietà che rappresenta la base della convivenza sociale normativamente prefigurata dal Costituente, in quanto, tutte le volte in cui le due dimensioni entrano in conflitto, il diritto alla salute individuale può trovare una limitazione in nome dell'interesse della collettività, nel quale trova considerazione il diritto degli altri in nome di quella solidarietà orizzontale, che lega ciascun membro della comunità agli altri consociati. La Corte Costituzionale ha chiarito che la ratio della normativa applicata va rinvenuta nel contemperamento tra la dimensione individuale e la dimensione collettiva del diritto alla salute, e che il bilanciamento dei principi sottesi agli artt. 4,32 e 35 Cost. realizzato da detta normativa è stato esercitato in modo non irragionevole (v. sul punto v. Cass. n. 9243/2025). La Corte Costituzionale ha ulteriormente precisato (Corte Cost. n. 15/2023; v. anche sentenza n. 16/2023 e 185/2023) che il datore di lavoro che rifiuta la prestazione del lavoratore non versa in mora credendi, essendo, piuttosto, tale rifiuto implicato dalla carenza di un requisito essenziale di carattere sanitario per lo svolgimento della prestazione stessa;
che la mancata sottoposizione a vaccinazione determina la sopravvenuta e temporanea impossibilità per il dipendente di svolgere le proprie mansioni, e la sospensione del medesimo lavoratore rappresenta per il datore di lavoro l'adempimento di un obbligo nominato di sicurezza, inserito nel sinallagma contrattuale;
e che l'effetto stabilito dalle norme censurate giustifica, quale conseguenza del principio generale di corrispettività, anche la non erogazione al lavoratore sospeso di un assegno alimentare, considerando che il lavoratore decide di non vaccinarsi per una libera scelta, in ogni momento rivedibile.
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Firmato Da: LUCIA TRIA Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2c766e668d0aaf82 - Firmato Da: MARIA LAVINIA BUCONI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 6405dd4cd17b92b
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La valutazione sulla sicurezza del luogo di lavoro è stata dunque effettuata dal legislatore ed è stata garantita attraverso la campagna vaccinale;
la Corte costituzionale con la sentenza n. 14/2023 ha altresì evidenziato l'insostenibilità dei costi di test diagnostici con elevata frequenza e la difficile tollerabilità del relativo sforzo per il SSN, nonché il rischio di compromettere il funzionamento del SSN. A fronte di tale valutazione di sicurezza, avallata dalle pronunce della Corte Costituzionale sotto il profilo della non irragionevolezza dell'obbligo vaccinale e della sua idoneità allo scopo, il legislatore ha dunque previsto il reimpiego del personale docente non vaccinato in mansioni di supporto alla didattica (e dunque in mansioni che non esponessero i docenti non vaccinati al contatto continuo con una molteplicità di persone, e con gli alunni in particolare). Questa Corte ha peraltro chiarito che la certificazione verde non può essere minimamente assimilata alle misure che il datore di lavoro è tenuto ad adottare, sopportandone i relativi costi, per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, nel rispetto delle prescrizioni poste dal d.lgs. n. 81/2008 (Cass. n. 7483/2025). Si è infatti evidenziato che il legislatore, una volta avviata la campagna gratuita di vaccinazione, che le più autorevoli voci scientifiche a livello mondiale indicavano come strumento idoneo a contrastare la diffusione del virus, ha permesso ad alcune categorie di lavoratori, pubblici e privati, la presentazione del test antigenico in sostituzione dell'attestato di avvenuto adempimento dell'obbligo vaccinale, e ciò ha fatto nell'esclusivo interesse del prestatore al quale è stato consentito di non sottoporsi alla vaccinazione, senza incorrere nella sospensione prevista dal legislatore quale conseguenza della mancata sottoposizione alla vaccinazione medesima. Si è dunque escluso che possa essere invocato il principio secondo cui devono gravare sul datore di lavoro le spese che il prestatore sopporta nell'esclusivo interesse del primo, atteso che la previsione di una modalità alternativa alla vaccinazione è stata ispirata dall'intento di rispettare, ove possibile, la scelta del dipendente di rifiutare la somministrazione del vaccino.
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Deve pertanto escludersi che l'Amministrazione fosse tenuta all'esecuzione di tamponi su tutto il personale (vaccinato e non vaccinato) e che fosse tenuta a sostenere i costi dei tamponi delle lavoratrici, non vaccinate;
ne consegue che le lavoratrici non potevano che essere considerate assenti ingiustificate.
8. Il ricorso va pertanto rigettato.
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 10. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell'obbligo, per la parte ricorrente, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge;
ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 6 maggio 2025
Il Consigliere estensore Dott. Maria Lavinia Buconi
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Il Presidente Dott. Lucia Tria
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